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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 23

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/2021
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Testo in vigore dal:  19-3-2021

Art. 3

Controlli nel luogo di destinazione
1. Ferme restando le competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio, gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari programmano, di concerto con le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i controlli sugli animali e sulle merci di cui all'articolo 1, comma 1, avvalendosi, per la loro esecuzione, dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per materia e territorio.
2. Gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, se in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto viene rilevata la non conformità della partita alla normativa dell'Unione europea nel settore relativo agli animali e alle merci di cui all'articolo 1, comma 1, provenienti da altri Stati membri, adottano le disposizioni di cui agli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625, in quanto applicabili, avvalendosi, per la loro applicazione, dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio.
3. Nel caso di campionamenti, analisi, prove o diagnosi su animali e merci di cui all'articolo 1, comma 1, provenienti da altri Stati membri, gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari e i servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per materia e territorio, applicano quanto disposto dall'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625.
4. Qualora il controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto degli animali e delle merci di cui all'articolo 1, comma 1, provenienti dagli altri Stati membri, evidenzi una non conformità concernente errori meramente formali del certificato o dei documenti che non incidono sullo stato sanitario della partita, prima di ricorrere alla sua rispedizione, gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari possono consentire all'operatore dello Stato membro che ha spedito gli animali o le merci un periodo di tempo per la regolarizzazione non inferiore a trenta giorni.
5. L'Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari, se in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto degli animali e delle merci di cui all'articolo 1, comma 1 provenienti dagli altri Stati membri viene rilevata la presenza di agenti generatori di una malattia contemplata dall'articolo 5 e dall'allegato II del regolamento (UE) 2016/429, nonché di quelle individuate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento, di una zoonosi o altre malattie, di altre cause suscettibili di costituire un grave rischio per gli animali o per l'uomo, ovvero la provenienza della partita da una regione contaminata da una malattia epizootica, dispone, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625:
a) la quarantena e l'abbattimento e la distruzione dell'animale o della partita di animali;
b) il sequestro e la distruzione del materiale germinale o dei prodotti di origine animale o dei sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale;
c) ogni altra misura ritenuta appropriata a prevenire i gravi rischi per gli animali o per l'uomo.
6. Gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, se a seguito dei controlli su animali e merci di cui all'articolo 1, comma 1, effettuati ai sensi del presente decreto, viene rilevato un rischio per la salute pubblica o per la sanità animale o un sospetto di non conformità, dispongono l'applicazione, da parte dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria competente per territorio, delle disposizioni di cui agli articoli 137, paragrafo 3, lettere a) e b), e 138 del regolamento (UE) 2017/625, in quanto applicabili.
7. I costi sostenuti in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 138 del regolamento 2017/625, sono a carico dell'operatore di cui all'articolo 2, comma 1, primo destinatario materiale degli animali e delle merci.
Note all'art. 3:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.