DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 26-11-2003
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10
Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui
                 all'articolo 3, comma 1, lettera e)

  1.  Per  gli  enti  privati  non commerciali di cui all'articolo 3,
comma  1,  lettera  e)  che  svolgono  esclusivamente  attivita'  non
commerciali  ((.  .  .)),  la  base  imponibile  e' determinata in un
importo  pari all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale
dipendente,  dei  redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di
cui  all'articolo  47  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e
continuativa  di  cui  agli articoli 49, comma 2, lettera a), nonche'
per  attivita'  di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui
all'articolo  81,  comma 1, lettera l), del citato testo unico n. 917
del  1986.  Sono  in  ogni  caso  escluse  dalla  base  impobibile le
remunerazioni  dei  sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui
all'articolo  47,  comma  1,  lettera  d),  del predetto testo unico,
nonche'  le somme di cui alla lettera c) dello stesso articolo 47 del
medesimo  testo  unico  esenti dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche relative a borse di studio o assegni.
  2.  Se  i  soggetti  di  cui  al comma 1 esercitano anche attivita'
commerciali  la  base  imponibile  a  queste  relativa e' determinata
secondo   la   disposizione   dell'articolo  5,  computando  i  costi
deducibili  ivi indicati non specificamente riferibili alle attivita'
commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare
dei   ricavi  e  degli  altri  proventi  considerati  dalle  predette
disposizioni  e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
La  base  imponibile  relativa  alle altre attivita' e' determinata a
norma  del  precedente  comma  1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi
indicati  e'  ridotto  dell'importo di essi specificamente riferibile
alle   attivita'   commerciali.  Qualora  gli  emolumenti  non  siano
specificamente  riferibili  alle  attivita'  commerciali, l'ammontare
degli  stessi  e'  ridotto  di  un  importo imputabile alle attivita'
commerciali  in  base  al  rapporto  indicato  nel  primo periodo del
presente comma. (8)
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 506.
  4.  Per  gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
e), la base imponibile e' determinata:
    a)  per  le  societa' ed enti commerciali secondo le disposizioni
degli articoli 5, 6 e 7 che risultano ad essi applicabili;
    b)  per  le societa' ed associazioni esercenti arti e professioni
secondo la disposizione dell'articolo 8;
  c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 506.
  5.  Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  titolo le attivita'
commerciali  sono  quelle  considerate tali ai fini delle imposte sui
redditi.
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AGGIORNAMENTO (8)
  Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma
1)  che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere
da  a)  a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso
alla data di emanazione del presente decreto,[. . .]."