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REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2440

Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. (023U2440)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
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Testo in vigore dal:  3-5-1946
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Art. 19




Gli atti di aggiudicazione definitiva ed i contratti, anche se stipulati per corrispondenza ai sensi del precedente articolo 17, non sono obbligatori per l'amministrazione, finchè non sono approvati dal ministro o dall'ufficiale all'uopo delegato e non sono eseguibili che dopo l'approvazione.

L'approvazione dei contratti pei quali sia richiesto parere del consiglio di Stato deve essere data con decreto ministeriale. Il decreto sarà motivato quando non sia seguito in tutto o in parte tale parere.

I decreti di approvazione dei contratti di importo eccedente le lire 20,000 sono sottoposti alla registrazione preventiva della Corte dei conti.
((15))


Per il medesimo oggetto non possono essere formati più contratti, salve speciali necessità da farsi constare nel decreto di approvazione del contratto.

Quando si tratti di oggetti che, per la loro natura o per il luogo in cui si effettua la vendita, debbono essere immediatamente consegnati all'acquirente, il ministro può conferire all'autorità che presiede l'asta la facoltà di approvare e rendere eseguibile il contratto.

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AGGIORNAMENTO (15)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino al 30 giugno 1947 sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti dagli articoli 5, 6, 8, 9,14, 15, 19, 43 e 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dagli articoli 39, 115, 284 e 299, del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'art. 18 del R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214".