DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore della legge: 9-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
Testo in vigore dal: 26-6-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 24 
Interventi per i consorzi e le  cooperative  di  garanzia  collettiva
                                fidi 
 
  1. I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi  di  cui
all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre  1982,  n.  697,
convertito dalla  legge  29  novembre  1982,  n.  887,  e  successive
modifiche,  possono  costituire  societa'  finanziarie   aventi   per
finalita' lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel 
turismo e nei servizi. 
  2.  I  requisiti  delle   societa'   finanziarie,   richiesti   per
l'esercizio delle attivita' di cui al presente articolo, sono i 
seguenti: 
    a) siano ispirate ai principi di mutualita', richiamati 
espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti; 
    b) siano costituite  da  almeno  30  consorzi  e  cooperative  di
garanzia collettiva fidi di cui al comma 1, distribuiti sull'intero 
territorio nazionale; 
    c) siano iscritte all'apposito elenco  tenuto  dal  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformita' 
al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 
  3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del
turismo e dei servizi, per le finalita' di cui al presente  articolo,
possono promuovere societa' finanziarie che abbiano i requisiti nel 
medesimo previsti. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). ((13)) 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). ((13)) 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). ((13)) 
 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma  11)  che
"I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella  di  entrata  in
vigore del presente decreto-legge sono disciplinati,  ai  fini  della
concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla
loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui  all'Allegato
1  e   dalle   norme   di   semplificazione   recate   dal   presente
decreto-legge."