stai visualizzando l'atto

LEGGE 19 febbraio 1981, n. 27

Provvidenze per il personale di magistratura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/09/2021)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  8-3-1981

Art. 6


L'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, si applicano agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie.
L'indennità di cui al primo comma è corrisposta, con decorrenza dal 1 luglio 1980, con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati trasferiti d'ufficio fuori della ipotesi di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla metà per il secondo anno.
In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete l'indennità di cui all'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, nonché il rimborso spese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ed all'articolo 11 della legge 26 luglio 1978, n. 417".