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LEGGE 1 aprile 1981, n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal:  25-4-1981

Art. 33

(Reparti mobili)


I reparti mobili sono istituiti per la tutela dell'ordine pubblico e per esigenze di pubblico soccorso.
I predetti reparti o unità organiche degli stessi possono essere chiamati a concorrere ad altre operazioni di pubblica sicurezza e ai servizi di istituto svolti dagli organi territoriali di polizia, previa autorizzazione del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
Ai reparti mobili in servizio di ordine pubblico è assegnato, di norma, personale maschile.
L'obbligo di permanenza in caserma è stabilito con apposite norme contenute nel regolamento di servizio di cui all'articolo 111.
I reparti mobili debbono disporre di attrezzature atte a prestare soccorso in caso di calamità; il personale che vi presta servizio dovrà essere preparato allo speciale impiego.