LEGGE 19 marzo 1983, n. 72

Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle societa' per azioni ed alle cooperative, nonche' disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003)
Testo in vigore dal: 26-11-2003
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 17.

  I  limiti  di  due  milioni  e quattro milioni di lire previsti dal
primo  comma  dell'articolo  24  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio  dello  Stato  14  dicembre 1947, n. 1577, ratificato con
legge  2  aprile 1951, n. 302, come sostituito con l'articolo 3 della
legge 17 febbraio 1971, n. 127, sono elevati, rispettivamente, a lire
venti  milioni e trenta milioni; il limite di lire ventimila previsto
dal secondo comma dello stesso articolo 24, come sopra sostituito, e'
elevato a lire centomila.
  ((COMMA  ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, COVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)).
  La  remunerazione  del  capitale  sociale  delle  cooperative e dei
consorzi  non  puo' in alcun caso essere superiore alla remunerazione
dei prestiti sociali.