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LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

note: Entrata in vigore della legge: 17-1-1991. Il Titolo II entra in vigore il 15-7-1991. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/06/2020)
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Testo in vigore dal:  17-1-1991

Art. 14

(Derivazioni di acqua - Contributi per la
riattivazione e per la costruzione di nuovi
impianti)
1. Ai soggetti che producono energia elettrica per destinarla ad usi propri o per cederla in tutto o in parte all'ENEL e/o alle imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, alle condizioni previste dalla vigente normativa, nonché alle predette imprese produttrici e distributrici, possono essere concessi contributi in conto capitale per iniziative:
a) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni rinuciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima della data di entrata in vigore della presente legge;
b) di costruzione di nuovi impianti nonché di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di derivazioni di acqua.
2. L'articolo 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, non si applica quando l'energia elettrica acquistata proviene dalle fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 1, comma 3.
3. La domanda di ammissione al contributo di cui al comma 1, corredata dagli elementi tecnico-economici, dal piano finanziario, dal piano di manutenzione e di esercizio, nonché da ogni elemento relativo agli eventuali atti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ivi comprese le valutazioni ambientali, è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano, a seconda della competenza dell'impianto.
4. I contributi di cui al comma 1, per gli impianti di propria competenza, previa istruttoria tecnico-economica espletata dall' ENEL, sono concessi ed erogati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile documentata.
Note all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, così come modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, v. nella nota all'art. 7.
- Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452 (Rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'organizzazione ed al trattamento tributario dell'ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643): "5. L'esonero dal trasferimento previsto dall'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non è concesso alle imprese produttrici che hanno distribuito energia acquistata da terzi, salvo che l'acquisto sia dovuta a motivi occasionali e non ricorrenti, e a meno che non si tratti di enti cooperativi a carattere mutualistico".
Il testo della norma richiamata dall'articolo trascritto è riportato nella nota all'art. 7.