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DECRETO LEGISLATIVO 18 gennaio 2021, n. 8

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli. (20G00203)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/2021
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 6-2-2021
 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto  il  regio  decreto  legislativo  15  maggio  1946,  n.  455,
convertito in legge  costituzionale  dalla  legge  costituzionale  26
febbraio 1948,  n.  2,  recante  «Approvazione  dello  statuto  della
Regione siciliana», e, in particolare, l'articolo 14, lettera  g),  e
17, lettere h) ed i); 
  Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  158,  recante:
«Norme di attuazione dello Statuto speciale della  Regione  siciliana
in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili,  dei  conti
giudiziali e dei controlli», e, in particolare, l'articolo 7; 
  Visto il decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante:
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante:  «Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
e, in particolare, l'articolo 14; 
  Visto  il  decreto-legge  10  ottobre  2012,   n.   174,   recante:
«Disposizioni urgenti in materia di  finanza  e  funzionamento  degli
enti territoriali, nonche' ulteriori  disposizioni  in  favore  delle
zone terremotate nel maggio  2012»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e, in particolare, l'articolo 1; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante:  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'articolo 32; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante: «Disposizioni per
l'attuazione  del  principio  del  pareggio  di  bilancio  ai   sensi
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione» e, in particolare,
l'articolo 9; 
  Viste  le  determinazioni  della  Commissione  paritetica  prevista
dall'articolo 43 dello  statuto  della  Regione  siciliana,  espresse
nella riunione dell'11 gennaio 2021; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 gennaio 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                 Modifiche all'articolo 7, comma 1, 
          del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 
 
  1. All'articolo 7, comma 1, del  decreto  legislativo  27  dicembre
2019, n. 158, le parole  «non  potranno  essere  ripianate  oltre  il
limite massimo di dieci esercizi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«saranno ripianate in dieci esercizi» ed e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Per far fronte  agli  effetti  negativi  derivanti
dall'epidemia da  Covid-19,  le  quote  di  copertura  del  disavanzo
accertato  con  l'approvazione  del  rendiconto  2018,  da  ripianare
nell'esercizio  2021,  sono   rinviate,   esclusivamente   per   tale
annualita', all'anno successivo a quello di conclusione  del  ripiano
originariamente previsto.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  87,  comma   quinto,   della   Costituzione,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Si riporta il testo degli articoli 14 e 17 del  regio
          decreto  legislativo  15  maggio  1946,  n.  455,  recante:
          «Approvazione  dello  statuto  della  Regione   siciliana»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946, n.  133
          (Edizione speciale), convertito dalla legge  costituzionale
          26 febbraio 1948, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          9 marzo 1948, n. 58: 
              «Art. 14. - L'Assemblea, nell'ambito  della  Regione  e
          nei limiti delle leggi costituzionali  dello  Stato,  senza
          pregiudizio delle riforme agrarie e industriali  deliberate
          dalla Costituente del popolo italiano, ha  la  legislazione
          esclusiva sulle seguenti materie: 
                a) agricoltura e foreste; 
                b) bonifica; 
                c) usi civici; 
                d) industria e commercio,  salva  la  disciplina  dei
          rapporti privati; 
                e)   incremento   della   produzione   agricola    ed
          industriale:  valorizzazione,  distribuzione,  difesa   dei
          prodotti  agricoli  ed  industriali   e   delle   attivita'
          commerciali; 
                f) urbanistica; 
                g)  lavori  pubblici,  eccettuate  le  grandi   opere
          pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; 
                h) miniere, cave, torbiere, saline; 
                i) acque pubbliche, in quanto non  siano  oggetto  di
          opere pubbliche d'interesse nazionale; 
                l) pesca e caccia; 
                m) pubblica beneficenza ed opere pie; 
                n)  turismo,  vigilanza  alberghiera  e  tutela   del
          paesaggio; conservazione delle  antichita'  e  delle  opere
          artistiche; 
                o) regime degli enti locali  e  delle  circoscrizioni
          relative; 
                p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali; 
                q) stato giuridico ed  economico  degli  impiegati  e
          funzionari della Regione, in  ogni  caso  non  inferiore  a
          quello del personale dello Stato; 
                r)   istruzione   elementare,   musei,   biblioteche,
          accademie; 
                s) espropriazione per pubblica utilita'.» 
              «Art. 17. - Entro i limiti dei  principi  ed  interessi
          generali  cui  si  informa  la  legislazione  dello  Stato,
          l'Assemblea regionale puo',  al  fine  di  soddisfare  alle
          condizioni  particolari  ed  agli  interessi  propri  della
          Regione, emanare leggi, anche  relative  all'organizzazione
          dei servizi,  sopra  le  seguenti  materie  concernenti  la
          Regione: 
                a) comunicazioni e trasporti regionali  di  qualsiasi
          genere; 
                b) igiene e sanita' pubblica; 
                c) assistenza sanitaria; 
                d) istruzione media e universitaria; 
                e) disciplina del credito, delle assicurazioni e  del
          risparmio; 
                f)  legislazione   sociale:   rapporti   di   lavoro,
          previdenza  ed  assistenza  sociale,  osservando  i  minimi
          stabiliti dalle leggi dello Stato; 
                g) annona; 
                h) assunzione di pubblici servizi; 
                i) tutte le altre materie che  implicano  servizi  di
          prevalente interesse regionale.».  
              - Per il testo dell'articolo 7 del decreto  legislativo
          27 dicembre 2019, n. 158,  recante:  «Norme  di  attuazione
          dello statuto speciale della Regione siciliana  in  materia
          di  armonizzazione  dei  sistemi   contabili,   dei   conti
          giudiziali e  dei  controlli»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2019, n.  302,  come  modificato  dal
          presente decreto, si veda nelle note agli articoli 1 e 2. 
              - Il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,
          recante: «Disposizioni in  materia  di  armonizzazione  dei
          sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
          degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
          articoli 1 e 2  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172. 
              - Si   riporta   il   testo   dell'articolo   14    del
          decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  recante:  «Ulteriori
          misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo
          sviluppo», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  13  agosto
          2011, n. 188, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          16 settembre 2011, n. 216: 
                «Art. 14 (Riduzione  del  numero  dei  consiglieri  e
          assessori   regionali   e   relative   indennita'.   Misure
          premiali).  -  1.  Per  il  conseguimento  degli  obiettivi
          stabiliti  nell'ambito  del  coordinamento  della   finanza
          pubblica, le Regioni adeguano,  nell'ambito  della  propria
          autonomia   statutaria   e   legislativa,   i    rispettivi
          ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri: 
                  a) previsione che il numero massimo dei consiglieri
          regionali,  ad  esclusione  del  Presidente  della   Giunta
          regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le  Regioni  con
          popolazione fino ad un milione di abitanti;  a  30  per  le
          Regioni con popolazione fino a due milioni di  abitanti;  a
          40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di
          abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione  fino  a  sei
          milioni di abitanti; a 70 per le  Regioni  con  popolazione
          fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le  Regioni  con
          popolazione superiore  ad  otto  milioni  di  abitanti.  La
          riduzione del numero dei consiglieri regionali  rispetto  a
          quello attualmente previsto e' adottata da ciascuna Regione
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto e deve  essere  efficace  dalla  prima  legislatura
          regionale successiva a quella  della  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, abbiano  un  numero
          di consiglieri regionali inferiore a quello previsto  nella
          presente lettera, non possono aumentarne il numero; 
                  b) previsione che il numero massimo degli assessori
          regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero  dei
          componenti  del  Consiglio  regionale,  con  arrotondamento
          all'unita' superiore.  La  riduzione  deve  essere  operata
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione,  dalla
          prima legislatura regionale successiva a  quella  in  corso
          alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
                  c) riduzione a decorrere dal 1°  gennaio  2012,  in
          attuazione  di  quanto   previsto   dall'articolo   3   del
          decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26  marzo  2010,  n.  42,  degli
          emolumenti e delle utilita', comunque denominati,  previsti
          in  favore  dei  consiglieri  regionali  entro  il   limite
          dell'indennita' massima spettante ai membri del Parlamento,
          cosi' come rideterminata  ai  sensi  dell'articolo  13  del
          presente decreto; 
                  d) previsione  che  il  trattamento  economico  dei
          consiglieri   regionali   sia   commisurato   all'effettiva
          partecipazione ai lavori del Consiglio regionale; 
                  e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di
          un  Collegio  dei  revisori  dei  conti,  quale  organo  di
          vigilanza  sulla  regolarita'  contabile,  finanziaria   ed
          economica della gestione dell'ente; il  Collegio,  ai  fini
          del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo
          con le sezioni  regionali  di  controllo  della  Corte  dei
          conti; i componenti di tale Collegio sono  scelti  mediante
          estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere  i
          requisiti previsti dai principi  contabili  internazionali,
          avere la qualifica di revisori legali  di  cui  al  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere  in  possesso
          di specifica qualificazione  professionale  in  materia  di
          contabilita' pubblica e gestione  economica  e  finanziaria
          anche  degli   enti   territoriali,   secondo   i   criteri
          individuati dalla Corte dei conti; 
                  f) passaggio, entro sei mesi dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto e con efficacia a  decorrere
          dalla prima legislatura regionale successiva  a  quella  in
          corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          al sistema previdenziale  contributivo  per  i  consiglieri
          regionali. 
                2. L'adeguamento ai parametri di cui al  comma  1  da
          parte delle Regioni a Statuto  speciale  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione  per
          l'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio  2009,
          n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e
          province autonome per le  quali  lo  Stato,  ai  sensi  del
          citato  articolo  27,  assicura  il   conseguimento   degli
          obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarieta',
          ed elemento di riferimento  per  l'applicazione  di  misure
          premiali   o   sanzionatorie   previste   dalla   normativa
          vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          10 ottobre 2012, n. 174, recante: «Disposizioni urgenti  in
          materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,
          nonche'  ulteriori  disposizioni  in  favore   delle   zone
          terremotate nel maggio  2012»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  10  ottobre  2012,  n.  237,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge dalla legge 7 dicembre 2012,  n.
          213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7  dicembre  2012,
          n. 286, S.O.: 
                «Art. 1  (Rafforzamento  della  partecipazione  della
          Corte dei conti al  controllo  sulla  gestione  finanziaria
          delle regioni). - 1. Al fine di rafforzare il coordinamento
          della finanza pubblica, in particolare  tra  i  livelli  di
          governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei
          vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
          all'Unione europea, le disposizioni del  presente  articolo
          sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97,
          100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte  dei
          conti sulla  gestione  finanziaria  delle  regioni  di  cui
          all'articolo 3, comma 5, della legge 14  gennaio  1994,  n.
          20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5  giugno  2003,
          n. 131, e successive modificazioni. 
                2. Annualmente  le  sezioni  regionali  di  controllo
          della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una
          relazione  sulla  tipologia  delle  coperture   finanziarie
          adottate  nelle   leggi   regionali   approvate   nell'anno
          precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. 
                3. Le sezioni regionali di controllo della Corte  dei
          conti  esaminano  i  bilanci  preventivi  e  i   rendiconti
          consuntivi delle regioni e degli  enti  che  compongono  il
          Servizio sanitario nazionale, con le modalita' e secondo le
          procedure di cui all'articolo  1,  commi  166  e  seguenti,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la  verifica  del
          rispetto  degli  obiettivi  annuali  posti  dal  patto   di
          stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in
          materia di indebitamento dall'articolo  119,  sesto  comma,
          della Costituzione, della sostenibilita' dell'indebitamento
          e   dell'assenza   di   irregolarita'    suscettibili    di
          pregiudicare,   anche   in   prospettiva,   gli   equilibri
          economico-finanziari  degli  enti.  I  bilanci   preventivi
          annuali e pluriennali e i rendiconti delle  regioni  con  i
          relativi allegati sono trasmessi  alle  competenti  sezioni
          regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti
          delle regioni con propria relazione. 
                4. Ai fini del  comma  3,  le  sezioni  regionali  di
          controllo della Corte dei conti verificano altresi'  che  i
          rendiconti  delle  regioni  tengano   conto   anche   delle
          partecipazioni in societa'  controllate  e  alle  quali  e'
          affidata  la  gestione   di   servizi   pubblici   per   la
          collettivita'  regionale  e  di  servizi  strumentali  alla
          regione, nonche' dei risultati  definitivi  della  gestione
          degli enti del Servizio sanitario nazionale,  per  i  quali
          resta  fermo  quanto  previsto   dall'articolo   2,   comma
          2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
          dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n.
          549, e dall'articolo 32 della legge 27  dicembre  1997,  n.
          449. 
                5. Il rendiconto generale della regione e' parificato
          dalla sezione regionale di controllo della Corte dei  conti
          ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di  cui
          al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di
          parifica e' allegata una relazione nella quale la Corte dei
          conti  formula  le  sue   osservazioni   in   merito   alla
          legittimita' e alla regolarita' della gestione e propone le
          misure di  correzione  e  gli  interventi  di  riforma  che
          ritiene necessari al fine, in  particolare,  di  assicurare
          l'equilibrio del bilancio e  di  migliorare  l'efficacia  e
          l'efficienza della spesa. La decisione  di  parifica  e  la
          relazione  sono  trasmesse  al  presidente   della   giunta
          regionale e al consiglio regionale. 
                6. Il presidente della regione trasmette ogni  dodici
          mesi alla Sezione regionale di controllo  della  Corte  dei
          conti una relazione  sul  sistema  dei  controlli  interni,
          adottata sulla base  delle  linee  guida  deliberate  dalla
          Sezione  delle  autonomie  della  Corte  dei  conti  e  sui
          controlli effettuati nell'anno. 
                7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e  4,
          l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali
          di  controllo  della  Corte   dei   conti,   di   squilibri
          economico-finanziari, della  mancata  copertura  di  spese,
          della  violazione  di  norme  finalizzate  a  garantire  la
          regolarita'  della  gestione  finanziaria  o  del   mancato
          rispetto degli obiettivi posti con il patto  di  stabilita'
          interno  comporta  per   le   amministrazioni   interessate
          l'obbligo  di  adottare,  entro   sessanta   giorni   dalla
          comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento,
          i provvedimenti idonei a rimuovere  le  irregolarita'  e  a
          ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali  provvedimenti
          sono trasmessi alle sezioni regionali  di  controllo  della
          Corte dei conti che li verificano  nel  termine  di  trenta
          giorni dal ricevimento. Qualora  la  regione  non  provveda
          alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la  verifica
          delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, e'
          preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali e'
          stata accertata  la  mancata  copertura  o  l'insussistenza
          della relativa sostenibilita' finanziaria. 
                8. Le relazioni redatte dalle  sezioni  regionali  di
          controllo  della  Corte  dei  conti  ai  sensi  dei   commi
          precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei
          ministri e al Ministero dell'economia e delle  finanze  per
          le determinazioni di competenza. 
                9. Ciascun gruppo consiliare dei  consigli  regionali
          approva un rendiconto  di  esercizio  annuale,  strutturato
          secondo linee guida deliberate dalla Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri,  per  assicurare  la
          corretta rilevazione dei fatti di gestione  e  la  regolare
          tenuta  della  contabilita',  nonche'   per   definire   la
          documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni
          caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le  risorse
          trasferite  al  gruppo   dal   consiglio   regionale,   con
          indicazione del titolo del trasferimento, nonche' le misure
          adottate per consentire  la  tracciabilita'  dei  pagamenti
          effettuati. 
                9-bis.  Al  fine  di  agevolare  la  rimozione  degli
          squilibri finanziari delle regioni che adottano, o  abbiano
          adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi
          dell'articolo 14, comma 22,  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero  dell'economia
          e delle finanze, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  Fondo  di
          rotazione,  con  una  dotazione  di  50  milioni  di  euro,
          denominato  «Fondo  di  rotazione  per  la  concessione  di
          anticipazioni alle  regioni  in  situazione  di  squilibrio
          finanziario»,  finalizzato  a  concedere  anticipazioni  di
          cassa per il graduale  ammortamento  dei  disavanzi  e  dei
          debiti fuori bilancio accertati, nonche' per il concorso al
          sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione  del  citato
          piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la  regione
          Campania al finanziamento del piano di rientro  di  cui  al
          comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno  2012,
          n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge  7  agosto
          2012, n. 134. 
                9-ter. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro   per   gli   affari
          regionali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31  marzo
          2013 sono  individuati  i  criteri  per  la  determinazione
          dell'importo massimo dell'anticipazione  di  cui  al  comma
          9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonche' le modalita'
          per la concessione e per la restituzione della stessa in un
          periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo
          a quello in cui viene erogata  l'anticipazione.  I  criteri
          per la  determinazione  dell'anticipazione  attribuibile  a
          ciascuna Regione  sono  definiti  nei  limiti  dell'importo
          massimo  fissato  in  euro  10   per   abitante   e   della
          disponibilita' annua del Fondo. 
                9-quater. Alla copertura degli  oneri  derivanti  per
          l'anno 2013 dalle disposizioni di  cui  ai  commi  9-bis  e
          9-ter, si provvede a valere sulla dotazione  del  Fondo  di
          rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo  di  cui
          al comma 9-bis e' altresi' alimentato dalle somme del Fondo
          rimborsate dalle regioni. 
                9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e
          delle finanze si provvede  alle  occorrenti  variazioni  di
          bilancio. 
                9-sexies.  In  sede  di  prima   applicazione   delle
          disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni
          interessate, in presenza di eccezionali motivi di  urgenza,
          puo' essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di
          rotazione di cui al comma  9-bis,  da  riassorbire  secondo
          tempi e modalita' disciplinati dal decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter. 
                9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di
          cui al  comma  9-bis,  per  le  regioni  che  abbiano  gia'
          adottato il piano stesso, e' completato entro il 30  giugno
          2016 e l'attuazione degli  atti  indicati  nel  piano  deve
          avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni
          i predetti termini  sono,  rispettivamente,  di  quattro  e
          cinque   anni   dall'adozione   del   ripetuto   piano   di
          stabilizzazione   finanziaria.    Conseguentemente,    sono
          soppressi  i  commi  13,  14  e  15  dell'articolo  1   del
          decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
                10. Il rendiconto  e'  trasmesso  da  ciascun  gruppo
          consiliare al presidente del consiglio  regionale,  che  lo
          trasmette  al  presidente  della  regione.  Entro  sessanta
          giorni dalla chiusura dell'esercizio, il  presidente  della
          regione trasmette il  rendiconto  di  ciascun  gruppo  alla
          competente sezione regionale di controllo della  Corte  dei
          conti perche' si pronunci, nel termine di trenta giorni dal
          ricevimento, sulla regolarita' dello  stesso  con  apposita
          delibera, che e' trasmessa al presidente della regione  per
          il  successivo  inoltro   al   presidente   del   consiglio
          regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata
          pronuncia nei successivi trenta giorni,  il  rendiconto  di
          esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto  e',
          altresi', pubblicato in allegato al  conto  consuntivo  del
          consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione. 
                11.  Qualora  la  competente  sezione  regionale   di
          controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto
          di esercizio del  gruppo  consiliare  o  la  documentazione
          trasmessa a corredo dello  stesso  non  sia  conforme  alle
          prescrizioni  stabilite  a  norma  del  presente  articolo,
          trasmette,  entro  trenta  giorni   dal   ricevimento   del
          rendiconto, al presidente della regione  una  comunicazione
          affinche'  si  provveda  alla  relativa   regolarizzazione,
          fissando un termine  non  superiore  a  trenta  giorni.  La
          comunicazione e'  trasmessa  al  presidente  del  consiglio
          regionale per i successivi adempimenti da parte del  gruppo
          consiliare interessato e sospende il  decorso  del  termine
          per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui  il  gruppo
          non  provveda  alla  regolarizzazione  entro   il   termine
          fissato,  decade,  per  l'anno  in   corso,   dal   diritto
          all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale.
          La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di
          restituire le somme ricevute  a  carico  del  bilancio  del
          consiglio regionale e non rendicontate. 
                12. La decadenza e l'obbligo di restituzione  di  cui
          al  comma  11  conseguono  alla  mancata  trasmissione  del
          rendiconto entro il termine individuato ai sensi del  comma
          10, ovvero alla delibera di non regolarita' del  rendiconto
          da parte della sezione regionale di controllo  della  Corte
          dei conti. Avverso le delibere della Sezione  regionale  di
          controllo della Corte dei conti, di cui al presente  comma,
          e' ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della  Corte
          dei conti in  speciale  composizione,  con  le  forme  e  i
          termini  di  cui  all'articolo  243-quater,  comma  5,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
                13. - 15. 
                16. Le regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  adeguano  il  proprio
          ordinamento alle disposizioni del presente  articolo  entro
          un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
                17. Dall'attuazione del presente articolo non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 32 della  legge  24
          dicembre 2012,  n.  234,  recante:  «Norme  generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e  delle  politiche  dell'Unione  europea»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2003, n. 3: 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.   243,   recante:   «Disposizioni   per
          l'attuazione del principio  del  pareggio  di  bilancio  ai
          sensi dell'articolo 81, sesto comma,  della  Costituzione»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2013, n. 12: 
                «Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli
          enti locali). - 1. I bilanci  delle  regioni,  dei  comuni,
          delle province, delle citta' metropolitane e delle province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  si   considerano   in
          equilibrio quando, sia nella  fase  di  previsione  che  di
          rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di
          competenza, tra le entrate finali e le spese  finali,  come
          eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10. 
                1-bis. Ai fini  dell'applicazione  del  comma  1,  le
          entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4
          e  5  dello  schema  di  bilancio  previsto   dal   decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali  sono
          quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del  medesimo  schema
          di bilancio. Per  gli  anni  2017-2019,  con  la  legge  di
          bilancio, compatibilmente  con  gli  obiettivi  di  finanza
          pubblica e su base triennale,  e'  prevista  l'introduzione
          del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di  spesa.  A
          decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate  e  le  spese
          finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata
          e di spesa, finanziato dalle entrate finali. 
                2. Qualora, in sede di  rendiconto  di  gestione,  un
          ente di cui al comma 1 del presente  articolo  registri  un
          valore negativo del saldo di cui al medesimo  comma  1,  il
          predetto  ente  adotta  misure  di   correzione   tali   da
          assicurarne il recupero entro il  triennio  successivo,  in
          quote costanti. Per le finalita' di cui al comma 5 la legge
          dello  Stato  puo'  prevedere   differenti   modalita'   di
          recupero. 
                3. 
                4. Con legge dello Stato sono definiti i premi  e  le
          sanzioni  da  applicare  alle  regioni,  ai  comuni,   alle
          province,  alle  citta'  metropolitane  e   alle   province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  attuazione  delle
          disposizioni di cui al presente articolo. La legge  di  cui
          al periodo precedente si attiene ai seguenti principi: 
                  a) proporzionalita' fra premi e sanzioni; 
                  b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni; 
                  c)  destinazione  dei  proventi  delle  sanzioni  a
          favore dei premi agli enti del medesimo comparto che  hanno
          rispettato i propri obiettivi. 
                5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente
          legge, al  fine  di  assicurare  il  rispetto  dei  vincoli
          derivanti dall'ordinamento dell'Unione  europea,  la  legge
          dello Stato,  sulla  base  di  criteri  analoghi  a  quelli
          previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto  di
          parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi
          a carico degli enti  di  cui  al  comma  1  in  materia  di
          concorso  al  conseguimento  degli  obiettivi  di   finanza
          pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche. 
                6. Le disposizioni di cui al  comma  5  si  applicano
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e  di  Bolzano  compatibilmente  con  le  norme  dei
          rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  43  dello  statuto
          della Regione siciliana: 
                «Art. 43. - Una  Commissione  paritetica  di  quattro
          membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia  e  dal
          Governo dello  Stato,  determinera'  le  norme  transitorie
          relative al passaggio degli uffici e  del  personale  dello
          Stato alla Regione, nonche' le norme per  l'attuazione  del
          presente Statuto.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.  158,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  7 (Ripiano  del  disavanzo   derivante   dagli
          effetti del riaccertamento straordinario). - 1. In sede  di
          prima applicazione  delle  presenti  norme  di  attuazione,
          ferma restando la competenza statale esclusiva  in  materia
          di armonizzazione dei bilanci, il disavanzo e le  quote  di
          disavanzo non  recuperate,  relative  al  rendiconto  2018,
          saranno  ripianate  in  dieci  esercizi.   In   ogni   caso
          l'applicazione del presente comma non  puo'  avere  effetto
          sulla gestione dei pagamenti. Per far fronte  agli  effetti
          negativi derivanti dall'epidemia da Covid-19, le  quote  di
          copertura del disavanzo accertato  con  l'approvazione  del
          rendiconto 2018, da  ripianare  nell'esercizio  2021,  sono
          rinviate,  esclusivamente  per  tale   annualita', all'anno
          successivo   a   quello   di   conclusione   del    ripiano
          originariamente previsto. 
                2. (Omissis).».