stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 23

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/2021
nascondi
Testo in vigore dal:  19-3-2021

Art. 2

Organizzazione dei controlli
1. Al fine di consentire l'organizzazione e il coordinamento dei controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/625, gli operatori che ricevono da altri Stati membri, come primi destinatari materiali, gli animali e le merci di cui all'articolo 1, comma 1:
a) effettuano la registrazione presso gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, utilizzando la descrizione delle informazioni e le procedure previste dal sistema informativo del Ministero della salute e da altri sistemi informativi correlati o altre modalità di trasmissione telematica, stabiliti con apposito decreto del Ministro della salute;
b) segnalano ogni partita all'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari e al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per materia e territorio, utilizzando la descrizione delle informazioni e le procedure previste alla lettera a).
2. La segnalazione di cui al comma 1, lettera b), è effettuata al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per materia e territorio e all'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari competente per territorio nelle ventiquattro ore precedenti l'arrivo per le partite di animali e con almeno un giorno feriale di anticipo per l'arrivo delle partite di merci.
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.