DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 27-9-2000
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
                       (Competenze regionali). 
  1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei
principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative  ed
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera. 
   2. Spettano in particolare  alle  regioni  la  determinazione  dei
principi sull'organizzazione dei servizi e  sull'attivita'  destinata
alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle  unita'
sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere,  le  attivita'  di
indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette
unita' sanitarie locali ed aziende, anche in relazione  al  controllo
di gestione e  alla  valutazione  della  qualita'  delle  prestazioni
sanitarie. 
  2-bis. La legge regionale istituisce  e  disciplina  la  Conferenza
permanente  per  la   programmazione   sanitaria   e   sociosanitaria
regionale, assicurandone il raccordo o  l'inserimento  nell'organismo
rappresentativo  delle  autonomie  locali,  ove   istituito.   Fanno,
comunque, parte della Conferenza: il sindaco del comune nel  caso  in
cui  l'ambito  territoriale  dell'Azienda  unita'  sanitaria   locale
coincida con quella del comune; il presidente  della  Conferenza  dei
sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei  casi
in  cui  l'ambito  territoriale  dell'unita'  sanitaria  locale   sia
rispettivamente superiore  o  inferiore  al  territorio  del  Comune;
rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali. 
  2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale e' sottoposto alla
Conferenza di cui al comma 2-bis, ed e' approvato previo esame  delle
osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La  Conferenza
partecipa, altresi', nelle forme e con le modalita'  stabilite  dalla
legge  regionale,  alla  verifica  della  realizzazione   del   Piano
attuativo  locale,  da  parte  delle  aziende  ospedaliere   di   cui
all'articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani. 
  2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono
i criteri e le modalita' anche operative per il  coordinamento  delle
strutture  sanitarie  operanti  nelle  aree  metropolitane   di   cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142,  nonche'
l'eventuale costituzione di appositi organismi. 
  2-quinquies.  La  legge  regionale  disciplina  il   rapporto   tra
programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo
in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione  del
Piano attuativo locale e le modalita' della  partecipazione  ad  esse
degli enti locali interessati.  Nelle  aree  metropolitane  il  piano
attuativo metropolitano e' elaborato dall'organismo di cui  al  comma
2- quater, ove costituito. 
  2-sexies. La regione disciplina altresi': 
    a) l'articolazione del territorio regionale in  unita'  sanitarie
locali, le quali assicurano attraverso servizi  direttamente  gestiti
l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita  e  di  lavoro,
l'assistenza distrettuale e l'assistenza  ospedaliera,  salvo  quanto
previsto  dal  presente  decreto  per  quanto  attiene  alle  aziende
ospedaliere di  rilievo  nazionale  e  interregionale  e  alle  altre
strutture pubbliche e private accreditate; 
    b) i principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui
all'articolo 3, comma 1-bis; 
    c) la definizione dei criteri per  l'articolazione  delle  unita'
sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo
3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarita' delle zone montane e
a bassa densita' di popolazione; 
    d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali, sulla base  di
una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche  della
popolazione  residente  con  criteri  coerenti  con  quelli  indicati
all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.662; 
    e) le modalita' di vigilanza  e  di  controllo,  da  parte  della
regione  medesima,  sulle  unita'  sanitarie   locali,   nonche'   di
valutazione dei risultati delle stesse,  prevedendo  in  quest'ultimo
caso  forme  e  modalita'  di  partecipazione  della  Conferenza  dei
sindaci; l'organizzazione e il funzionamento delle attivita'  di  cui
all'articolo 19-bis, comma 3,  in  raccordo  e  cooperazione  con  la
Commissione nazionale di cui al medesimo articolo; 
    f) l'organizzazione e il funzionamento  delle  attivita'  di  cui
all'articolo 19-bis, comma 3,  in  raccordo  e  cooperazione  con  la
Commissione nazionale di cui al medesimo articolo; 
    g) fermo  restando  il  generale  divieto  di  indebitamento,  la
possibilita' per le unita' sanitarie locali di: 
      1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura  massima
di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi,  inclusi
i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale; 
      2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito,
di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento  di  spese
di  investimento  e  previa  autorizzazione  regionale,  fino  a   un
ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e  interessi,
non superiore al quindici per cento delle entrate  proprie  correnti,
ad esclusione della quota  di  fondo  sanitario  nazionale  di  parte
corrente attribuita alla regione; 
    h) le modalita' con cui le unita' sanitarie locali e  le  aziende
ospedaliere assicurano le prestazioni e  i  servizi  contemplati  dai
livelli aggiuntivi di  assistenza  finanziati  dai  comuni  ai  sensi
dell'articolo 2 comma 1, lettera l), della legge 30 novembre 1998, n.
419. 
  2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
((del decreto legislativo  19  giugno  1999,  n.  229,))  le  regioni
istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non
lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18. 
  2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non
adotta i provvedimenti previsti dai commi  2-bis  e  2-quinquies,  il
Ministro della sanita', sentite la regione  interessata  e  l'Agenzia
per i servizi  sanitari  regionali,  fissa  un  congruo  termine  per
provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanita',  sentito
il  parere  della  medesima  Agenzia  e  previa  consultazione  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, propone  al  Consiglio  dei
Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di  un
commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo  non  preclude
l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si e' provveduto in
via sostitutiva ed e' efficace sino  a  quando  i  competenti  organi
regionali abbiano provveduto.