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DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2020, n. 184

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana recante disposizioni in materia di trasferimento di funzioni alla Regione in conformità agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. (20G00201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2021
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 24-1-2021
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946  n.  455  recante
«Approvazione Statuto della Regione siciliana»  convertito  in  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  ed  in
particolare gli articoli 19, 30, 34, 41 e 48; 
  Viste  le  determinazioni  della  Commissione  paritetica  prevista
dall'articolo 43 dello  Statuto  della  Regione  siciliana,  espresse
nella riunione del 27 gennaio 2020; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 novembre 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto  con  i
Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                      Trasferimento di funzioni 
 
  1. Sono trasferite alla Regione siciliana, per la  parte  che  gia'
non le spetti ai sensi delle normative  vigenti,  tutte  le  funzioni
amministrative relative ai settori di cui agli articoli 19,  30,  34,
41, e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  a  decorrere
dall'esercizio finanziario corrente. Nel  caso  in  cui,  al  momento
dell'entrata in vigore del presente  decreto  legislativo,  le  somme
derivanti dal trasferimento di funzioni di cui al  presente  articolo
siano state gia' trasferite al Ministero dello sviluppo economico  ed
al Ministero dell'economia e delle finanze, gli effetti  del  decreto
legislativo stesso decorreranno dall'esercizio finanziario successivo
a quello della sua emanazione. 
  2. Le funzioni trasferite sono esercitate nel rispetto dei  compiti
e delle funzioni comunque riservati allo Stato e nel  rispetto  della
normativa europea in materia di aiuti di Stato e  degli  obblighi  di
cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, riguardante
il Registro nazionale degli aiuti di Stato. 
 
          NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946,  n.  455
          recante   «Approvazione   dello   statuto   della   Regione
          siciliana» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno
          1946, n. 133 (Edizione  speciale)  e  convertito  in  legge
          costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948,
          n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948,  n.
          58. 
              - Si riporta il testo degli articoli 19, 30, 34,  41  e
          48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112  recante:
          «Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, n. 92: 
              «Art. 19 (Conferimento di funzioni alle regioni e  agli
          enti locali). - 1. Sono  delegate  alle  regioni  tutte  le
          funzioni  amministrative  statali  concernenti  la  materia
          dell'industria, come definita nell'art. 17,  non  riservate
          allo Stato ai sensi dell'art.  18  e  non  attribuite  alle
          province e alle camere di commercio, industria, artigianato
          e agricoltura, ai sensi del presente articolo  e  dell'art.
          20.  Tra  le  funzioni  delegate  sono  comprese  anche  le
          funzioni   amministrative   concernenti   l'attuazione   di
          interventi  dell'Unione  europea  salvo   quanto   disposto
          dall'art. 18. 
              2. Salvo quanto previsto nell'art. 18, comma 1, lettere
          n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra  le
          funzioni  delegate  alle  regioni  quelle   inerenti   alla
          concessione  di  agevolazioni,   contributi,   sovvenzioni,
          incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi
          compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree
          ricomprese  in  programmi  comunitari,  per  programmi   di
          innovazione e trasferimento tecnologico, nonche' quelli per
          singoli settori industriali, per l'incentivazione,  per  la
          cooperazione nel settore industriale, per il sostegno  agli
          investimenti per impianti ed acquisto di macchine,  per  il
          sostegno  allo   sviluppo   della   commercializzazione   e
          dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo  sviluppo
          dell'occupazione e dei servizi reali alle  industrie.  Alle
          funzioni  delegate  ineriscono  anche   l'accertamento   di
          speciali  qualita'  delle  imprese,  che  siano   richieste
          specificamente dalla legge ai  fini  della  concessione  di
          tali agevolazioni,  contributi,  sovvenzioni,  incentivi  e
          benefici. Alle funzioni delegate ineriscono,  inoltre,  gli
          adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo  per  la
          concessione  e   l'erogazione   delle   agevolazioni   alle
          attivita' produttive nelle  aree  individuate  dallo  Stato
          come  economicamente  depresse.  Alle   funzioni   delegate
          ineriscono, infine, le determinazioni  delle  modalita'  di
          attuazione degli strumenti della programmazione  negoziata,
          per quanto attiene  alle  relazioni  tra  regioni  ed  enti
          locali  anche  in  ordine  alle  competenze  che   verranno
          affidate ai soggetti responsabili. 
              3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle
          funzioni  amministrative  delegate  e  programmatorie,   le
          regioni attivano forme di cooperazione funzionali  con  gli
          enti locali secondo  le  modalita'  previste  dall'art.  3,
          comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              4. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  legislativo,   ciascuna   regione   puo'
          proporre   l'adozione   di   criteri   differenziati    per
          l'attuazione nel proprio ambito territoriale  delle  misure
          di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'art. 18. 
              5. Salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettere
          n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi
          dello Stato destineranno alla concessione di  agevolazioni,
          contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di  qualsiasi
          genere all'industria saranno erogati dalle regioni. 
              6. I fondi relativi alle materie delegate alle  regioni
          sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in  un  unico
          fondo regionale amministrato  secondo  norme  stabilite  da
          ciascuna regione. 
              7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese
          col    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite
          alle regioni. 
              8.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni,  sono
          definiti i criteri  di  riparto,  recanti  anche  eventuali
          quote minime relative alle  diverse  finalita'  di  rilievo
          nazionale previste, nonche' quelle  relative  alle  diverse
          tipologie di  concessione  disposte  dal  presente  decreto
          legislativo. 
              9.   Sono   conferite   alle   province   le   funzioni
          amministrative  relative   alla   produzione   di   mangimi
          semplici, composti, completi o complementari, di  cui  agli
          articoli 4 e 5 della legge 15  febbraio  1963,  n.  281,  e
          successive modificazioni,  ed  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo  svolgimento  di
          dette attivita' si intende autorizzato, conformemente  alla
          disciplina prevista dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990,
          n. 241,  qualora  non  sia  comunicato  all'interessato  il
          provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  di  novanta
          giorni, che puo' essere ridotto con regolamento da  emanare
          ai sensi dello stesso art. 20 della legge n. 241 del 1990. 
              10. 
              11.  Con  i  decreti  legislativi,  emanati  ai   sensi
          dell'art. 10  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  sono
          individuate le  attivita'  di  collaudo,  autorizzazione  o
          omologazione  comunque  denominate,  relative  a  macchine,
          prodotti e dispositivi, ivi  inclusi  quelli  sottoposti  a
          marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire  agli
          enti locali o che possono essere svolte anche  da  soggetti
          privati abilitati. 
              12. Le regioni provvedono alle incentivazioni  ad  esse
          conferite  ai  sensi  del  presente  articolo,  con   legge
          regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei
          diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni  dalle
          stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore  alla  data
          di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte
          dal presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra,
          atti integrativi alle convenzioni stesse  per  i  necessari
          adeguamenti.». 
              «Art. 30 (Conferimento di funzioni alle regioni). -  1.
          Sono delegate alle regioni le  funzioni  amministrative  in
          tema di energia, ivi comprese quelle  relative  alle  fonti
          rinnovabili,  all'elettricita',  all'energia  nucleare,  al
          petrolio ed al gas, che non siano riservate allo  Stato  ai
          sensi dell'art. 29 o che non  siano  attribuite  agli  enti
          locali ai sensi dell'art. 31. 
              2. Sono attribuiti  alle  regioni  i  compiti  previsti
          dagli articoli 12, 14 e 30 della legge 9 gennaio  1991,  n.
          10, ad esclusione di quelli concernenti iniziative  per  le
          quali risultino gia' formalmente  impegnati  i  fondi.  Per
          quanto attiene alle funzioni di cui  al  medesimo  art.  30
          della legge n. 10 del 1991 trasferite alle  regioni,  resta
          ferma la funzione d'indirizzo ai sensi  dell'art.  8  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              3. Il coordinamento e la verifica in  ambito  nazionale
          delle iniziative relative ai progetti dimostrativi  di  cui
          all'art. 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e'  affidato
          alla Conferenza unificata. Le  decisioni  assunte  in  tale
          sede sono  vincolanti  ai  fini  dell'ammissibilita'  delle
          iniziative al finanziamento da parte delle singole regioni.
          Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di
          Trento e di Bolzano il conferimento delle  funzioni  e  dei
          compiti, nonche' dei connessi beni e risorse,  avviene  nel
          rispetto degli  statuti  e  attraverso  apposite  norme  di
          attuazione. 
              4. Per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle
          attivita' di cui al comma 1 del presente articolo e per  le
          finalita' della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le  regioni  a
          statuto ordinario destinano, con le loro leggi di bilancio,
          almeno la  quota  dell'1  per  cento  delle  disponibilita'
          conseguite annualmente ai  sensi  dell'art.  3,  comma  12,
          della legge 28 dicembre 1995 n. 549. 
              5. Le regioni svolgono funzioni  di  coordinamento  dei
          compiti attribuiti agli enti locali  per  l'attuazione  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto  1993  n.
          412, nonche' compiti  di  assistenza  agli  stessi  per  le
          attivita' di informazione al pubblico e di formazione degli
          operatori pubblici e privati nel campo della progettazione,
          installazione,  esercizio  e   controllo   degli   impianti
          termici. Le regioni riferiscono annualmente alla Conferenza
          unificata  sullo  stato  di  attuazione  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26  agosto  1993  n.  412,  nei
          rispettivi territori.». 
              «Art. 34 (Conferimento di funzioni alle regioni). -  1.
          Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello  Stato
          relative ai permessi di  ricerca  ed  alle  concessioni  di
          coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche
          sulla  terraferma  sono  delegate  alle  regioni,  che   le
          esercitano nell'osservanza degli indirizzi  della  politica
          nazionale nel settore minerario e dei  programmi  nazionali
          di ricerca. 
              2. Sono altresi' delegate alle regioni le  funzioni  di
          polizia  mineraria  su  terraferma  che  le  leggi  vigenti
          attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed
          ai prefetti,  nonche'  le  funzioni  di  polizia  mineraria
          relative alle risorse geotermiche su terraferma. 
              3.  Sono  delegate  alle  regioni  la   concessione   e
          l'erogazione degli ausilii finanziari che  le  leggi  dello
          Stato prevedono  a  favore  dei  titolari  di  permessi  di
          ricerca  o  di  concessioni  di  coltivazione  di  sostanze
          minerali e di risorse geotermiche,  nonche'  degli  ausilii
          disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per
          aree  interessate  a  processi   di   riconversione   delle
          attivita' minerarie. 
              4. E' altresi' delegata alle regioni la  determinazione
          delle tariffe entro  i  limiti  massimi  fissati  ai  sensi
          dell'art. 33, lettera i). 
              5. I canoni dovuti dai titolari dei  permessi  e  delle
          concessioni sono  devoluti  alle  regioni  territorialmente
          interessate,  le  quali  provvedono  altresi'   alla   loro
          determinazione entro i limiti fissati  ai  sensi  dell'art.
          33, lettera c). 
              6. Gli obblighi di informazione previsti a  carico  dei
          titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante
          comunicazione all'autorita' regionale competente, la  quale
          provvede  alla   trasmissione   dei   dati   al   Ministero
          dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  per  i
          compiti di spettanza di questo. 
              7.  Nulla  e'  innovato   quanto   agli   obblighi   di
          informazione delle imprese  nei  confronti  dei  comuni,  i
          quali  trasmettono  all'autorita'  regionale  le  relazioni
          previste dalla legislazione vigente. 
              8.  Sono  soppressi  i  pareri  di  organi   consultivi
          centrali  previsti  dalla   disciplina   dei   procedimenti
          relativi a competenze delegate alle regioni  ai  sensi  del
          presente articolo.». 
              «Art. 41 (Conferimento di funzioni alle regioni e  agli
          enti locali). - 1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni
          tutte le funzioni in materia  di  fiere  e  mercati,  salvo
          quelle espressamente conservate allo Stato dall'art. 40. 
              2. Sono  trasferite  in  particolare  alle  regioni  le
          funzioni amministrative concernenti: 
                a)   il   riconoscimento   della   qualifica    delle
          manifestazioni  fieristiche  di   rilevanza   nazionale   e
          regionale  nonche'  il  rilascio  dell'autorizzazione  allo
          svolgimento, sentito il comune interessato; 
                b) gli enti fieristici  di  Milano,  Verona  e  Bari,
          d'intesa con i comuni interessati; 
                c) la  pubblicazione  del  calendario  annuale  delle
          manifestazioni fieristiche; 
                d) le competenze gia' delegate ai sensi dell'art. 52,
          comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24
          luglio 1977, n. 616; 
                e)  la  promozione   dell'associazionismo   e   della
          cooperazione   nel   settore   del    commercio,    nonche'
          l'assistenza  integrativa  alle  piccole  e  medie  imprese
          sempre nel settore del commercio; 
                f) la concessione e  l'erogazione  di  ogni  tipo  di
          ausilio finanziario; 
                g) l'organizzazione, anche avvalendosi  dell'Istituto
          nazionale per  il  commercio  estero  (ICE),  di  corsi  di
          formazione professionale, tecnica  e  manageriale  per  gli
          operatori commerciali con l'estero, di cui all'art. 35  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.
          616. 
              3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma  associata
          e nelle zone montane anche attraverso le comunita' montane,
          le funzioni amministrative  concernenti  il  riconoscimento
          della  qualifica  delle   manifestazioni   fieristiche   di
          rilevanza  locale  e  le   relative   autorizzazioni   allo
          svolgimento. 
              4. Le regioni assicurano,  mediante  intese  tra  loro,
          sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di
          svolgimento delle manifestazioni fieristiche,  fatto  salvo
          quanto previsto dall'art. 40, comma 1, lettera e). 
              5. Fino  alla  data  di  effettivo  conferimento  delle
          funzioni di cui al presente  capo  restano  in  carica  gli
          attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2,
          lettera b).». 
              «Art. 48 (Conferimento di funzioni alle regioni). -  1.
          I trasferimenti e le  deleghe  di  funzioni  alle  regioni,
          disposti  nelle  materie  di  cui   al   presente   titolo,
          comprendono, tra l'altro, le funzioni relative: 
                a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere,
          mostre ed esposizioni organizzate al di fuori  dei  confini
          nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni  dei
          prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione  di
          pubblicazioni per la relativa propaganda; 
                b) alla promozione e al  sostegno  alla  costituzione
          dei consorzi, esclusi quelli  a  carattere  multiregionale;
          tra piccole e  medie  imprese  industriali,  commerciali  e
          artigiane, come individuati dagli  articoli  1  e  2  della
          legge 21 febbraio 1989, n. 83; 
                c)  alla  promozione  ed  al  sostegno   finanziario,
          tecnico-economico  ed  organizzativo   di   iniziative   di
          investimento e di cooperazione commerciale  ed  industriale
          da parte di imprese italiane; 
                d)  allo  sviluppo  della   commercializzazione   nei
          mercati di altri Paesi dei prodotti agro-alimentari locali; 
                e) alla promozione ed al sostegno della  costituzione
          di consorzi agro-alimentari, come individuati dall'art. 10,
          comma  1,  del  decreto-legge  28  maggio  1981,  n.   251,
          convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n.
          394; 
                f) alla promozione ed al sostegno della  costituzione
          di   consorzi   turistico-alberghieri,   come   individuati
          dall'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 251  del
          1981; 
                g) alla predisposizione  ed  all'attuazione  di  ogni
          altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi. 
              2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di  cui
          al comma 1, le regioni possono avvalersi anche  dell'ICE  e
          delle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura.». 
              - Il testo dell'art. 43  dello  Statuto  della  Regione
          siciliana e' il seguente: 
              «Art. 43.  -  Una  Commissione  paritetica  di  quattro
          membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia  e  dal
          Governo dello  Stato,  determinera'  le  norme  transitorie
          relative al passaggio degli uffici e  del  personale  dello
          Stato alla Regione, nonche' le norme per  l'attuazione  del
          presente Statuto.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Le funzioni amministrative oggetto  di  trasferimento
          relative ai settori di cui agli articoli 19, 30,  41  e  48
          del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  sono
          riportate nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 52 della legge 24  dicembre  2012,
          n.  234  recante  «Norme  generali   sulla   partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea» pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale  4  gennaio  2013,  n.  3,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di  Stato).  -
          1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
          degli obblighi di trasparenza  e  di  pubblicita'  previsti
          dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti  di
          Stato, i soggetti pubblici o privati che  concedono  ovvero
          gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono   le   relative
          informazioni  alla  banca  di  dati  istituita  presso   il
          Ministero dello sviluppo economico ai sensi  dell'art.  14,
          comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.  57,  che  assume  la
          denominazione  di  "Registro  nazionale  degli   aiuti   di
          Stato.». 
              2.  Il  Registro  di  cui  al  comma  1  contiene,   in
          particolare, le informazioni concernenti: 
                a) gli  aiuti  di  Stato  di  cui  all'art.  107  del
          Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea,   ivi
          compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; 
                b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento
          (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre  2006,
          e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,  del
          18 dicembre 2013, nonche'  dalle  disposizioni  dell'Unione
          europea che saranno successivamente adottate nella medesima
          materia; 
                c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
          servizi di interesse economico generale, ivi  compresi  gli
          aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n.  360/2012
          della Commissione, del 25 aprile 2012; 
                d) l'elenco dei  soggetti  tenuti  alla  restituzione
          degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione  europea
          abbia ordinato  il  recupero  ai  sensi  dell'art.  16  del
          regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,  del  13  luglio
          2015. 
              3. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  ad
          avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1  al  fine
          di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione  o
          all'erogazione degli  aiuti  di  Stato  e  degli  aiuti  de
          minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
          di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
          all'art. 46  della  presente  legge,  nonche'  al  fine  di
          consentire il costante aggiornamento dei dati  relativi  ai
          medesimi  aiuti  anche   attraverso   l'inserimento   delle
          informazioni  relative  alle  vicende  modificative   degli
          stessi. 
              4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al  comma
          2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese  accessibili
          senza restrizioni, fatte salve le esigenze  di  tutela  del
          segreto  industriale,  per  dieci  anni   dalla   data   di
          concessione dell'aiuto, salvi i maggiori  termini  connessi
          all'esistenza di contenziosi o  di  procedimenti  di  altra
          natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
          2, lettera d), sono conservate e  rese  accessibili,  senza
          restrizioni, fino  alla  data  dell'effettiva  restituzione
          dell'aiuto. 
              5. Il monitoraggio  delle  informazioni  relative  agli
          aiuti di  Stato  nei  settori  agricolo  e  forestale,  ivi
          compresi gli aiuti nelle  zone  rurali,  e  della  pesca  e
          acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
          europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
          integrazione e interoperabilita' del  Registro  di  cui  al
          comma 1  con  i  registri  gia'  esistenti  per  i  settori
          dell'agricoltura e della pesca. 
              6. Con regolamento adottato con  decreto  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia e delle finanze e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, ai sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  quattro  mesi
          dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  articolo,
          sentita la Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni,   e'   adottata   la   disciplina   per   il
          funzionamento del Registro di cui al comma 1  del  presente
          articolo, con la definizione delle modalita' operative  per
          la raccolta, la gestione e il controllo dei  dati  e  delle
          informazioni  relativi  agli  aiuti  di  cui  al  comma  2,
          compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
          banche  di  dati  esistenti  in  materia  di   agevolazioni
          pubbliche alle imprese. Il predetto  regolamento  individua
          altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
          materia di aiuti di  Stato,  i  contenuti  specifici  degli
          obblighi ai fini dei controlli di cui al comma  3,  nonche'
          la data a decorrere dalla quale il controllo relativo  agli
          aiuti de minimis di cui al comma 2  gia'  concessi  avviene
          esclusivamente tramite il medesimo Registro,  nel  rispetto
          dei termini stabiliti dall'art. 6, paragrafo 2, del  citato
          regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio
          2017, si  applicano  le  modalita'  di  trasmissione  delle
          informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai
          sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo  2001,  n.
          57. 
              7. A decorrere dal  1°  luglio  2017,  la  trasmissione
          delle  informazioni  al  Registro  di  cui  al  comma  1  e
          l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
          medesimo costituiscono condizione legale di  efficacia  dei
          provvedimenti  che  dispongono  concessioni  ed  erogazioni
          degli  aiuti  di  cui  al  comma  2.  I  provvedimenti   di
          concessione  e  di  erogazione  di  detti  aiuti   indicano
          espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
          Registro  e   l'avvenuta   interrogazione   dello   stesso.
          L'inadempimento degli obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  3
          nonche' al secondo periodo del presente comma e'  rilevato,
          anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e  comporta
          la  responsabilita'  patrimoniale  del  responsabile  della
          concessione o dell'erogazione degli aiuti.  L'inadempimento
          e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai  fini  del
          risarcimento del danno.».