DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/11/2021)
Testo in vigore dal: 12-9-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 16 
 
                       Istruzione domiciliare 
 
  1. Le istituzioni  scolastiche,  in  collaborazione  con  l'Ufficio
scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie  locali,
individuano azioni  per  garantire  il  diritto  all'istruzione  alle
bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle  studentesse  e
agli studenti  per  i  quali  sia  accertata  l'impossibilita'  della
frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni  di
lezione,  anche  non  continuativi,  a  causa  di   gravi   patologie
certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso
delle nuove tecnologie. 
  2. Alle attivita' di cui al comma 1 si provvede  nell'ambito  delle
risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  ((2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni  dalla  data  di
entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono  definite  le
modalita' di svolgimento del servizio dei  docenti  per  il  sostegno
didattico impegnati in attivita' di istruzione domiciliare. 
  2-ter. Dall'attuazione delle modalita' di svolgimento del  servizio
dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare, di cui ai commi  1
e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.))