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DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (23G00022)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21/04/2023, n.94).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/05/2024)
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Testo in vigore dal:  22-4-2023
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Art. 54

Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC
1. In complementarietà con l'attuazione delle misure del PNRR
((di titolarità))
del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di assicurare continuità all'attuazione della politica agricola comune per il periodo
((2023-2027))
e rafforzare le strutture amministrative preposte alla gestione del Piano strategico della PAC approvato con decisione
((di esecuzione))
della Commissione europea del 2 dicembre 2022 e in esecuzione dell'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, è istituita presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027.
2. L'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC si articola in due uffici di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale conferito anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Agli uffici di cui al comma 2 sono attribuiti i seguenti compiti:
a) supporto al coordinamento tra le autorità di gestione regionali e gli organismi intermedi di cui all'articolo 3, numero 16), del citato regolamento (UE) 2021/2115;
b) supporto al comitato di monitoraggio di cui all'articolo 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115.
4. Per il funzionamento dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC e il potenziamento delle direzioni generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
((, la dotazione organica del personale della sezione Agricoltura del medesimo Ministero è rideterminata))
in 10 posizioni dirigenziali di livello generale, 41 posizioni dirigenziali di livello non generale, 461 unità nell'area dei funzionari, 365 unità nell'area degli assistenti e 8 unità nell'area degli operatori. In relazione alla nuova dotazione organica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024 è autorizzato a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica, come rideterminata ai sensi del presente comma, un contingente di 50 unità di personale, di cui 40 unità da inquadrare nell'area dei funzionari e 10 unità da inquadrare nell'area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione RIPAM di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma e del comma 2 è autorizzata la spesa di 2.062.000 euro per l'anno 2023 e di 2.475.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono istituiti presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi, quale ufficio di livello dirigenziale generale, e, nell'ambito della Direzione Organismo di coordinamento, un ufficio di livello dirigenziale non generale con funzioni di supporto all'esercizio delle attività per la presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e all'articolo 134 del citato regolamento (UE) 2021/2115.
6. La Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell'AGEA è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale, preposti alla strategia evolutiva del sistema informativo agricolo nazionale, alla valorizzazione del patrimonio informativo per l'attuazione e il monitoraggio del piano strategico della PAC e alla sicurezza dei sistemi informativi, certificata in conformità con lo standard internazionale ISO 27001.
L'AGEA, con successiva modifica dello statuto e del regolamento di organizzazione, provvede all'adeguamento della propria struttura organizzativa e dei propri uffici.
7. Per la copertura degli uffici dirigenziali di cui ai commi 5 e 6, anche mediante l'espletamento di concorsi pubblici, è autorizzata la spesa di 718.000 euro per l'anno 2023 e di 862.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e, conseguentemente, la vigente dotazione organica dell'AGEA è incrementata di 5 posizioni dirigenziali, di cui 1 di prima fascia. Per le stesse finalità di cui ai predetti commi 5 e 6, l'AGEA è autorizzata, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per l'attuazione del secondo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di 1.602.000 euro per l'anno 2023 e di 1.922.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 4 e 7, pari a 4.382.000 euro per l'anno 2023 e a 5.259.000 euro annui
((a decorrere dall'anno 2024))
, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante riduzione di pari importo del fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui al capitolo di parte corrente 2330, così come incrementato dall'articolo 1, comma 457, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
((programma "Fondi di riserva e speciali"))
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.