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DECRETO LEGISLATIVO 6 dicembre 2023, n. 224

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132. (24G00008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2024
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vigente al 16/05/2024
Testo in vigore dal: 31-1-2024
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e in particolare l'articolo 14; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/23  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di  risanamento
e risoluzione delle  controparti  centrali  e  recante  modifica  dei
regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012,  (UE)  n.  600/2014,
(UE) n. 806/2014 e  (UE)  2015/2365  e  delle  direttive  2002/47/CE,
2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
«Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»; 
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni  per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»; 
  Visto il  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  recante
«Attuazione dell'articolo 44 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,
recante  delega   al   governo   per   il   riordino   del   processo
amministrativo»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»   e   in
particolare gli articoli 31 e 32; 
  Visto il decreto legislativo 16  novembre  2015,  n.  180,  recante
«Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio,  del  15  maggio  2014,  che  istituisce  un   quadro   di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi  e  delle  imprese  di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio,  e
le  direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,   2004/25/CE,   2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE),
n. 1093/2010 e  (UE)  n.  648/2012,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio»; 
  Visto il decreto  legislativo  12  gennaio  2019,  n.  14,  recante
«Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in  attuazione  della
legge 19 ottobre 2017, n. 155»; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea  2021»  e  in
particolare l'articolo 7; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 7 settembre 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 novembre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, della giustizia e delle  imprese  e  del
made in Italy; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
all'articolo  2  del   regolamento   (UE)   2021/23,   salvo   quanto
specificamente previsto dal presente articolo: 
    a)  «controparte  centrale   sottoposta   a   risoluzione»:   una
controparte  centrale  (CCP)  in  relazione  alla  quale  e'  avviata
un'azione di risoluzione; 
    b) «risoluzione»: l'applicazione  di  uno  o  piu'  strumenti  di
risoluzione di cui  al  titolo  V,  capo  III  del  regolamento  (UE)
2021/23, per realizzare gli obiettivi indicati nell'articolo  21  del
medesimo regolamento (UE) 2021/23; 
    c) «autorita' di risoluzione»:  l'autorita'  designata  ai  sensi
dell'articolo 3 del presente decreto; 
    d) «organo di amministrazione»: l'organo  o  gli  organi  di  una
controparte centrale cui e' conferito  il  potere  di  stabilire  gli
indirizzi strategici, gli obiettivi  e  la  direzione  generale,  che
supervisionano  e  monitorano  le   decisioni   della   dirigenza   e
comprendono le persone che dirigono di fatto la controparte centrale; 
    e) «alta dirigenza»:  il  direttore  generale,  i  vice-direttori
generali e  le  cariche  a  esse  assimilate,  i  responsabili  delle
principali aree  di  affari  e  coloro  che  rispondono  direttamente
all'organo amministrativo; 
    f)  «azione  di  risoluzione»:  la  decisione  di  sottoporre   a
risoluzione la CCP ai sensi dell'articolo 11  del  presente  decreto,
l'applicazione di uno o piu'  strumenti  di  risoluzione  di  cui  al
titolo V, capo III del regolamento (UE) 2021/23,  oppure  l'esercizio
di uno o piu' poteri di cui al titolo V, capo IV del regolamento (UE)
2021/23; 
    g) «partecipazioni»: azioni, quote,  altri  strumenti  finanziari
che attribuiscono  diritti  amministrativi  o,  comunque,  i  diritti
previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, nonche'
titoli che conferiscono il diritto di acquisire o che rappresentano o
che sono convertibili in azioni, quote o negli  strumenti  finanziari
di cui sopra; 
    h)  «commissari  straordinari»:  gli  amministratori   temporanei
previsti all'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/23, come  nominati
ai  sensi  dell'articolo  79-novies.2  del  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58; 
    i)  «commissari  speciali»:   gli   amministratori   straordinari
previsti all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23; 
    l) «misura di gestione della crisi»: un'azione di  risoluzione  o
la nomina di un commissario speciale ai sensi  dell'articolo  50  del
regolamento (UE) 2021/23, e dell'articolo 13 del presente decreto; 
    m) «CCP-ponte»: la societa' di capitali costituita ai  sensi  del
titolo V, capo  III,  sezione  5,  del  regolamento  (UE)  2021/23  e
dell'articolo 17 del presente  decreto,  per  acquisire,  detenere  e
vendere, in tutto o in parte, le partecipazioni emesse dalla  CCP  in
risoluzione, o le attivita', i diritti e le passivita' di questa  con
l'obiettivo di mantenerne la continuita' delle funzioni essenziali. 
  2. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le  definizioni  di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  76  e  87  della
          Costituzione della Repubblica italiana: 
                «Art. 7 (6. L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti).» 
                «Art. 87. (Il Presidente della Repubblica e' il  capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale). 
              Puo' inviare messaggi alle Camere. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri»: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.» 
              - Il Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un quadro  di
          risanamento e  risoluzione  delle  controparti  centrali  e
          recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n.
          648/2012,  (UE)  n.  600/2014,  (UE)  n.  806/2014  e  (UE)
          2015/2365  e  delle   direttive   2002/47/CE,   2004/25/CE,
          2007/36/CE, 2014/59/UE  e  (UE)  2017/1132  relativo  a  un
          quadro  di  risanamento  e  risoluzione  delle  controparti
          centrali  e  recante  modifica  dei  regolamenti  (UE)   n.
          1095/2010, (UE) n. 648/2012,  (UE)  n.  600/2014,  (UE)  n.
          806/2014 e (UE) 2015/2365  e  delle  direttive  2002/47/CE,
          2004/25/CE, 2007/36/CE,  2014/59/UE  e  (UE)  2017/1132  e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea  L
          22 del 22 gennaio 2021. 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove  norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Il decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,
          recante: «Testo unico delle leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          settembre 1993, n. 230, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
          recante: «Testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n.  52»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
              -  La  legge  28  dicembre  2005,   n.   262,   recante
          «Disposizioni per la tutela del risparmio e  la  disciplina
          dei  mercati  finanziari»  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2005, n. 301, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,
          recante: «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno
          2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino  del
          processo  amministrativo»  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 7 luglio 2010, n. 156, S.O. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  31  e  32  della
          legge 24 dicembre 2012, n.  234  recante:  «Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea»: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.» 
                  «Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.» 
              - Il decreto legislativo  16  novembre  2015,  n.  180,
          recante:  «Attuazione  della   direttiva   2014/59/UE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che
          istituisce un quadro di  risanamento  e  risoluzione  degli
          enti creditizi  e  delle  imprese  di  investimento  e  che
          modifica  la  direttiva  82/891/CEE  del  Consiglio,  e  le
          direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE,  2004/25/CE,  2005/56/CE,
          2007/36/CE,  2011/35/UE,  2012/30/UE  e  2013/36/UE   e   i
          regolamenti (UE), n. 1093/2010  e  (UE)  n.  648/2012,  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16-11-2015. 
              - Il testo del decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.
          14,   recante:   «Codice   della    crisi    d'impresa    e
          dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre  2017,
          n. 155» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  febbraio
          2019, n. 38, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7,  della  legge  4
          agosto 2022, n. 127, recante: «Delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  legge  di  delegazione  europea
          2021»: 
                «Art.  7  (Delega  al   Governo   per   l'adeguamento
          dell'ordinamento   nazionale   e   per   l'attuazione   del
          regolamento  (UE)  2021/23,  relativo  a   un   quadro   di
          risanamento e  risoluzione  delle  controparti  centrali  e
          recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n.
          648/2012,  (UE)  n.  600/2014,  (UE)  n.  806/2014  e  (UE)
          2015/2365  e  delle   direttive   2002/47/CE,   2004/25/CE,
          2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132). - 1.  Il  Governo
          e' delegato ad adottare, entro dodici mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, con le procedure di
          cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,
          acquisito   il   parere   delle   competenti    Commissioni
          parlamentari,  uno   o   piu'   decreti   legislativi   per
          l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
          2021/23 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  16
          dicembre 2020. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  1  il
          Governo osserva, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
          specifici: 
                a)  ferme  restando  le  attribuzioni  previste   dal
          regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del  4  luglio  2012,  in  capo  alle  autorita'
          competenti  di  cui  all'articolo   2,   numero   7),   del
          regolamento (UE) 2021/23, designare la Banca d'Italia quale
          unica  autorita'  di  risoluzione   nazionale,   ai   sensi
          dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23,
          attribuendo  a  quest'ultima  tutti  i   poteri   assegnati
          all'autorita' di risoluzione dal citato regolamento; 
                b)  designare  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze quale Ministero incaricato, ai sensi  dell'articolo
          3,   paragrafo   8,   del   regolamento    (UE)    2021/23,
          dell'esercizio  delle  funzioni  previste  dal  regolamento
          medesimo, definendo le opportune modalita'  di  scambio  di
          informazioni con la Banca d'Italia e con la CONSOB al  fine
          dell'esercizio di tali funzioni e di quanto previsto  dalla
          lettera c); 
                c)    prevedere    l'approvazione    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze prima di  dare  attuazione  a
          decisioni    dell'autorita'     di     risoluzione     che,
          alternativamente o congiuntamente: 
                  1) abbiano un impatto diretto  sul  bilancio  dello
          Stato; 
                  2)  abbiano  implicazioni  sistemiche  che  possano
          verosimilmente causare  un  impatto  diretto  sul  bilancio
          dello Stato; 
                  3) diano avvio alla risoluzione di una  controparte
          centrale; 
                d) definire la ripartizione tra la Banca  d'Italia  e
          la CONSOB dei poteri previsti dai titoli III, IV  e  V  del
          regolamento  (UE)  2021/23  e  assegnati   alle   autorita'
          competenti di cui all'articolo 2, numero 7),  del  medesimo
          regolamento, avendo particolare  riguardo  all'esigenza  di
          assicurare la tempestivita' degli interventi e la celerita'
          delle procedure e tenendo conto del riparto di attribuzioni
          previsto dalla legislazione vigente e dal regolamento  (UE)
          n. 648/2012; 
                e) attribuire alla Banca d'Italia e  alla  CONSOB  il
          potere  di  ricorrere  alla  disciplina   secondaria,   nel
          rispetto  delle  competenze   alle   stesse   spettanti   e
          nell'ambito e per le finalita' specificamente previsti  dal
          regolamento  (UE)  2021/23.   Nell'esercizio   dei   poteri
          regolamentari la Banca d'Italia e la CONSOB  tengono  conto
          delle linee  guida  emanate  dall'Autorita'  europea  degli
          strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM)  ai  sensi  del
          regolamento (UE) 2021/23; 
                f) prevedere che il regime di responsabilita' di  cui
          all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005,
          n. 262, sia esteso: 
                  1) all'esercizio delle  funzioni  disciplinate  dal
          regolamento  (UE)  2021/23,  con  riferimento  alla   Banca
          d'Italia e alla CONSOB, ai componenti dei loro  organi,  ai
          loro dipendenti, nonche' agli  organi  delle  procedure  di
          risoluzione,  compresi   i   commissari,   la   controparte
          centrale-ponte e i componenti dei suoi organi; 
                  2) all'esercizio, da parte della Banca  d'Italia  e
          della CONSOB, secondo le rispettive competenze, dei  poteri
          di intervento precoce  disciplinati  dal  regolamento  (UE)
          2021/23, nonche' agli organi delle procedure di  intervento
          precoce e ai loro componenti, compresi i commissari; 
                g) prevedere che, per gli atti compiuti in attuazione
          di  provvedimenti   dell'autorita'   di   risoluzione,   la
          responsabilita'   dei   componenti    degli    organi    di
          amministrazione e di controllo, ai sensi  dell'articolo  2,
          numero 23), e dell'alta dirigenza, ai  sensi  dell'articolo
          2,  numero  37),  del  regolamento  (UE)   2021/23,   della
          controparte centrale sottoposta a risoluzione sia  limitata
          ai casi di dolo o colpa grave; 
                h)  non   avvalersi   della   facolta'   di   imporre
          l'approvazione ex ante da parte dell'autorita'  giudiziaria
          della decisione di adottare una misura di prevenzione o  di
          gestione della crisi prevista dall'articolo  74,  paragrafo
          1, del regolamento (UE) 2021/23; 
                i)  mediante   estensione   dell'ambito   applicativo
          dell'articolo  2638,  comma  3-bis,  del   codice   civile,
          disporre l'equiparazione, agli effetti della legge  penale,
          delle autorita' e delle funzioni di risoluzione di  cui  al
          regolamento (UE) 2021/23 alle autorita' e alle funzioni  di
          vigilanza; 
                l) disporre che la violazione dell'obbligo di segreto
          previsto dall'articolo 73 del regolamento (UE)  2021/23  da
          parte  di  soggetti  che  non  rivestono  la  qualifica  di
          pubblico ufficiale o incaricato di  pubblico  servizio  sia
          punita a norma dell'articolo 622  del  codice  penale,  con
          procedibilita' d'ufficio; 
                m) con riferimento  alla  disciplina  delle  sanzioni
          previste dal regolamento (UE) 2021/23: 
                  1) introdurre  nell'ordinamento  nazionale,  tenuto
          conto di quanto previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, del
          regolamento (UE) 2021/23,  nuove  fattispecie  di  illeciti
          amministrativi  per  violazione  delle   disposizioni   del
          medesimo regolamento, stabilendo: 
                    1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative
          pecuniarie a controparti centrali o a partecipanti  diretti
          delle stesse controparti centrali nei cui  confronti  siano
          accertate le violazioni e i presupposti che determinano una
          responsabilita' da parte dei soggetti che svolgono funzioni
          di  amministrazione,  direzione  o  controllo  nonche'  dei
          dipendenti o di coloro che operano sulla base  di  rapporti
          che ne determinano  l'inserimento  nell'organizzazione  del
          soggetto vigilato, anche in forma diversa dal  rapporto  di
          lavoro subordinato; 
                    1.2)  l'entita'  delle  sanzioni   amministrative
          pecuniarie, in modo tale che: 
                    1.2.1)  la  sanzione  applicabile  alle   persone
          giuridiche sia compresa tra il minimo di 30.000 euro  e  il
          massimo del 10 per cento del fatturato; 
                    1.2.2)  la  sanzione  applicabile  alle   persone
          fisiche sia compresa tra il  minimo  di  5.000  euro  e  il
          massimo di 5 milioni di euro; 
                    1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto  dall'autore
          della violazione sia superiore ai limiti  massimi  indicati
          ai numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano  elevate  fino
          al doppio dell'ammontare del  vantaggio  ottenuto,  purche'
          tale ammontare sia determinabile; 
                  2) attribuire alla Banca d'Italia  e  alla  CONSOB,
          secondo le rispettive competenze, il potere di irrogare  le
          sanzioni; definire, tenuto anche conto di  quanto  previsto
          dall'articolo 85 del regolamento (UE)  2021/23,  i  criteri
          cui la Banca d'Italia e la CONSOB  devono  attenersi  nella
          determinazione  dell'ammontare  della  sanzione,  anche  in
          deroga alle disposizioni della legge 24 novembre  1981,  n.
          689; 
                  3) attribuire alla Banca d'Italia  e  alla  CONSOB,
          secondo le rispettive competenze, il compito di  comunicare
          all'AESFEM, ai sensi dell'articolo 84 del regolamento  (UE)
          2021/23, le informazioni previste dal medesimo  regolamento
          sulle sanzioni applicate da ciascuna di esse; 
                  4) attribuire alla Banca d'Italia  e  alla  CONSOB,
          secondo le rispettive competenze,  il  potere  di  definire
          disposizioni  attuative,   anche   con   riferimento   alla
          definizione  della  nozione  di  fatturato  utile  per   la
          determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria
          e alle modalita' di  pubblicazione  dei  provvedimenti  che
          irrogano le sanzioni; 
                  5) prevedere, ove compatibili  con  il  regolamento
          (UE) 2021/23, efficaci  strumenti  per  la  deflazione  del
          contenzioso o per la semplificazione  dei  procedimenti  di
          applicazione della sanzione, anche  conferendo  alla  Banca
          d'Italia e alla CONSOB, secondo le  rispettive  competenze,
          la facolta' di escludere l'applicazione della sanzione  per
          condotte prive di effettiva offensivita' o pericolosita'; 
                  6) attribuire alla Banca d'Italia  e  alla  CONSOB,
          secondo le rispettive competenze, il potere di adottare  le
          misure previste dal regolamento (UE) 2021/23 relative  alla
          reprimenda pubblica,  all'ordine  di  cessare  o  di  porre
          rimedio a condotte irregolari e alla sospensione temporanea
          dall'incarico; 
                  7) introdurre la possibilita' di una  dichiarazione
          giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della
          risoluzione, ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni
          contenute nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n.
          267, e, a seguito dell'entrata in vigore del  codice  della
          crisi  d'impresa  e  dell'insolvenza,  di  cui  al  decreto
          legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,  nel  titolo  IX  della
          parte prima del medesimo codice,  senza  che  in  tal  caso
          assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato
          di insolvenza per effetto della risoluzione; 
                  8) stabilire  l'applicabilita'  agli  organi  della
          risoluzione delle fattispecie penali previste nel titolo VI
          del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  in  coerenza  con
          l'articolo 237, secondo comma, del citato regio decreto  n.
          267 del 1942, nonche', a seguito dell'entrata in vigore del
          codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di  cui  al
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel  titolo  IX
          della parte prima del  citato  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 14 del 2019, in coerenza con l'articolo 343,
          commi 2 e 3, del medesimo codice; 
                n)  apportare  alla  normativa   vigente   tutte   le
          modificazioni  necessarie  ad  assicurare  la  corretta   e
          integrale applicazione e attuazione  del  regolamento  (UE)
          2021/23  e  a  garantire  il  coordinamento  con  le  altre
          disposizioni  vigenti  per  i  settori  interessati   dalla
          normativa  da  attuare,  avendo  riguardo  al  riparto   di
          funzioni tra la Banca d'Italia e la CONSOB  previsto  dalla
          legislazione vigente, nonche' prevedendo opportune forme di
          coordinamento tra le due autorita'; 
                o) fermo restando quanto previsto dalla  lettera  n),
          apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, al decreto legislativo 16 novembre  2015,  n.
          180, e al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, ogni altra modifica necessaria per
          chiarire la disciplina applicabile, per assicurare maggiore
          efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di  tutti
          gli intermediari ivi disciplinati e  per  il  coordinamento
          con la disciplina prevista nel  regolamento  (UE)  2021/23,
          anche tenendo conto di quanto previsto dal regio decreto 16
          marzo 1942, n. 267, dal  codice  della  crisi  d'impresa  e
          dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo  12  gennaio
          2019, n. 14, e delle  esigenze  di  proporzionalita'  della
          disciplina e di celerita' delle procedure; 
                p) prevedere  che  la  Banca  d'Italia  e  la  CONSOB
          adottino  la  disciplina  secondaria  di  cui  al  presente
          articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore del primo  dei  decreti  legislativi  di  attuazione
          della delega di cui al presente articolo. 
              3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono
          all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio  della
          delega di cui al presente articolo con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/23 si veda
          nelle note alle premesse.