LEGGE 11 gennaio 2007, n. 1

Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita'.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/1/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2013)
Testo in vigore dal: 12-11-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
   (Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni). 
 
  1.  Per  i  candidati  agli   esami   di   Stato   a   conclusione,
rispettivamente,   dell'anno   scolastico   2006-2007   e   dell'anno
scolastico 2007-2008,  continuano  ad  applicarsi,  relativamente  ai
debiti formativi e all'attribuzione  del  punteggio  per  il  credito
scolastico, le disposizioni vigenti alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  2. In fase di prima attuazione e in mancanza di norme  contrattuali
al riguardo, alla determinazione dei compensi di cui all'articolo  4,
comma 10, della legge 10  dicembre  1997,  n.  425,  come  sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, si provvede,  a  decorrere  dal
2007, nel limite massimo di euro 138.000.000. (1) ((3)) 
  3. Sono abrogati: 
    a) l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto
periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
    b)  l'articolo  13,  comma  4,  e  l'articolo  14   del   decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
    c) l'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  19
novembre 2004, n. 286. 
  4.  All'onere  derivante  dalla  presente  legge,  determinato   in
complessivi euro 143.000.000, a decorrere dall'anno 2007, di cui euro
138.000.000 per i compensi di cui al comma 10 dell'articolo  4  della
legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dalla presente legge,
ed euro 5.000.000 per l'incentivazione di cui all'articolo  2,  comma
1, lettera d), e comma 2, lettera d), si  provvede,  quanto  ad  euro
40.240.000, con la disponibilita' di cui all'articolo  22,  comma  7,
della legge 28 dicembre 2001, n.  448,  quanto  ad  euro  63.810.000,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  e,
quanto  ad  euro  38.950.000,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 130,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
      Data a Roma, addi' 11 gennaio 2007 
                             NAPOLITANO 
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei 
                            Ministri 
                            Fioroni, Ministro della pubblica 
                             istruzione 
Visto, il Guardasigilli: Mastella 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 7 settembre 2007, n. 147,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 25 ottobre 2007, n. 176 ha disposto (con l'art. 1, comma  3)
che "Il limite di spesa di euro 138.000.000 di  cui  all'articolo  3,
comma 2, della legge 11 gennaio  2007,  n.  1,  e'  elevato  ad  euro
183.000.000 a decorrere dal 2007, per la corresponsione dei  compensi
ai  commissari  degli  esami  di  Stato  del  Sistema  nazionale   di
istruzione". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 12 settembre 2013, n.  104,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 ha disposto (con l'art. 18, comma 2)
che "Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo
3, comma 2, della  legge  11  gennaio  2007,  n.  1,  come  integrata
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007,  n.  176,
e' ridotta di euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014. "