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DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato ((, nonchè in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica)). (20G00042)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 (in G.U. 06/06/2020, n. 143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
Testo in vigore dal: 29-2-2024
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; 
  Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11; 
  Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  contenere  gli
effetti  negativi  che  l'emergenza   epidemiologica   COVID-19   sta
producendo sul sistema scolastico, prevedendo misure straordinarie in
materia di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e  di  ordinato
avvio  dell'anno  scolastico   2020/2021   e   di   accelerazione   e
semplificazione dell'iter procedurale dei provvedimenti di competenza
del Ministro dell'istruzione; 
  Ritenuta,  altresi',  la  necessita'  di  dover  prevedere   misure
eccezionali in tema di svolgimento di esami di stato di  abilitazione
all'esercizio  delle   professioni,   nonche'   per   assicurare   la
continuita', pur in  costanza  dell'emergenza  epidemiologica,  delle
attivita' formative delle Universita', ivi comprese quelle pratiche e
di tirocinio; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2020; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'istruzione e  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia  e  delle
finanze e per la pubblica amministrazione; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti per gli esami  di  Stato  e  la  regolare  valutazione
                   dell'anno scolastico 2019/2020 
 
  1. Con una o piu' ordinanze del  Ministro  dell'istruzione  possono
essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020,  specifiche  misure
sulla valutazione degli alunni e sullo  svolgimento  degli  esami  di
Stato conclusivi del primo e del secondo  ciclo  di  istruzione,  nei
casi e con i limiti indicati ai commi successivi. 
  2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono  i  criteri  generali
dell'eventuale integrazione e recupero degli  apprendimenti  relativi
all'anno  scolastico  2019/2020  nel   corso   dell'anno   scolastico
successivo, a  decorrere  dal  1°  settembre  2020,  quale  attivita'
didattica ordinaria. Le strategie e le modalita' di attuazione  delle
predette attivita' sono definite,  programmate  e  organizzate  dagli
organi  collegiali   delle   istituzioni   scolastiche.   L'eventuale
integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al  primo  periodo
tiene conto delle specifiche necessita'  degli  alunni  delle  classi
prime e intermedie di  tutti  i  cicli  di  istruzione,  avendo  come
riferimento  il  raggiungimento  delle   competenze   di   cui   alle
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola  dell'infanzia  e
del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei
e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. 
  2-bis. In deroga all'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo
13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione
periodica e finale degli  apprendimenti  degli  alunni  delle  classi
della scuola  primaria,  per  ciascuna  delle  discipline  di  studio
previste dalle indicazioni nazionali per  il  curricolo  e'  espressa
attraverso  un  giudizio  descrittivo  riportato  nel  documento   di
valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo
termini   e   modalita'   definiti   con   ordinanza   del   Ministro
dell'istruzione. 
  3. Nel caso in cui  l'attivita'  didattica  delle  istituzioni  del
sistema nazionale di istruzione riprenda  in  presenza  entro  il  18
maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza,  le
ordinanze di cui al comma 1 disciplinano: 
    a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole
secondarie e all'esame conclusivo del primo e del  secondo  ciclo  di
istruzione, tenuto conto del possibile recupero  degli  apprendimenti
di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e  dei  risultati
di apprendimento conseguiti sulla base della  programmazione  svolta,
in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6, commi  2,  3,  4  e  5,  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e agli articoli 4, commi 5
e 6, e 14, comma 7, del regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122; 
    a-bis) i casi in cui gli alunni, per la loro specifica condizione
di  salute   con   particolare   riferimento   alla   condizione   di
immunodepressione,  e  per  il  conseguente   rischio   di   contagio
particolarmente elevato, non  possano  riprendere  a  frequentare  le
lezioni scolastiche in presenza ne' sostenere in  presenza  le  prove
dell'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione; 
    b) le prove dell'esame di Stato conclusivo  del  primo  ciclo  di
istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o piu' di  esse  e
rimodulando  le  modalita'  di  attribuzione  del  voto  finale,  con
specifiche disposizioni per i  candidati  privatisti,  salvaguardando
l'omogeneita'  di  svolgimento  rispetto  all'esame   dei   candidati
interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62
del 2017; 
    c) le modalita' di costituzione e di nomina delle commissioni  di
esame, prevedendo la loro composizione con commissari  esclusivamente
appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente
esterno  per  l'esame  di  Stato  conclusivo  del  secondo  ciclo  di
istruzione,  in  deroga  all'articolo  16,  comma  4,   del   decreto
legislativo n. 62 del 2017; 
    d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo  ciclo  di
istruzione, prevedendo anche la sostituzione della  seconda  prova  a
carattere  nazionale  con  una  prova   predisposta   dalla   singola
commissione  di  esame  affinche'  detta  prova  sia  aderente   alle
attivita'  didattiche  effettivamente  svolte  nel  corso   dell'anno
scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo,  sulla  base  di
criteri del Ministero dell'istruzione che ne assicurino  uniformita',
in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto  legislativo  n.  62  del
2017, comunque  garantendo  alle  studentesse  e  agli  studenti  con
disabilita' quanto previsto dall'articolo  20  del  medesimo  decreto
legislativo n. 62 del 2017, incluse le indicazioni che  il  consiglio
di classe deve  fornire  per  le  tipologie  delle  prove  d'esame  e
l'equipollenza  delle  stesse   all'interno   del   piano   educativo
individualizzato. 
  4.  Nel  caso  in  cui  l'attivita'  didattica  in  presenza  delle
istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il
18 maggio 2020 ovvero per ragioni  sanitarie  non  possano  svolgersi
esami in presenza, oltre alle misure di cui al  comma  3,  in  quanto
compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano: 
    a) le modalita',  anche  telematiche,  della  valutazione  finale
degli alunni, in sede di scrutini finali, in  deroga  all'articolo  2
del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all'articolo 4  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009; 
    b) la rimodulazione dell'esame  di  Stato  conclusivo  del  primo
ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del  consiglio
di classe che tiene conto altresi' di  un  elaborato  del  candidato,
come definito dalla  stessa  ordinanza,  nonche'  le  modalita'  e  i
criteri  per  l'attribuzione  del   voto   finale,   con   specifiche
disposizioni per i candidati privatisti o  per  i  candidati  esterni
provenienti  da  percorsi  di  istruzione  parentale,  salvaguardando
l'omogeneita'  di  svolgimento  rispetto  all'esame   dei   candidati
interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62
del 2017; 
    c) l'eliminazione delle prove scritte e la  sostituzione  con  un
unico colloquio, articolandone contenuti, modalita' anche telematiche
e punteggio per  garantire  la  completezza  e  la  congruita'  della
valutazione,  e  dettando  specifiche  previsioni  per  i   candidati
esterni,  siano  essi  privatisti  o  provenienti  da   percorsi   di
istruzione parentale, per l'esame di  stato  conclusivo  del  secondo
ciclo di istruzione, in deroga agli articoli  17  e  18  del  decreto
legislativo  n.  62  del  2017,  comunque  tenendo  conto,   per   le
studentesse e gli studenti con disabilita', delle previsioni  di  cui
all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 62 del  2017,  in
quanto compatibili; 
    d) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili
a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e
del relativo premio, anche  in  deroga  all'articolo  2  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, al fine di  tutelare  la  piena
valorizzazione dell'eccellenza tenendo conto delle misure adottate ai
sensi del comma 3 del presente articolo. 
  4-bis. E' garantita la possibilita', fino al perdurare dello  stato
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020, dovuto al diffondersi del  virus  COVID-19,  di  effettuare  in
videoconferenza  le  sedute  del  Gruppo  di  lavoro  operativo   per
l'inclusione di cui all'articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, per lo svolgimento delle  funzioni  attribuite  a  tale
organo dalla normativa vigente. (2) (3) (7) (9) (16) (19) 
  4-ter.   Limitatamente   all'anno   scolastico    2019/2020,    per
sopravvenute condizioni correlate alla situazione  epidemiologica  da
COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate
richieste da parte  delle  famiglie  degli  alunni  con  disabilita',
sentiti i consigli di classe e acquisito  il  parere  del  Gruppo  di
lavoro  operativo  per  l'inclusione   a   livello   di   istituzione
scolastica, valutano l'opportunita'  di  consentire  la  reiscrizione
dell'alunno  al  medesimo  anno  di   corso   frequentato   nell'anno
scolastico 2019/2020 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera  c),
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia
stato  accertato  e  verbalizzato  il  mancato  conseguimento   degli
obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel  piano
educativo individualizzato. 
  5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche
modalita' per l'adattamento agli studenti con disabilita' e  disturbi
specifici di  apprendimento,  nonche'  con  altri  bisogni  educativi
speciali, ovvero degenti in luoghi di cura od  ospedali,  detenuti  o
comunque   impossibilitati   a   lasciare   il   proprio   domicilio.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero  dell'istruzione
provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con  l'utilizzo
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
  6. In ogni caso, limitatamente all'anno  scolastico  2019/2020,  ai
fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si  prescinde
dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6,  commi
2, 3, 4 e 5, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2,  e  14,  comma  3,
ultimo periodo,  del  decreto  legislativo  n.  62  del  2017.  Fermo
restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e
nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5,  del
citato  decreto  legislativo,  anche  in  deroga  ai  requisiti   ivi
previsti, si tiene conto del processo formativo e  dei  risultati  di
apprendimento conseguiti sulla base della programmazione  svolta.  Le
esperienze maturate nei percorsi  per  le  competenze  trasversali  e
l'orientamento costituiscono comunque  parte  del  colloquio  di  cui
all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo  n.  62  del  2017.
(26)((32)) 
  7. I candidati esterni svolgono in presenza gli  esami  preliminari
di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo  n.  62  del
2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di
Stato  conclusivo  del  secondo  ciclo  nel  corso   della   sessione
straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11,  del  citato  decreto
legislativo. La configurazione dell'esame di Stato  per  i  candidati
esterni corrisponde a quella prevista per i candidati  interni  dalle
ordinanze di cui al comma 1. Qualora le  prove  di  cui  al  presente
comma non  si  concludano  in  tempo  utile,  limitatamente  all'anno
accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano
alle prove di ammissione ai corsi  di  laurea  a  numero  programmato
nonche' ad altre prove previste dalle universita', dalle  istituzioni
dell'alta formazione artistica,  musicale  e  coreutica  e  da  altre
istituzioni di formazione superiore  post-diploma,  con  riserva  del
superamento dell'esame di  Stato  conclusivo  del  secondo  ciclo  di
istruzione. Le disposizioni di cui  al  terzo  periodo  si  applicano
anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non
abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore
in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di  accesso,
laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria
degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di
cui  al  primo  periodo,  i  candidati  esterni  all'esame  di  Stato
conclusivo  del  secondo  ciclo  di   istruzione   possono   altresi'
partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e  procedure
di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia  richiesto  il
diploma di scuola  secondaria  di  secondo  grado,  con  riserva  del
superamento del predetto esame di Stato, fermo restando  il  disposto
dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.
95. 
  7-bis. In deroga a quanto  stabilito  dal  comma  7,  gli  studenti
frequentanti i corsi per adulti della scuola  secondaria  di  secondo
grado di cui all'articolo 6 della legge della provincia  autonoma  di
Bolzano 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno scolastico  2019/2020
intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo  di
istruzione, sostengono l'esame preliminare di  cui  all'articolo  14,
comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalita'
definite con  provvedimento  dell'Intendenza  scolastica  competente.
L'esame preliminare e' sostenuto davanti al  consiglio  della  classe
dell'istituto collegata alla commissione alla quale il  candidato  e'
stato assegnato. In caso di esito  positivo  dell'esame  preliminare,
tali studenti sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo  del
secondo ciclo di istruzione davanti  alla  commissione  d'esame  loro
assegnata, secondo le modalita' definite dalle ordinanze  di  cui  al
comma 1. 
  7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi per  adulti  della  scuola
secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della  legge  della
provincia autonoma di Bolzano 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente
all'anno scolastico 2019/2020,  sostengono  gli  esami  di  idoneita'
previsti al  termine  di  ogni  classe  con  modalita'  definite  con
provvedimento dell'Intendenza scolastica competente. 
  7-quater.  Fino  al   termine   dell'anno   scolastico   2020/2021,
nell'ambito delle azioni individuate dalle  istituzioni  scolastiche,
in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, gli enti locali
e  le  aziende   sanitarie   locali,   per   garantire   il   diritto
all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli  alunni,
alle  studentesse  e  agli  studenti  per  i  quali   sia   accertata
l'impossibilita' della frequenza scolastica di  cui  all'articolo  16
del decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  66,  l'attivita'  di
istruzione  domiciliare  in  presenza  puo'  essere  programmata   in
riferimento a quanto previsto dal piano  educativo  individualizzato,
presso il domicilio dell'alunno,  qualora  le  famiglie  ne  facciano
richiesta e ricorrano condizioni di contesto idonee a contemperare il
diritto all'istruzione  dell'alunno  in  istruzione  domiciliare  con
l'impiego  del  personale  gia'  in  servizio  presso   l'istituzione
scolastica, anche nel rispetto delle misure  idonee  a  garantire  la
sicurezza sui  luoghi  di  lavoro,  nelle  more  dell'emanazione  del
decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 2-bis, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, assicurando tutte le  prescrizioni
previste dalle disposizioni in materia di contrasto  alla  diffusione
dell'epidemia da COVID-19. 
  7-quinquies. L'attivita' di cui al  comma  7-quater  non  autorizza
alla sostituzione del personale impiegato e non deve comportare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  8.  Il  Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, sentito il  Ministro  dell'istruzione,  puo'  emanare
specifiche  disposizioni,   con   proprio   decreto,   per   adattare
l'applicazione delle ordinanze  di  cui  al  presente  articolo  alle
specificita' del sistema della formazione italiana nel mondo  di  cui
al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64,  anche  avuto  riguardo
all'evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano
le istituzioni scolastiche ad esso afferenti. 
  9. I provvedimenti di cui al  presente  articolo  devono  garantire
l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di  istruzione
e, per il secondo ciclo, il rispetto  del  limite  di  spesa  di  cui
all'articolo 3, comma 2, della legge 11  gennaio  2007,  n.  1,  come
integrato dall'articolo 1, comma 3,  del  decreto-legge  7  settembre
2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge  25  ottobre
2007, n. 176, e ridotto dall'articolo 18, comma 2, del  decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2013, n. 128. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  al  termine
degli  esami  di  Stato,  e'  riscontrata  l'entita'   dei   risparmi
realizzati a valere sul predetto limite di spesa. I predetti risparmi
sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
successivamente  riassegnati  per  la   meta'   al   Fondo   per   il
funzionamento delle istituzioni scolastiche di  cui  all'articolo  1,
comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  per  la  restante
meta' al recupero degli apprendimenti  relativi  all'anno  scolastico
2019/2020  nel  corso  dell'anno  scolastico  2020/2021   presso   le
istituzioni scolastiche, nel rispetto  del  saldo  dell'indebitamento
netto. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1,  comma  3)
che il termine previsto dal comma  4-bis  del  presente  articolo  e'
prorogato al 15 ottobre 2020. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 25 settembre 2020, n. 124, come  modificato  dal  D.L.  7  ottobre
2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1,  comma  3)  che  il  termine
previsto dal comma 4-bis del presente articolo  e'  prorogato  al  31
dicembre 2020. 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 31 dicembre 2020,  n.  183,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art.  19,  comma
1) che il termine previsto dal comma 4-bis del presente  articolo  e'
prorogato fino alla data  di  cessazione  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021. 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 ha disposto (con l'art. 11, comma  1)
che il termine previsto dal comma  4-bis  del  presente  articolo  e'
prorogato fino al 31 luglio 2021. 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto (con l'art. 6, comma  1)
che il termine previsto dal comma  4-bis  del  presente  articolo  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2021. 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 30 dicembre 2021,  n.  228,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art. 5, comma 2)
che "Il termine di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2020, n. 41,  relativo  allo  svolgimento  dell'attivita'  dei
gruppi di lavoro per l'inclusione  scolastica,  e'  prorogato  al  31
marzo 2022, ferma restando la facolta',  anche  dopo  tale  data,  di
continuare a effettuare in videoconferenza le sedute  dei  gruppi  di
lavoro, dandone comunicazione all'istituzione  scolastica  presso  la
quale sono istituiti". 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 ha disposto (con l'art.  5,  comma
11) che "Ai fini dell'ammissione agli  esami  di  Stato  del  secondo
ciclo di istruzione, la previsione di cui all'articolo  1,  comma  6,
del  decreto-legge  8   aprile   2020,   n.   22,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,  limitatamente  agli
articoli 13, comma 2, lettera c), e 14, comma 3, ultimo  periodo,  in
relazione alle attivita' assimilabili  all'alternanza  scuola-lavoro,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' prorogata  all'anno
scolastico 2022/2023". 
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AGGIORNAMENTO (32) 
  Il D.L. 29 dicembre 2022,  n.  198,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio  2023,  n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  30
dicembre 2023, n. 215,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  23
febbraio 2024, n. 18, ha disposto (con l'art. 5, comma  11)  che  "Ai
fini dell'ammissione  agli  esami  di  Stato  del  secondo  ciclo  di
istruzione, la  previsione  di  cui  all'articolo  1,  comma  6,  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,  limitatamente  agli  articoli  13,
comma 2, lettera c), e 14, comma 3, ultimo periodo, in relazione alle
attivita'  assimilabili  all'alternanza  scuola-lavoro,  del  decreto
legislativo 13  aprile  2017,  n.  62,  e'  prorogata  per  gli  anni
scolastici 2022/2023 e 2023/2024". 
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