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DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonchè per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (22G00008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 (in S.O. n. 13, relativo alla G.U. 28/03/2022, n. 73).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/2024)
Testo in vigore dal:  30-12-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 19-bis

(Potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)
1. Al fine di garantire il potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in considerazione della grave crisi del settore ippico, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero sono incrementati di una unità, da destinare all'istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale.
Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dall'articolo 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di 203.084 euro per l'anno 2022 e di 270.778 euro a decorrere dall'anno 2023.
2. Al fine di dare celere attuazione al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica,
((entro un anno))
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 203.084 per l'anno 2022 e ad euro 270.778 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.