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DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257

Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi. (17G00005)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/12/2021)
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vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • FINALITÀ E OBIETTIVI
  • 1
  • 2
  • QUADRO STRATEGICO NAZIONALE
    Capo I
    Disciplina generale
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • INFORMAZIONI PER GLI UTENTI
    Capo I
    Modalità di comunicazione agli utenti
  • 8
  • MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE
    (Attuazione dell'articolo 3, paragrafo I, terzo trattino della direttiva 2014/94/UE)
    Capo I
    Disposizioni per le infrastrutture di GNL
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • Disposizioni per le infrastrutture di ricarica
  • 15
  • Disposizioni autorizzative per le infrastrutture di idrogeno
  • 16
  • MISURE PER PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DEI COMBUSTIBILI ALTERNATIVI
    (Attuazione dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 2014/94/UE)
    Capo I
    Misure per le infrastrutture di ricarica
  • 17
  • Misure per il gas naturale e l'elettricità per il trasporto
  • 18
  • Misure per la diffusione dei veicoli alimentati a combustibili alternativi
  • 19
  • ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E INFORMAZIONE
  • 20
  • DISPOSIZIONI FINALI
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-1-2017
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2014/94/UE,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del   22   ottobre   2014,   sulla   realizzazione    di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  legge  di  delegazione  europea  2014,  ed  in
particolare l'allegato B, punto 48); 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Vista  la  legge  23  dicembre   1992,   n.   498,   e   successive
modificazioni, recante  interventi  urgenti  in  materia  di  finanza
pubblica; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive  modificazioni,
recante il riordino della legislazione in materia portuale; 
  Vista la legge 5 giugno 2003,  n.  131,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive  modificazioni,
recante il riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante le deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,  e  successive
modificazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007,   n.   222,   recante    interventi    urgenti    in    materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale; 
  Visto  il  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  e  successive
modificazioni, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto
2012,  n.  134,  e,  in  particolare,  gli  articoli  17-quinquies  e
17-septies, recante le misure urgenti per la crescita del Paese; 
  Visto il decreto-legge 23  dicembre  2013,  n.  145,  e  successive
modificazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n.  9,  e  successive  modificazioni,  recante  gli  interventi
urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento
delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione,  lo
sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure  per  la
realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015; 
  Visto il decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 11  agosto  2014,  n.  116,  e  successive
modificazioni,  recante  le  disposizioni  urgenti  per  il   settore
agricolo,  la  tutela  ambientale  e   l'efficientamento   energetico
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e  lo  sviluppo
delle imprese, il  contenimento  dei  costi  gravanti  sulle  tariffe
elettriche, nonche'  per  la  definizione  immediata  di  adempimenti
derivanti dalla normativa europea; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni,  recante  il  nuovo  codice  della   strada,   e,   in
particolare, l'articolo 158, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni, relativo al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative; 
  Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e  successive
modificazioni,  concernente  la  razionalizzazione  del  sistema   di
distribuzione dei carburanti,  a  norma  dell'articolo  4,  comma  4,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  e  successive
modificazioni,  concernente  l'attuazione  della  direttiva  98/30/CE
recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144; 
  Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006,  n.  139,  e  successive
modificazioni, recante il riassetto delle disposizioni relative  alle
funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  a
norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale; 
  Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa
alla qualita' dell'aria e per un aria piu' pulita in Europa; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,  e  successive
modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 2009/28/CE  sulla
promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,   recante
modifica  e  successiva  abrogazione  delle  direttive  2001/77/CE  e
2003/30/CE; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011,  n.  55,  e  successive
modificazioni, recante l'attuazione della direttiva  2009/30/CE,  che
modifica la direttiva 98/70/CE, per  quanto  riguarda  le  specifiche
relative  a  benzina,  combustibile   diesel   e   gasolio,   nonche'
l'introduzione di un meccanismo inteso a  controllare  e  ridurre  le
emissioni di gas a effetto serra, modifica  la  direttiva  1999/32/CE
per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato
dalle navi adibite alla navigazione interna  e  abroga  la  direttiva
93/12/CEE; 
  Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n.  93,  e  successive
modificazioni,  recante  l'attuazione  delle  direttive   2009/72/CE,
2009/73/CE e 2008/92/CE  relative  a  norme  comuni  per  il  mercato
interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad  una  procedura
comunitaria  sulla  trasparenza  dei  prezzi  al  consumatore  finale
industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione  delle
direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE; 
  Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n.  102,  e  successive
modificazioni,  recante  l'attuazione  della   direttiva   2012/27/UE
sull'efficienza energetica, che modifica le direttive  2009/125/CE  e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE; 
  Visto il decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,  recante
l'attuazione della direttiva 2012/18/UE  relativa  al  controllo  del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  e  successive  modificazioni,  recante  il  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita' (Testo A); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  e  successive  modificazioni,  recante  il  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia  edilizia  (Testo
A); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, e successive  modificazioni,  relativo  al  regolamento  recante
semplificazione  della  disciplina  dei  procedimenti  relativi  alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma  4-quater,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  24  maggio   2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 6 giugno 2002, recante
norme di prevenzione incendi per  la  progettazione,  costruzione  ed
esercizio degli impianti di distribuzione stradale  di  gas  naturale
per autotrazione; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  31  agosto   2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213  del  13  settembre  2006,
recante l'approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi
per la progettazione, costruzione  ed  esercizio  degli  impianti  di
distribuzione di idrogeno per autotrazione; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  28  aprile  2008,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  162
del  12  luglio  2008,  relativo  al  recepimento   della   direttiva
2007/46/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  5  settembre
2007, relativa all'omologazione dei  veicoli  a  motore  e  dei  loro
rimorchi,  nonche'  dei  sistemi,  componenti  ed  entita'   tecniche
destinati a tali veicoli; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella  seduta
del 10 novembre 2016; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 15 settembre 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 dicembre 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale e il Ministro della giustizia; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
       (Attuazione dell'articolo 1 della direttiva 2014/94/UE) 
 
  1. Al fine di  ridurre  la  dipendenza  dal  petrolio  e  attenuare
l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, il  presente  decreto
stabilisce requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture  per
i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli
elettrici e i punti di rifornimento  di  gas  naturale  liquefatto  e
compresso,  idrogeno  e  gas  di  petrolio  liquefatto,  da  attuarsi
mediante il  Quadro  Strategico  Nazionale  di  cui  all'articolo  3,
nonche' le specifiche tecniche comuni per i punti di  ricarica  e  di
rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva  2011/94/UE  della  Commissione  recante
          modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo
          e  del  Consiglio  concernente  la  patente  di  guida   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 29 novembre 2011, n. L 314. 
              - Il testo dell'allegato B della legge 9  luglio  2015,
          n.  114  (Delega  al  Governo  per  il  recepimento   delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - legge di delegazione  europea  2014),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio  2015,  n.  176,  cosi'
          recita: 
              "Allegato B 
              (art. 1, comma 1) 
              1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 7 luglio  2010,  relativa  alle  norme  di  qualita'  e
          sicurezza  degli  organi  umani  destinati   ai   trapianti
          (termine di recepimento 27 agosto 2012); 
              2)   2012/25/UE   direttiva   di    esecuzione    della
          Commissione,  del  9  ottobre  2012,  che   stabilisce   le
          procedure informative per lo scambio tra  Stati  membri  di
          organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
          10 aprile 2014); 
              3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di  sicurezza
          e di salute  relative  all'esposizione  dei  lavoratori  ai
          rischi    derivanti    dagli    agenti    fisici     (campi
          elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
          dell'art. 16, paragrafo 1, della  direttiva  89/391/CEE)  e
          che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di  recepimento
          1º luglio 2016); 
              4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
          di informazione  e  che  sostituisce  la  decisione  quadro
          2005/222/GAI  del  Consiglio  (termine  di  recepimento   4
          settembre 2015); 
              5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
          difensore nel procedimento penale  e  nel  procedimento  di
          esecuzione del mandato d'arresto  europeo,  al  diritto  di
          informare  un  terzo  al  momento  della  privazione  della
          liberta' personale e al diritto delle persone private della
          liberta'  personale  di  comunicare  con  terzi  e  con  le
          autorita' consolari (termine  di  recepimento  27  novembre
          2016); 
              6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,
          sull'armonizzazione   degli   obblighi    di    trasparenza
          riguardanti le informazioni sugli emittenti  i  cui  valori
          mobiliari sono ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato, della direttiva  2003/71/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  relativa   al   prospetto   da
          pubblicare  per  l'offerta  pubblica  o  l'ammissione  alla
          negoziazione di strumenti  finanziari,  e  della  direttiva
          2007/14/CE della Commissione, che stabilisce  le  modalita'
          di applicazione  di  talune  disposizioni  della  direttiva
          2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015); 
              7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre  2013,
          che stabilisce requisiti per la tutela della  salute  della
          popolazione   relativamente   alle   sostanze   radioattive
          presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
          recepimento 28 novembre 2015); 
              8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
          e alle moto d'acqua e  che  abroga  la  direttiva  94/25/CE
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
              9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013,  relativa  a  talune  responsabilita'
          dello Stato di bandiera  ai  fini  della  conformita'  alla
          convenzione sul lavoro  marittimo  del  2006  e  della  sua
          applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
              10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 20 novembre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
          professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012  relativo
          alla cooperazione amministrativa attraverso il  sistema  di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
              11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva  2006/66/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio relativa  a  pile  e
          accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
          riguarda l'immissione sul mercato di batterie  portatili  e
          di  accumulatori  contenenti  cadmio  destinati  a   essere
          utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile  a
          bottone con un basso tenore di mercurio, e  che  abroga  la
          decisione  2009/603/CE  della   Commissione   (termine   di
          recepimento 1º luglio 2015); 
              12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
          che stabilisce norme  fondamentali  di  sicurezza  relative
          alla    protezione    contro    i    pericoli     derivanti
          dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
          le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
          97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento  6
          febbraio 2018); 
              13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di  credito  ai
          consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
          modifica delle direttive  2008/48/CE  e  2013/36/UE  e  del
          regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine  di  recepimento  21
          marzo 2016); 
              14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive  92/58/CEE,
          92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la  direttiva
          2004/37/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  allo
          scopo  di  allinearle  al  regolamento  (CE)  n.  1272/2008
          relativo   alla   classificazione,   all'etichettatura    e
          all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine  di
          recepimento 1ºgiugno 2015); 
              15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
          uso civile (rifusione) (termine di  recepimento  19  aprile
          2016); 
              16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni   degli    Stati    membri    relative    alla
          compatibilita'  elettromagnetica  (rifusione)  (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  strumenti  per   pesare   a
          funzionamento  non  automatico  (rifusione)   (termine   di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
          (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi  e
          sistemi di protezione  destinati  a  essere  utilizzati  in
          atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato del materiale elettrico  destinato
          a  essere  adoperato  entro  taluni  limiti   di   tensione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, sulle condizioni  di  ingresso  e  di
          soggiorno dei  cittadini  di  paesi  terzi  per  motivi  di
          impiego in qualita' di lavoratori  stagionali  (termine  di
          recepimento 30 settembre 2016); 
              23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di  indagine
          penale (termine di recepimento 22 maggio 2017); 
              24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24  marzo  2014,  che
          modifica la direttiva 2003/48/CE in materia  di  tassazione
          dei redditi  da  risparmio  sotto  forma  di  pagamenti  di
          interessi (termine di recepimento 1º gennaio 2016); 
              25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa ai  sistemi  di  garanzia  dei
          depositi  (rifusione)  (termine  di  recepimento  3  luglio
          2015); 
              26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  relativa  ai  requisiti  minimi  per
          accrescere la mobilita' dei  lavoratori  tra  Stati  membri
          migliorando l'acquisizione e  la  salvaguardia  di  diritti
          pensionistici  complementari  (termine  di  recepimento  21
          maggio 2018); 
              27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE  e
          2009/138/CE e i regolamenti  (CE)  n.  1060/2009,  (UE)  n.
          1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i  poteri
          dell'Autorita'  europea  di  vigilanza  (Autorita'  europea
          delle  assicurazioni   e   delle   pensioni   aziendali   e
          professionali)  e  dell'Autorita'  europea   di   vigilanza
          (Autorita'  europea  degli  strumenti  finanziari   e   dei
          mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
              28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2011/92/UE
          concernente  la  valutazione  dell'impatto  ambientale   di
          determinati  progetti  pubblici  e  privati   (termine   di
          recepimento 16 maggio 2017); 
              29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di  apparecchiature  radio  e  che
          abroga la direttiva 1999/5/CE (termine  di  recepimento  12
          giugno 2016); 
              30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  16  aprile  2014,  relativa  alle  misure  intese   ad
          agevolare l'esercizio dei diritti conferiti  ai  lavoratori
          nel  quadro  della  libera  circolazione   dei   lavoratori
          (termine di recepimento 21 maggio 2016); 
              31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione  elettronica
          negli appalti pubblici (termine di recepimento 27  novembre
          2018); 
              32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2006/43/CE
          relativa alle revisioni legali  dei  conti  annuali  e  dei
          conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016); 
              33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali  in  caso
          di abusi di mercato (direttiva abusi di  mercato)  (termine
          di recepimento 3 luglio 2016); 
              34)   2014/58/UE   direttiva   di   esecuzione    della
          Commissione, del 16 aprile 2014, che  istituisce,  a  norma
          della direttiva 2007/23/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli  articoli
          pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015); 
              35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
          e risoluzione degli  enti  creditizi  e  delle  imprese  di
          investimento e che modifica  la  direttiva  82/891/CEE  del
          Consiglio,   e   le   direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,
          2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,  2012/30/UE
          e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010  e  (UE)  n.
          648/2012, del Parlamento europeo e del  Consiglio  (termine
          di recepimento 31 dicembre 2014); 
              36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  alla  restituzione  dei  beni
          culturali usciti illecitamente dal territorio di uno  Stato
          membro e che modifica  il  regolamento  (UE)  n.  1024/2012
          (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015); 
              37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i  costi
          dell'installazione di reti di comunicazione elettronica  ad
          alta velocita' (termine di recepimento 1ºgennaio 2016); 
              38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, sulla protezione  mediante  il  diritto
          penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
          e che sostituisce  la  decisione  quadro  2000/383/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016); 
              39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che modifica la  direttiva  2001/110/CE
          del Consiglio concernente il miele (termine di  recepimento
          24 giugno 2015); 
              40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari e che modifica  la  direttiva  2002/92/CE  e  la
          direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento  3
          luglio 2016); 
              41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  sulle  condizioni  di  ingresso   e
          soggiorno  di  cittadini  di  paesi  terzi  nell'ambito  di
          trasferimenti intra-societari (termine  di  recepimento  29
          novembre 2016); 
              42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione   della
          direttiva 96/71/CE  relativa  al  distacco  dei  lavoratori
          nell'ambito  di  una  prestazione  di  servizi  e   recante
          modifica del regolamento (UE) n.  1024/2012  relativo  alla
          cooperazione  amministrativa  attraverso  il   sistema   di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 giugno 2016); 
              43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15  maggio  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  attrezzature  a   pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015); 
              44) 2014/86/UE del Consiglio,  dell'8  luglio  2014,  e
          (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio  2015,  recanti
          modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il  regime
          fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie  di
          Stati membri diversi (termine di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
              45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio  2014,
          che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
          quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
          nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017); 
              46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 23  luglio  2014,  che  istituisce  un  quadro  per  la
          pianificazione   dello   spazio   marittimo   (termine   di
          recepimento 18 settembre 2016); 
              47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  23  luglio  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2009/65/CE concernente il coordinamento delle  disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM),  per  quanto  riguarda  le  funzioni  di
          depositario,  le  politiche  retributive  e   le   sanzioni
          (termine di recepimento 18 marzo 2016); 
              48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del   22   ottobre    2014,    sulla    realizzazione    di
          un'infrastruttura per i combustibili  alternativi  (termine
          di recepimento 18 novembre 2016); 
              49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2013/34/UE  per  quanto  riguarda   la   comunicazione   di
          informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
          sulla diversita' da parte di talune  imprese  e  di  taluni
          gruppi di  grandi  dimensioni  (termine  di  recepimento  6
          dicembre 2016); 
              50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
          recante modifica della direttiva 2002/59/CE del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  relativa  all'istituzione  di  un
          sistema comunitario di monitoraggio del traffico  navale  e
          d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015); 
              51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 26 novembre 2014,  relativa  a  determinate  norme  che
          regolano le azioni per il risarcimento del danno  ai  sensi
          del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
          diritto della concorrenza degli Stati membri e  dell'Unione
          europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016); 
              52) 2014/107/UE del Consiglio,  del  9  dicembre  2014,
          recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE  per  quanto
          riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
          nel settore fiscale (termine  di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
              53) 2014/112/UE del Consiglio, del  19  dicembre  2014,
          che attua  l'accordo  europeo  concernente  taluni  aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
          vie navigabili interne,  concluso  tra  la  European  Barge
          Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO)  e
          la Federazione europea dei lavoratori dei  trasporti  (ETF)
          (termine di recepimento 31 dicembre 2016); 
              54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della  Commissione,
          del 31 ottobre 2014,  che  modifica  l'allegato  III  della
          direttiva  2014/32/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, per quanto riguarda  il  campo  di  portata  dei
          contatori dell'acqua  (termine  di  recepimento  19  aprile
          2016); 
              55)  (UE)  2015/412  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, dell'11 marzo 2015, che  modifica  la  direttiva
          2001/18/CE per quanto  concerne  la  possibilita'  per  gli
          Stati membri di  limitare  o  vietare  la  coltivazione  di
          organismi   geneticamente   modificati   (OGM)   sul   loro
          territorio (senza termine di recepimento); 
              56)  (UE)  2015/413  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, dell'11  marzo  2015,  intesa  ad  agevolare  lo
          scambio transfrontaliero di informazioni  sulle  infrazioni
          in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento  6
          maggio 2015).". 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - La legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti
          in  materia  di  finanza  pubblica)  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1992, n. 304. 
              - La legge 28  gennaio  1994,  n.  84  (Riordino  della
          legislazione  in  materia  portuale)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1999, n. 28, S.O. 
              - La legge 5 giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni  per
          l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla  legge
          Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132. 
              - La legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
          energetico, nonche' delega  al  Governo  per  il  riassetto
          delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  energia)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre  2004,  n.
          215. 
              - La legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in
          materia   di   riorganizzazione    delle    amministrazioni
          pubbliche) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto
          2015, n. 187. 
              - Il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159  (Interventi
          urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
          l'equita' sociale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
          ottobre 2007, n. 229. 
              - La legge 29 novembre 2007,  n.  222  (Conversione  in
          legge, con  modificazioni,  del  decreto-legge  1°  ottobre
          2007,  n.  159,  recante  interventi  urgenti  in   materia
          economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2007, n.
          279, S.O. 
              - Il testo degli articoli 17-quinquies e 17-septies del
          decreto - legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure  urgenti  per
          la crescita del Paese) pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          26 giugno 2012, n. 147, S.O., cosi' recita: 
              "Art.  17-quinquies.   Semplificazione   dell'attivita'
          edilizia e diritto ai punti di ricarica 
              1. Al comma 2 dell'art. 4 del testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, sono premessi i seguenti: 
              «1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni  adeguano  il
          regolamento di cui al comma 1  prevedendo,  con  decorrenza
          dalla medesima data, che  ai  fini  del  conseguimento  del
          titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista,
          per gli edifici di nuova  costruzione  ad  uso  diverso  da
          quello residenziale con superficie utile  superiore  a  500
          metri   quadrati   e   per   i   relativi   interventi   di
          ristrutturazione     edilizia,      l'installazione      di
          infrastrutture  elettriche  per  la  ricarica  dei  veicoli
          idonee a  permettere  la  connessione  di  una  vettura  da
          ciascuno spazio  a  parcheggio  coperto  o  scoperto  e  da
          ciascun box per auto, siano essi  pertinenziali  o  no,  in
          conformita' alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate
          nel regolamento stesso. 
              1-quater. Decorso inutilmente  il  termine  di  cui  al
          comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in
          relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da  quanto
          ivi  previsto,  i  poteri  inibitori  e   di   annullamento
          stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di
          queste ultime, provvedono ai sensi dell'art. 39. 
              1-quinquies. Le disposizioni di cui ai  commi  1-ter  e
          1-quater non si applicano agli immobili di proprieta' delle
          amministrazioni pubbliche». 
              2. Fatto salvo il  regime  di  cui  all'art.  1102  del
          codice civile, le opere edilizie per l'installazione  delle
          infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici
          in condominio sono approvate dall'assemblea di  condominio,
          in prima o in  seconda  convocazione,  con  le  maggioranze
          previste dall'art. 1136, secondo comma, del codice civile. 
              3. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o
          non  assuma  entro  tre  mesi  dalla  richiesta  fatta  per
          iscritto, le deliberazioni di cui al comma 2, il  condomino
          interessato puo' installare, a proprie spese, i dispositivi
          di  cui  al  citato  comma  2,  secondo  le  modalita'  ivi
          previste. Resta fermo quanto disposto dagli articoli  1120,
          secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile." 
              "Art. 17-septies. Piano nazionale infrastrutturale  per
          la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica 
              1.  Al  fine  di  garantire  in  tutto  il   territorio
          nazionale i livelli minimi uniformi di  accessibilita'  del
          servizio di ricarica  dei  veicoli  alimentati  ad  energia
          elettrica, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  previa
          deliberazione  del  Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto  1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni,   su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          e' approvato il Piano  nazionale  infrastrutturale  per  la
          ricarica dei veicoli alimentati ad  energia  elettrica,  di
          seguito denominato "Piano nazionale". 
              2. Il Piano nazionale e' aggiornato entro il 30  giugno
          di ogni anno, nel rispetto della procedura di cui al  comma
          1. 
              3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di
          reti  infrastrutturali  per   la   ricarica   dei   veicoli
          alimentati  ad  energia  elettrica  nonche'  interventi  di
          recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo  sviluppo
          delle medesime reti. 
              4. Il Piano nazionale  definisce  le  linee  guida  per
          garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei
          veicoli alimentati  ad  energia  elettrica  nel  territorio
          nazionale, sulla base  di  criteri  oggettivi  che  tengono
          conto  dell'effettivo  fabbisogno  presente  nelle  diverse
          realta' territoriali, valutato sulla base  dei  concorrenti
          profili della congestione di  traffico  veicolare  privato,
          della  criticita'  dell'inquinamento  atmosferico  e  dello
          sviluppo della rete stradale urbana  ed  extraurbana  e  di
          quella autostradale. In  particolare,  il  Piano  nazionale
          prevede: 
              a)  l'istituzione  di  un  servizio  di  ricarica   dei
          veicoli,  a  partire   dalle   aree   urbane,   applicabile
          nell'ambito del trasporto privato  e  pubblico  e  conforme
          agli omologhi servizi dei  Paesi  dell'Unione  europea,  al
          fine   di   garantirne   l'interoperabilita'   in    ambito
          internazionale; 
              b) l'introduzione di procedure di gestione del servizio
          di  ricarica  di  cui  alla   lettera   a)   basate   sulle
          peculiarita' e  sulle  potenzialita'  delle  infrastrutture
          relative  ai   contatori   elettronici,   con   particolare
          attenzione: 
              1) all'assegnazione dei costi di  ricarica  al  cliente
          che la effettua, identificandolo univocamente; 
              2)  alla  predisposizione  di  un  sistema  di  tariffe
          differenziate; 
              3) alla  regolamentazione  dei  tempi  e  dei  modi  di
          ricarica,  coniugando   le   esigenze   dei   clienti   con
          l'ottimizzazione delle disponibilita' della rete elettrica,
          assicurando la realizzazione di una  soluzione  compatibile
          con le regole del  libero  mercato  che  caratterizzano  il
          settore elettrico; 
              c)    l'introduzione     di     agevolazioni,     anche
          amministrative, in favore dei titolari e dei gestori  degli
          impianti    di    distribuzione    del    carburante    per
          l'ammodernamento degli impianti attraverso la realizzazione
          di infrastrutture di ricarica  dei  veicoli  alimentati  ad
          energia elettrica; 
              d)  la  realizzazione   di   programmi   integrati   di
          promozione  dell'adeguamento  tecnologico   degli   edifici
          esistenti; 
              e) la promozione della ricerca tecnologica  volta  alla
          realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica  dei
          veicoli alimentati ad energia elettrica. 
              5. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          promuove la stipulazione di appositi accordi di  programma,
          approvati con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, previa deliberazione del CIPE,  d'intesa  con  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni,  al  fine  di  concentrare  gli   interventi
          previsti dal comma 4 nei singoli contesti  territoriali  in
          funzione   delle   effettive   esigenze,   promuovendo    e
          valorizzando  la  partecipazione  di  soggetti  pubblici  e
          privati,  ivi  comprese  le   societa'   di   distribuzione
          dell'energia elettrica. Decorsi novanta  giorni  senza  che
          sia stata raggiunta la  predetta  intesa,  gli  accordi  di
          programma possono essere comunque approvati. 
              6.  Per  la  migliore   realizzazione   dei   programmi
          integrati di cui al comma 4, lettera  d),  i  comuni  e  le
          province possono associarsi ai sensi del testo unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I  programmi  integrati
          sono dichiarati di interesse strategico  nazionale  e  alla
          loro attuazione si provvede secondo la normativa vigente. 
              7.  I  comuni  possono   accordare   l'esonero   e   le
          agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi
          ed aree pubbliche stabiliti dall'art.  1,  comma  4,  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, in favore  dei  proprietari
          di    immobili    che    eseguono    interventi     diretti
          all'installazione e all'attivazione  di  infrastrutture  di
          ricarica elettrica  veicolare  dei  veicoli  alimentati  ad
          energia elettrica. 
              8. Ai fini del finanziamento del  Piano  nazionale,  e'
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo,  con  una
          dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a  15
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. 
              9. A valere  sulle  risorse  di  cui  al  comma  8,  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al
          cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per  cento  delle
          spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione  degli
          impianti, dei progetti presentati  dalle  regioni  e  dagli
          enti   locali   relativi   allo   sviluppo    delle    reti
          infrastrutturali per la ricarica  dei  veicoli  nell'ambito
          degli accordi di programma di cui al comma 5. 
              10. Ai  fini  del  tempestivo  avvio  degli  interventi
          prioritari  e  immediatamente  realizzabili,  previsti   in
          attuazione del Piano nazionale, parte del fondo di  cui  al
          comma 8, per un ammontare pari a  5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2013,  e'  destinata  alla  risoluzione  delle  piu'
          rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di
          traffico. Alla ripartizione di tale importo tra le  regioni
          interessate si provvede  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.". 
              - La legge 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
          recante misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187,
          S.O. 
              - Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi
          urgenti di avvio del piano "Destinazione  Italia",  per  il
          contenimento  delle  tariffe  elettriche  e  del  gas,  per
          l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
          delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
          pubbliche  ed  EXPO  2015)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 dicembre 2013, n. 300. 
              - La legge 21  febbraio  2014,  n.  9  (Conversione  in
          legge, con modificazioni,  del  decreto-legge  23  dicembre
          2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano
          «Destinazione Italia», per il  contenimento  delle  tariffe
          elettriche e del gas, per la riduzione dei  premi  RC-auto,
          per   l'internazionalizzazione,   lo    sviluppo    e    la
          digitalizzazione  delle  imprese,  nonche'  misure  per  la
          realizzazione  di  opere  pubbliche  ed   EXPO   2015)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21  febbraio  2014,  n.
          43. 
              - Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91  (Disposizioni
          urgenti per il settore agricolo,  la  tutela  ambientale  e
          l'efficientamento  energetico  dell'edilizia  scolastica  e
          universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese,  il
          contenimento dei costi gravanti sulle  tariffe  elettriche,
          nonche'  per  la  definizione  immediata   di   adempimenti
          derivanti dalla  normativa  europea)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144. 
              - La legge 11  agosto  2014,  n.  116  (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014,
          n.  91,  recante  disposizioni  urgenti  per   il   settore
          agricolo,  la   tutela   ambientale   e   l'efficientamento
          energetico dell'edilizia  scolastica  e  universitaria,  il
          rilancio e lo sviluppo delle imprese, il  contenimento  dei
          costi gravanti sulle tariffe  elettriche,  nonche'  per  la
          definizione  immediata  di  adempimenti   derivanti   dalla
          normativa europea) e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          20 agosto 2014, n. 192, S.O. 
              - L'art. 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285 (Nuovo codice della strada) pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O., cosi' recita: 
              "Art. 158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli 
              1. La fermata e la sosta sono vietate: 
              a) in corrispondenza o in prossimita'  dei  passaggi  a
          livello e sui binari di linee ferroviarie  o  tramviarie  o
          cosi' vicino ad essi da intralciarne la marcia; 
              b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi,
          sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione; 
              c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri  abitati
          e  sulle  strade  urbane  di  scorrimento,  anche  in  loro
          prossimita'; 
              d)  in  prossimita'  e  in  corrispondenza  di  segnali
          stradali verticali e semaforici in modo  da  occultarne  la
          vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di
          preselezione e lungo le corsie di canalizzazione; 
              e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e  in
          prossimita' delle aree di intersezione; 
              f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle  aree
          di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno di 5 m
          dal prolungamento del bordo piu' vicino  della  carreggiata
          trasversale, salvo diversa segnalazione; 
              g)  sui  passaggi  e  attraversamenti  pedonali  e  sui
          passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli
          sbocchi delle medesime; 
              h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione. 
              2. La sosta di un veicolo e' inoltre vietata: 
              a) allo sbocco dei passi carrabili; 
              b) dovunque venga impedito  di  accedere  ad  un  altro
          veicolo regolarmente in sosta,  oppure  lo  spostamento  di
          veicoli in sosta; 
              c) in seconda fila, salvo che si tratti  di  veicoli  a
          due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli; 
              d) negli spazi  riservati  allo  stazionamento  e  alla
          fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti
          su rotaia  e,  ove  questi  non  siano  delimitati,  a  una
          distanza dal segnale di fermata inferiore a 15  m,  nonche'
          negli spazi riservati allo  stazionamento  dei  veicoli  in
          servizio di piazza; 
              e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per  il
          carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite; 
              f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione; 
              g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta  dei
          veicoli per persone invalide  di  cui  all'art.  188  e  in
          corrispondenza  degli  scivoli  o  dei   raccordi   tra   i
          marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la  carreggiata
          utilizzati dagli stessi veicoli; 
              h)  nelle  corsie  o  carreggiate  riservate  ai  mezzi
          pubblici; 
              i) nelle aree pedonali urbane; 
              l) nelle zone a traffico limitato  per  i  veicoli  non
          autorizzati; 
              m) negli spazi asserviti  ad  impianti  o  attrezzature
          destinate a servizi  di  emergenza  o  di  igiene  pubblica
          indicati dalla apposita segnaletica; 
              n)  davanti  ai  cassonetti  dei   rifiuti   urbani   o
          contenitori analoghi; 
              o)   limitatamente   alle   ore   di   esercizio,    in
          corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla
          sede stradale ed in loro prossimita' sino a  5  m  prima  e
          dopo le installazioni destinate all'erogazione. 
              3. Nei centri abitati e' vietata la sosta dei  rimorchi
          quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo  diversa
          segnalazione. 
              4. Durante la sosta e la  fermata  il  conducente  deve
          adottare le opportune cautele atte a evitare  incidenti  ed
          impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso. 
              5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1  e  delle
          lettere d), g) e h) del comma 2 e' soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  40  ad
          euro 164 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da
          euro 85 ad euro 338 per i restanti veicoli. 
              6. Chiunque viola le altre  disposizioni  del  presente
          articolo  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una  somma  da  euro  24  ad  euro  98  per  i
          ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e  da  euro  41  ad
          euro 169 per i restanti veicoli. 
              7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano
          per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la
          violazione.". 
              - Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo
          unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
          sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
          amministrative) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  29
          novembre 1995, n. 279, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  11  febbraio  1998,  n.  32
          (Razionalizzazione  del  sistema   di   distribuzione   dei
          carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della
          legge 15 marzo 1997, n. 59) e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 5 marzo 1998, n. 53. 
              -  Il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164
          (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante  norme  comuni
          per il mercato interno del gas naturale, a norma  dell'art.
          41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142. 
              -  Il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,   n.   139
          (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed  ai
          compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma
          dell'art. 11  della  legge  29  luglio  2003,  n.  229)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006,  n.  80,
          S.O. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. 
              -  Il  decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  155
          (Attuazione  della  direttiva  2008/50/CE   relativa   alla
          qualita' dell'aria ambiente e per un'aria  piu'  pulita  in
          Europa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre
          2010, n. 216, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  3  marzo   2011,   n.   28
          (Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione
          dell'uso  dell'energia  da   fonti   rinnovabili,   recante
          modifica   e   successiva   abrogazione   delle   direttive
          2001/77/CE  e  2003/30/CE)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  2011,   n.   55
          (Attuazione della direttiva  2009/30/CE,  che  modifica  la
          direttiva  98/70/CE,  per  quanto  riguarda  le  specifiche
          relative a benzina, combustibile diesel e gasolio,  nonche'
          l'introduzione di un  meccanismo  inteso  a  controllare  e
          ridurre le emissioni di gas a effetto  serra,  modifica  la
          direttiva 1999/32/CE  per  quanto  concerne  le  specifiche
          relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla
          navigazione interna e abroga  la  direttiva  93/12/CEE)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2011, n. 97. 
              -  Il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.   93
          (Attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,   2009/73/CE   e
          2008/92/CE relative a norme comuni per il  mercato  interno
          dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
          comunitaria sulla trasparenza  dei  prezzi  al  consumatore
          finale industriale di gas e di energia  elettrica,  nonche'
          abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e  2003/55/CE)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2011, n. 148,
          S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.   102
          (Attuazione  della  direttiva  2012/27/UE   sull'efficienza
          energetica,  che  modifica  le  direttive   2009/125/CE   e
          2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2014, n. 165. 
              -  Il  decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105
          (Attuazione  della   direttiva   2012/18/UE   relativa   al
          controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi  con
          sostanze pericolose) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          14 luglio 2015, n. 161, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  8  giugno
          2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia  di  espropriazione  per  pubblica
          utilità-Testo A) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  16
          agosto 2001, n. 189, S.O 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia edilizia (Testo A)) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto
          2011, n. 151  (Regolamento  recante  semplificazione  della
          disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
          incendi,  a  norma  dell'art.  49,  comma   4-quater,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre  2011,  n.
          221.