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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (15G00225)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2015.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26/02/2016, n. 47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
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Testo in vigore dal: 1-3-2017
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
proroga di termini di prossima  scadenza  al  fine  di  garantire  la
continuita', l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2015; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
     Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 
 
  1. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  "31  dicembre  2015"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2016"; 
    b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2015", ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"; 
    c)  al  comma  6-quater,  le  parole:  "31  dicembre  2015"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016". 
  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole: " 31 dicembre 2015" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2016". 
  3. All'articolo 1 del  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.  192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.  11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le  parole:  "verificatesi  nell'anno  2013",
sono inserite le seguenti:  "e  nell'anno  2014"  e  le  parole:  "31
dicembre 2015", ovunque ricorrono, sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2016"; 
    b) al comma 4, le parole:  "31  dicembre  2015"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2016". 
  3-bis. All'articolo 3, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  20  giugno
2012, n. 79, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 131, la parola: "2014" e' sostituita dalla seguente: "2016". 
  4. Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  legislativi  attuativi
dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124,  all'articolo  2,
comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  le  parole:  "31
dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016". 
  4-bis. Il termine di cui  all'articolo  4,  comma  5,  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo al triennio 2016-2018,  e'
prorogato al 30 aprile 2016. 
  5. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge  28  dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2007, n. 17, le parole: "31  dicembre  2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2016". 
  6. All' articolo 1, comma  4-bis,  del  decreto-legge  28  dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2007, n. 17, le parole: "31  dicembre  2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2016". 
  7. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, le parole: "31  dicembre  2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2016". 
  7-bis.  Il  termine  stabilito   dall'articolo   12   del   decreto
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e'  prorogato  al
25 aprile 2016 per la presentazione  di  proposte  di  ricompense  al
valor militare per i caduti, i comuni e le province. 
  7-ter.  Le  proposte  di  cui  al  comma  7-bis  con  la   relativa
documentazione sono inviate  al  Ministero  della  difesa,  cui  sono
demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di  primo
grado per la concessione delle  qualifiche  dei  partigiani  e  delle
decorazioni al valor militare, istituita dall'articolo 4 della  legge
28 marzo 1968, n. 341. 
  7-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui
agli articoli da 7 a 10 del decreto  legislativo  luogotenenziale  21
agosto 1945, n. 518, ha effetti solo  ai  fini  delle  ricompense  al
valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  7-quinquies. All'attuazione  dei  commi  da  7-bis  a  7-quater  il
Ministero della difesa  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  8.  All'articolo  2223,  comma  2,  del   codice   dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  le
parole: "Fino all'anno 2015" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Fino
all'anno 2016". 
  9. All'articolo 4, comma 9, terzo  periodo,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2015"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2016". 
  9-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19  giugno  2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2015,  n.
125, le parole: "31 dicembre 2015" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2016" e le parole: "per  l'anno  2014"  sono  sostituite
dalle seguenti: "per l'anno 2015". 
  9-ter. All'articolo 1 della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 79, lettera  b),  le
parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti:  "entro
novanta giorni"; b)  al  comma  82,  le  parole:  "lettera  a)"  sono
sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b)". 
  9-quater. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, come modificato, da ultimo,  dal  comma  9  del
presente articolo, dopo le parole: "i contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato" sono inserite  le  seguenti:  "nonche'  i  contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto. 
  10.  All'articolo  16-quater,  comma   1,   quarto   periodo,   del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "per l'anno 2014"  sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2014 e 2015". 
  10-bis.  Il  termine  per  l'aggiornamento  delle  graduatorie   ad
esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, gia' aggiornate per il triennio  2014/2017,
e'  prorogato  all'anno  scolastico   2018/2019   per   il   triennio
successivo. Conseguentemente, le prime  fasce  delle  graduatorie  di
istituto di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro della pubblica istruzione  13  giugno  2007,  n.
131, per il conferimento delle supplenze ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 5, della legge  3  maggio  1999,  n.  124,  sono  aggiornate  a
decorrere dall'anno scolastico 2019/2020. Restano fermi i termini per
l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e  di  terza
fascia. 
  10-ter. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  dopo
il comma 107 e' inserito il seguente: "107-bis. Il termine ultimo  di
validita' ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi
finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 e'  prorogato
al 31 dicembre 2017". 
  10-quater. Al  comma  14  dell'articolo  14  del  decreto-legge  30
gennaio 1998, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
marzo 1998, n. 61, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Al
fine  di  prorogare  per   il   triennio   2016-2018   le   attivita'
tecnico-amministrative volte a ultimare il processo di  ricostruzione
nelle zone terremotate dell'Umbria, la regione Umbria  e  i  relativi
comuni coinvolti sono autorizzati a stipulare, con risorse proprie  e
fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza  pubblica,
per un periodo massimo di tre  anni,  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato,  nei  limiti  di  quanto  strettamente   necessario   al
completamento delle predette attivita' di ricostruzione, nel rispetto
della normativa vigente in  materia  di  limitazioni  assunzionali  e
finanziarie, nonche' dei limiti  di  durata  dei  contratti  a  tempo
determinato di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15  giugno
2015, n. 81". 
  10-quinquies. Le risorse di cui all'articolo  74,  comma  1,  della
legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  limitatamente  allo  stanziamento
relativo all'anno 2016, per  un  importo  massimo  di  214.000  euro,
possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese
di avvio dei fondi di previdenza complementare dei  dipendenti  delle
amministrazioni pubbliche. 
  10-sexies. Ai fini della procedura di chiamata di cui  all'articolo
24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  il  termine  per
l'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 16, comma 2  e  comma
3, lettera a), della medesima legge, come modificato dall'articolo 14
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' prorogato al 31
dicembre 2016. 
  10-septies. All'articolo 24, comma 3, lettera b),  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240, le parole: "non rinnovabili"  sono  sostituite
dalle seguenti: "rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016". 
  10-octies. Le universita' sono autorizzate a prorogare fino al ((31
dicembre 2017)), con risorse a carico del proprio bilancio  e  previo
parere favorevole del  dipartimento  di  afferenza,  i  contratti  di
ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui  all'articolo
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  in
scadenza  prima  della  medesima  data,  i  cui  titolari  non  hanno
partecipato all'abilitazione scientifica nazionale ((...)).  Ai  fini
dell'ammissione  alle  procedure  di  selezione  dei   titolari   dei
contratti della medesima tipologia, gli assegni di  ricerca,  di  cui
all'articolo 22 della citata legge n. 240 del 2010, sono equipollenti
a  quelli  erogati  ai  sensi  della  previgente  disciplina  di  cui
all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.