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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 2019, n. 171

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante: «Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6, della legge 31 marzo 2000, n. 78». (20G00008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/2020
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-2-2020
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78 e, in  particolare,  l'articolo
6; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
338; 
  Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001,  n.
208; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  e   in
particolare l'articolo 3, comma 4, lettera b); 
  Ritenuto necessario  apportare  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, le modifiche volte a  migliorare  i
livelli di efficienza ed efficacia  delle  articolazioni  periferiche
attraverso   soluzioni   organizzative   ispirate   a   criteri    di
flessibilita' e correlate alle specifiche  esigenze  operative  e  di
contesto dei territori di riferimento; 
  Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia  di
Stato maggiormente rappresentative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2019; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2019; 
  Acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 novembre 2019; 
  Sulla proposta del Ministro dell'interno; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 
                        22 marzo 2001, n. 208 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica  22  marzo  2001,  n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) All'articolo 2: 
    1) Al comma 1, lettera a), n. 2), dopo la parola: «commissariati»
e' inserita la seguente: «distaccati»; 
    2) Al comma  1,  lettera  a),  il  numero  3  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «3. Distretti, commissariati sezionali di pubblica sicurezza  e
posti di polizia, istituiti alle dipendenze delle  questure,  o,  nel
caso dei posti di  polizia,  anche  dei  commissariati  sezionali  di
pubblica sicurezza e dei distretti, per le esigenze di controllo  del
territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, anche
di carattere temporaneo;»; 
    3) Al comma 1, lettera a),  dopo  il  numero  3  e'  inserito  il
seguente: 
      «3-bis.  sezioni  investigative  periferiche   con   competenza
territoriale  interregionale  o  interprovinciale,   istituite   alle
dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per le attivita'
di  contrasto   della   criminalita'   organizzata,   con   specifico
riferimento ai delitti indicati all'art. 51, comma 3-bis, del  codice
di procedura penale;»; 
    4) Al comma 1, lettera b), n. 3, prima  delle  parole  «strutture
sanitarie»  sono  inserite  le  seguenti:  «uffici  di  coordinamento
sanitario, centri sanitari polifunzionali ed altre»; 
    5) Al comma  1,  lettera  b),  il  numero  4  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «4. centri interregionali o regionali di  polizia  scientifica,
anche  con  funzioni  di  coordinamento   territoriale   dei   centri
provinciali  di  polizia  scientifica  e  delle  sezioni  di  polizia
scientifica,  istituiti  alle  dipendenze  del   dipartimento   della
pubblica sicurezza;»; 
    6) Al comma  1,  lettera  b),  numero  5,  le  parole  da:  «zone
telecomunicazioni» fino a: «centri  motorizzazione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «centri per le tecnologie dell'informazione  e  della
comunicazione, centri elettronici ed informatici, centri logistici di
raccolta  di  materiali  e  mezzi,  centri  motorizzazione  e  centri
infrastrutture,»; 
    7) Il comma 2-bis e' abrogato; 
  b) all'articolo 3: 
    1) Il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Le questure sono ordinate in: 
        a) ufficio di gabinetto del questore, per  l'esercizio  delle
funzioni di supporto al Questore - Autorita' provinciale di  pubblica
sicurezza,   per   la   pianificazione,   l'organizzazione   ed    il
coordinamento dei servizi di ordine pubblico e di sicurezza  pubblica
in ambito provinciale, nonche' per la cura delle relazioni esterne  e
del cerimoniale; 
        b) ufficio  polizia  anticrimine,  per  l'applicazione  delle
misure  di  prevenzione  di  competenza  del  Questore  -   Autorita'
provinciale di pubblica sicurezza e per  l'esercizio  del  potere  di
proposta delle misure di  prevenzione  di  competenza  dell'autorita'
giudiziaria, nonche' per l'elaborazione  delle  linee  di  intervento
anticrimine a favore degli  uffici  investigativi  della  Polizia  di
Stato in ambito provinciale, con particolare riguardo all'analisi dei
fenomeni criminosi, alle  vittime,  alle  persone  vulnerabili  e  al
contrasto della violenza di genere; 
        c) ufficio polizia amministrativa  e  di  sicurezza,  per  le
attivita' di prevenzione  delle  possibili  turbative  dell'ordine  e
della sicurezza pubblica, attraverso il controllo effettuato  con  il
rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione di pubblica
sicurezza di competenza  del  Questore,  per  la  predisposizione  di
contributi informativi ai fini della concessione delle autorizzazioni
previste dalla medesima legislazione di competenza del Prefetto e del
Dipartimento della pubblica  sicurezza  del  Ministero  dell'interno,
nonche'  per  la  verifica  sul  rispetto  degli  obblighi  di  legge
nell'esercizio delle attivita' autorizzate  a  mente  della  predetta
legislazione; 
        d)  Squadra  mobile,  per  lo  svolgimento  delle   attivita'
investigative - di iniziativa o su delega dell'autorita'  giudiziaria
- in materia di criminalita' comune e organizzata, per la repressione
dei reati in ambito provinciale, per la  ricerca  e  la  cattura  dei
latitanti, fatte salve le attribuzioni  delle  sezioni  investigative
periferiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 3-bis; 
        e)  DIGOS  (Ufficio  per  le  investigazioni  generali  e  le
Operazioni Speciali-DIGOS), per  l'analisi  ed  il  monitoraggio  dei
fenomeni  socio-economici,  occupazionali  e  del  tifo   organizzato
rilevanti per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica e per  le
attivita' di informazione, prevenzione  e  contrasto  in  materia  di
eversione  dell'ordine  democratico  e  di  terrorismo  nazionale   e
internazionale; 
        f) Ufficio Prevenzione  Generale  e  Soccorso  Pubblico,  per
l'attuazione delle  linee  strategiche  individuate  dal  Questore  -
Autorita' provinciale di pubblica sicurezza in materia  di  controllo
del territorio e prevenzione generale, per  la  gestione  della  sala
operativa   e   per   il   coordinamento   delle   eventuali   unita'
specialistiche, dei servizi di pronto intervento e soccorso pubblico,
nonche' per la ricezione delle denunce; 
        g)  ufficio  immigrazione,  per  le   attivita'   riguardanti
l'ingresso, il soggiorno ed il respingimento degli stranieri, nonche'
per   i   contributi   informativi   relativi   all'espulsione,    al
riconoscimento della protezione  internazionale  e  dello  status  di
apolide,    al    conferimento    della     cittadinanza,     nonche'
all'allontanamento dei cittadini dell'Unione europea; 
        h) uno  o  piu'  uffici  per  l'assolvimento  delle  seguenti
attribuzioni: 
          1.  gestione  delle  risorse  umane,  con   i   conseguenti
adempimenti in materia di stato giuridico e  matricolare,  mobilita',
progressione  in  carriera,  procedimenti  premiali  e  disciplinari,
riconoscimento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio,
aggiornamento professionale, procedure concorsuali, contenzioso e per
le attivita' connesse alla tutela della salute e della sicurezza  sui
luoghi di lavoro; 
          2. per  le  funzioni  logistiche  e  telematiche,  compresi
l'archivio e la gestione automatizzata delle informazioni di polizia,
riguardanti i settori delle infrastrutture, degli  impianti  tecnici,
delle telecomunicazioni ed  informatica,  della  motorizzazione,  del
vestiario, dell'equipaggiamento, del casermaggio e dell'armamento; 
          3. per le attivita' amministrativo-contabili riguardanti il
trattamento economico, pensionistico,  previdenziale  e  assicurativo
del personale, l'assolvimento delle funzioni relative al servizio  di
cassa, la gestione  del  fondo  scorta,  la  tenuta  delle  scritture
contabili e la liquidazione  delle  spese  previste  dalla  normativa
vigente; 
        i)  ufficio  sanitario  provinciale,  per  le  attivita'   di
assistenza sanitaria  e  psicologica  nei  confronti  del  personale,
nonche' per  quelle  medico-legali,  di  medicina  preventiva  e  del
lavoro, di tutela e promozione della salute nei luoghi di lavoro.»; 
    2) Il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Salvo quanto previsto dall'articolo 3-bis,  comma  3,  alle
questure sono  preposti,  con  le  funzioni  di  questore,  dirigenti
superiori della Polizia di Stato e sono assegnati: 
        a) primi dirigenti della Polizia di Stato per  l'espletamento
delle funzioni vicarie; 
        b)  preferibilmente  funzionari  con   qualifica   di   primo
dirigente della Polizia di Stato ovvero di vice questore  o  di  vice
questore  aggiunto  della  Polizia  di  Stato  per  la   preposizione
all'ufficio  di  gabinetto,   all'ufficio   polizia   anticrimine   e
all'ufficio polizia amministrativa e di sicurezza, in  considerazione
delle esigenze operative e funzionali di ciascuna provincia.»; 
    3) Il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Il dirigente assegnato per  l'espletamento  delle  funzioni
vicarie sovrintende alle articolazioni di cui al comma 2, lettera h),
svolge attivita'  di  controllo  interno  e  puo'  essere,  altresi',
delegato  alla  sovrintendenza  di  determinati  uffici,  servizi   o
attivita'.»; 
    4) Il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera b), con
decreto del  Ministro  dell'interno,  tenuto  conto  dei  livelli  di
responsabilita' correlati alla qualifica ricoperta e sulla base delle
esigenze funzionali ed operative di  ciascun  contesto  territoriale,
sono individuati, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche,  i
posti da conferire ai  funzionari  con  qualifica  da  vice  questore
aggiunto a primo dirigente della carriera dei funzionari di Polizia e
qualifiche corrispondenti della carriera dei funzionari tecnici e dei
medici di Polizia nell'ambito degli uffici di cui al comma 2).»; 
    5) Il comma 6 e' abrogato; 
    6) Il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. Con le modalita' di cui all'articolo  3-bis,  comma  4,  si
provvede anche per i distretti, uffici dirigenziali di  decentramento
delle attivita' delle questure, nei  capoluoghi  in  cui  ve  ne  sia
assoluta necessita', per i commissariati distaccati  e  sezionali  di
pubblica  sicurezza  e  per  gli  altri   uffici   dipendenti   dalle
questure.»; 
  c) Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
    «Art. 3-bis (Ordinamento delle questure di  sedi  di  particolare
rilevanza). - 1. Le questure delle citta' metropolitane e  di  quelle
ad esse assimilate di cui alla Tabella  A  e  le  otto  questure  dei
capoluoghi di provincia o di regione di cui alla Tabella B, che  sono
entrambe  parte  integrante  del  presente  regolamento,   hanno   un
ordinamento differenziato, individuato ai sensi del comma 4. 
  2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, in considerazione
dell'evoluzione delle esigenze  operative  e  funzionali  di  ciascun
territorio, puo' modificare l'individuazione delle  questure  di  cui
alla Tabella B, il cui numero non puo' in ogni caso essere  superiore
ad otto, previo rilevamento di indicatori specifici, avvalendosi, ove
ritenuto opportuno, dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). 
  3. Alle questure di cui al comma 1, in quanto sedi  di  particolare
rilevanza,  sono  preposti,  con  funzioni  di  questore,   dirigenti
generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della relativa  dotazione
organica. 
  4. Per le questure di cui al comma 1, al fine di  far  fronte  alle
esigenze  funzionali  ed  operative  che  richiedono  un  ordinamento
differenziato, si provvede con le modalita' di  cui  all'articolo  3,
comma 5. Con il  medesimo  decreto,  il  Ministro  dell'interno  puo'
prevedere che la direzione degli  uffici  per  la  trattazione  degli
affari amministrativo-contabili e' affidata a  dirigenti  di  seconda
fascia  dell'area   1   dell'amministrazione   civile   dell'interno.
All'ordinamento generale degli uffici, alle disposizioni generali per
assicurarne il buon  andamento  ed  all'assegnazione  delle  risorse,
provvede, con proprio decreto, il  Capo  della  polizia  -  Direttore
generale della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 9, tenuto  conto
delle attribuzioni dei dirigenti.»; 
  d) L'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  6  (Uffici   per   il   supporto   tecnico-logistico   sul
territorio). - 1. Il supporto  tecnico-logistico  sul  territorio  e'
svolto, nei settori di rispettiva competenza,  dai  seguenti  uffici,
dipendenti dalla Direzione centrale dei servizi  tecnico-logistici  e
della  gestione  patrimoniale   del   Dipartimento   della   pubblica
sicurezza: 
      a)  centri  per  le  tecnologie   dell'informazione   e   della
comunicazione; 
      b) centri elettronici ed informatici; 
      c) centri logistici di raccolta di materiali e mezzi; 
      d) centri motorizzazione; 
      e) centri infrastrutture. 
  2. Gli uffici di cui al comma 1 forniscono alla Direzione  centrale
dei servizi  tecnico-logistici  e  della  gestione  patrimoniale  del
Dipartimento della pubblica sicurezza i dati per  il  monitoraggio  e
l'individuazione  del  fabbisogno  dei  beni   mobili,   immobili   e
strumentali  delle  articolazioni  periferiche   dell'amministrazione
della  pubblica  sicurezza,  nonche'  per  la  pianificazione  e   la
programmazione degli acquisti  e  dei  lavori  e  per  la  successiva
conservazione, assegnazione, distribuzione e gestione  dei  beni  nei
settori di competenza.»; 
  e) L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 7 (Uffici di coordinamento sanitario). - 1. Gli  uffici  di
coordinamento sanitario,  istituiti  alle  dirette  dipendenze  della
Direzione  Centrale  di  Sanita'  del  Dipartimento  della   pubblica
sicurezza presso i capoluoghi  di  regione  e  di  provincia  di  cui
all'allegata Tabella C, che ne determina la  competenza  territoriale
ed e' parte integrante del presente  decreto,  svolgono  funzioni  in
materia di  pianificazione  della  gestione  delle  risorse  umane  e
strumentali  e  di  coordinamento  delle  attivita'  delle  strutture
sanitarie periferiche. 
  2. Agli uffici di coordinamento sanitario sono  preposti  dirigenti
superiori medici della Polizia di Stato, nell'ambito  della  relativa
dotazione organica. 
  3. Alla sistemazione logistica degli  uffici  di  cui  al  comma  1
provvedono gli uffici sanitari provinciali.»; 
  f) Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
    «Art. 7-bis (Centri  sanitari  polifunzionali).  -  1.  I  centri
sanitari polifunzionali, istituiti per lo svolgimento delle attivita'
diagnostiche, anche  di  carattere  specialistico,  finalizzate  alla
valutazione dell'idoneita'  al  servizio  ed  alla  promozione  della
salute del personale, statistico-epidemiologiche e agli  accertamenti
strumentali per la valutazione della salubrita' dei luoghi di lavoro,
sono posti alle dirette  dipendenze  degli  uffici  di  coordinamento
sanitario competenti per il territorio ove essi hanno sede.»; 
  g) Dopo l'articolo 7-bis e' inserito il seguente: 
    «Art. 7-ter (Costituzione ed  ordinamento  degli  Uffici  per  il
supporto  tecnico-logistico   sul   territorio,   degli   Uffici   di
coordinamento sanitario e dei Centri Sanitari Polifunzionali).  -  1.
Alla  costituzione  ed  all'ordinamento  degli  uffici  di  cui  agli
articoli 6, 7 e 7-bis, alla definizione  dei  loro  compiti,  con  le
relative  dipendenze  gerarchiche  e  funzionali,  all'individuazione
della sede, nonche' della relativa dotazione organica di personale  e
di mezzi si provvede con i decreti  di  cui  agli  articoli  8  e  9,
adottati secondo le rispettive competenze.»; 
  h) L'articolo 10 e' abrogato. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 6, commi 1 e 2,
          della legge 31  marzo  2000,  n.  78,  recante  «Delega  al
          Governo in materia di riordino dell'Arma  dei  carabinieri,
          del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di
          finanza e della Polizia  di  Stato.  Norme  in  materia  di
          coordinamento delle Forze di polizia»: 
                «Art. 6  (Disposizioni  per  l'Amministrazione  della
          pubblica sicurezza e per alcune attivita'  delle  Forze  di
          polizia e delle Forze armate).  -  1.  Con  regolamento  da
          emanare ai sensi dell'art.  17, comma  2,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,   e'   determinata   la   struttura
          organizzativa delle articolazioni  centrali  e  periferiche
          dell'amministrazione  della  pubblica  sicurezza   di   cui
          all'art.  31, primo comma, numeri da 2) a 9),  della  legge
          1º  aprile  1981,  n.  121,  nei  limiti   degli   ordinari
          stanziamenti  di  bilancio  e  delle  dotazioni   organiche
          complessive del personale, osservando i seguenti criteri: 
                  a)  Economicita',  speditezza  e   rispondenza   al
          pubblico interesse dell'azione amministrativa; 
                  b)  Articolazione   degli   uffici   per   funzioni
          omogenee,  anche   attraverso   la   diversificazione   fra
          strutture  con  funzioni  finali  e  quelle  con   funzioni
          strumentali o di supporto; 
                  c) Ripartizione a  livello  centrale  e  periferico
          delle funzioni di direzione e  controllo,  con  riferimento
          alla funzione di cui all'art. 4, numero 3), della legge  1º
          aprile 1981, n. 121, secondo coerenti linee  di  dipendenza
          gerarchica o funzionale; 
                  d) Flessibilita' organizzativa, da conseguire anche
          con atti amministrativi. 
              2.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  1  prevede  le
          corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e
          istituti   individuati   e   quelle   previgenti,   nonche'
          l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in  vigore
          delle  norme  regolamentari,   delle   disposizioni   degli
          articoli 31 e 34 della legge 1º aprile 1981, n. 121.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
          1982, n. 335 («Ordinamento del personale della  Polizia  di
          Stato che espleta funzioni di polizia») e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 158 del 10  giugno
          1982 - Supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
          1982, n. 337 («Ordinamento del personale della  Polizia  di
          Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica»)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie  generale  -
          n. 158 del 10 giugno 1982 - Supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
          1982, n. 338  («Ordinamento  dei  ruoli  professionali  dei
          sanitari  della  Polizia  di  Stato»)  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n. 158 del 10 giugno
          1982 - Supplemento ordinario. 
              -  Il  decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334
          (Riordino dei ruoli del  personale  direttivo  e  dirigente
          della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della
          legge 31 marzo 2000, n. 78)  e'  pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale - Serie generale -  n. 271 del 20 novembre 2000 -
          Supplemento ordinario n. 190. 
              - Si riporta il testo vigente  dell'art.  3,  comma  4,
          lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95,
          recante «Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli
          delle Forze di polizia, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,
          lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia
          di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»: 
                «Art. 3.  (Disposizioni  comuni  per  la  Polizia  di
          Stato).- (Omissis). 
              4. Ai  fini  dell'attuazione  di  quanto  previsto  dal
          presente Capo, entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto: (Omissis). 
                (Omissis). 
              b) Con regolamento di cui all'art. 17, comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le  necessarie
          modifiche al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
          marzo  2001,  n.  208,  con  specifico   riferimento   alla
          revisione delle funzioni di  cui  all'art.  2  del  decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n.  334,  anche  in  attuazione
          dell'art. 18, comma 5, del  decreto  legislativo  7  agosto
          2016, n. 177.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 22  marzo   2001,   n.   208,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2001, n.  128,
          come modificato dal presente regolamento: 
                «Art.  2  (Articolazione  dell'Amministrazione  della
          pubblica sicurezza). - 1. Oltre  a  quanto  previsto  dagli
          articoli 4 e 5  della  legge  1°  aprile  1981,  n.  121  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni  e  dalle  altre
          disposizioni di legge in materia, nonche' dal  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28  gennaio  1991,  n.   39,
          l'amministrazione della pubblica sicurezza si articola  sul
          territorio nei seguenti uffici: 
                  a) Uffici con funzioni finali: 
                    1. questure, uffici territoriali provinciali  per
          l'esercizio, nella provincia, delle funzioni del questore e
          per l'assolvimento, nel medesimo  territorio,  dei  compiti
          istituzionali della Polizia di Stato; 
                    2.   commissariati   distaccati    di    pubblica
          sicurezza,   direttamente   dipendenti   dalle    questure,
          istituiti,  ove  effettive  esigenze  lo  richiedano,   per
          l'esercizio, da parte di funzionari di pubblica  sicurezza,
          delle funzioni dell'autorita' locale di pubblica  sicurezza
          e  per  l'assolvimento  dei  compiti  istituzionali   della
          Polizia di Stato non  devoluti  alla  competenza  di  altri
          uffici; 
                    3. distretti, commissariati sezionali di pubblica
          sicurezza e posti di  polizia,  istituiti  alle  dipendenze
          delle questure, o, nel caso dei posti di polizia, anche dei
          commissariati  sezionali  di  pubblica  sicurezza   e   dei
          distretti, per le esigenze di controllo  del  territorio  e
          per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, anche di
          carattere temporaneo; 
                    3-bis.  sezioni  investigative  periferiche   con
          competenza territoriale interregionale o  interprovinciale,
          istituite alle dipendenze del dipartimento  della  pubblica
          sicurezza per le attivita' di contrasto della  criminalita'
          organizzata, con specifico riferimento ai delitti  indicati
          all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale; 
                    4. ispettorati ed  uffici  speciali  di  pubblica
          sicurezza  privi  di  competenza  territoriale  aventi  gli
          speciali compiti di cui all'art. 5; 
                    5. uffici periferici, istituiti  alle  dipendenze
          del dipartimento della pubblica sicurezza, per le  esigenze
          di polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e  di
          polizia di frontiera; 
                    6. reparti mobili, istituiti alle dipendenze  del
          dipartimento della pubblica sicurezza per i compiti di  cui
          all'art. 33 della legge 1° aprile 1981, n. 121; 
                    7.  reparti,  centri  o  nuclei  istituiti   alle
          dipendenze del  dipartimento  della  pubblica  sicurezza  o
          delle questure, per  particolari  attivita'  operative  che
          richiedono   l'impiego    di    personale    specificamente
          addestrato, l'ausilio di mezzi speciali o di animali; 
                b) Uffici centri e istituti con funzioni  strumentali
          e di supporto: 
                  1. Istituto superiore di polizia; 
                  2.   Istituti   di   istruzione,   istituiti   alle
          dipendenze del dipartimento della pubblica  sicurezza,  per
          le esigenze di istruzione, addestramento,  aggiornamento  e
          perfezionamento del personale. 
                  3.  uffici  di  coordinamento   sanitario,   centri
          sanitari polifunzionali ed altre strutture sanitarie presso
          gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione, alle
          dipendenze del  dipartimento  della  pubblica  sicurezza  o
          degli uffici o reparti in cui sono istituite, in  relazione
          alle competenze funzionali loro attribuite; 
                  4. centri interregionali  o  regionali  di  polizia
          scientifica,   anche   con   funzioni   di    coordinamento
          territoriale dei centri provinciali di polizia  scientifica
          e delle sezioni  di  polizia  scientifica,  istituiti  alle
          dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza; 
                  5. centri per  le  tecnologie  dell'informazione  e
          della comunicazione,  centri  elettronici  ed  informatici,
          centri logistici di raccolta di materiali e  mezzi,  centri
          motorizzazione  e  centri  infrastrutture,  istituiti  alle
          dipendenze del dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  e
          ogni  altro  ufficio,  centro  o   magazzino   posto   alle
          dipendenze  dell'ufficio  o   reparto   presso   cui   sono
          istituiti, per le esigenze  logistiche,  strumentali  e  di
          supporto della Polizia di Stato e per quelle  tecniche  del
          Ministero dell'interno; 
                  2. Oltre alle attivita'  di  direzione  unitaria  e
          coordinamento generale assicurate  dal  dipartimento  della
          pubblica sicurezza, per  specifiche  attivita'  di  polizia
          investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza  possono
          essere stabilite, con provvedimento del Capo della  polizia
          -  Direttore  generale   della   pubblica   sicurezza,   in
          attuazione delle  direttive  del  Ministro  dell'interno  -
          Autorita'  nazionale  di  pubblica  sicurezza,   forme   di
          coordinamento anche regionale e interregionale degli uffici
          o reparti di cui al comma 1. 
                  2-bis. (Abrogato). 
                  2-ter. All'espletamento delle funzioni ispettive  e
          di controllo sull'attivita' svolta dagli uffici centrali  e
          periferici dell'amministrazione della  pubblica  sicurezza,
          nonche' alle funzioni di vigilanza di cui all'art.  13  del
          decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  nelle  aree
          individuate con il decreto previsto  dal  medesimo  art.  ,
          provvede  l'ufficio  centrale  ispettivo  del  Dipartimento
          della  pubblica  sicurezza,  nonche',  relativamente   alle
          funzioni  ispettive  e  di  controllo  per   il   personale
          dipendente, ciascun ufficio di livello dirigenziale e,  per
          le  funzioni  di  vigilanza  di  cui  al   citato   decreto
          legislativo n. 81 del 2008, il personale medico  e  tecnico
          designato anche a livello decentrato.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  3  del decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 marzo  2001,  n.  208,  come
          modificato dal presente regolamento: 
                «Art. 3 (Ordinamento delle questure  e  degli  uffici
          dipendenti). - 1. Le questure sono  organi  periferici  del
          Ministero dell'interno per l'espletamento, nella provincia,
          delle funzioni di cui all'art. 32  della  legge  1°  aprile
          1981 n. 121, delle altre funzioni previste da  disposizioni
          di  legge  o  di  regolamento  e  per  l'assolvimento,  nel
          medesimo  territorio,  dei  compiti   istituzionali   della
          Polizia di Stato. 
                  2. Le questure sono ordinate in: 
                    a)  ufficio  di  gabinetto  del   questore,   per
          l'esercizio  delle  funzioni  di  supporto  al  Questore  -
          Autorita'  provinciale  di  pubblica  sicurezza,   per   la
          pianificazione, l'organizzazione ed  il  coordinamento  dei
          servizi di ordine  pubblico  e  di  sicurezza  pubblica  in
          ambito provinciale, nonche' per  la  cura  delle  relazioni
          esterne e del cerimoniale; 
                    b)    ufficio    polizia     anticrimine,     per
          l'applicazione delle misure di  prevenzione  di  competenza
          del Questore - Autorita' provinciale di pubblica  sicurezza
          e per l'esercizio del potere di proposta  delle  misure  di
          prevenzione  di  competenza   dell'autorita'   giudiziaria,
          nonche'  per  l'elaborazione  delle  linee  di   intervento
          anticrimine  a  favore  degli  uffici  investigativi  della
          Polizia di Stato in  ambito  provinciale,  con  particolare
          riguardo all'analisi dei fenomeni criminosi, alle  vittime,
          alle persone vulnerabili e al contrasto della  violenza  di
          genere; 
                    c) ufficio polizia amministrativa e di sicurezza,
          per le attivita' di prevenzione delle  possibili  turbative
          dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica,  attraverso  il
          controllo effettuato con il rilascio  delle  autorizzazioni
          previste  dalla  legislazione  di  pubblica  sicurezza   di
          competenza  del  Questore,  per   la   predisposizione   di
          contributi informativi  ai  fini  della  concessione  delle
          autorizzazioni  previste  dalla  medesima  legislazione  di
          competenza del Prefetto e del Dipartimento  della  pubblica
          sicurezza  del  Ministero  dell'interno,  nonche'  per   la
          verifica   sul   rispetto   degli   obblighi    di    legge
          nell'esercizio delle attivita' autorizzate  a  mente  della
          predetta legislazione; 
                    d)  Squadra  mobile,  per  lo  svolgimento  delle
          attivita'  investigative  -  di  iniziativa  o  su   delega
          dell'autorita' giudiziaria -  in  materia  di  criminalita'
          comune e organizzata,  per  la  repressione  dei  reati  in
          ambito  provinciale,  per  la  ricerca  e  la  cattura  dei
          latitanti,  fatte  salve  le  attribuzioni  delle   sezioni
          investigative periferiche  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
          lettera a), n. 3-bis; 
                    e) DIGOS (Ufficio per le investigazioni  generali
          e  le  operazioni  speciali-DIGOS),  per  l'analisi  ed  il
          monitoraggio dei fenomeni socio-economici, occupazionali  e
          del tifo organizzato rilevanti per l'ordine pubblico e  per
          la sicurezza pubblica e per le attivita'  di  informazione,
          prevenzione e contrasto in materia di eversione dell'ordine
          democratico e di terrorismo nazionale e internazionale; 
                    f)  Ufficio  prevenzione  generale   e   soccorso
          pubblico,  per   l'attuazione   delle   linee   strategiche
          individuate  dal  Questore  -  Autorita'   provinciale   di
          pubblica sicurezza in materia di controllo del territorio e
          prevenzione generale, per la gestione della sala  operativa
          e   per   il   coordinamento   delle    eventuali    unita'
          specialistiche, dei servizi di pronto intervento e soccorso
          pubblico, nonche' per la ricezione delle denunce; 
                    g)  Ufficio  immigrazione,   per   le   attivita'
          riguardanti l'ingresso, il soggiorno  ed  il  respingimento
          degli  stranieri,  nonche'  per  i  contributi  informativi
          relativi all'espulsione, al riconoscimento della protezione
          internazionale e dello status di apolide,  al  conferimento
          della   cittadinanza,   nonche'   all'allontanamento    dei
          cittadini dell'Unione europea; 
                    h) Uno o piu'  uffici  per  l'assolvimento  delle
          seguenti attribuzioni: 
                  1. Gestione delle risorse umane, con i  conseguenti
          adempimenti in materia di stato  giuridico  e  matricolare,
          mobilita', progressione in carriera, procedimenti  premiali
          e    disciplinari,    riconoscimento    della    dipendenza
          dell'infermita'  da  causa   di   servizio,   aggiornamento
          professionale, procedure concorsuali, contenzioso e per  le
          attivita'  connesse  alla  tutela  della  salute  e   della
          sicurezza sui luoghi di lavoro; 
                  2.  Per  le  funzioni  logistiche  e   telematiche,
          compresi  l'archivio  e  la  gestione  automatizzata  delle
          informazioni  di  polizia,  riguardanti  i  settori   delle
          infrastrutture,    degli    impianti     tecnici,     delle
          telecomunicazioni ed informatica, della motorizzazione, del
          vestiario,   dell'equipaggiamento,   del   casermaggio    e
          dell'armamento; 
                  3.  Per   le   attivita'   amministrativo-contabili
          riguardanti  il   trattamento   economico,   pensionistico,
          previdenziale e assicurativo del personale,  l'assolvimento
          delle funzioni relative al servizio di cassa,  la  gestione
          del Fondo scorta, la tenuta delle scritture contabili e  la
          liquidazione delle spese previste dalla normativa vigente; 
                    i)  Ufficio   sanitario   provinciale,   per   le
          attivita'  di  assistenza  sanitaria  e   psicologica   nei
          confronti del personale, nonche' per quelle  medico-legali,
          di medicina preventiva e del lavoro, di tutela e promozione
          della salute nei luoghi di lavoro.». 
                  3. Salvo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma  3,
          alle questure sono preposti, con le funzioni  di  questore,
          dirigenti  superiori  della  Polizia  di   Stato   e   sono
          assegnati: 
                    a) Primi dirigenti della  Polizia  di  Stato  per
          l'espletamento delle funzioni vicarie; 
                    b) Preferibilmente funzionari  con  qualifica  di
          primo dirigente della  Polizia  di  Stato  ovvero  di  vice
          questore o di vice questore aggiunto della Polizia di Stato
          per la preposizione all'ufficio di  gabinetto,  all'ufficio
          polizia anticrimine e all'ufficio polizia amministrativa  e
          di sicurezza, in considerazione delle esigenze operative  e
          funzionali di ciascuna provincia. 
                  4. Il dirigente assegnato per l'espletamento  delle
          funzioni vicarie sovrintende alle articolazioni di  cui  al
          comma 2, lettera h), svolge attivita' di controllo  interno
          e puo' essere, altresi', delegato  alla  sovrintendenza  di
          determinati uffici, servizi o attivita'. 
                  5. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  3,
          lettera b), con decreto del Ministro  dell'interno,  tenuto
          conto  dei  livelli  di  responsabilita'   correlati   alla
          qualifica ricoperta e sulla base delle esigenze  funzionali
          ed  operative  di  ciascun  contesto   territoriale,   sono
          individuati,  nei   limiti   delle   rispettive   dotazioni
          organiche, i posti da conferire ai funzionari con qualifica
          da vice questore aggiunto a primo dirigente della  carriera
          dei funzionari di Polizia e qualifiche corrispondenti della
          carriera dei funzionari tecnici e  dei  medici  di  Polizia
          nell'ambito degli uffici di cui al comma 2). 
                  6. (Abrogato). 
                  7. Con le modalita' di cui all'art. 3-bis, comma 4,
          si provvede anche per i distretti, uffici  dirigenziali  di
          decentramento   delle   attivita'   delle   questure,   nei
          capoluoghi in cui ve ne  sia  assoluta  necessita',  per  i
          commissariati distaccati e sezionali di pubblica  sicurezza
          e per gli altri uffici dipendenti dalle questure.». 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'art.  51,  comma
          3-bis, del codice di procedura penale: 
                «Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
          del   procuratore   della   Repubblica   distrettuale).   -
          (Omissis). 
                  3-bis. Quando si  tratta  dei  procedimenti  per  i
          delitti, consumati o tentati, di  cui  agli  articoli  416,
          sesto e  settimo  comma,  416,  realizzato  allo  scopo  di
          commettere taluno dei delitti di cui all'art. 12, commi  1,
          3 e 3-ter, del testo unico delle  disposizioni  concernenti
          la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla  condizione
          dello straniero, di cui al decreto  legislativo  25  luglio
          1998, n. 286, 416,  realizzato  allo  scopo  di  commettere
          delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600,  601,  602,
          416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale,
          per  i  delitti  commessi  avvalendosi   delle   condizioni
          previste dal  predetto  art.  416-bis  ovvero  al  fine  di
          agevolare l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo
          stesso art. , nonche' per i delitti previsti  dall'art.  74
          del testo unico approvato con decreto del Presidente  della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel
          comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico
          ministero presso il tribunale del capoluogo  del  distretto
          nel cui ambito ha sede il giudice competente.». 
              -  L'art.   10   del decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 22 marzo 2001, n.  208,  abrogato  dal  presente
          regolamento, recava: «Disposizioni transitorie e finali».