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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 aprile 2015, n. 53

Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonchè dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130. (15G00065)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/05/2015
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Testo in vigore dal: 23-5-2015
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
emanato con  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  (di
seguito: «t.u.b.») e, in particolare: 
    l'articolo 1,  comma  2,  lettera  f),  relativo  alle  attivita'
ammesse al mutuo riconoscimento; 
    l'articolo 18, che disciplina l'esercizio  nel  territorio  della
Repubblica, mediante stabilimento di succursale o in regime di libera
prestazione di servizi, di attivita' ammesse al mutuo  riconoscimento
da parte di societa' finanziarie aventi  sede  legale  in  uno  Stato
comunitario e controllate da una o piu' banche aventi sede legale nel
medesimo Stato; 
    l'articolo 106, comma 1, che riserva  l'esercizio  nei  confronti
del pubblico dell'attivita' di  concessione  di  finanziamento  sotto
qualsiasi forma agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in
un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia; 
    l'articolo  106,  comma  3,  in  base  al   quale   il   Ministro
dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca  d'Italia,  specifica
il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1  nonche'  in  quali
circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico; 
    l'articolo 112, comma 1, in base al quale  i  confidi,  anche  di
secondo grado, sono  iscritti  in  un  elenco  tenuto  dall'Organismo
previsto  dall'articolo  112-bis  ed  esercitano  in  via   esclusiva
l'attivita' di garanzia collettiva  dei  fidi  e  i  servizi  a  essa
connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni  dettate  dal
Ministro dell'Economia e delle Finanze e delle riserve  di  attivita'
previste dalla legge; 
    l'articolo  112,  comma  3,  che  stabilisce  che   il   Ministro
dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i
criteri oggettivi riferibili ai volumi di  attivita'  finanziaria  in
base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti  a  chiedere
l'autorizzazione per l'iscrizione  nell'albo  previsto  dall'articolo
106; 
    l'articolo  114,   comma   1,   che   attribuisce   al   Ministro
dell'Economia e delle Finanze il potere di  disciplinare  l'esercizio
nel territorio della Repubblica, da parte  di  soggetti  aventi  sede
legale all'estero, delle attivita' indicate nell'articolo 106; 
    l'articolo 114, comma 2, in base al  quale  le  disposizioni  del
Titolo V, non si applicano ai soggetti individuati  con  decreto  del
Ministro dell'Economia e delle Finanze  sentita  la  Banca  d'Italia,
gia'  sottoposti  in  base  alla   legge   a   forme   di   vigilanza
sull'attivita' finanziaria svolta; 
    l'articolo 132, che prevede sanzioni penali a carico di  chiunque
svolga nei confronti del pubblico una o  piu'  attivita'  finanziarie
previste dall'articolo 106, comma 1, in  assenza  dell'autorizzazione
di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione  di  cui  all'articolo  111
ovvero all'articolo 112; 
  Visto l'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n.
130, ai sensi del quale il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
sentita la Banca d'Italia, stabilisce i limiti di  applicabilita'  ai
soggetti cessionari di cui  all'articolo  7-bis  della  stessa  legge
delle  disposizioni  previste  dal  Titolo   V,   t.u.b.,   per   gli
intermediari finanziari; 
  Visto l'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
recante la disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentita la Banca d'Italia; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 2014; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata con nota prot. 17/UCL/2042 del 12 gennaio 2015,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400  e  il
nulla osta all'ulteriore corso  del  provvedimento  rilasciato  dalla
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  con  nota  n.  1619  del  24
febbraio 2015, 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente regolamento si intende per: 
    a) «t.u.b.», il Testo unico delle leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia, emanato con decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385; 
    b) «albo», l'albo di cui all'articolo 106, comma 1, t.u.b.; 
    c) «elenco», l'elenco dei confidi di cui all'articolo 112,  comma
1, t.u.b.; 
    d) «confidi», i soggetti indicati nell'articolo 13, comma  1  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 
    e) «gruppo di appartenenza» o «gruppo», le societa' controllanti,
controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
nonche'  controllate  dalla  stessa  controllante.  Ai   fini   della
definizione  dell'ambito  dei  soggetti  di  natura  cooperativa  che
costituiscono gruppo di appartenenza  dell'intermediario  finanziario
si applica la delibera del CICR 19 luglio 2005, n.  1058,  pubblicata
in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 188  del  13  agosto  2005,
come modificata dalla deliberazione del 22  febbraio  2006,  n.  241,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 68 del 22  marzo
2006, concernente la raccolta del  risparmio  da  parte  di  soggetti
diversi dalle banche; 
    f) «intermediari finanziari», i soggetti autorizzati  e  iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106, comma  1,  t.u.b.,  ad  esclusione
delle fiduciarie iscritte nella sezione speciale di tale albo; 
    g) «intermediari finanziari comunitari», i soggetti  aventi  sede
legale in uno Stato dell'Unione europea che esercitano nei  confronti
del pubblico, nello stesso Paese, le attivita'  di  cui  all'articolo
106, comma 1, t.u.b.; 
    h)  «societa'  cessionarie  per  la  garanzia   di   obbligazioni
bancarie», le societa' che, ai sensi dell'articolo  7-bis,  comma  1,
della legge 30 aprile 1999,  n.  130,  hanno  per  oggetto  esclusivo
l'acquisto dei crediti e  dei  titoli  individuati  dal  decreto  del
Ministro dell'Economia e delle Finanze  14  dicembre  2006,  n.  310,
mediante l'assunzione di finanziamenti  concessi  o  garantiti  anche
dalle  banche  cedenti,  e  la  prestazione  di   garanzie   per   le
obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia)
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993,  n.  230,
          S.O. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          1 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
                a) "banca italiana": la banca avente sede  legale  in
          Italia; 
                b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e
          amministrazione centrale in un medesimo  Stato  comunitario
          diverso dall'Italia; 
                c) "banca extracomunitaria":  la  banca  avente  sede
          legale in uno Stato extracomunitario; 
                d) "banche autorizzate in Italia": le banche italiane
          e le succursali in Italia di banche extracomunitarie; 
                e) "succursale":  una  sede  che  costituisce  parte,
          sprovvista di personalita' giuridica, di una  banca  e  che
          effettua direttamente, in tutto  o  in  parte,  l'attivita'
          della banca; 
                f) "attivita' ammesse al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita' di: 
                  1) raccolta  di  depositi  o  di  altri  fondi  con
          obbligo di restituzione; 
                  2) operazioni di prestito (compreso in  particolare
          il credito al consumo, il credito con garanzia  ipotecaria,
          il factoring, le cessioni  di  credito  pro  soluto  e  pro
          solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting"); 
                  3) leasing finanziario; 
                  4)  prestazione  di  servizi  di   pagamento   come
          definiti dagli articoli 1 , comma 1, lettera b), e 2, comma
          2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 ; 
                  5) emissione  e  gestione  di  mezzi  di  pagamento
          («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in
          cui quest'attivita' non rientra nel punto 4; 
                  6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 
                  7) operazioni per proprio conto o per  conto  della
          clientela in: 
                    strumenti   di   mercato   monetario    (assegni,
          cambiali, certificati di deposito, ecc.); 
                    cambi; 
                    strumenti finanziari a termine e opzioni; 
                    contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; 
                    valori mobiliari; 
                  8)  partecipazione  alle  emissioni  di  titoli   e
          prestazioni di servizi connessi; 
                  9) consulenza alle imprese in materia di  struttura
          finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di   questioni
          connesse, nonche' consulenza  e  servizi  nel  campo  delle
          concentrazioni e del rilievo di imprese; 
                  10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo
          "money broking"; 
                  11)  gestione  o  consulenza  nella   gestione   di
          patrimoni; 
                  12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 
                  13) servizi di informazione commerciale; 
                  14) locazione di cassette di sicurezza; 
                  15) altre attivita' che, in virtu' delle misure  di
          adattamento  assunte  dalle  autorita'  comunitarie,   sono
          aggiunte all'elenco  allegato  alla  seconda  direttiva  in
          materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
          89/646/CEE del 15 dicembre 1989; 
                g) "intermediari  finanziari":  i  soggetti  iscritti
          nell'elenco previsto dall' art. 106. 
                h) "stretti legami": i rapporti tra una  banca  e  un
          soggetto italiano o estero che: 
                  1) controlla la banca; 
                  2) e' controllato dalla banca; 
                  3)  e'  controllato  dallo  stesso   soggetto   che
          controlla la banca; 
                  4) partecipa al capitale della banca in misura pari
          almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 
                  5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno
          al 20% del capitale con diritto di voto; 
                h-bis) "istituti di moneta elettronica": le  imprese,
          diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica; 
                h-ter) ''moneta elettronica'':  il  valore  monetario
          memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione
          magnetica,  rappresentato  da  un  credito  nei   confronti
          dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni  di
          pagamento come definite all' articolo 1, comma  1,  lettera
          c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 , e  che
          sia accettato  da  persone  fisiche  e  giuridiche  diverse
          dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica: 
                  1) il valore monetario memorizzato sugli  strumenti
          previsti dall' articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 ; 
                  2) il valore monetario utilizzato per le operazioni
          di pagamento previste dall' articolo 2,  comma  2,  lettera
          n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 ; 
                h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli
          altri  strumenti  finanziari  che   attribuiscono   diritti
          amministrativi o comunque i diritti previsti  dall'articolo
          2351, ultimo comma, del codice civile; 
                h-quinquies); 
                h-sexies)  "istituti  di  pagamento":   le   imprese,
          diverse  dalle  banche   e   dagli   istituti   di   moneta
          elettronica, autorizzate a prestare i servizi di  pagamento
          di cui alla lettera f), n. 4); 
                h-septies) "istituti di  pagamento  comunitari":  gli
          istituti di pagamento aventi sede legale e  amministrazione
          centrale  in   uno   stesso   Stato   comunitario   diverso
          dall'Italia; 
                h-octies) "succursale di un istituto  di  pagamento":
          una sede che costituisce parte, sprovvista di  personalita'
          giuridica, di un  istituto  di  pagamento  e  che  effettua
          direttamente,   in   tutto   o   in   parte,    l'attivita'
          dell'istituto di pagamento.". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  18  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art.  18  (Societa'  finanziarie  ammesse   al   mutuo
          riconoscimento). - 1. Le disposizioni dell' art. 15 , comma
          1, e dell' art. 16 ,  comma  1,  si  applicano  anche  alle
          societa' finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a
          forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di
          controllo e' detenuta da  una  o  piu'  banche  italiane  e
          ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. 
              2. Le disposizioni dell' art. 15 ,  comma  3,  e  dell'
          art. 16  ,  comma  3,  si  applicano,  in  armonia  con  la
          normativa  comunitaria,  anche  alle  societa'  finanziarie
          aventi sede legale  in  uno  Stato  comunitario  quando  la
          partecipazione di controllo  e'  detenuta  da  una  o  piu'
          banche aventi sede legale nel medesimo Stato. 
              3. La Banca d'Italia, nei  casi  in  cui  sia  previsto
          l'esercizio  di  attivita'  di  intermediazione  mobiliare,
          comunica alla CONSOB le  societa'  finanziarie  ammesse  al
          mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2. 
              4.  Alle  societa'   finanziarie   ammesse   al   mutuo
          riconoscimento ai sensi dei commi 1 e  2  si  applicano  le
          disposizioni previste dall' art. 54 , commi 1, 2 e 3. 
              5.  Alle  societa'   finanziarie   ammesse   al   mutuo
          riconoscimento ai sensi del comma 2 si  applicano  altresi'
          le disposizioni previste dall' art. 79 . ." 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  106  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 106 (Albo degli intermediari  finanziari).  -  1.
          L'esercizio nei confronti del  pubblico  dell'attivita'  di
          concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  e'
          riservato   agli   intermediari   finanziari   autorizzati,
          iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
              2.  Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1   gli
          intermediari finanziari possono: 
                a) emettere moneta elettronica e prestare servizi  di
          pagamento a condizione che  siano  a  cio'  autorizzati  ai
          sensi dell' articolo 114-quinquies , comma  4,  e  iscritti
          nel  relativo  albo,  oppure  prestare  solo   servizi   di
          pagamento a condizione che  siano  a  cio'  autorizzati  ai
          sensi dell' articolo 114-novies , comma 4, e  iscritti  nel
          relativo albo; 
                b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
          sensi dell' articolo 18, comma 3, del  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58; 
                c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
          consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'   connesse   o
          strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate  dalla
          Banca d'Italia. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.". 
              - Si riporta il testo  vigente  degli  articoli  112  e
          112-bis del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 112 (Altri soggetti  operanti  nell'attivita'  di
          concessione di finanziamenti). - 1.  I  confidi,  anche  di
          secondo  grado,  sono  iscritti   in   un   elenco   tenuto
          dall'Organismo   previsto   dall'   articolo   112-bis   ed
          esercitano  in  via  esclusiva  l'attivita'   di   garanzia
          collettiva  dei  fidi  e  i  servizi  a  essa  connessi   o
          strumentali, nel rispetto delle  disposizioni  dettate  dal
          Ministro dell'economia e delle finanze e delle  riserve  di
          attivita' previste dalla legge. 
              1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di  cui
          all' articolo 106 sono esclusi dall'obbligo  di  iscrizione
          nell'elenco tenuto dall'Organismo  previsto  all'  articolo
          112-bis . 
              2.  L'iscrizione  e'  subordinata  al  ricorrere  delle
          condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o  fondo
          consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e  di  assetto
          proprietario   individuate   dall'    articolo    13    del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326  ,  e
          successive modificazioni, nonche' al possesso da  parte  di
          coloro che detengono  partecipazioni  e  dei  soggetti  che
          svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
          dei requisiti di  onorabilita'  stabiliti  ai  sensi  degli
          articoli 25 e 26 . La sede legale e  quella  amministrativa
          devono essere situate nel territorio della Repubblica. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la  Banca  d'Italia,   determina   i   criteri   oggettivi,
          riferibili al volume di attivita' finanziaria  in  base  ai
          quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere
          l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto  dall'
          articolo 106 . La Banca d'Italia  stabilisce,  con  proprio
          provvedimento, gli elementi da prendere  in  considerazione
          per il calcolo del  volume  di  attivita'  finanziaria.  In
          deroga all' articolo 106 ,  per  l'iscrizione  nell'albo  i
          confidi possono adottare la forma di societa' consortile  a
          responsabilita' limitata. 
              4. I  confidi  iscritti  nell'albo  esercitano  in  via
          prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi. 
              5.  I  confidi  iscritti  nell'albo  possono  svolgere,
          prevalentemente nei confronti delle imprese  consorziate  o
          socie, le seguenti attivita': 
                a)    prestazione    di     garanzie     a     favore
          dell'amministrazione  finanziaria  dello  Stato,  al   fine
          dell'esecuzione  dei  rimborsi  di  imposte  alle   imprese
          consorziate o socie; 
                b) gestione, ai sensi dell' articolo 47 , comma 2, di
          fondi pubblici di agevolazione; 
                c) stipula, ai sensi dell' articolo 47 , comma 3,  di
          contratti con le banche assegnatarie di fondi  pubblici  di
          garanzia  per  disciplinare  i  rapporti  con  le   imprese
          consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione. 
              6.  I  confidi  iscritti  nell'albo  possono,  in   via
          residuale, concedere altre forme di finanziamento ai  sensi
          dell' articolo 106 , comma 1, nei limiti massimi  stabiliti
          dalla Banca d'Italia. 
              7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti  alla
          data di entrata in vigore  della  presente  disposizione  i
          quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente  in
          ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
          prestiti  possono  continuare   a   svolgere   la   propria
          attivita', in considerazione del carattere marginale  della
          stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
          quantitativi  determinati   dal   CICR.   Possono   inoltre
          continuare a svolgere la propria attivita',  senza  obbligo
          di iscrizione nell'albo di cui all' articolo 106 , gli enti
          e le societa' cooperative costituiti entro  il  1°  gennaio
          1993 tra  i  dipendenti  di  una  medesima  amministrazione
          pubblica, gia' iscritti nell'elenco generale  di  cui  all'
          articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
          385 , vigente alla  data  del  4  settembre  2010,  ove  si
          verifichino le  condizioni  di  cui  all'  articolo  2  del
          decreto del Ministro del tesoro del  29  marzo  1995  .  In
          attesa  di  un  riordino  complessivo  degli  strumenti  di
          intermediazione finanziaria, e comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 2014, possono continuare  a  svolgere  la  propria
          attivita', senza obbligo di  iscrizione  nell'albo  di  cui
          all'articolo 106, le societa' cooperative di cui al capo  I
          del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti
          alla data del 1° gennaio 1996 e le  cui  azioni  non  siano
          negoziate   in   mercati   regolamentati,   che   concedono
          finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  esclusivamente  nei
          confronti dei propri soci, a condizione che: 
                a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia  forma
          tecnica; 
                b) il volume complessivo dei finanziamenti  a  favore
          dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro; 
                c)  l'importo  unitario  del  finanziamento  sia   di
          ammontare non superiore a 20.000 euro; 
                d) i finanziamenti siano concessi a  condizioni  piu'
          favorevoli di quelli presenti sul mercato. 
              8. Le agenzie  di  prestito  su  pegno  previste  dall'
          articolo 115 del reale decreto 18 giugno  1931,  n.  773  ,
          sono sottoposte alle disposizioni dell' articolo 106  .  La
          Banca d'Italia  puo'  dettare  disposizioni  per  escludere
          l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di  alcune
          disposizioni previste dal presente titolo." 
              "Art. 112-bis  (Organismo per la tenuta dell'elenco dei
          confidi).  -  1.  E'   istituito   un   Organismo,   avente
          personalita' giuridica di diritto  privato,  con  autonomia
          organizzativa, statutaria e finanziaria competente  per  la
          gestione dell'elenco di cui all'articolo 112, comma  1.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze approva  lo  Statuto
          dell'Organismo,  sentita  la  Banca  d'Italia,   e   nomina
          altresi'   un   proprio   rappresentante   nell'organo   di
          controllo. 
              2. L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per  la
          gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi  a
          carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille
          delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le  altre
          somme  dovute  per  l'iscrizione  nell'elenco;  vigila  sul
          rispetto, da parte degli  iscritti,  della  disciplina  cui
          sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma  2.
          Nell'esercizio  di  tali  attivita'  puo'  avvalersi  delle
          Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle
          Organizzazioni nazionali di impresa. 
              3. Per lo svolgimento dei propri  compiti,  l'Organismo
          puo' chiedere agli iscritti  la  comunicazione  di  dati  e
          notizie e la trasmissione di atti e documenti,  fissando  i
          relativi termini, e puo' effettuare ispezioni. 
              4.   L'Organismo   puo'   disporre   la   cancellazione
          dall'elenco: 
                a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione; 
                b) qualora risultino gravi violazioni normative; 
                c) per il mancato pagamento del contributo  ai  sensi
          del comma 2; 
                d) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un
          periodo di tempo non inferiore a un anno. 
              5. Fermo restando le disposizioni di cui al  precedente
          comma, l'Organismo, puo' imporre agli iscritti  il  divieto
          di intraprendere nuove operazioni o disporre  la  riduzione
          delle attivita' per violazioni di disposizioni  legislative
          o amministrative che ne regolano l'attivita'. 
              6. La  Banca  d'Italia  vigila  sull'Organismo  secondo
          modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri  di
          proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e
          con  la  finalita'  di   verificare   l'adeguatezza   delle
          procedure   interne   adottate   dall'Organismo   per    lo
          svolgimento della propria attivita'. 
              7.  Su  proposta  della  Banca  d'Italia,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze puo' sciogliere gli organi di
          gestione e di controllo  dell'Organismo  qualora  risultino
          gravi  irregolarita'  nell'amministrazione,  ovvero   gravi
          violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o
          statutarie che regolano l'attivita' dello stesso. La  Banca
          d'Italia   provvede   agli   adempimenti   necessari   alla
          ricostituzione  degli  organi  di  gestione   e   controllo
          dell'Organismo, assicurandone la continuita' operativa,  se
          necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La
          Banca d'Italia puo' disporre la rimozione  di  uno  o  piu'
          componenti degli organi di gestione e controllo in caso  di
          grave inosservanza  dei  doveri  ad  essi  assegnati  dalla
          legge, dallo statuto o  dalle  disposizioni  di  vigilanza,
          nonche' dei provvedimenti specifici e di  altre  istruzioni
          impartite  dalla  Banca  d'Italia,  ovvero   in   caso   di
          comprovata inadeguatezza, accertata dalla  Banca  d'Italia,
          all'esercizio delle funzioni cui sono preposti. 
              8. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, disciplina: 
                a)  la  struttura,  i  poteri  e  le   modalita'   di
          funzionamento   dell'Organismo   necessari   a   garantirne
          funzionalita' ed efficienza; 
                b)   i   requisiti,   ivi    compresi    quelli    di
          professionalita'  e  onorabilita',  dei  componenti   degli
          organi di gestione e controllo dell'Organismo. 
              8-bis. Le Autorita' di  vigilanza  e  l'Organismo,  nel
          rispetto  delle  proprie  competenze,   collaborano   anche
          mediante  lo  scambio  di   informazioni   necessarie   per
          l'espletamento delle rispettive funzioni e  in  particolare
          per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso
          conferiti nei confronti dei soggetti iscritti  nell'elenco.
          La  trasmissione  di  informazioni  all'Organismo  per   le
          suddette finalita' non costituisce violazione  del  segreto
          d'ufficio da parte delle Autorita' di vigilanza." 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  114  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 114 (Norme finali). - 1.  Fermo  quanto  disposto
          dall' articolo 18  ,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  disciplina  l'esercizio   nel   territorio   della
          Repubblica,  da  parte  di  soggetti  aventi  sede   legale
          all'estero, delle attivita' indicate nell' articolo 106 . 
              2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano
          ai  soggetti,  individuati   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sentita  la  Banca  d'Italia,
          gia' sottoposti, in base alla legge, a forme  di  vigilanza
          sull'attivita' finanziaria svolta. 
              2-bis.  Non  configura  esercizio  nei  confronti   del
          pubblico dell'attivita'  di  concessione  di  finanziamenti
          sotto qualsiasi forma l'operativita', diversa dal  rilascio
          di garanzie, effettuata  esclusivamente  nei  confronti  di
          soggetti   diversi   dalle   persone   fisiche   e    dalle
          microimprese, come definite dall'articolo 2,  paragrafo  1,
          dell'allegato  alla   raccomandazione   2003/361/CE   della
          Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese
          di  assicurazione  italiane  e  di  Sace  entro  i   limiti
          stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209
          , come modificato dalla presente legge,  e  dalle  relative
          disposizioni attuative emanate dall'IVASS.  I  soggetti  di
          cui al comma 2-bis inviano  alla  Banca  d'Italia,  con  le
          modalita' e nei termini da essa stabiliti, le  segnalazioni
          periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto, e
          partecipano alla centrale dei Rischi della Banca  d'Italia,
          secondo quanto stabilito dalla  Banca  d'Italia.  La  Banca
          d'Italia puo'  prevedere  che  l'invio  delle  segnalazioni
          periodiche e di  ogni  altro  dato  e  documento  richiesto
          nonche'  la  partecipazione  alla   centrale   dei   rischi
          avvengano  per  il  tramite  di   banche   e   intermediari
          finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106.". 
              Il Titolo V del citato decreto legislativo n.  385  del
          1993 comprende gli articoli da 106 a 114. 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  132  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art.  132  (Abusiva  attivita'  finanziaria).   -   1.
          Chiunque svolge, nei confronti  del  pubblico  una  o  piu'
          attivita' finanziarie previste dall' articolo 106  ,  comma
          1, in assenza dell'autorizzazione di cui all' articolo  107
          o dell'iscrizione di cui all'  articolo  111  ovvero  dell'
          articolo 112 , e' punito con la reclusione da  sei  mesi  a
          quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329.". 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  107  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 107 (Autorizzazione).  -  1.  La  Banca  d'Italia
          autorizza gli  intermediari  finanziari  ad  esercitare  la
          propria attivita' al ricorrere delle seguenti condizioni: 
                a) sia adottata la forma di societa' per  azioni,  in
          accomandita  per  azioni,  a  responsabilita'  limitata   e
          cooperativa; 
                b) la sede  legale  e  la  direzione  generale  siano
          situate nel territorio della Repubblica; 
                c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
          a  quello  determinato  dalla  Banca  d'Italia   anche   in
          relazione al tipo di operativita'; 
                d)  venga   presentato   un   programma   concernente
          l'attivita'  iniziale   e   la   struttura   organizzativa,
          unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; 
                e) i titolari di partecipazioni di cui all'  articolo
          19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i
          requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26; 
                f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari  o
          i soggetti del gruppo di  appartenenza  e  altri  soggetti,
          stretti legami che ostacolino l'effettivo  esercizio  delle
          funzioni di vigilanza; 
                g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attivita'
          di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 106 . 
              2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
          verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non  risulti
          garantita la sana e prudente gestione. 
              3.  La  Banca  d'Italia  disciplina  la  procedura   di
          autorizzazione, i casi di  revoca,  nonche'  di  decadenza,
          quando  l'intermediario  autorizzato  non  abbia   iniziato
          l'esercizio dell'attivita', e detta disposizioni  attuative
          del presente articolo.". 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  111  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 111 (Microcredito). - 1. In deroga all'  articolo
          106 , comma 1, i soggetti iscritti in un  apposito  elenco,
          possono  concedere  finanziamenti  a  persone   fisiche   o
          societa' di persone o societa' a  responsabilita'  limitata
          semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice  civile  o
          associazioni  o  societa'  cooperative,   per   l'avvio   o
          l'esercizio  di  attivita'  di   lavoro   autonomo   o   di
          microimpresa, a condizione  che  i  finanziamenti  concessi
          abbiano le seguenti caratteristiche: 
                a) siano di ammontare non superiore a euro  25.000,00
          e non siano assistiti da garanzie reali; 
                b) siano finalizzati all'avvio  o  allo  sviluppo  di
          iniziative imprenditoriali o  all'inserimento  nel  mercato
          del lavoro; 
                c) siano accompagnati dalla  prestazione  di  servizi
          ausiliari  di  assistenza  e  monitoraggio   dei   soggetti
          finanziati. 
              2. L'iscrizione  nell'elenco  di  cui  al  comma  1  e'
          subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: 
                a) forma di societa' per azioni, in  accomandita  per
          azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa; 
                b) capitale versato  di  ammontare  non  inferiore  a
          quello stabilito ai sensi del comma 5; 
                c) requisiti di onorabilita' dei soci di controllo  o
          rilevanti, nonche' di onorabilita' e professionalita' degli
          esponenti aziendali, ai sensi del comma 5; 
                d) oggetto sociale limitato alle  sole  attivita'  di
          cui  al  comma  1,  nonche'  alle  attivita'  accessorie  e
          strumentali; 
                e) presentazione di un programma di attivita'. 
              3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in  via
          non prevalente finanziamenti  anche  a  favore  di  persone
          fisiche  in  condizioni   di   particolare   vulnerabilita'
          economica o sociale, purche' i finanziamenti concessi siano
          di importo massimo di euro 10.000, non siano  assistiti  da
          garanzie reali, siano  accompagnati  dalla  prestazione  di
          servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano  lo  scopo
          di  consentire  l'inclusione  sociale  e  finanziaria   del
          beneficiario e siano prestati a condizioni piu'  favorevoli
          di quelle prevalenti sul mercato. 
              3-bis. Nel caso di esercizio dell'attivita' di  cui  al
          comma 3, questa attivita' e quella di cui al comma 1 devono
          essere esercitate congiuntamente. 
              4. In deroga all' articolo 106 , comma  1,  i  soggetti
          giuridici  senza  fini  di   lucro,   in   possesso   delle
          caratteristiche individuate ai sensi del  comma  5  nonche'
          dei requisiti previsti dal comma  2,  lettera  c),  possono
          svolgere l'attivita' indicata al comma 3, a tassi  adeguati
          a consentire il mero recupero  delle  spese  sostenute  dal
          creditore. 
              5. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la  Banca  d'Italia,  emana  disposizioni   attuative   del
          presente articolo, anche disciplinando: 
                a) requisiti concernenti i  beneficiari  e  le  forme
          tecniche dei finanziamenti; 
                b)  limiti  oggettivi,  riferiti  al   volume   delle
          attivita',   alle   condizioni   economiche   applicate   e
          all'ammontare  massimo  dei  singoli  finanziamenti,  anche
          modificando i limiti stabiliti dal comma 1,  lettera  a)  e
          dal comma 3; 
                c) le caratteristiche dei  soggetti  che  beneficiano
          della deroga prevista dal comma 4; 
                d) le informazioni da fornire alla clientela. 
              5-bis.  L'utilizzo  del  sostantivo   microcredito   e'
          subordinato alla concessione di  finanziamenti  secondo  le
          caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.". 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 7-ter della
          legge  30  aprile  1999,   n.   130   (Disposizioni   sulla
          cartolarizzazione dei crediti): 
              "7-ter (Norme applicabili). - 1. Alla  costituzione  di
          patrimoni destinati aventi ad oggetto i crediti ed i titoli
          di cui all'articolo 7 -bis, comma 1,  e  alla  destinazione
          dei relativi proventi, effettuate  ai  sensi  dell'articolo
          2447 -bis del codice civile, per garantire  i  diritti  dei
          portatori  delle  obbligazioni  emesse  da  banche  di  cui
          all'articolo 7 -bis, comma 1, si applicano le  disposizioni
          di cui all'articolo 7 -bis, commi 5 e 6. 
              1- bis. Ai soggetti cessionari di cui  all'articolo  7-
          bis  si  applicano,  nei  limiti  stabiliti  dal   Ministro
          dell'economia e  delle  finanze  con  regolamento  emanato,
          sentita la Banca d'Italia,  ai  sensi  dell'  articolo  17,
          comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,   n.   400,   le
          disposizioni previste per gli intermediari  finanziari  dal
          Titolo V del decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.
          385.". 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 7-bis della
          citata legge n. 130 del 1999: 
              "7-bis  (Obbligazioni  bancarie  garantite).  -  1.  Le
          disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 2- bis, 2- ter
          e  3,  all'articolo  4  e  all'articolo  6,  comma  2,   si
          applicano, salvo quanto specificato ai  commi  2  e  3  del
          presente articolo, alle operazioni  aventi  ad  oggetto  le
          cessioni di crediti fondiari e ipotecari,  di  crediti  nei
          confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle
          medesime, anche individuabili in blocco, nonche' di  titoli
          emessi  nell'ambito  di  operazioni  di   cartolarizzazione
          aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate
          da banche in favore di societa' il  cui  oggetto  esclusivo
          sia  l'acquisto  di  tali  crediti   e   titoli,   mediante
          l'assunzione di finanziamenti concessi  o  garantiti  anche
          dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia  per  le
          obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre. 
              2. I crediti ed i titoli acquistati dalla  societa'  di
          cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori
          sono destinati al soddisfacimento  dei  diritti,  anche  ai
          sensi dell'articolo 1180 del codice civile,  dei  portatori
          delle obbligazioni di cui al comma 1  e  delle  controparti
          dei contratti  derivati  con  finalita'  di  copertura  dei
          rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri
          contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi
          dell'operazione, in via prioritaria  rispetto  al  rimborso
          dei finanziamenti di cui al comma 1. 
              3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma  2,  e
          4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al
          comma 2 del presente articolo. A tali fini,  per  portatori
          di titoli devono intendersi i portatori delle  obbligazioni
          di cui al comma 1. 
              4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli
          articoli 69 e 70 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440. Dell'affidamento o trasferimento  delle  funzioni  di
          cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi
          dalla banca cedente, e' dato avviso mediante  pubblicazione
          nella Gazzetta  Ufficiale  nonche'  comunicazione  mediante
          lettera  raccomandata  con  avviso  di   ricevimento   alle
          pubbliche  amministrazioni  debitrici.   Ai   finanziamenti
          concessi alle societa' di cui al comma 1  e  alla  garanzia
          prestata dalle medesime societa' si applica l' articolo 67,
          quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e
          successive modificazioni. 
              5. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
          400 , sentita la Banca  d'Italia,  adotta  disposizioni  di
          attuazione del presente  articolo  aventi  ad  oggetto,  in
          particolare,  il  rapporto  massimo  tra  le   obbligazioni
          oggetto di garanzia e le attivita' cedute, la tipologia  di
          tali attivita' e di quelle, dagli  equivalenti  profili  di
          rischio, utilizzabili per la loro successiva  integrazione,
          nonche' le caratteristiche della garanzia di cui  al  comma
          1. 
              6. Ai sensi dell'articolo  53  del  testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia, di cui  al  decreto
          legislativo 1º  settembre  1993,  n.  385  ,  e  successive
          modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione  del
          presente articolo. Tali disposizioni disciplinano  anche  i
          requisiti delle banche emittenti, i criteri che  le  banche
          cedenti adottano per  la  valutazione  dei  crediti  e  dei
          titoli ceduti e  le  relative  modalita'  di  integrazione,
          nonche'  i  controlli  che  le  banche  effettuano  per  il
          rispetto degli obblighi  previsti  dal  presente  articolo,
          anche per il tramite di societa' di  revisione  allo  scopo
          incaricate. 
              7. Ogni imposta  e  tassa  e'  dovuta  considerando  le
          operazioni di cui al  comma  1  come  non  effettuate  e  i
          crediti e i titoli che hanno formato  oggetto  di  cessione
          come iscritti nel bilancio della banca cedente, se  per  le
          cessioni e' pagato un corrispettivo pari all'ultimo  valore
          di iscrizione in bilancio dei crediti e dei  titoli,  e  il
          finanziamento di cui al comma 1  e'  concesso  o  garantito
          dalla medesima banca cedente.". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  13  del
          decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
          urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la  correzione
          dell'andamento  dei  conti   pubblici),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: 
              "Art.  13  (Disciplina   dell'attivita'   di   garanzia
          collettiva dei fidi). - 1. Ai fini del presente decreto  si
          intendono per: «confidi», i consorzi con attivita'  esterna
          nonche' quelli di garanzia collettiva dei fidi  tra  liberi
          professionisti,  le  societa'  cooperative,   le   societa'
          consortili  per  azioni,  a  responsabilita'   limitata   o
          cooperative,   che   svolgono   l'attivita'   di   garanzia
          collettiva dei fidi; per «attivita' di garanzia  collettiva
          dei fidi», l'utilizzazione di risorse provenienti in  tutto
          o in  parte  dalle  imprese  consorziate  o  socie  per  la
          prestazione  mutualistica  e  imprenditoriale  di  garanzie
          volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche  e
          degli altri soggetti operanti nel settore finanziario;  per
          «confidi  di  secondo  grado»,  i  consorzi  con  attivita'
          esterna nonche' quelli di garanzia collettiva dei fidi  tra
          liberi professionisti, le societa' cooperative, le societa'
          consortili  per  azioni,  a  responsabilita'   limitata   o
          cooperative, costituiti dai  confidi  ed  eventualmente  da
          imprese consorziate o socie di questi  ultimi  o  da  altre
          imprese; per «piccole e  medie  imprese»,  le  imprese  che
          soddisfano i  requisiti  della  disciplina  comunitaria  in
          materia di aiuti di Stato a favore delle  piccole  e  medie
          imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle
          attivita'  produttive  e  del  Ministro   delle   politiche
          agricole  e  forestali;  per  «testo  unico  bancario»,  il
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   ,   e
          successive  modificazioni  e  integrazioni;   per   «elenco
          speciale», l'elenco previsto dall'articolo  107  del  testo
          unico bancario; per «riforma delle  societa'»,  il  decreto
          legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. 
              2. I confidi, salvo quanto stabilito  dal  comma  32  ,
          svolgono esclusivamente l'attivita' di garanzia  collettiva
          dei fidi e i servizi a essa  connessi  o  strumentali,  nel
          rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legge. 
              3. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva
          dei fidi  possono  essere  prestate  garanzie  personali  e
          reali,  stipulati   contratti   volti   a   realizzare   il
          trasferimento del rischio, nonche' utilizzati  in  funzione
          di garanzia  depositi  indisponibili  costituiti  presso  i
          finanziatori delle imprese consorziate o socie. 
              4. I confidi  di  secondo  grado  svolgono  l'attivita'
          indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a
          essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi
          ultimi. 
              5. L'uso nella denominazione o  in  qualsivoglia  segno
          distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole
          «confidi», «consorzio, cooperativa, societa' consortile  di
          garanzia collettiva dei fidi»  ovvero  di  altre  parole  o
          locuzioni idonee a trarre in inganno  sulla  legittimazione
          allo svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva  dei
          fidi e' vietato a soggetti diversi dai confidi. 
              6. Chiunque contravviene al disposto  del  comma  5  e'
          punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133,
          comma 3, del testo unico bancario. 
              7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          dell'articolo 145 del medesimo testo unico. 
              8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese
          industriali,  commerciali,  turistiche  e  di  servizi,  da
          imprese  artigiane  e   agricole,   come   definite   dalla
          disciplina comunitaria, nonche' da liberi professionisti. 
              9. Ai confidi  possono  partecipare  anche  imprese  di
          maggiori  dimensioni  rientranti  nei  limiti  dimensionali
          determinati dalla Unione europea ai fini  degli  interventi
          agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI)  a
          favore   delle   piccole   e   medie    imprese,    purche'
          complessivamente non rappresentino piu' di un  sesto  della
          totalita' delle imprese consorziate o socie. 
              10. Gli  enti  pubblici  e  privati  e  le  imprese  di
          maggiori dimensioni che non possono far parte  dei  confidi
          ai  sensi  del  comma  9  possono  sostenerne   l'attivita'
          attraverso contributi e garanzie non finalizzati a  singole
          operazioni; essi  non  divengono  consorziati  o  soci  ne'
          fruiscono delle attivita' sociali, ma i loro rappresentanti
          possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le
          modalita' stabilite dagli statuti, purche' la nomina  della
          maggioranza  dei  componenti  di   ciascun   organo   resti
          riservata all'assemblea. . 
              11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di  secondo
          grado. 
              12. Il fondo consortile o il  capitale  sociale  di  un
          confidi non puo' essere inferiore a 100  mila  euro,  fermo
          restando per  le  societa'  consortili  l'ammontare  minimo
          previsto dal codice civile per la societa' per azioni. 
              13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa  non
          puo' essere superiore al 20 per cento del fondo  consortile
          o del capitale sociale, ne' inferiore a 250 euro. 
              14. Il patrimonio netto dei  confidi,  comprensivo  dei
          fondi rischi indisponibili, non puo' essere inferiore a 250
          mila  euro.  Dell'ammontare  minimo  del  patrimonio  netto
          almeno un quinto e' costituito da apporti dei consorziati o
          dei  soci  o  da  avanzi   di   gestione.   Al   fine   del
          raggiungimento di  tale  ammontare  minimo  si  considerano
          anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti  di
          conto economico per far  fronte  a  previsioni  di  rischio
          sulle garanzie prestate. 
              15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio
          d'esercizio, risulta che il patrimonio netto  e'  diminuito
          per oltre un terzo al di sotto  del  minimo  stabilito  dal
          comma 14, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli
          opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la
          diminuzione del patrimonio netto non si e' ridotta  a  meno
          di un terzo di tale  minimo,  l'assemblea  che  approva  il
          bilancio deve deliberare l'aumento del fondo  consortile  o
          del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne
          prevede l'obbligo per i consorziati  o  i  soci,  di  nuovi
          contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da
          ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve
          deliberare lo scioglimento del confidi. 
              16. Se, per la perdita di  oltre  un  terzo  del  fondo
          consortile o del capitale sociale, questo si riduce  al  di
          sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori
          devono senza indugio convocare l'assemblea  per  deliberare
          la riduzione del fondo o del capitale  e  il  contemporaneo
          aumento del medesimo a una  cifra  non  inferiore  a  detto
          minimo, o  lo  scioglimento  del  confidi.  Per  i  confidi
          costituiti  come  societa'  consortili  per  azioni   o   a
          responsabilita' limitata restano applicabili  le  ulteriori
          disposizioni  del  codice  civile  vigenti  in  materia  di
          riduzione del capitale per perdite. 
              17. Ai  confidi  costituiti  sotto  forma  di  societa'
          cooperativa non si applicano il primo e  il  secondo  comma
          dell'articolo 2525 del  codice  civile  ,  come  modificato
          dalla riforma delle societa'. 
              18.  I  confidi  non  possono  distribuire  avanzi   di
          gestione di  ogni  genere  e  sotto  qualsiasi  forma  alle
          imprese  consorziate  o   socie,   neppure   in   caso   di
          scioglimento  del  consorzio,  della  cooperativa  o  della
          societa'  consortile,   ovvero   di   recesso,   decadenza,
          esclusione o morte del consorziato o del socio. 
              19. Ai  confidi  costituiti  sotto  forma  di  societa'
          cooperativa non si applicano il secondo comma dell'articolo
          2545-quater del  codice  civile  introdotto  dalla  riforma
          delle societa' e gli  articoli  11  e  20  della  legge  31
          gennaio 1992, n.  59.  L'obbligo  di  devoluzione  previsto
          dall' articolo 2514, comma 1, lettera d) del codice civile,
          come modificato dalla riforma delle  societa',  si  intende
          riferito al Fondo di garanzia interconsortile al  quale  il
          confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi  di  garanzia  di
          cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28. 
              20. I confidi che riuniscono complessivamente non  meno
          di   15   mila   imprese   e   garantiscono   finanziamenti
          complessivamente  non  inferiori  a  500  milioni  di  euro
          possono  istituire,  anche  tramite  le  loro  associazioni
          nazionali   di   rappresentanza,    fondi    di    garanzia
          interconsortile    destinati    alla     prestazione     di
          controgaranzie e cogaranzie ai confidi. 
              20 -bis . Ai fini delle disposizioni recate  dal  comma
          20 i confidi che riuniscono  cooperative  e  loro  consorzi
          debbono  associare  complessivamente  non  meno  di   5.000
          imprese  e  garantire  finanziamenti  complessivamente  non
          inferiori a 300 milioni di euro. 
              21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da
          societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata
          il  cui  oggetto  sociale  preveda  in  via  esclusiva   lo
          svolgimento  di  tale  attivita',  ovvero  dalle   societa'
          finanziarie  costituite  ai  sensi  dell'articolo  24   del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In  deroga  all'
          articolo 2602 del  codice  civile  le  societa'  consortili
          possono essere costituite anche dalle associazioni  di  cui
          al comma 20. 
              22.  I  confidi  aderenti  ad  un  fondo  di   garanzia
          interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro  un
          mese  dall'approvazione   del   bilancio,   un   contributo
          obbligatorio  pari  allo  0,5  per  mille  delle   garanzie
          concesse nell'anno a fronte di finanziamenti  erogati.  Gli
          statuti  dei  fondi  di  garanzia  interconsortili  possono
          prevedere un contributo piu' elevato. 
              23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia
          interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5
          per mille delle garanzie concesse  nell'anno  a  fronte  di
          finanziamenti erogati, entro il termine indicato nel  comma
          22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme  a
          tale titolo versate fanno parte delle entrate del  bilancio
          dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di  detti
          versamenti e' annualmente assegnata al fondo di garanzia di
          cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662.  I  confidi,  operanti  nel  settore
          agricolo, la cui base associativa e' per almeno il  50  per
          cento  composta  da  imprenditori  agricoli  di  cui   all'
          articolo 2135 del codice civile ,  versano  annualmente  la
          quota alla Sezione  speciale  del  Fondo  interbancario  di
          garanzia, di cui all' articolo  21  della  legge  9  maggio
          1975, n. 153, e successive modificazioni. 
              23- bis . Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno
          effetto a decorrere dall'anno 2004. 
              24. Ai fini delle  imposte  sui  redditi  i  contributi
          versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonche'  gli  eventuali
          contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai  fondi
          di garanzia interconsortile o al fondo di garanzia  di  cui
          all'articolo 2, comma  100,  lettera  a),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662 , non concorrono alla formazione  del
          reddito delle societa' che  gestiscono  tali  fondi;  detti
          contributi e le somme versate ai sensi del  comma  23  sono
          ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli  altri
          soggetti eroganti nell'esercizio di competenza. 
              25. 
              26. 
              27. 
              28. 
              29. L'esercizio dell'attivita'  bancaria  in  forma  di
          societa'  cooperativa   a   responsabilita'   limitata   e'
          consentito, ai  sensi  dell'articolo  28  del  testo  unico
          bancario,  anche  alle  banche  che,  in  base  al  proprio
          statuto, esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia
          collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione  di
          tali banche contiene le  espressioni  «confidi»,  «garanzia
          collettiva dei fidi» o entrambe. 
              30. Alle banche di cui al comma  29  si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi  da
          5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e  negli  articoli
          da 33 a 37 del testo unico bancario. 
              31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative  dei
          commi   29   e   30,   tenuto   conto   delle    specifiche
          caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29. 
              32. 
              33. Le banche e i confidi indicati nei precedenti commi
          29,  30,  31  e  32  possono,  anche  in  occasione   delle
          trasformazioni e delle fusioni previste dai commi  38,  39,
          40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale
          sociale  i  fondi  rischi  e  gli  altri  fondi  o  riserve
          patrimoniali costituiti da contributi  dello  Stato,  delle
          regioni e di altri enti pubblici senza  che  cio'  comporti
          violazione  dei  vincoli  di   destinazione   eventualmente
          sussistenti,  che  permangono,  salvo  quelli  a  carattere
          territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo
          consortile o  del  capitale  sociale.  Le  azioni  o  quote
          corrispondenti costituiscono azioni o quote  proprie  delle
          banche o dei confidi  e  non  attribuiscono  alcun  diritto
          patrimoniale  o  amministrativo  ne'  sono  computate   nel
          capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo
          delle  quote  richieste  per  la  costituzione  e  per   le
          deliberazioni dell'assemblea. 
              34.  Le  modificazioni  del  contratto   di   consorzio
          riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati  devono
          essere iscritte soltanto una volta l'anno entro  centoventi
          giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso  il
          deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data  di
          approvazione del bilancio. 
              35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il
          bilancio d'esercizio con  l'osservanza  delle  disposizioni
          relative al bilancio delle societa' per azioni. L'assemblea
          approva il bilancio entro centoventi giorni dalla  chiusura
          dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una
          copia  del  bilancio,  corredata  dalla   relazione   sulla
          gestione,  dalla  relazione  del  collegio  sindacale,   se
          costituito, e dal verbale  di  approvazione  dell'assemblea
          deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso
          l'ufficio del registro delle imprese. 
              36. Oltre  i  libri  e  le  altre  scritture  contabili
          prescritti tra quelli la  cui  tenuta  e'  obbligatoria  il
          consorzio deve tenere: 
                a) il libro dei consorziati, nel quale devono  essere
          indicati la  ragione  o  denominazione  sociale  ovvero  il
          cognome e il nome dei consorziati  e  le  variazioni  nelle
          persone di questi; b)  il  libro  delle  adunanze  e  delle
          deliberazioni  dell'assemblea,   in   cui   devono   essere
          trascritti anche i verbali eventualmente redatti  per  atto
          pubblico; c) il libro delle adunanze e delle  deliberazioni
          dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; d)
          il libro delle adunanze e delle deliberazioni del  collegio
          sindacale, se questo  esiste.  I  primi  tre  libri  devono
          essere tenuti a cura degli amministratori  e  il  quarto  a
          cura dei sindaci.  Ai  consorziati  spetta  il  diritto  di
          esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli
          indicati nelle lettere a) e b),  di  ottenerne  estratti  a
          proprie spese. Il libro  indicato  nella  lettera  a)  puo'
          altresi' essere esaminato dai creditori che  intendano  far
          valere  la  responsabilita'  verso  i  terzi  dei   singoli
          consorziati ai sensi dell' articolo 2615, secondo comma del
          codice civile , e deve essere, prima che sia messo in  uso,
          numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in  ogni
          foglio dall'ufficio del registro  delle  imprese  o  da  un
          notaio. 
              37. 
              38. I confidi possono  trasformarsi  in  uno  dei  tipi
          associativi indicati nel presente articolo e  nelle  banche
          di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano  costituiti
          sotto forma di societa' cooperativa a mutualita' prevalente
          o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi. 
              39. I  confidi  possono  altresi'  fondersi  con  altri
          confidi   comunque   costituiti.   Alle   fusioni   possono
          partecipare  anche  societa',   associazioni,   anche   non
          riconosciute, fondazioni e  consorzi  diversi  dai  confidi
          purche' il consorzio  o  la  societa'  incorporante  o  che
          risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui  al
          comma 29. 
              40.  Alla  fusione  si  applicano  in  ogni   caso   le
          disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo  X,  sezione
          II, del codice civile ; a far data  dal  1°  gennaio  2004,
          qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e
          il progetto di fusione prevedano per i  consorziati  eguali
          diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole
          quote di partecipazione,  non  e'  necessario  redigere  la
          relazione degli esperti prevista dall' articolo 2501-sexies
          del codice civile , come  modificato  dalla  riforma  delle
          societa'. Il progetto di fusione determina il  rapporto  di
          cambio sulla  base  del  valore  nominale  delle  quote  di
          partecipazione,  secondo  un   criterio   di   attribuzione
          proporzionale. 
              41. Anche in deroga a quanto  previsto  dagli  articoli
          2500-septies , 2500-octies e 2545-decies del codice  civile
          , introdotti dalla riforma delle societa', le deliberazioni
          assembleari necessarie per le trasformazioni e  le  fusioni
          previste dai commi  38,  39  e  40  sono  adottate  con  le
          maggioranze previste dallo  statuto  per  le  deliberazioni
          dell'assemblea straordinaria. 
              42. Le trasformazioni e le fusioni previste  dai  commi
          38, 39, 40  e  41  non  comportano  in  alcun  caso  per  i
          contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei
          vincoli di destinazione eventualmente sussistenti. 
              43. Le societa' cooperative le quali divengono  confidi
          sotto un diverso tipo associativo a seguito  di  fusione  o
          che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono  soggette
          all'obbligo  di  devoluzione  del   patrimonio   ai   fondi
          mutualistici  per  la  promozione  e  lo   sviluppo   della
          cooperazione di cui all' articolo 11, comma 5, della  legge
          31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto  del
          confidi  risultante  dalla  trasformazione  o  fusione  sia
          previsto  l'obbligo  di  devoluzione  del   patrimonio   ai
          predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva
          fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi
          dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29. 
              44. I confidi fruiscono di tutti  i  benefici  previsti
          dalla legislazione vigente a favore dei  consorzi  e  delle
          cooperative  di  garanzia  collettiva  fidi;  i   requisiti
          soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con  il
          rispetto di quelli previsti dal presente articolo. 
              45. Ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  i  confidi,
          comunque costituiti, si considerano enti commerciali. 
              46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve  e
          nei fondi  costituenti  il  patrimonio  netto  dei  confidi
          concorrono alla formazione del  reddito  nell'esercizio  in
          cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi  diversi
          dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento  del
          fondo  consortile  o  del  capitale  sociale.  Il   reddito
          d'impresa e' determinato senza apportare al risultato netto
          del conto economico  le  eventuali  variazioni  in  aumento
          conseguenti  all'applicazione  dei  criteri  indicati   nel
          titolo I, capo VI, e nel titolo  II,  capo  II,  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917  ,  e
          successive modificazioni. 
              47. Ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive i confidi, comunque costituiti,  determinano  in
          ogni caso il  valore  della  produzione  netta  secondo  le
          modalita' contenute nell' articolo 10, comma 1, del decreto
          legislativo  15  dicembre  1997,  n.   446   e   successive
          modificazioni. 
              48. Ai fini dell'imposta sul  valore  aggiunto  non  si
          considera effettuata nell'esercizio di imprese  l'attivita'
          di garanzia collettiva dei fidi. 
              49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al
          capitale sociale dei  confidi,  comunque  costituiti,  e  i
          contributi a questi versati costituiscono  per  le  imprese
          consorziate   o   socie   oneri   contributivi   ai   sensi
          dell'articolo 64, comma 4, del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,   n.   917   e   successive
          modificazioni. Tale  disposizione  si  applica  anche  alle
          imprese e agli enti di cui al comma 10,  per  un  ammontare
          complessivo deducibile non superiore al  2  per  cento  del
          reddito  d'impresa  dichiarato;  e'  salva  ogni  eventuale
          ulteriore deduzione prevista dalla legge. 
              50.   Ai   fini   delle   imposte   sui   redditi,   le
          trasformazioni e le fusioni effettuate  tra  i  confidi  ai
          sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo  in
          nessun  caso  a  recupero  di  tassazione  dei   fondi   in
          sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato  la
          trasformazione o partecipato alla fusione. 
              51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in
          misura fissa. 
              52. I confidi gia' costituiti alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti
          da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai  commi
          12,  13,  14,  15,  16  e  17,   salva   fino   ad   allora
          l'applicazione delle  restanti  disposizioni  del  presente
          articolo; anche decorso tale termine  i  confidi  in  forma
          cooperativa gia' costituiti alla data di entrata in  vigore
          del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite
          minimo della quota di partecipazione determinato  ai  sensi
          del comma 13. 
              53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque  anni
          successivi alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga
          per gli aiuti a finalita' regionale di cui all'articolo 87,
          paragrafo  3,  lettera  a),  del  trattato  CE,  la   parte
          dell'ammontare minimo del patrimonio  netto  costituito  da
          apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di  gestione
          deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in  deroga
          a quanto previsto dal comma 14. 
              54. I soggetti di cui al comma 10,  che  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo
          consortile o al capitale  sociale  dei  confidi,  anche  di
          secondo grado, possono mantenere  la  loro  partecipazione,
          fermo  restando  il  divieto  di  fruizione  dell'attivita'
          sociale. 
              55. I confidi che alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto gestiscono fondi pubblici di  agevolazione
          possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque  anni
          dalla stessa data. Fino a tale termine  i  confidi  possono
          prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria
          dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte
          alle imprese consorziate o socie. I contributi  erogati  da
          regioni o da altri enti  pubblici  per  la  costituzione  e
          l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi  per
          lo svolgimento della propria attivita'  istituzionale,  non
          ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo  47  del
          testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,
          di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385  .
          La gestione di fondi pubblici finalizzati  all'abbattimento
          dei tassi  di  interesse  o  al  contenimento  degli  oneri
          finanziari   puo'    essere    svolta,    in    connessione
          all'operativita'  tipica,  dai  soggetti   iscritti   nella
          sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del citato  testo
          unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993  ,  nei
          limiti della strumentalita' all'oggetto  sociale  tipico  a
          condizione che: 
                a) il contributo a  valere  sul  fondo  pubblico  sia
          erogato esclusivamente a favore di  imprese  consorziate  o
          socie ed  in  connessione  a  finanziamenti  garantiti  dal
          medesimo confidi; 
                b)  il  confidi  svolga  unicamente  la  funzione  di
          mandatario all'incasso e al pagamento per  conto  dell'ente
          pubblico erogatore,  che  permane  titolare  esclusivo  dei
          fondi,  limitandosi  ad  accertare   la   sussistenza   dei
          requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione. 
              56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei
          criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente
          decreto non comportano violazioni  delle  disposizioni  del
          codice civile o di altre leggi in materia di bilancio,  ne'
          danno luogo a rettifiche fiscali. 
              57.  I  confidi  che  hanno  un  volume  di   attivita'
          finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di  euro
          o    mezzi    patrimoniali    pari    o     superiori     a
          duemilioniseicentomila euro possono, entro  il  termine  di
          diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto,  chiedere  l'iscrizione  provvisoria   nell'elenco
          speciale di cui all'articolo 107 del testo unico  bancario.
          La Banca d'Italia procede  all'iscrizione  previa  verifica
          della  sussistenza  degli  altri  requisiti  di  iscrizione
          previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario.
          Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi  si  adeguano  ai
          requisiti minimi per l'iscrizione  previsti  ai  sensi  del
          comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede
          alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non
          si sono adeguati. I confidi iscritti  nell'elenco  speciale
          ai  sensi  del  presente  comma,  oltre  all'attivita'   di
          garanzia   collettiva   dei   fidi,    possono    svolgere,
          esclusivamente nei confronti delle  imprese  consorziate  o
          socie, le sole attivita' indicate nell'articolo 155,  comma
          4 -quater , del testo unico bancario.  Resta  fermo  quanto
          previsto dall'articolo 155, comma 4  -ter  ,  del  medesimo
          testo unico bancario. 
              58. Il secondo comma dell' articolo 17 della  legge  19
          marzo 1983, n. 72, e' abrogato. 
              59. L' articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n.  317,
          e' abrogato. 
              60. Nell' articolo 10, comma 1, del decreto legislativo
          15 dicembre  1997,  n.  446,  sono  soppresse  le  seguenti
          parole: «, e in  ogni  caso  per  i  consorzi  di  garanzia
          collettiva fidi di primo e secondo grado, anche  costituiti
          sotto forma di societa' cooperativa o consortile,  previsti
          dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n.  317,
          iscritti nell'apposita sezione dell'elenco  previsto  dall'
          articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
          385». 
              61. Nell' articolo 15, comma 1,  della  legge  7  marzo
          1996,  n.  108,  le  parole:  «consorzi  o  cooperative  di
          garanzia collettiva fidi  denominati  "Confidi",  istituiti
          dalle associazioni di  categoria  imprenditoriali  e  dagli
          ordini  professionali»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
          «confidi, di cui all'  articolo  13  del  decreto-legge  30
          settembre 2003, n. 269». 
              61-bis . La garanzia della Sezione speciale  del  Fondo
          interbancario di garanzia, istituita  con  l'  articolo  21
          della  legge  9  maggio  1975,   n.   153,   e   successive
          modificazioni, puo' essere  concessa  alle  banche  e  agli
          intermediari finanziari iscritti  nell'elenco  speciale  di
          cui all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte  di
          finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'  articolo
          2135  del  codice  civile  ,  ivi  comprese  la   locazione
          finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza,
          al capitale delle imprese  agricole  medesime,  assunte  da
          banche, da altri intermediari finanziari o da fondi  chiusi
          di  investimento  mobiliari.  La  garanzia  della   Sezione
          speciale del Fondo interbancario  di  garanzia  e'  estesa,
          nella  forma  di  controgaranzia,  a  quella  prestata  dai
          confidi operanti  nel  settore  agricolo,  che  hanno  come
          consorziati o soci almeno il 50 per cento  di  imprenditori
          agricoli   ed   agli   intermediari   finanziari   iscritti
          nell'elenco generale di cui all'articolo 106  del  medesimo
          testo unico.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole  e  forestali,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, sono stabiliti i  criteri
          e le modalita' per  la  concessione  delle  garanzie  della
          Sezione speciale e la gestione delle sue  risorse,  nonche'
          le eventuali riserve  di  fondi  a  favore  di  determinati
          settori o tipologie di operazioni. 
              61-ter  .  [In  via  transitoria,  fino  alla  data  di
          insediamento degli organi sociali della societa' di cui  al
          comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni  vigenti
          riguardanti il fondo di garanzia  di  cui  all'articolo  2,
          comma 100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662]. 
              61-quater . Le caratteristiche delle garanzie  dirette,
          controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta  dal
          Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b ),  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 , al fine  di  adeguarne  la
          natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la
          disciplina dei requisiti minimi di capitale per le  banche,
          sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
          17  della  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1 - 2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).". 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il riferimento al testo del  decreto  legislativo
          n. 385 del 1993 vedasi nelle note alle premesse. 
              - Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
          106 del citato decreto legislativo n. 385 del  1993  vedasi
          nelle note alle premesse. 
              - Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
          112 del citato decreto legislativo n. 385 del  1993  vedasi
          nelle note alle premesse. 
              - Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
          13 del citato decreto-legge n. 269 del  2003  vedasi  nelle
          note alle premesse. 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  2359  del
          codice civile: 
              "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate: 
                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
                2) le societa' in cui un'altra  societa'  dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                3) le societa' che sono sotto influenza dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.". 
              - Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
          7-bis della citata legge n. 130 del 1999 vedasi nelle  note
          alle premesse. 
              Il decreto del Ministro dell'Economia e  delle  Finanze
          14  dicembre  2006,  n.  310  (Regolamento  di   attuazione
          dell'articolo 7-bis della L. 30 aprile  1999,  n.  130,  in
          materia di obbligazioni bancarie garantite)  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2007, n. 25.