stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 2001, n. 208

Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2020)
nascondi
Testo in vigore dal:  15-2-2020
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

(Ordinamento delle questure e degli uffici dipendenti)
1. Le questure sono organi periferici del Ministero dell'interno per L'espletamento, nella.provincia, delle funzioni di cui all'articolo 32 della legge 1o aprile 1981 n. 121, delle altre funzioni previste da disposizioni di legge o di regolamento e per l'assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti istituzionali della Polizia di Stato.
((
2. Le questure sono ordinate in:
a) ufficio di gabinetto del questore, per l'esercizio delle funzioni di supporto al Questore - Autorità provinciale di pubblica sicurezza, per la pianificazione, l'organizzazione ed il coordinamento dei servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica in ambito provinciale, nonché per la cura delle relazioni esterne e del cerimoniale;
b) ufficio polizia anticrimine, per l'applicazione delle misure di prevenzione di competenza del Questore - Autorità provinciale di pubblica sicurezza e per l'esercizio del potere di proposta delle misure di prevenzione di competenza dell'autorità giudiziaria, nonché per l'elaborazione delle linee di intervento anticrimine a favore degli uffici investigativi della Polizia di Stato in ambito provinciale, con particolare riguardo all'analisi dei fenomeni criminosi, alle vittime, alle persone vulnerabili e al contrasto della violenza di genere;
c) ufficio polizia amministrativa e di sicurezza, per le attività di prevenzione delle possibili turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica, attraverso il controllo effettuato con il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione di pubblica sicurezza di competenza del Questore, per la predisposizione di contributi informativi ai fini della concessione delle autorizzazioni previste dalla medesima legislazione di competenza del Prefetto e del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nonché per la verifica sul rispetto degli obblighi di legge nell'esercizio delle attività autorizzate a mente della predetta legislazione;
d) Squadra mobile, per lo svolgimento delle attività investigative - di iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria - in materia di criminalità comune e organizzata, per la repressione dei reati in ambito provinciale, per la ricerca e la cattura dei latitanti, fatte salve le attribuzioni delle sezioni investigative periferiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 3-bis;
e) DIGOS (Ufficio per le investigazioni generali e le Operazioni Speciali-DIGOS), per l'analisi ed il monitoraggio dei fenomeni socio-economici, occupazionali e del tifo organizzato rilevanti per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica e per le attività di informazione, prevenzione e contrasto in materia di eversione dell'ordine democratico e di terrorismo nazionale e internazionale;
f) Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, per l'attuazione delle linee strategiche individuate dal Questore - Autorità provinciale di pubblica sicurezza in materia di controllo del territorio e prevenzione generale, per la gestione della sala operativa e per il coordinamento delle eventuali unità specialistiche, dei servizi di pronto intervento e soccorso pubblico, nonché per la ricezione delle denunce;
g) ufficio immigrazione, per le attività riguardanti l'ingresso, il soggiorno ed il respingimento degli stranieri, nonché per i contributi informativi relativi all'espulsione, al riconoscimento della protezione internazionale e dello status di apolide, al conferimento della cittadinanza, nonché all'allontanamento dei cittadini dell'Unione europea;
h) uno o più uffici per l'assolvimento delle seguenti attribuzioni:
1. gestione delle risorse umane, con i conseguenti adempimenti in materia di stato giuridico e matricolare, mobilità, progressione in carriera, procedimenti premiali e disciplinari, riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, aggiornamento professionale, procedure concorsuali, contenzioso e per le attività connesse alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. per le funzioni logistiche e telematiche, compresi l'archivio e la gestione automatizzata delle informazioni di polizia, riguardanti i settori delle infrastrutture, degli impianti tecnici, delle telecomunicazioni ed informatica, della motorizzazione, del vestiario, dell'equipaggiamento, del casermaggio e dell'armamento;
3. per le attività amministrativo-contabili riguardanti il trattamento economico, pensionistico, previdenziale e assicurativo del personale, l'assolvimento delle funzioni relative al servizio di cassa, la gestione del fondo scorta, la tenuta delle scritture contabili e la liquidazione delle spese previste dalla normativa vigente;
i) ufficio sanitario provinciale, per le attività di assistenza sanitaria e psicologica nei confronti del personale, nonché per quelle medico-legali, di medicina preventiva e del lavoro, di tutela e promozione della salute nei luoghi di lavoro.
))
((3. Salvo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 3, alle questure sono preposti, con le funzioni di questore, dirigenti superiori della Polizia di Stato e sono assegnati:
a) primi dirigenti della Polizia di Stato per l'espletamento delle funzioni vicarie;
b) preferibilmente funzionari con qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato ovvero di vice questore o di vice questore aggiunto della Polizia di Stato per la preposizione all'ufficio di gabinetto, all'ufficio polizia anticrimine e all'ufficio polizia amministrativa e di sicurezza, in considerazione delle esigenze operative e funzionali di ciascuna provincia.))
((
4. Il dirigente assegnato per l'espletamento delle funzioni vicarie sovrintende alle articolazioni di cui al comma 2, lettera h), svolge attività di controllo interno e può essere, altresì, delegato alla sovrintendenza di determinati uffici, servizi o attività.
))
((
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera b), con decreto del Ministro dell'interno, tenuto conto dei livelli di responsabilità correlati alla qualifica ricoperta e sulla base delle esigenze funzionali ed operative di ciascun contesto territoriale, sono individuati, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, i posti da conferire ai funzionari con qualifica da vice questore aggiunto a primo dirigente della carriera dei funzionari di Polizia e qualifiche corrispondenti della carriera dei funzionari tecnici e dei medici di Polizia nell'ambito degli uffici di cui al comma 2).
))
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 DICEMBRE 2019, N. 171))
.
((
7. Con le modalità di cui all'articolo 3-bis, comma 4, si provvede anche per i distretti, uffici dirigenziali di decentramento delle attività delle questure, nei capoluoghi in cui ve ne sia assoluta necessità, per i commissariati distaccati e sezionali di pubblica sicurezza e per gli altri uffici dipendenti dalle questure.
))