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LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  4-4-2001
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Art. 32

Interventi di razionalizzazione della spesa
1. Per l'anno 1998 le regioni, tenuto conto dei livelli di spesa rendicontati dalle singole aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, assegnano a ciascuna azienda obiettivi di risparmio sulla spesa per l'acquisizione di beni e servizi in misura tale da realizzare, a livello regionale, un risparmio non inferiore al 2,25 per cento, rispetto alla corrispondente spesa annua rendicontata per l'esercizio 1996, rideterminata con applicazione dei tassi di inflazione programmata relativi agli anni 1997 e 1998. Nella determinazione ed assegnazione degli obiettivi di risparmio, relativi alle singole aziende, le regioni devono tener conto dei risultati conseguiti dalle stesse in termini di razionalizzazione della spesa e di risanamento del bilancio, in modo che gli obiettivi di risparmio assegnati gravino in misura inversamente proporzionale sulle aziende che hanno ottenuto i migliori risultati di razionalizzazione e di risanamento. Devono comunque essere salvaguardati gli obiettivi di tutela della salute previsti dalle disposizioni in vigore e dai piani sanitari nazionale e regionali nonché gli standard qualitativi in atto nelle singole strutture. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure di acquisizione di beni e servizi, la regione stabilisce modalità e limiti entro i quali i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali delegano ai dirigenti dei presidi ospedalieri e dei distretti, nonché dei dipartimenti extraospedalieri complessi se individuati dall'azienda unità sanitaria locale quali centri di costo e di responsabilità, nell'ambito dell'autonomia economico-finanziaria agli stessi attribuita, l'approvvigionamento diretto di beni e servizi per i quali risultino inopportune procedure unificate, secondo le norme del diritto civile e nel rispetto dei principi di buona amministrazione.
Il direttore generale assicura la vigilanza e la verifica dei risultati delle attività di cui al presente comma, anche avvalendosi delle risultanze degli osservatori centrale e regionali degli acquisti e dei prezzi di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Nel rispetto dei vincoli e degli obiettivi di risparmio sopra indicati le regioni possono modulare diversamente i limiti di spesa previsti dal presente comma per le aziende del Servizio sanitario nazionale a bassa densità demografica e situate nelle isole minori e nelle zone montane particolarmente disagiate.
2. In caso di inadempienza, entro i termini stabiliti, delle regioni, nonché delle relative aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, agli obblighi disposti da leggi dello Stato per il contenimento della spesa sanitaria, ovvero nel caso in cui non vengano forniti al Sistema informativo sanitario i dati indispensabili alle attività di programmazione e di controllo, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si applica una riduzione della quota spettante che non può complessivamente superare il 3 per cento. Le riduzioni sono proposte dal Ministro della sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le regioni individuano le modalità per l'attribuzione delle diverse responsabilità ai direttori generali, ai dirigenti e al restante personale, per l'adempimento degli obblighi derivanti alle aziende sanitarie dalle disposizioni del presente comma, eventualmente valutando l'opportunità di tenerne conto ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico dei direttori generali, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, in base al principio di responsabilità, individuano obiettivi di qualità e di risparmio ai fini degli istituti contrattuali variabili.
3. Le regioni definiscono ogni anno con i direttori generali nell'ambito dei bilanci di previsione delle aziende unità sanitarie locali, l'attribuzione di un fondo destinato alle strutture dipartimentali e distrettuali, individuate dall'azienda quali centri di costo e responsabilità, per le attività di prevenzione sulla base delle competenze istituzionali previste dalle normative o nell'ambito di progetti obiettivo approvati a livello regionale e aziendale.
4. Alle regioni che, entro la data del 31 marzo 1998, non abbiano dato attuazione agli strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e non abbiano provveduto alla realizzazione delle residenze territoriali necessarie per la definitiva chiusura dei residui ospedali psichiatrici e per i servizi e le esigenze di residenzialità per gli utenti provenienti dal territorio si applicano le sanzioni previste dal comma 23 dello stesso articolo. Il Ministro della sanità verifica l'adeguatezza e la realizzazione dei suddetti programmi, con particolare riferimento alle dimissioni dai residui ospedali psichiatrici dei degenti con patologia psichiatrica che, attraverso progetti personalizzati, devono essere inseriti in strutture extraospedaliere, a tal fine avvalendosi anche del privato sociale senza fini di lucro.
5. Le disponibilità del Fondo sanitario nazionale derivanti dalle riduzioni effettuate ai sensi del comma 2 sono utilizzate per il finanziamento di azioni di sostegno volte alla rimozione degli ostacoli che hanno dato origine all'inadempienza ovvero di progetti speciali di innovazione organizzativa e gestionale di servizi per la tutela delle fasce deboli. Le disponibilità derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quelle derivanti dalla minore spesa dovuta alla dimissione di pazienti da strutture sanitarie private accreditate, sono utilizzate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione di quanto previsto dal progetto obiettivo "Tutela della salute mentale" nonché, a titolo incentivante, a favore di aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere che abbiano attuato i programmi di chiusura dei residui ospedali psichiatrici. Per le disponibilità derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la regione interessata, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari regionali ad acta al fine di realizzare quanto previsto dal progetto obiettivo "Tutela della salute mentale".
La quota dei fondi da attribuire alle regioni ai sensi del presente comma è determinata dal Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla salute mentale e dell'Istituto superiore di sanità, acquisisce i dati relativi all'attuazione della legge 13 maggio 1978, n. 180, e successive modificazioni e integrazioni, anche al fine dell'individuazione degli indicatori di salute, della tariffazione delle prestazioni e della redazione del progetto obiettivo "Tutela della salute mentale" all'interno del piano sanitario nazionale.
6. All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I beni mobili e immobili degli ospedali psichiatrici dismessi possono essere utilizzati per attività di carattere sanitario, purché diverse dalla prestazione di servizi per la salute mentale o dalla degenza o ospitalità di pazienti dimessi o di nuovi casi, ovvero possono essere destinati dall'azienda unità sanitaria locale competente alla produzione di reddito, attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione"; dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente "Qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione di quanto previsto dal predetto progetto obiettivo, le aziende sanitarie potranno utilizzarle per altre attività di carattere sanitario".
7. L'obbligo del pareggio di bilancio previsto per le aziende ospedaliere dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è esteso ai presidi ospedalieri delle aziende unità sanitarie locali con autonomia economico-finanziaria e contabilità separata all'interno del bilancio dell'azienda unità sanitaria locale ai sensi dell'articolo 4, comma 9, dello stesso decreto legislativo.
8. Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
9. Le regioni, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse. In particolare:
a) raccolgono ed analizzano sistematicamente i dati concernenti le attività ospedaliere e le attività relative agli altri livelli di assistenza ed i relativi costi e adottano tempestivamente azioni correttive nei casi di ingiustificato scostamento dai valori standard nazionali o locali. Le attività ospedaliere sono oggetto di specifiche azioni di monitoraggio e valutazione sotto i profili della qualità, dell'appropriatezza, della accessibilità e del costo. A tali fini sono promossi interventi di formazione degli operatori regionali e locali dedicati all'attività di controllo esterno e l'impiego di protocolli quali strumenti sistematici di valutazioni dell'appropriatezza del ricorso ai ricoveri ospedalieri;
b) le aziende unità sanitarie locali esercitano funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta supportando i sanitari nell'individuazione di linee di intervento appropriate al fine di ottenere il migliore rapporto costo-beneficio tra le opzioni eventualmente disponibili e fornendo indicazioni per l'uniforme applicazione in ambito locale dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che sono adottati dal Ministro della sanità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dalle più comuni patologie cronico-degenerative. A tal fine possono avvalersi di appositi uffici di livello dirigenziale. Il Ministro della sanità riferisce al Parlamento sull'adozione dei percorsi diagnostici e terapeutici nell'ambito della Relazione sullo stato sanitario del Paese, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
c) al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per l'acquisto di beni e servizi, l'osservatorio centrale di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, avvalendosi dei dati forniti dalle regioni, dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, compie indagini e fornisce indicazioni sull'andamento dei prezzi e sulle modalità di acquisto utili ad orientare le decisioni a livello locale.
10. All'articolo 14, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, sono aggiunte, in fine, le parole: "ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica e di altri trattamenti vaccinali".
L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, è sostituito dal seguente:
"ART. 38. - (Profilassi del personale). - 1. Il personale di cui all'articolo 37 è sottoposto ai trattamenti di profilassi che siano ritenuti necessari dall'autorità sanitaria competente, a salvaguardia della salute pubblica, ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica e di altri trattamenti vaccinali".
11. Il Ministro della sanità, avvalendosi anche del sistema informativo sanitario vigila sull'attuazione del Piano sanitario nazionale e sulla attività gestionale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con particolare riguardo agli obblighi previsti dal presente articolo e promuove gli interventi necessari per l'esercizio, a livello centrale, delle funzioni di analisi e controllo dei costi e dei risultati, al fine di contrastare inerzie, dispersioni e sprechi nell'utilizzo delle risorse.
12. A partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991.
((29))
13. La previsione di cui al comma 17 dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applica altresì al personale non sanitario delle aziende unità sanitarie locali, inquadrato in maniera difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, "Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761". L'annullamento degli inquadramenti deve avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'inquadramento sia avvenuto sulla base di concorsi interni per titoli integrati da colloquio, ai quali siano stati ammessi a partecipare dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore, con anzianità di servizio di almeno cinque anni nella qualifica medesima, ancorché sprovvisti del titolo di studio prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente, non si procede alla rinnovazione della procedura selettiva, semprechè venga confermato dall'amministrazione che tale procedura si sia svolta nelle forme e nei modi di cui all'articolo 6, comma 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, semprechè rappresentino spesa consolidata nei bilanci delle aziende sanitarie.
14. È fatto salvo quanto stabilito dal comma 46 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente a quanto previsto per l'ente pubblico Croce rossa italiana, per quanto riguarda l'assunzione delle unità che operano con contratto a trentasei ore settimanali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e per il personale militare con contratto a tempo determinato alla data del 31 dicembre 1996.
15. Le regioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa con il Ministero della sanità, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali, approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione a favore di:
a) cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico- specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.
16. Le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia perseguono gli obiettivi di cui al presente articolo nell'ambito delle competenze derivanti dallo statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, provvedendo al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell'articolo 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 2 aprile 2001, n. 90, convertito senza modificazioni dalla L. 8 maggio 2001, n. 188 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'anno 2001, la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui all'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è elevata da lire 315 a lire 335 miliardi."