LEGGE 7 marzo 1996, n. 108

Disposizioni in materia di usura.

note: Entrata in vigore della legge: 24-3-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 29-2-2012
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 15. 

 
  1. E' istituito presso il Ministero del tesoro  il  "Fondo  per  la
prevenzione del fenomeno dell'usura"  di  entita'  pari  a  lire  300
miliardi, da costituire  con  quote  di  100  miliardi  di  lire  per
ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e  1998.  Il  Fondo  dovra'
essere  utilizzato  quanto  al  70  per  cento  per  l'erogazione  di
contributi  a  favore  di  appositi  fondi  speciali  costituiti  dai
confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, e quanto al  30  per  cento  a  favore  delle  fondazioni  ed
associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura,
di cui al comma 4. 
  2. I contributi di cui  al  comma  1  possono  essere  concessi  ai
Confidi alle seguenti condizioni: 
    a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati  dai
fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le
banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a  medio
termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore
delle  piccole  e  medie  imprese  a  elevato  rischio   finanziario,
intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una  domanda
di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il  50  per
cento dell'importo del finanziamento stesso  pur  in  presenza  della
disponibilita' del Confidi al rilascio della garanzia; 
    b) che i contributi di  cui  al  comma  1  siano  cumulabili  con
eventuali contributi concessi dalle camere di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura. 
  3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria,  del
commercio e  dell'artigianato,  determina  con  decreto  i  requisiti
patrimoniali dei fondi speciali antiusura di  cui  al  comma  2  e  i
requisiti di onorabilita' e di professionalita' degli  esponenti  dei
fondi medesimi. 
  4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la  prevenzione
del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco  tenuto  dal
Ministro  del  tesoro.  Lo  scopo  della  prevenzione  del   fenomeno
dell'usura,  anche  attraverso  forme  di   tutela,   assistenza   ed
informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto. 
  5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno  ed  il
Ministro per gli affari sociali, determina con  decreto  i  requisiti
patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione
del  fenomeno  dell'usura  ed  i  requisiti  di  onorabilita'  e   di
professionalita'  degli  esponenti  delle   medesime   fondazioni   e
associazioni. 
  6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del  fenomeno
dell'usura  prestano  garanzie  alle  banche  ed  agli   intermediari
finanziari al  fine  di  favorire  l'erogazione  di  finanziamenti  a
soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri  fissati  nei
relativi statuti, incontrano difficolta' di accesso al credito. 
  7. Fatte salve le riserve di attivita'  previste  dalla  legge,  le
fondazioni  e  le  associazioni  per  la  prevenzione  del   fenomeno
dell'usura esercitano le altre attivita' previstedallo statuto. 
  8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione dei
contributi, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, all'istituzione  di  una  commissione
costituita da ((due  rappresentanti  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze,  di  cui  uno  con  funzioni  di  presidente,  da  due
rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno  nella  persona
del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento  delle
iniziative  anti-racket  ed  antiusura,  da  due  rappresentanti  del
Ministero dello  sviluppo  economico  e  da  due  rappresentanti  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali.  E'  previsto  un
supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti  effettivi  e
supplenti  della  commissione  sono  scelti  tra  i  funzionari   con
qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia  o  equiparata.
La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. Le  riunioni
della commissione  sono  valide  quando  intervengono  almeno  cinque
componenti,  rappresentanti,  comunque,  le  quattro  amministrazioni
interessate.  Le  deliberazioni  sono  adottate  a  maggioranza   dei
presenti  e  in  caso  di  parita'  di  voti   prevale   quello   del
presidente)). 
  9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti
dello stanziamento previsto al comma 1. 
  10. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  1  si  provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del  bilancio
triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1996,  utilizzando  parzialmente
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.