DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2020)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-9-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17 
 
                           Prove di esame 
 
  1. Il consiglio di classe elabora,  entro  il  quindici  maggio  di
ciascun anno, un documento che esplicita i  contenuti,  i  metodi,  i
mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonche' i criteri,
gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi  raggiunti.  La
commissione tiene conto  di  detto  documento  nell'espletamento  dei
lavori. 
  2. L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e  un
colloquio, fatto salvo quanto previsto dal comma 7. 
  3. La prima prova, in forma scritta, accerta  la  padronanza  della
lingua  italiana  o  della  diversa  lingua  nella  quale  si  svolge
l'insegnamento, nonche' le capacita' espressive,  logico-linguistiche
e critiche  del  candidato.  Essa  consiste  nella  redazione  di  un
elaborato con differenti  tipologie  testuali  in  ambito  artistico,
letterario, filosofico, scientifico, storico,  sociale,  economico  e
tecnologico. La prova puo' essere strutturata in  piu'  parti,  anche
per consentire la verifica  di  competenze  diverse,  in  particolare
della  comprensione   degli   aspetti   linguistici,   espressivi   e
logico-argomentativi, oltre che della riflessione  critica  da  parte
del candidato. 
  4. La seconda prova, in forma scritta, grafica  o  scritto-grafica,
pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha  per  oggetto
una o piu' discipline caratterizzanti il corso di studio ed e' intesa
ad accertare le conoscenze, le abilita' e le  competenze  attese  dal
profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello
studente dello specifico indirizzo. 
  5. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali
e Linee guida,  i  quadri  di  riferimento  per  la  redazione  e  lo
svolgimento  delle  prove  di  cui  ai  commi  3  e  4,  in  modo  da
privilegiare,   per   ciascuna   disciplina,   i   nuclei    tematici
fondamentali. 
  6. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni
d'esame, con il decreto di cui al comma 5, sono definite  le  griglie
di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo
18, comma 2, relativamente alle prove di cui  ai  commi  3  e  4.  Le
griglie di valutazione consentono di  rilevare  le  conoscenze  e  le
abilita' acquisite dai candidati e  le  competenze  nell'impiego  dei
contenuti disciplinari. 
  7. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio,
le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle  materie
caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina  oggetto
di una terza prova scritta per specifici indirizzi  di  studio  e  le
modalita' organizzative relative allo svolgimento  del  colloquio  di
cui al comma 9. 
  8. Il Ministro sceglie i testi della  prima  e  seconda  prova  per
tutti  i  percorsi  di  studio  tra  le  proposte  elaborate  da  una
commissione di esperti. Nei percorsi dell'istruzione professionale la
seconda prova ha  carattere  pratico  ed  e'  tesa  ad  accertare  le
competenze professionali acquisite dal  candidato.  Una  parte  della
prova e' predisposta dalla commissione d'esame  in  coerenza  con  le
specificita'  del  Piano  dell'offerta   formativa   dell'istituzione
scolastica. 
  9. Il colloquio ha la finalita' di accertare il  conseguimento  del
profilo culturale, educativo  e  professionale  della  studentessa  o
dello studente. A tal fine la commissione,  tenendo  conto  anche  di
quanto previsto dall'articolo 1, comma  30,  della  legge  13  luglio
2015, n. 107, propone al candidato di  analizzare  testi,  documenti,
esperienze, progetti,  problemi  per  verificare  l'acquisizione  dei
contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la  capacita'
di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare
in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.
Nell'ambito del colloquio il candidato  espone,  mediante  una  breve
relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza  di  alternanza
scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i  candidati  esterni
la relazione o  l'elaborato  hanno  ad  oggetto  l'attivita'  di  cui
all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo. 
  10. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 20 AGOSTO 2019, N. 92)). 
  11. Per i candidati risultati assenti ad  una  o  piu'  prove,  per
gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, e' prevista una
sessione suppletiva e una sessione straordinaria d'esame e,  in  casi
eccezionali, particolari modalita' di svolgimento degli stessi.