DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2020)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-10-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
                     Valutazione nel primo ciclo 
 
  1. La valutazione periodica  e  finale  degli  apprendimenti  delle
alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi  compresa  la  valutazione
dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste
dalle  Indicazioni  Nazionali  per  il  curricolo,  e'  espressa  con
votazioni   in   decimi   che   indicano   differenti   livelli    di
apprendimento.(5) ((7)) 
  2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e
organizzativa, attiva specifiche strategie per il  miglioramento  dei
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o  in  via  di  prima
acquisizione. 
  3.  La  valutazione  e'  effettuata  collegialmente   dai   docenti
contitolari della classe ovvero dal consiglio di  classe.  I  docenti
che svolgono insegnamenti curricolari  per  gruppi  di  alunne  e  di
alunni,  i  docenti  incaricati  dell'insegnamento  della   religione
cattolica e di attivita' alternative all'insegnamento della religione
cattolica partecipano alla valutazione delle alunne  e  degli  alunni
che  si  avvalgono  dei  suddetti  insegnamenti.  La  valutazione  e'
integrata dalla descrizione del processo e  del  livello  globale  di
sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I  docenti,  anche  di  altro
grado scolastico, che svolgono attivita' e insegnamenti per tutte  le
alunne e tutti gli alunni o  per  gruppi  degli  stessi,  finalizzati
all'ampliamento   e   all'arricchimento    dell'offerta    formativa,
forniscono elementi  conoscitivi  sull'interesse  manifestato  e  sul
profitto conseguito da ciascun alunno.  Le  operazioni  di  scrutinio
sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato. 
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 20 AGOSTO 2019, N. 92. 
  5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene
espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio  sintetico
riportato nel documento di valutazione,  secondo  quanto  specificato
nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della  scuola
secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249. 
  6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di  tutte  le
alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a piu'  docenti  di
sostegno sia affidato, nel  corso  dell'anno  scolastico,  la  stessa
alunna o lo stesso alunno con disabilita', la valutazione e' espressa
congiuntamente. 
  7. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  309  del  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.  297  relativamente  alla  valutazione
dell'insegnamento della religione  cattolica,  la  valutazione  delle
attivita'  alternative,  per  le  alunne  e  gli  alunni  che  se  ne
avvalgono, e' resa  su  una  nota  distinta  con  giudizio  sintetico
sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2020, n. 41, ha disposto (con l'art. 1, comma 2-bis) che "In
deroga all'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021,  la  valutazione  finale
degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola  primaria,
per ciascuna delle discipline di studio  previste  dalle  indicazioni
nazionali  per  il  curricolo  e'  espressa  attraverso  un  giudizio
descrittivo riportato nel  documento  di  valutazione  e  riferito  a
differenti livelli di  apprendimento,  secondo  termini  e  modalita'
definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2020, n. 41, come modificato dal D.L.  14  agosto  2020,  n.
104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020,  n.  126,
ha disposto (con l'art. 1, comma 2-bis) che "In  deroga  all'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62,  dall'anno
scolastico  2020/2021,  la  valutazione  periodica  e  finale   degli
apprendimenti degli alunni delle classi della  scuola  primaria,  per
ciascuna  delle  discipline  di  studio  previste  dalle  indicazioni
nazionali  per  il  curricolo  e'  espressa  attraverso  un  giudizio
descrittivo riportato nel  documento  di  valutazione  e  riferito  a
differenti livelli di  apprendimento,  secondo  termini  e  modalita'
definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione".