LEGGE 6 febbraio 1996, n. 52

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994.

note: Entrata in vigore della legge: 25/2/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2015)
  • Articoli
  • DISPOSIZIONI GENERALI SUI
    PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO
    DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • orig.
  • 7
  • 8
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO I
    LIBERA CIRCOLAZIONE E DIRITTI
    FONDAMENTALI
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • orig.
  • 18
  • 19
  • 20
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO II
    CREDITO E RISPARMIO
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO III
    PROTEZIONE DEL CONSUMATORE
  • 25
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO IV
    FINANZE
  • 26
  • 27
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO V
    SANITA' E AMBIENTE
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO VI
    LAVORO
  • 40
  • 41
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO VII
    PRODUZIONE INDUSTRIALE
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • orig.
  • 48
  • 49
  • 50
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO VIII
    TELECOMUNICAZIONI
  • 51
  • 52
  • 53
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI
    SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO IX
    RELAZIONI CON LA COMUNITA'
  • 54
  • orig.
  • 55
  • 56
  • orig.
  • 57
  • orig.
  • 58
  • orig.
  • 59
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-2-1996
                               Art. 8.
         (Riordinamento normativo nelle materie interessate
                    dalle direttive comunitarie).
   1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di
entrata   in   vigore   della   presente  legge,  testi  unici  delle
disposizioni    dettate   in   attuazione   della   delega   prevista
dall'articolo  1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie
ed   apportando   alle   medesime  le  integrazioni  e  modificazioni
necessarie al predetto coordinamento.
   2.  Gli  schemi  di  testo  unico  sono  trasmessi alla Camera dei
deputati  e  al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere
delle  Commissioni  competenti  per  materia.  Decorsi quarantacinque
giorni  dalla data di trasmissione il testo unico e' emanato anche in
mancanza del parere.