COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-1948
    

                              Art. 28.

  I  funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono
direttamente   responsabili,   secondo  le  leggi  penali,  civili  e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali
casi  la  responsabilita'  civile  si  estende allo Stato e agli enti
pubblici.