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LEGGE 1 aprile 1981, n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal:  25-4-1981

Art. 32

(Questura e uffici dipendenti)


La questura è ufficio provinciale, che assolve compiti di direzione e organizzazione dei servizi operativi, nonché le funzioni attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
I commissariati e i posti di polizia sono istituiti in relazione ad appositi indici determinati dall'ufficio di cui all'articolo 5, lettera a), tenendo presenti i fattori incidenti sull'ordine e la sicurezza pubblica e debbono essere diretti a realizzare un ampio decentramento di funzioni e lo impiego di personale nei comuni e nei quartieri, particolarmente ai fini della prevenzione.
Il dipartimento della pubblica sicurezza può autorizzare i questori a delegare funzioni di polizia amministrativa, con esclusione di quelle attinenti alle misure di prevenzione, ai dirigenti dei commissariati.