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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 2023, n. 178

Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. (23G00185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/2023
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-12-2023
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204 e, in  particolare,  l'articolo  3  e  l'  articolo  13,
laddove e' previsto che al  fine  di  semplificare  e  accelerare  le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri,  fino  al  30
giugno 2023, i relativi regolamenti di organizzazione  sono  adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la  pubblica
amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previo parere del Consiglio di Stato e  deliberazione  del  Consiglio
dei ministri, cosi' come ulteriormente  modificato  dall'articolo  1,
comma  5,  del  decreto-legge  22  giugno  2023,   n.   75,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  organizzazione  delle  pubbliche
amministrazioni,  di  agricoltura,  di  sport,  di   lavoro   e   per
l'organizzazione del  Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  l'anno
2025»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  e,  in
particolare l'articolo 3; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per la distruzione del  materiale  specifico  a  rischio  per
encefalopatie spongiformi bovine e delle  proteine  animali  ad  alto
rischio, nonche' per l'ammasso  pubblico  temporaneo  delle  proteine
animali a basso rischio» convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2001, n. 49, e in particolare l'articolo 3, commi 3 e 4; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)» e in particolare l'articolo 1, comma 1047; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  recante  il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50
della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 
  Visto il  decreto  legislativo  21  maggio  2018,  n.  74,  recante
«Riorganizzazione dell'Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura  -
AGEA e  per  il  riordino  del  sistema  dei  controlli  nel  settore
agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio
2016, n.  154»  e,  in  particolare,  l'articolo  30,  comma  3,  del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2018,   n.   97,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e
disabilita'» e, in particolare, l'articolo 4-bis; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  288  del  12
dicembre  2018,  relativo  al  trasferimento  delle  risorse   umane,
strumentali e finanziarie dal Ministero per i  beni  e  le  attivita'
culturali al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo e, in particolare, la tabella 3  allegata  al  predetto
decreto,  contenente  l'incremento  della  dotazione   organica   del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8
febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento concernente organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo, a norma dell'articolo  1,  comma  9,  del  decreto-legge  12
luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2018, n. 97»; 
  Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.   104,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  e  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione  degli
stanziamenti per la revisione dei ruoli e  delle  carriere  e  per  i
compensi per lavoro straordinario delle  Forze  di  polizia  e  delle
Forze armate, in  materia  di  qualifiche  dei  dirigenti  e  per  la
continuita' delle  funzioni  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   18
novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l'articolo 1, comma 4; 
  Visto il decreto  legislativo  4  ottobre  2019,  n.  116,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  21
maggio 2018, n. 74,  recante  riorganizzazione  dell'Agenzia  per  le
erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino  del  sistema  dei
controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15,
della legge 28 luglio 2016, n. 154»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, concernente «Regolamento  di  riorganizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre  2019,
n. 132»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53, concernente «Regolamento recante  modifica  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2019,  n.  179,
concernente  la  riorganizzazione  del  Ministero   delle   politiche
agricole alimentari e forestali»; 
  Visto il decreto-legge 27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, concernente  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»  e,  in  particolare,
l'articolo 19-bis, comma 1, che, in considerazione della grave  crisi
del settore ippico, al  fine  di  garantire  il  potenziamento  delle
strutture e delle articolazioni ministeriali,  prevede  l'istituzione
di una ulteriore posizione dirigenziale di livello generale presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il comma 2 del menzionato articolo 19-bis  del  decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
marzo 2022, n. 25, come modificato dall'articolo  15,  comma  3,  del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il quale dispone «  [...]  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  modifica,
entro un anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  il   proprio   regolamento   di
organizzazione e la propria pianta organica con uno  o  piu'  decreti
adottati con le modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
agosto 2018, n. 97»; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», e, in particolare, l'articolo
1, comma 452, che incrementa  di  263  posti  la  dotazione  organica
dell'Area  dei  funzionari  del  Ministero  dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste per le esigenze  dell'attivita'
di contrasto  alle  pratiche  commerciali  sleali  nell'ambito  della
filiera agroalimentare e di controllo a  tutela  della  qualita'  dei
prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy  svolte
dal  Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale  della   tutela   della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari; 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica  agricola  comune»  e,  in  particolare,
l'articolo  54,  che  ha  incrementato,  la  dotazione  organica  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste con conseguente  rideterminazione,  per  quanto  concerne  la
sezione  Agricoltura,  in  10  posizioni  di   livello   dirigenziale
generale, 41 posizioni dirigenziali  di  livello  non  generale,  461
unita' nell'area Funzionari, 365 unita' nell'area Assistenti e  n.  8
unita' nell'area Operatori; 
  Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
amministrazioni  pubbliche»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge del 21 giugno 2023, n. 74  e,  in  particolare,  l'articolo  1,
comma 2, che stabilisce che al fine  di  rafforzare  l'organizzazione
della  pubblica  amministrazione,  le   amministrazioni   interessate
provvedono,   entro   il   30   ottobre   2023,   alla    conseguente
riorganizzazione mediante le procedure di  cui  all'articolo  13  del
decreto-legge   11   novembre   2022,   n.   173,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
aprile 2023, n. 72, recante «Modifica del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri  5  dicembre  2019,  n.  179,  concernente  la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali»; 
  Considerato che il menzionato decreto-legge 22 aprile 2023,  n.  44
ha ulteriormente incrementato la  dotazione  organica  del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste di  due
posizioni   dirigenziale   di   livello   generale,   sei   posizioni
dirigenziali di livello non generale, 60 unita' nell'area  Funzionari
e 30 unita' nell'area Assistenti; 
  Informate le organizzazioni sindacali in data 18 luglio 2023; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 7 agosto 2023; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  12  settembre
2023; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 ottobre 2023; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle  foreste,  di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
              Funzioni ed organizzazione del Ministero 
 
  1. Il Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e
delle  foreste,  di  seguito  denominato  «Ministero»,  esercita   le
funzioni ed i compiti ad esso spettanti in materia di  agricoltura  e
foreste,   caccia,   alimentazione,    pesca,    produzione,    prima
trasformazione e commercializzazione dei prodotti  agricoli  e  della
pesca, come definiti dall'articolo 38 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione  europea,  nonche'  dalla  vigente  normativa  europea  e
nazionale. 
  2.  Il  presente  regolamento   disciplina   l'organizzazione   del
Ministero. 
  3. Il Ministero, per l'assolvimento dei compiti ad esso  demandati,
e' articolato nei seguenti Dipartimenti: 
    a) Dipartimento della politica agricola comune e  dello  sviluppo
rurale; 
    b) Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica; 
    c) Dipartimento dell'Ispettorato  centrale  della  tutela,  della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. 
  4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del  decreto  legislativo  n.
300 del 1999, i Capi dei  Dipartimenti,  al  fine  di  assicurare  la
continuita' delle funzioni dell'amministrazione e in attuazione degli
indirizzi del Ministro, svolgono compiti di coordinamento,  direzione
e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi in
ciascuno  dei  Dipartimenti  e  sono   responsabili   dei   risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da questi dipendenti. 
  5. Per assicurare la tempestiva attuazione degli  indirizzi  e  dei
programmi delle funzioni  assegnate  ai  Dipartimenti  dal  Ministro,
nonche' delle funzioni  trasversali,  e'  istituito  il  Comitato  di
Coordinamento, presieduto dal Capo di Gabinetto, a cui partecipano  i
Capi Dipartimento. Il comitato si riunisce una volta  al  mese  o  su
richiesta del Capo di Gabinetto. 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988 - Suppl. Ordinario n. 86: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) il d.gls 30  marzo  2001,  n.  165 ha confermato
          l'abrogazione della presente lettera. 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio di Stato  ((e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro trenta  giorni  dalla  richiesta)),  sono  emanati  i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme  regolamentari.  3.  Con
          decreto ministeriale possono  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 4. I  regolamenti
          di  cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti  ministeriali  ed
          interministeriali, che devono recare  la  denominazione  di
          "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di
          Stato, sottoposti al  visto  ed  alla  registrazione  della
          Corte dei conti  e  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale.
          4-bis. L'organizzazione e la disciplina  degli  uffici  dei
          Ministeri sono  determinate,  con  regolamenti  emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: a) riordino degli  uffici  di  diretta
          collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato,
          stabilendo che tali uffici hanno  esclusive  competenze  di
          supporto dell'organo di direzione politica  e  di  raccordo
          tra questo e  l'amministrazione;  b)  individuazione  degli
          uffici  di  livello  dirigenziale  generale,   centrali   e
          periferici, mediante  diversificazione  tra  strutture  con
          funzioni  finali  e  con  funzioni   strumentali   e   loro
          organizzazione per funzioni omogenee e secondo  criteri  di
          flessibilita' eliminando  le  duplicazioni  funzionali;  c)
          previsione   di    strumenti    di    verifica    periodica
          dell'organizzazione  e  dei  risultati;  d)  indicazione  e
          revisione  periodica   della   consistenza   delle   piante
          organiche; e) previsione di decreti ministeriali di  natura
          non regolamentare per  la  definizione  dei  compiti  delle
          unita' dirigenziali nell'ambito degli  uffici  dirigenziali
          generali. (4-ter. Con regolamenti da emanare ai  sensi  del
          comma 1 del presente articolo,  si  provvede  al  periodico
          riordino delle  disposizioni  regolamentari  vigenti,  alla
          ricognizione  di  quelle  che   sono   state   oggetto   di
          abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di  quelle
          che hanno  esaurito  la  loro  funzione  o  sono  prive  di
          effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete)». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti  in
          materia  di  riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre
          2022, n. 204, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  264
          dell'11 novembre 2022: 
                «Art. 3 (Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
          alimentare e  delle  foreste).  -  1.  Il  Ministero  delle
          politiche  agricole  alimentari  e  forestali   assume   la
          denominazione   di   Ministero   dell'agricoltura,    della
          sovranita'  alimentare  e  delle  foreste.  2.  Al  decreto
          legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: a) all'articolo 33: 1) il  comma  1
          e' abrogato; 2) al comma 2 le parole: «al  ministero»  sono
          sostituite dalle seguenti: «al Ministero  dell'agricoltura,
          della sovranita' alimentare e delle foreste»; 3) al comma 2
          ((e'  aggiunto,  in  fine)),  il  seguente  periodo:  «Sono
          altresi' attribuiti al ministero le funzioni  e  i  compiti
          spettanti allo Stato in materia di tutela della  sovranita'
          alimentare, ((che esso esercita)) garantendo  la  sicurezza
          delle scorte  e  degli  approvvigionamenti  alimentari,  il
          sostegno  della  filiera  agroalimentare,  della  pesca   e
          dell'acquacoltura,  il  coordinamento  delle  politiche  di
          gestione delle risorse ittiche  marine,  la  produzione  di
          cibo di qualita', la cura e la valorizzazione delle aree  e
          degli  ambienti  rurali,  la  promozione  delle  produzioni
          agroalimentari nazionali sui mercati  internazionali.»;  b)
          la rubrica del Capo VII del Titolo IV e'  sostituita  dalla
          seguente:  «Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
          alimentare e delle foreste». 3. Le denominazioni  «Ministro
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste» e «Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
          alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e
          ovunque  presenti,   le   denominazioni   «Ministro   delle
          politiche agricole alimentari  e  forestali»  e  «Ministero
          delle politiche agricole alimentari e forestali.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   13   del
          decreto-legge   11   novembre   2022,   n.   173,   recante
          «Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni dei Ministeri» convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,  e  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2022: 
                «Art.  13  (Procedure  per  la  riorganizzazione  dei
          Ministeri). - 1. Al fine di semplificare  e  accelerare  le
          procedure per la riorganizzazione di tutti i  Ministeri,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del  presente  decreto  ((fino  al  30  ottobre
          2023)), i regolamenti di organizzazione dei Ministeri  sono
          adottati con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, di  concerto
          con il Ministro per la pubblica amministrazione  e  con  il
          Ministro   dell'economia   e    delle    finanze,    previa
          deliberazione del  Consiglio  dei  ministri.  Sugli  stessi
          decreti e' richiesto il parere del Consiglio di Stato.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  5,  del
          decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante  «Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  organizzazione  delle   pubbliche
          amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e  per
          l'organizzazione del Giubileo della  Chiesa  cattolica  per
          l'anno 2025», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  144
          del 22 giugno 2023: 
                «Art. 1 (Disposizioni riguardanti la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri (e l'Agenzia per  la  cybersicurezza
          nazionale)). - Omissis... 
                5. All'articolo  13  del  decreto-legge  11  novembre
          2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          dicembre 2022, n. 204, in materia di  riorganizzazione  dei
          Ministeri,  le  parole:  «fino  al  30  giugno  2023»  sono
          sostituite dalle  seguenti:  «fino  al  30  ottobre  2023».
          Resta, comunque, fermo il termine del 30  giugno  2023  per
          l'adozione  dei  regolamenti  di   riorganizzazione   delle
          strutture e delle unita' di missione di cui all'articolo 1,
          comma  1,  del  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile  2023,
          n. 41. 
                Omissis...». 
              - Si riporta l'articolo 3 della legge 14 gennaio  1994,
          n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione  e
          controllo della Corte dei conti», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994: 
                «Art. 3 (Norme in materia di  controllo  della  Corte
          dei conti). - 1. Il controllo  preventivo  di  legittimita'
          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui
          seguenti atti non aventi forza di legge:  a)  provvedimenti
          emanati  a  seguito  di  deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri
          e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo  svolgimento   dell'azione   amministrativa;   c)   atti
          normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di  programmazione
          comportanti spese  ed  atti  generali  attuativi  di  norme
          comunitarie; c-bis) LETTERA ABROGATA  DAL  D.L.  14  AGOSTO
          2013, N. 93,  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  15
          OTTOBRE  2013,  N.  119;  d)  provvedimenti  dei   comitati
          interministeriali di riparto o  assegnazione  di  fondi  ed
          altre deliberazioni  emanate  nelle  materie  di  cui  alle
          lettere b) e c); e) IL D.LGS. 30  MARZO  2001,  N.  165  HA
          CONFERMATO  L'ABROGAZIONE  DELLA   PRESENTE   LETTERA.   f)
          provvedimenti di disposizione del demanio e del  patrimonio
          immobiliare; f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive   modificazioni;   f-ter)   atti   e   contratti
          concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma
          9, della legge 23 dicembre 2005, n.  266;  g)  decreti  che
          approvano  contratti  delle  amministrazioni  dello  Stato,
          escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo ,
          ad eccezione  di  quelli  per  i  quali  ricorra  l'ipotesi
          prevista  dall'ultimo  commi  dell'articolo  19  del  regio
          decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto  d'opera,  se
          di importo superiore  al  valore  in  ECU  stabilito  dalla
          normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di
          aggiudicazione  dei  contratti  stessi;   altri   contratti
          passivi, se di importo superiore ad un  decimo  del  valore
          suindicato; h) decreti di  variazione  del  bilancio  dello
          Stato, di accertamento dei residui e di assenso  preventivo
          del Ministero del tesoro all'impegno di  spese  correnti  a
          carico di esercizi successivi; i) atti per il cui corso sia
          stato impartito l'ordine scritto del Ministro; l) atti  che
          il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  richieda  di
          sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che  la
          Corte dei conti deliberi di assoggettare,  per  un  periodo
          determinato,  a  controllo  preventivo   in   relazione   a
          situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate  in
          sede  di  controllo  successivo.  1-bis.  Per  i  controlli
          previsti dalle lettere f-bis)  e  f-ter)  del  comma  1  e'
          competente in ogni caso la sezione centrale  del  controllo
          di legittimita'. 2. I provvedimenti sottoposti al controllo
          preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di
          controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo
          nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 NOVEMBRE
          2000, N. 340. (3) (21) 3. Le sezioni  riunite  della  Corte
          dei conti possono, con  deliberazione  motivata,  stabilire
          che  singoli  atti   di   notevole   rilievo   finanziario,
          individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano
          sottoposti   all'esame   della   Corte   per   un   periodo
          determinato. La Corte puo' chiedere il riesame  degli  atti
          entro  quindici  giorni   dalla   loro   ricezione,   ferma
          rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni  trasmettono
          gli atti adottati a seguito  del  riesame  alla  Corte  dei
          conti, che ove rilevi  illegittimita',  ne  da'  avviso  al
          Ministro. 4. La Corte dei conti svolge, anche in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente  capitale  pubblico.  5.  Nei  confronti   delle
          amministrazioni  regionali,  il  controllo  della  gestione
          concerne il perseguimento degli obiettivi  stabiliti  dalle
          leggi di principio e di programma. 6. La  Corte  dei  conti
          riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli
          regionali sull'esito del controllo eseguito.  Le  relazioni
          della Corte  sono  altresi'  inviate  alle  amministrazioni
          interessate, alle quali  la  Corte  formula,  in  qualsiasi
          altro momento, le proprie osservazioni. Le  amministrazioni
          comunicano alla Corte ed agli organi  elettivi,  entro  sei
          mesi dalla data di ricevimento della relazione,  le  misure
          conseguenzialmente  adottate.  ((20))  7.  Restano   ferme,
          relativamente agli enti locali, le disposizioni di  cui  al
          decreto-legge 22 dicembre 1981,  n.  786,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  26  febbraio  1982,  n.  51,  e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,    nonche',
          relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce  in  via
          ordinaria, le disposizioni della legge 21  marzo  1958,  n.
          259. Le relazioni della Corte contengono anche  valutazioni
          sul funzionamento dei controlli interni. 8.  Nell'esercizio
          delle attribuzioni di cui al presente  articolo,  la  Corte
          dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
          agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e
          puo'  effettuare  e  disporre  ispezioni   e   accertamenti
          diretti.  Si  applica  il  comma  4  dell'articolo  2   del
          decreto-legge 15 novembre 1993,  n.  453.  Puo'  richiedere
          alle amministrazioni pubbliche non territoriali il  riesame
          di atti ritenuti non conformi a legge.  Le  amministrazioni
          trasmettono gli atti adottati a seguito  del  riesame  alla
          Corte dei conti, che, ove  rilevi  illegittimita',  ne  da'
          avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in
          quanto  compatibile  con  le  disposizioni  della  presente
          legge, la disciplina in  materia  di  controlli  successivi
          previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e
          successive modificazioni,  e  dal  decreto  legislativo  12
          febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'articolo 166 della legge
          11  luglio  1980,  n.  312.  9.   per   l'esercizio   delle
          attribuzioni  di  controllo,  si   applicano,   in   quanto
          compatibili con le disposizioni della  presente  legge,  le
          norme procedurali di cui al testo unico delle  leggi  sulla
          Corte dei conti, approvato  con  regio  decreto  12  luglio
          1934, n. 1214, e successive modificazioni. 10.  La  sezione
          del controllo e' composta dal presidente  della  Corte  dei
          conti che la presiede, dai presidenti di  sezione  preposti
          al coordinamento e da tutti  i  magistrati  assegnati  agli
          uffici di controllo. La sezione e' ripartita annualmente in
          quattro collegi dei quali fanno parte,  in  ogni  caso,  il
          presidente della Corte dei conti e i presidenti di  sezione
          preposti  al  coordinamento.  I  collegi   hanno   distinta
          competenza per tipologia  di  controllo  o  per  materia  e
          deliberano  con  un  numero  minimo  di  quindici  votanti.
          L'adunanza plenaria  e'  presieduta  dal  presidente  della
          Corte dei conti ed e' composta dai  presidenti  di  sezione
          preposti al  coordinamento  e  da  trentacinque  magistrati
          assegnati a funzioni di controllo, individuati  annualmente
          dal Consiglio di presidenza in ragione di  almeno  tre  per
          ciascun collegio della sezione e  uno  per  ciascuna  delle
          sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni  a
          statuto speciale e delle  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero  minimo
          di ventuno votanti. 10-bis. La  sezione  del  controllo  in
          adunanza plenaria stabilisce  annualmente  i  programmi  di
          attivita' e le competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri
          per la loro composizione  da  parte  del  presidente  della
          Corte  dei  conti.  11.  Ferme  restando  le   ipotesi   di
          deferimento previste  dall'articolo  24  del  citato  testo
          unico delle leggi sulla Corte  dei  conti  come  sostituito
          dall'articolo 1 della legge  21  marzo  1953,  n.  161,  la
          sezione del controllo si pronuncia  in  ogni  caso  in  cui
          insorge il dissenso tra i competenti  magistrati  circa  la
          legittimita' di atti. Del collegio  viene  chiamato  a  far
          parte in qualita' di relatore il magistrato  che  deferisce
          la questione alla sezione.  12.  I  magistrati  addetti  al
          controllo successivo di cui al comma 4  operano  secondo  i
          previsti  programmi   annuali,   ma   da   questi   possono
          temporaneamente  discostarsi,  per  motivate  ragioni,   in
          relazione  a  situazioni  e  provvedimenti  che  richiedono
          tempestivi accertamenti e verifiche, dandone  notizia  alla
          sezione del controllo. 13. Le disposizioni del comma 1  non
          si applicano agli atti ed ai  provvedimenti  emanati  nelle
          materie  monetaria,  creditizia,  mobiliare  e   valutaria.
          -------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 16 settembre 1999,
          n. 324, convertito con modificazioni dalla L.  12  novembre
          1999, n. 424, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che  "Con
          riguardo  al  procedimento  di  controllo   preventivo   di
          legittimita'  della  Corte  dei   conti   sul   regolamento
          concernente   l'organizzazione    ed    il    funzionamento
          dell'Ufficio nazionale  per  il  servizio  civile,  di  cui
          all'articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230,
          adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 28
          luglio 1999,  e  con  iniziale  decorrenza  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, i  termini  di  cui
          all'articolo 3, comma 2, della legge 14  gennaio  1994,  n.
          20, sono ridotti ad un terzo". -------------- AGGIORNAMENTO
          (13) Il D.L.  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con
          modificazioni  dalla  L.  22  dicembre  2011,  n.  214,  ha
          disposto (con l'art. 41, comma 5) che "Per le delibere  del
          CIPE di cui al comma 4, sottoposte al controllo  preventivo
          della Corte dei Conti, i termini previsti dall'articolo  3,
          comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n.  20  e  successive
          modificazioni, sono ridotti di un  terzo."  ---------------
          AGGIORNAMENTO 20 Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77,  convertito
          con modificazioni dalla L.  29  luglio  2021,  n.  108,  ha
          disposto (con l'art. 7, comma 7) che "La  Corte  dei  conti
          riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato
          di  attuazione  del  PNRR,  in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio  1994,  n.
          20".». 
              - Si riporta il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          300, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
          norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,  n.  59»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203  del  30  agosto
          1999 - Suppl. Ordinario n. 163. 
              - Si riporta l'articolo 3, comma 3,  del  decreto-legge
          11 gennaio 2001, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la
          distruzione  del  materiale   specifico   a   rischio   per
          encefalopatie spongiformi bovine e delle  proteine  animali
          ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico  temporaneo
          delle  proteine  animali   a   basso   rischio   (Ulteriori
          interventi urgenti per fronteggiare  l'emergenza  derivante
          dall'encefalopatia  spongiforme  bovina)»  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  marzo  2001,  n.   49,   e
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  8  dell'11  gennaio
          2001: 
                «Art. 3 (Disposizioni in materia di  controlli  e  di
          personale). - Omissis... 
                3. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai
          fini di cui al comma 1, e' posto  alle  dirette  dipendenze
          del Ministro delle politiche agricole  e  forestali;  opera
          con  organico  proprio  ed   autonomia   organizzativa   ed
          amministrativa  e  costituisce  un   autonomo   centro   di
          responsabilita' di spesa. 
              Omissis...». 
              - Si riporta l'articolo 3, comma 4,  del  decreto-legge
          11 gennaio 2001, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la
          distruzione  del  materiale   specifico   a   rischio   per
          encefalopatie spongiformi bovine e delle  proteine  animali
          ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico  temporaneo
          delle  proteine  animali   a   basso   rischio   (Ulteriori
          interventi urgenti per fronteggiare  l'emergenza  derivante
          dall'encefalopatia  spongiforme  bovina)»  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  marzo  2001,  n.   49,   e
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  8  dell'11  gennaio
          2001: 
                «Art. 3 (Disposizioni in materia di  controlli  e  di
          personale). - Omissis... 
                4. Al personale dell'Ispettorato centrale repressione
          frodi, in considerazione della  specifica  professionalita'
          richiesta nello svolgimento dei compiti  istituzionali  che
          comporta un'fedelta'  preparazione  tecnica,  onerosita'  e
          rischi legati anche all'attivita' di  polizia  giudiziaria,
          e' attribuita un'indennita' pari a quella gia' prevista per
          il personale con identica qualifica del comparto "Sanita'".
          (7) (9) (11) (12) 
                Omissis... 
                AGGIORNAMENTO (7) Il  D.L.  17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito con modificazioni dalla L. 24  aprile  2020,  n.
          27, ha disposto (con l'art. 78, comma 3-bis) che  "Ai  fini
          del   riconoscimento   della   specifica   professionalita'
          richiesta e dei rischi  nello  svolgimento  dei  controlli,
          anche di polizia giudiziaria, nel  settore  agroalimentare,
          da parte  del  personale  dell'Ispettorato  centrale  della
          tutela  della  qualita'  e  della  repressione  frodi   dei
          prodotti agroalimentari, e' autorizzata, per  l'anno  2020,
          la  spesa  di  2   milioni   di   euro   quale   incremento
          dell'indennita'  di  cui  all'articolo  3,  comma  4,   del
          decreto-legge  11  gennaio  2001,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9   marzo   2001,   n.   49".
          ------------ AGGIORNAMENTO (9) Il D.L. 17  marzo  2020,  n.
          18, convertito con modificazioni dalla L. 24  aprile  2020,
          n. 27, come modificato dal D.L. 14  agosto  2020,  n.  104,
          convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre  2020,  n.
          126, ha disposto (con l'art. 78, comma 3-bis) che "Ai  fini
          del   riconoscimento   della   specifica   professionalita'
          richiesta e dei rischi  nello  svolgimento  dei  controlli,
          anche di polizia giudiziaria, nel  settore  agroalimentare,
          da parte  del  personale  dell'Ispettorato  centrale  della
          tutela  della  qualita'  e  della  repressione  frodi   dei
          prodotti agroalimentari,  e'  autorizzata  la  spesa  di  2
          milioni di euro per l'anno 2020 e di 0,5  milioni  di  euro
          per l'anno 2021 quale  incremento  dell'indennita'  di  cui
          all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001,
          n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9  marzo
          2001, n. 49". ------------ AGGIORNAMENTO (11)  Il  D.L.  17
          marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24
          aprile 2020, n. 27, come modificato dalla  L.  30  dicembre
          2020, n. 178, ha disposto (con l'art. 78, comma 3-bis)  che
          "Ai    fini    del    riconoscimento    della     specifica
          professionalita' richiesta e dei rischi  nello  svolgimento
          dei controlli, anche di polizia  giudiziaria,  nel  settore
          agroalimentare, da  parte  del  personale  dell'Ispettorato
          centrale della tutela della qualita'  e  della  repressione
          frodi dei prodotti agroalimentari, e' autorizzata la  spesa
          di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro
          per l'anno 2021 quale  incremento  dell'indennita'  di  cui
          all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001,
          n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9  marzo
          2001, n. 49". ------------  AGGIORNAMENTO  (12)  La  L.  29
          dicembre 2022, n. 197, ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
          436)  che  "Ai  fini  del  riconoscimento  della  specifica
          professionalita' richiesta e dei rischi  nello  svolgimento
          dei controlli, anche di polizia  giudiziaria,  nel  settore
          agroalimentare, da parte  del  personale  del  Dipartimento
          dell'Ispettorato centrale della  tutela  della  qualita'  e
          della repressione frodi  dei  prodotti  agroalimentari  del
          Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e
          delle foreste, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro
          per    l'anno    2023,    da    destinare    all'incremento
          dell'indennita'  di  cui  all'articolo  3,  comma  4,   del
          decreto-legge  11  gennaio  2001,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49".». 
              - Si riporta il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165, recante «Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 -  Suppl.
          Ordinario n. 112. 
              - Si riporta il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82,  recante  il  «Codice  dell'amministrazione   digitale»
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112  del  16  maggio
          2005 - Suppl. Ordinario n. 93. 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 1047, della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  recante  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2007)»,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Suppl. Ordinario n.
          244: 
                «Art. 1 - Omissis... 
                1047. Le funzioni statali di vigilanza sull'attivita'
          di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito
          dei  regimi  di  produzioni  agroalimentari   di   qualita'
          registrata   sono   demandate   all'Ispettorato    centrale
          repressione frodi di cui  all'articolo  10,  comma  1,  del
          decreto-legge 18  giugno  1986,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  1986,  n.  462,  che
          assume la denominazione di  "Ispettorato  centrale  per  il
          controllo della qualita'  dei  prodotti  agroalimentari"  e
          costituisce struttura dipartimentale  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali. 
                Omissis...». 
              - Si riporta il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
          150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009,  n.  15,
          in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254
          del 31 ottobre 2009 - Suppl. Ordinario n. 197. 
              - Si riporta la legge 6 novembre 2012, n. 190,  recante
          «Disposizioni per la prevenzione  e  la  repressione  della
          corruzione    e     dell'illegalita'     nella     pubblica
          amministrazione» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265
          del 13 novembre 2012. 
              - Si riporta il decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.
          33, recante il «Riordino della  disciplina  riguardante  il
          diritto di accesso civico e gli  obblighi  di  pubblicita',
          trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle
          pubbliche  amministrazioni»   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013. 
              - Si riporta il decreto legislativo 8 aprile  2013,  n.
          39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita'  e
          incompatibilita'   di   incarichi   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
          pubblico, a norma dell'articolo 1,  commi  49  e  50  della
          legge 6 novembre 2012, n. 190», pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013. 
              - Si riporta il decreto legislativo 21 maggio 2018,  n.
          74,   recante   «Riorganizzazione   dell'Agenzia   per   le
          erogazioni in agricoltura - AGEA  e  per  il  riordino  del
          sistema  dei  controlli  nel  settore  agroalimentare,   in
          attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n.
          154», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  144  del  23
          giugno 2018. 
              - Si riporta l'articolo 30, comma 3, del  decreto-legge
          22 giugno 2023, n. 75,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
          materia di organizzazione delle pubbliche  amministrazioni,
          di agricoltura, di sport, di lavoro e per  l'organizzazione
          del Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  l'anno  2025»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144  del  22  giugno
          2023: 
                «Art. 30 (Potenziamento dei sistemi di controllo  sui
          prodotti agroalimentari e di contrasto  delle  frodi  nelle
          erogazioni finanziarie all'agricoltura). - Omissis... 
                3. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono
          apportate le seguenti modificazioni: a)  i  commi  1  e  3,
          lettere c) e d), dell'articolo  01  sono  abrogati;  b)  la
          lettera e) del comma 1 dell'articolo 15-bis e' abrogata; c)
          le parole: «Titolo II - Soppressione di Agecontrol S.p.a. e
          successione dei rapporti in SIN S.p.a." sono soppresse;  d)
          l'articolo 16 e' abrogato. 
                Omissis...». 
              - Si riporta  l'articolo  4-bis  del  decreto-legge  12
          luglio  2018,  n.  86,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
          materia di riordino delle attribuzioni  dei  Ministeri  dei
          beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle
          politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare, nonche' in  materia
          di famiglia e disabilita'» convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9  agosto  2018,  n.  97,  e  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2018: 
                «Art.    4-bis    (Procedure    per    il    riordino
          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di
          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione
          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti
          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2
          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.
          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri ((richiede)) il parere del Consiglio
          di Stato. A decorrere dalla data di efficacia  di  ciascuno
          dei  predetti  decreti  cessa  di  avere  vigore,  per   il
          Ministero interessato,  il  regolamento  di  organizzazione
          vigente. (2) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il  D.L.  26
          ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L.
          19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con  l'art.  16-ter,
          comma 7) che la presente modifica ha effetto dal  31  marzo
          2020.». 
              - Si riporta il contenuto della tabella 3  allegata  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
          novembre 2018, relativo alla «Individuazione e  definizione
          della disciplina per il trasferimento delle risorse  umane,
          strumentali e finanziarie  del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari, forestali e del  turismo»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  Serie  Generale  n.  288  del  12
          dicembre 2018: 
              «Tabella 3 (articolo 3, comma 1) 
              Dotazione organica trasferita dal MIBAC al MIPAAFT 
              Dotazione organica 
              Dirigente I fascia: 1 
              Dirigente II fascia: 2 
              Totale dirigenti: 3 
              A3: 20 
              A2: 22 
              A1: 0 
              Totale personale aree: 42 
              Totale complessivo: 45». 
              - Si riporta il decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri 8 febbraio 2019, n. 25,  recante  «Regolamento
          concernente organizzazione del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari,  forestali  e  del  turismo,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018,
          n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2018, n. 97», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  74
          del 28 marzo 2019. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  4,  del
          decreto-legge  21   settembre   2019,   n.   104,   recante
          «Disposizioni urgenti per il trasferimento  di  funzioni  e
          per la riorganizzazione dei  Ministeri  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali, delle politiche  agricole  alimentari,
          forestali e del turismo, dello  sviluppo  economico,  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  delle
          infrastrutture e dei  trasporti  e  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,  e  dell'istruzione,
          dell'universita'  e   della   ricerca,   nonche'   per   la
          rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli
          e delle carriere e per i compensi per lavoro  straordinario
          delle Forze di polizia e delle Forze armate (in materia  di
          qualifiche dei dirigenti e di  tabella  delle  retribuzioni
          del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco)  e
          per la continuita' delle  funzioni  dell'Autorita'  per  le
          garanzie    nelle    comunicazioni»     convertito,     con
          modificazioni, dalla legge 18  novembre  2019,  n.  132,  e
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre
          2019: 
                «Art. 1 (Trasferimento al Ministero per i beni  e  le
          attivita' culturali delle funzioni esercitate dal Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e   del
          turismo in materia di turismo). - Omissis... 
                4. Al fine di semplificare ed accelerare il  riordino
          dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attivita'
          culturali  e  del  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali e del turismo, fino al  15  dicembre
          2019,  i  rispettivi  regolamenti  di  organizzazione,  ivi
          inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono
          adottati con le modalita' di  cui  all'articolo  4-bis  del
          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more
          dell'adozione  del  regolamento   di   organizzazione   del
          Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
          del turismo di cui al primo periodo, la Direzione  generale
          per la valorizzazione dei territori  e  delle  foreste,  ai
          fini gestionali, si  considera  collocata  nell'ambito  del
          Dipartimento delle politiche  europee  e  internazionali  e
          dello sviluppo rurale. 
                Omissis...». 
              - Si riporta il decreto legislativo 4 ottobre 2019,  n.
          116, recante  «Disposizioni  integrative  e  correttive  al
          decreto  legislativo  21  maggio  2018,  n.   74,   recante
          riorganizzazione  dell'Agenzia   per   le   erogazioni   in
          agricoltura - AGEA  e  per  il  riordino  del  sistema  dei
          controlli  nel  settore   agroalimentare,   in   attuazione
          dell'articolo 15, della legge  28  luglio  2016,  n.  154»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del  17  ottobre
          2019. 
              - Si riporta il decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri  5  dicembre  2019,   n.   179,   concernente
          «Regolamento  di  riorganizzazione  del   Ministero   delle
          politiche  agricole  alimentari  e   forestali,   a   norma
          dell'articolo 1, comma 4, del  decreto-legge  21  settembre
          2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          novembre 2019, n. 132» pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 55 del 4 marzo 2020. 
              - Si riporta il decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri  24  marzo  2020,  n.  53,   concernente   il
          «Regolamento recante modifica del  decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2019,  n.  179,
          concernente  la  riorganizzazione   del   Ministero   delle
          politiche  agricole  alimentari  e  forestali»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 17 giugno 2020. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19-bis, comma 1 del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28   marzo   2022,   n.   25,
          concernente «Misure urgenti in  materia  di  sostegno  alle
          imprese e agli operatori economici,  di  lavoro,  salute  e
          servizi territoriali, connesse all'emergenza  da  COVID-19,
          nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
          prezzi nel settore elettrico»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022: 
                «Art. 19-bis (Potenziamento delle strutture  e  delle
          articolazioni  del  Ministero  delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali). -  1.  Al  fine  di  garantire  il
          potenziamento delle strutture  e  delle  articolazioni  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
          in considerazione della grave crisi del settore  ippico,  i
          posti di funzione dirigenziale di livello  generale  presso
          il medesimo Ministero sono incrementati di una  unita',  da
          destinare all'istituzione di una posizione dirigenziale  di
          livello generale. Conseguentemente, la  dotazione  organica
          dirigenziale  del  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e  forestali,  come  definita  dall'articolo  1,
          comma 3, del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  novembre
          2019, n. 132, e dall'articolo 1, comma 166, della legge  27
          dicembre 2019, n. 160, e' rideterminata nel numero  massimo
          di tredici posizioni di livello generale  e  di  sessantuno
          posizioni  di  livello  non  generale.  A   tal   fine   e'
          autorizzata la spesa di 203.084 euro per l'anno 2022  e  di
          270.778 euro a decorrere dall'anno 2023. 
                Omissis...». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19-bis, comma 2 del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28   marzo   2022,   n.   25,
          concernente «Misure urgenti in  materia  di  sostegno  alle
          imprese e agli operatori economici,  di  lavoro,  salute  e
          servizi territoriali, connesse all'emergenza  da  COVID-19,
          nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
          prezzi nel settore elettrico»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022: 
                «Art. 19-bis (Potenziamento delle strutture  e  delle
          articolazioni  del  Ministero  delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali). - Omissis... 
                2. Al fine di dare celere attuazione al comma  1,  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          modifica, (entro un anno) dalla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, il proprio
          regolamento di organizzazione e la propria pianta  organica
          con uno o piu' decreti adottati con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2018,
          n. 97. 
                Omissis...». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15,  comma  3,  del
          decreto-legge  29  dicembre  2022,  n.   198,   concernente
          «Disposizioni urgenti in materia di  termini  legislativi»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29  dicembre
          2022: 
                «Art.  15  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          agricoltura). - Omissis... 
                3. All'articolo 19-bis, comma 2, del decreto-legge 27
          gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 marzo 2022, n.  25,  le  parole:  «entro  sessanta
          giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro un anno». 
                Omissis...». 
              -   Per   i   riferimenti   dell'articolo   4-bis   del
          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  97,  si  veda
          nelle note relative alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 452, della
          legge 29  dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022. 
                «Art. 1 - Omissis 
                452. Per le esigenze dell'attivita' di contrasto alle
          pratiche  commerciali  sleali  nell'ambito  della   filiera
          agroalimentare e di controllo a tutela della  qualita'  dei
          prodotti agroalimentari e della  reputazione  del  made  in
          Italy svolte  dal  Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale
          della tutela della qualita' e della repressione  frodi  dei
          prodotti  agroalimentari  del  Ministero  dell'agricoltura,
          della sovranita' alimentare e delle  foreste,  il  medesimo
          Ministero e' autorizzato ad assumere un contingente di  300
          unita' di personale da inquadrare nell'Area dei  funzionari
          prevista dal sistema di classificazione  professionale  del
          personale introdotto dal contratto collettivo nazionale  di
          lavoro  2019-2021  -  Comparto   Funzioni   centrali,   con
          contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  in
          aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con incremento
          di 263 posti corrispondenti della  dotazione  organica.  Al
          reclutamento  del  predetto  contingente  di  personale  si
          provvede  mediante  concorsi  pubblici,  anche   attraverso
          l'avvalimento  della  Commissione  per   l'attuazione   del
          progetto    di     riqualificazione     delle     pubbliche
          amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo  35,  comma  5,
          del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  tramite
          scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi  pubblici  o
          attraverso procedure di passaggio diretto di personale  tra
          amministrazioni  diverse  ai  sensi  dell'articolo  30  del
          citato  decreto  legislativo  n.  165  del  2001.  Per   le
          assunzioni di cui al presente comma e' autorizzata la spesa
          di 10.152.000 euro per l'anno 2023  e  di  13.536.000  euro
          annui a decorrere dall'anno 2024. Per le finalita'  di  cui
          al presente comma e' inoltre autorizzata, per l'anno  2023,
          la spesa di 1.954.000 euro, di  cui  600.000  euro  per  la
          gestione delle procedure concorsuali e 1.354.000  euro  per
          le    maggiori    spese    di    funzionamento    derivanti
          dall'assunzione del contingente di personale  previsto  dal
          medesimo comma. E' altresi' autorizzata la spesa di 675.000
          euro per l'anno 2023 e di 900.000 euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2024 per la corresponsione  al  citato  personale
          dei  compensi  dovuti  per   le   prestazioni   di   lavoro
          straordinario e la spesa di 136.000 euro annui a  decorrere
          dall'anno 2024 per le medesime spese di funzionamento. 
                Omissis». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   54   del
          decreto-legge 24  febbraio  2023,  n.  13,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n.  41,  recante
          «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale  degli
          investimenti  complementari  al  PNRR  (PNC),  nonche'  per
          l'attuazione delle politiche di coesione e  della  politica
          agricola comune», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47
          del 24 febbraio 2023. 
                «Art. 54 (Autorita' di gestione nazionale  del  piano
          strategico  della  PAC).  -  1.  In  complementarieta'  con
          l'attuazione delle misure del PNRR ((di  titolarita'))  del
          Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e
          delle  foreste,   al   fine   di   assicurare   continuita'
          all'attuazione  della  politica  agricola  comune  per   il
          periodo   ((2023-2027))   e   rafforzare    le    strutture
          amministrative preposte alla gestione del Piano  strategico
          della PAC approvato con decisione ((di  esecuzione))  della
          Commissione europea del 2 dicembre  2022  e  in  esecuzione
          dell'articolo  123,  paragrafo  1,  del  regolamento   (UE)
          2021/2115 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  2
          dicembre   2021,   e'   istituita   presso   il   Ministero
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste,  l'Autorita'  di  gestione  nazionale  del   piano
          strategico della PAC 2023-2027. 
                2.  L'Autorita'  di  gestione  nazionale  del   piano
          strategico della PAC si articola in due uffici  di  livello
          dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti  con
          incarico di livello  dirigenziale  non  generale  conferito
          anche   in   deroga   ai   limiti   percentuali    previsti
          dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165. 
                3. Agli uffici di cui al comma 2  sono  attribuiti  i
          seguenti compiti: 
                  a) supporto al coordinamento tra  le  autorita'  di
          gestione  regionali  e  gli  organismi  intermedi  di   cui
          all'articolo 3, numero 16),  del  citato  regolamento  (UE)
          2021/2115; 
                  b) supporto al  comitato  di  monitoraggio  di  cui
          all'articolo 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115. 
                4. Per il funzionamento  dell'Autorita'  di  gestione
          nazionale del piano strategico della PAC e il potenziamento
          delle direzioni generali  del  Ministero  dell'agricoltura,
          della  sovranita'  alimentare  e  delle  foreste   ((,   la
          dotazione organica del personale della sezione  Agricoltura
          del medesimo Ministero e' rideterminata)) in  10  posizioni
          dirigenziali di livello generale, 41 posizioni dirigenziali
          di  livello  non  generale,  461   unita'   nell'area   dei
          funzionari, 365  unita'  nell'area  degli  assistenti  e  8
          unita' nell'area degli operatori. In relazione  alla  nuova
          dotazione organica, il  Ministero  dell'agricoltura,  della
          sovranita' alimentare e delle  foreste,  in  aggiunta  alle
          vigenti facolta' assunzioni, per il  biennio  2023-2024  e'
          autorizzato  a   reclutare,   con   contratto   di   lavoro
          subordinato  a  tempo  indeterminato,  nei   limiti   della
          dotazione  organica,  come  rideterminata  ai   sensi   del
          presente comma, un contingente di 50 unita'  di  personale,
          di cui 40 unita' da inquadrare nell'area dei  funzionari  e
          10 unita' da inquadrare nell'area degli assistenti previste
          dal sistema di classificazione professionale del  personale
          introdotto dal contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
          2019-2021 - Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del
          predetto contingente  di  personale  si  provvede  mediante
          concorsi pubblici,  anche  attraverso  l'avvalimento  della
          Commissione RIPAM di cui  all'articolo  35,  comma  5,  del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   tramite
          scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi  pubblici  o
          attraverso procedure di passaggio diretto di personale  tra
          amministrazioni  diverse  ai  sensi  dell'articolo  30  del
          citato  decreto  legislativo   n.   165   del   2001.   Per
          l'attuazione  del  presente  comma  e  del   comma   2   e'
          autorizzata la spesa di 2.062.000 euro per l'anno 2023 e di
          2.475.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
                5. Per le medesime finalita' di cui al comma  1  sono
          istituiti presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
          (AGEA) la Direzione per  la  gestione,  lo  sviluppo  e  la
          sicurezza dei sistemi informativi, quale ufficio di livello
          dirigenziale  generale,  e,  nell'ambito  della   Direzione
          Organismo  di  coordinamento,   un   ufficio   di   livello
          dirigenziale  non  generale  con   funzioni   di   supporto
          all'esercizio delle attivita' per  la  presentazione  della
          relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del  piano
          strategico della PAC, di cui all'articolo 54, paragrafo  1,
          del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 2 dicembre  2021,  e  all'articolo  134  del
          citato regolamento (UE) 2021/2115. 
                6. La Direzione per la gestione,  lo  sviluppo  e  la
          sicurezza dei sistemi informativi dell'AGEA  e'  articolata
          in  tre  uffici  di  livello  dirigenziale  non   generale,
          preposti alla strategia evolutiva del  sistema  informativo
          agricolo  nazionale,  alla  valorizzazione  del  patrimonio
          informativo per l'attuazione e il  monitoraggio  del  piano
          strategico  della  PAC  e  alla   sicurezza   dei   sistemi
          informativi, certificata in  conformita'  con  lo  standard
          internazionale ISO 27001. 
                L'AGEA, con successiva modifica dello statuto  e  del
          regolamento  di  organizzazione,  provvede  all'adeguamento
          della propria struttura organizzativa e dei propri uffici. 
                7. Per la copertura degli uffici dirigenziali di  cui
          ai commi 5 e 6, anche mediante l'espletamento  di  concorsi
          pubblici, e' autorizzata  la  spesa  di  718.000  euro  per
          l'anno 2023 e di 862.000 euro annui a  decorrere  dall'anno
          2024 e, conseguentemente,  la  vigente  dotazione  organica
          dell'AGEA e' incrementata di 5 posizioni  dirigenziali,  di
          cui 1 di prima fascia. Per le stesse finalita'  di  cui  ai
          predetti commi 5 e 6, l'AGEA e'  autorizzata,  in  aggiunta
          alle vigenti facolta' assunzioni, per il biennio 2023-2024,
          ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
          in incremento rispetto alla vigente dotazione organica,  40
          unita'  di  personale  non   dirigenziale   da   inquadrare
          nell'area dei funzionari prevista dal contratto  collettivo
          nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali,
          mediante l'espletamento di procedure concorsuali  pubbliche
          o tramite scorrimento di vigenti  graduatorie  di  concorsi
          pubblici. Per l'attuazione del secondo periodo del presente
          comma e' autorizzata la spesa di 1.602.000 euro per  l'anno
          2023 e di 1.922.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
                8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 4  e
          7, pari a 4.382.000 euro per l'anno 2023 e a 5.259.000 euro
          annui ((a decorrere dall'anno 2024)), si provvede, per  gli
          anni 2023 e 2024, mediante riduzione di  pari  importo  del
          fondo  per  l'attuazione  degli  interventi  del  PNRR   di
          competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
          alimentare e delle foreste, di cui  al  capitolo  di  parte
          corrente 2330, cosi'  come  incrementato  dall'articolo  1,
          comma 457, della legge  29  dicembre  2022,  n.  197  e,  a
          decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione
          delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
          parte corrente iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale
          2023-2025, nell'ambito del ((programma «Fondi di riserva  e
          speciali")) della missione «Fondi da ripartire» dello stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2023,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo  al  Ministero  dell'agricoltura,
          della sovranita' alimentare e delle foreste.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante  «Disposizioni
          urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
          delle   amministrazioni    pubbliche»    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge  del  21  giugno  2023,  n.  74,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  95  del  22  aprile
          2023. 
                «Art. 1. (Disposizioni in  materia  di  rafforzamento
          della  capacita'   amministrativa   delle   amministrazioni
          centrali). - 1. Omissis 
                2.  Al  fine  di  rafforzare  l'organizzazione  della
          pubblica amministrazione, sono autorizzati  gli  incrementi
          delle  dotazioni  organiche   di   cui   alla   tabella   A
          dell'allegato   1   annesso   al   presente   decreto;   le
          amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre
          2023,  alla  conseguente   riorganizzazione   mediante   le
          procedure di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  11
          novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 16 dicembre 2022, n. 204. 
                Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno  2023
          per l'adozione dei regolamenti  di  riorganizzazione  delle
          strutture e delle unita' di missione di cui all'articolo 1,
          comma  1,  del  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile  2023,
          n. 41. 
                Omissis». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          11 aprile 2023, n. 72, recante «Modifica  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2019,  n.
          179, concernente la riorganizzazione  del  Ministero  delle
          politiche  agricole  alimentari  e  forestali»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 2023. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
          26 ottobre 2012, C 326/47. 
              - Si riporta in particolare l'articolo 38 del  Trattato
          sul funzionamento dell'Unione europea: 
                «Art. 38 - 1. L'Unione definisce e attua una politica
          comune dell'agricoltura e della pesca. 
                Il mercato interno comprende l'agricoltura, la  pesca
          e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli
          si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della
          pesca, come pure i prodotti  di  prima  trasformazione  che
          sono  in  diretta  connessione   con   tali   prodotti.   I
          riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura
          e l'uso del termine  «agricolo»  si  intendono  applicabili
          anche  alla  pesca,  tenendo  conto  delle  caratteristiche
          specifiche  di   questo   settore.   2.   Salvo   contrarie
          disposizioni degli articoli da 39 a 44  inclusi,  le  norme
          previste per l'instaurazione o il funzionamento del mercato
          interno sono applicabili ai prodotti agricoli. 
                3. I prodotti cui si applicano le disposizioni  degli
          articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati nell'elenco  che
          costituisce l'allegato I. 
                4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno
          per  i  prodotti  agricoli   devono   essere   accompagnati
          dall'instaurazione di una politica agricola comune». 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, si veda nelle note relative alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3: 
                «Art. 5 (I dipartimenti). - Omissis 
                3.  Il  capo  del  dipartimento  svolge  compiti   di
          coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di
          livello dirigenziale  generale  compresi  nel  dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione  ed  e'  responsabile  dei   risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del ministro. 
                Omissis».