stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonchè per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (22G00008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 (in S.O. n. 13, relativo alla G.U. 28/03/2022, n. 73).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/2024)
Testo in vigore dal: 29-3-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri  del  31  gennaio
2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio  2021  e
del 21 aprile 2021, nonche' l'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge
23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 126 e l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  24
dicembre  2021,  n.  221,  con  i  quali  e'   stato   dichiarato   e
successivamente  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio
nazionale relativo al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza  di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto  il  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto il decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Visto il decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229; 
  Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
apposite e piu' incisive misure a sostegno dei  settori  economici  e
lavorativi piu' direttamente interessati  dalle  misure  restrittive,
adottate, con i predetti decreti,  per  la  tutela  della  salute  in
connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
misure di sostegno alle imprese e all'economia, interventi  a  tutela
del lavoro, della salute, di garantire la continuita'  di  erogazione
dei servizi da parte degli Enti territoriali e di ristorare i settori
maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 gennaio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
dello sviluppo economico, del turismo, della  transizione  ecologica,
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, dell'istruzione,  per  l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, della  salute,  del  lavoro  e
delle politiche sociali e della cultura; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
             Misure di sostegno per le attivita' chiuse 
 
  1. Il Fondo per il sostegno delle attivita'  economiche  chiuse  di
cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.   73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e'
rifinanziato in misura pari a 20 milioni  di  euro  per  l'anno  2022
destinati alle attivita' che alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto risultano chiuse  in  conseguenza  delle  misure  di
prevenzione  adottate  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge  24  dicembre  2021,  n.  221   ((,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio   2022,   n.   11)).   Per
l'attuazione della presente  disposizione  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le vigenti misure attuative disciplinate dall'articolo 2
del decreto-legge n. 73  del  2021,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 106 del 2021. 
  2.  Per  i  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o
professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale  o  la  sede
operativa nel territorio dello Stato, le cui attivita' sono vietate o
sospese ((fino al 31 marzo 2022)) ai sensi dell'articolo 6, comma  2,
del  decreto-legge  24  dicembre  2021  n.  221,  ((convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11)) sono sospesi: 
    a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di
cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale
regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita'  di
sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022; 
    b) i termini  dei  versamenti  relativi  all'imposta  sul  valore
aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022. 
  3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 2 sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica  soluzione  ((entro
il 16 ottobre 2022)). Non si fa luogo  al  rimborso  di  quanto  gia'
versato. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 20 milioni di  euro  per
l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.