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REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2440

Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. (023U2440)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
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Testo in vigore dal:  10-12-1994
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Art. 6




Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente seguite le forme indicate negli articoli 3 e 4, il contratto potrà essere concluso a trattativa privata.

Se l'importo previsto superi le lire 75,000 il progetto di contratto, o, nel caso, di cui al precedente art. 5, comma ultimo, lo schema di contratto firmato dalla ditta contraente, sarà, ai sensi dell'articolo medesimo, comunicato al consiglio di Stato per il parere. (15) (21) (23) (27) (29)
((46))
((47))
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AGGIORNAMENTO (15)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino al 30 giugno 1947 sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti dagli articoli 5, 6, 8, 9,14, 15, 19, 43 e 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dagli articoli 39, 115, 284 e 299, del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'art. 18 del R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214".
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AGGIORNAMENTO (21)

La L. 20 giugno 1952, n. 724 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "I limiti previsti dagli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per lavori e forniture effettuati nell'interesse dell'Istituto, sono stabiliti in 30 milioni, quando si intenda provvedere per asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso e in 10 milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata o in economia".
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AGGIORNAMENTO (23)

La L. 13 maggio 1961, n. 469 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "In deroga al primo comma dell'articolo 5 ed al secondo comma dell'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i progetti di contratto devono essere comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 60 milioni se si tratta di contratti da stipulare dopo pubblici incanti; le lire 30 milioni se da stipularsi dopo licitazioni private od appalti-concorso; le lire 15 milioni se da stipularsi dopo trattativa privata".
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AGGIORNAMENTO (27)

La L. 27 ottobre 1966, n. 910 ha disposto (con l'art. 40, comma 11) che "Per gli interventi e le iniziative che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i propri uffici dipendenti attuano in applicazione della presente legge, i limiti di spesa fissati dagli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, oltre i quali i progetti di contratti debbono essere comunicati al Consiglio di Stato, sono quadruplicati".
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AGGIORNAMENTO (29)

La L. 7 agosto 1973, n. 519 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il parere del Consiglio di Stato, previsto dagli articoli 5, 6, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, è sostituito, limitatamente ai contratti riguardanti lo Istituto, dal parere vincolante del comitato amministrativo, salvo quanto disposto nei successivi commi".
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AGGIORNAMENTO (46)

Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che "Ai fini della richiesta di parere al Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i limiti originari di somma indicati negli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono elevati di 2000 volte".
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AGGIORNAMENTO (47)

Il D.L. 28 agosto 1995, n. 359, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 436, nel modificare l'art. 24, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) la proroga al 1 novembre 1995 dell'entrata in vigore della presente modifica.