DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-5-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 24. 
   (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) 
 
  1.  I  soggetti  indicati  nel  comma  1,  dell'articolo  23,   che
corrispondono redditi di cui all'articolo  47,  comma  1,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  devono  operare  all'atto
del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa,  una  ritenuta  a
titolo di acconto dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
sulla  parte  imponibile  di  detti  redditi,  determinata  a   norma
dell'articolo 48-bis del predetto testo unico. Nel  caso  in  cui  la
ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto
o in parte, sui contestuali pagamenti in  denaro,  il  sostituito  e'
tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente  all'ammontare
della  ritenuta.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  tutte  le
disposizioni dell'articolo 23 e, in particolare, i commi 2,  3  e  4.
Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 16,  comma  1,
lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta e' operata a titolo
di acconto nella misura del 20 per cento (70) 
  1-bis. Sulla parte imponibile  dei  compensi  di  cui  all'articolo
48-bis, comma 1, lettera d-bis), del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' operata una ritenuta a titolo d'imposta con
l'aliquota prevista per il primo  scaglione  di  reddito,  maggiorata
delle addizionali vigenti. (66) 
  1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui  all'articolo  47,
comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, in materia di redditi assimilati  a  quelli  di  lavoro
dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata
una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento. (70) 
  1-quater. Sulla parte imponibile delle  prestazioni  pensionistiche
complementari di cui all'articolo 50, comma  1,  lettera  h-bis)  del
TUIR e' operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli  articoli
11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1999, N.505. (66) 
                                                  (158) (164) ((170)) 
 
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AGGIORNAMENTO (66) 
  Il D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505  ha  disposto  (con  l'art.  14,
comma 2) che "La disposizione di cui alla lettera a), numero  1),  si
applica a decorrere  dai  versamenti  concernenti  le  operazioni  di
conguaglio relative al periodo d'imposta 1999; le disposizioni di cui
alla stessa lettera a), numero 2), ed alla lettera b) si applicano ai
compensi erogati a decorrere dal 13 gennaio 2000." 
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AGGIORNAMENTO (70) 
  La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 34, comma 4)
che "Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  a
decorrere dal 1° gennaio 2001." 
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AGGIORNAMENTO (158) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 61, comma  1,  lettera
a)) che "Per i soggetti di cui al comma 2,  che  hanno  il  domicilio
fiscale, la sede legale o la  sede  operativa  nel  territorio  dello
Stato, sono sospesi: 
  a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla  fonte,  di
cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973,  n.  600,  che  i  predetti  soggetti  operano  in
qualita' di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 61, comma 5)  che  "Le  federazioni
sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le  associazioni
e le societa' sportive professionistiche e dilettantistiche,  di  cui
al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui  al  comma  1
fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi  ai  sensi  del  periodo
precedente  sono  effettuati,  senza  applicazione  di   sanzioni   e
interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020  o  mediante
rateizzazione fino a un  massimo  di  cinque  rate  mensili  di  pari
importo a decorrere dal mese di giugno  2020.  Non  si  fa  luogo  al
rimborso di quanto gia' versato". 
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AGGIORNAMENTO (164) 
  Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla
L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 13-ter, comma 1,
lettera  a))  che  "Per  i  soggetti  che  esercitano  le   attivita'
economiche  sospese  ai  sensi  dell'articolo  1  del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri del  3  novembre  2020,  aventi
domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del
territorio nazionale, per i soggetti che esercitano le attivita'  dei
servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale,  sede  legale  o
sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da
uno scenario di elevata o massima gravita' e da un livello di rischio
alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate
ai sensi degli  articoli  2  e  3  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del
presente decreto, nonche' per i  soggetti  che  operano  nei  settori
economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2,  ovvero
esercitano l'attivita' alberghiera, l'attivita' di agenzia di viaggio
o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale
o sede operativa nelle aree del territorio nazionale,  caratterizzate
da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio  alto,
individuate con le ordinanze del Ministro della  salute  adottate  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 3 novembre 2020  e  dell'articolo  19-bis  del  presente
decreto, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020
relativi: 
  a) ai versamenti relativi alle ritenute alla  fonte,  di  cui  agli
articoli 23 e 24 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e alle  trattenute  relative  all'addizionale
regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita'  di
sostituti  d'imposta.  Conseguentemente  sono  regolati  i   rapporti
finanziari per garantire la neutralita' finanziaria per lo Stato,  le
regioni e i comuni". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 13-quater, comma 1, lettera a)) che
"Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa,  arte  o  professione,
che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o  la  sede  operativa
nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a  50
milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a  quello  in  corso
alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e  che  hanno
subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il
33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso
mese dell'anno precedente, sono sospesi i  termini  che  scadono  nel
mese di dicembre 2020 relativi: 
  a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23
e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,
n. 600, e  delle  trattenute  relative  all'addizionale  regionale  e
comunale, che i predetti soggetti operano in  qualita'  di  sostituti
d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti  finanziari  per
garantire la neutralita' finanziaria per lo Stato,  le  regioni  e  i
comuni". 
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AGGIORNAMENTO (170) 
  Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L.
20 maggio 2022, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  22-bis,  comma  1,
lettera a)) che "Per  i  soggetti  che  gestiscono  teatri,  sale  da
concerto e  altre  strutture  artistiche,  di  cui  al  codice  Ateco
90.04.00, aventi il domicilio fiscale,  la  sede  legale  o  la  sede
operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi: 
  a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla  fonte,  di
cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre   1973,   n.   600,   e   delle   trattenute   relative
all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano
in qualita' di sostituti d'imposta, nei  mesi  di  aprile,  maggio  e
giugno 2022". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 22-bis, comma 2) che "I  versamenti
sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza  applicazione  di
sanzioni e interessi, in un'unica  soluzione  entro  il  16  novembre
2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato".