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LEGGE 7 marzo 1996, n. 108

Disposizioni in materia di usura.

note: Entrata in vigore della legge: 24-3-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 24-3-1996
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               ART. 1. 
 
1. L'articolo 644 del codice penale e' sostituito dal seguente: 
"ART. 644. - (Usura).-Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo
643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma,  per  se  o  per
altri, in corrispettivo di una  prestazione  di  denaro  o  di  altra
utilita', interessi o  altri  vantaggi  usurari,  e'  punito  con  la
reclusione da uno a sei anni e con la multa da  lire  sei  milioni  a
lire trenta milioni. 
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto
previsto dal primo comma procura a taluno  una  somma  di  denaro  od
altra utilita' facendo dare o promettere, a se' o ad  altri,  per  la
mediazione, un compenso usurario. 
La legge stabilisce il limite  oltre  il  quale  gli  interessi  sono
sempre  usurari.  Sono  altresi'  usurari  gli  interessi,  anche  se
inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi  che,  avuto
riguardo alle con-  crete  modalita'  del  fatto  e  al  tasso  medio
praticato per operazioni similari, risultano comunque  sproporzionati
rispetto alla prestazione di  denaro  o  di  altra  utilita',  ovvero
all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in
condizioni di difficolta' economica o finanziaria. 
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene  conto
delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo  e  delle  spese,
escluse quelle per imposte e tasse,  collegate  alla  erogazione  del
credito. 
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da
un terzo alla meta': 
1)  se  il  colpevole  ha  agito  nell'esercizio  di  una   attivita'
professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare; 
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia  partecipazioni  o  quote
societarie o aziendali o proprieta' immobiliari: 
3) se il reato e' commesso in danno di  chi  si  trova  in  stato  di
bisogno; 
4) se  il  reato  e'  commesso  in  danno  di  chi  svolge  attivita'
imprenditoriale, professionale o artigianale; 
5) se il reato e' commesso da persona  sottoposta  con  provvedimento
definitivo alla misura di  prevenzione  della  sorveglianza  speciale
durante il periodo previsto di applicazione e fino  a  tre  anni  dal
momento in cui e' cessata l'esecuzione. 
Nel  caso  di  condanna,  o  di  applicazione  di   pena   ai   sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti
di cui al presente articolo, e' sempre ordinata la confisca dei  beni
che costituiscono prezzo o profitto del  reato  ovvero  di  somme  di
denaro, beni ed utilita' di cui il reo ha la disponibilita' anche per
interposta persona per un importo pari al valore  degli  interessi  o
degli altri vantaggi  o  compensi  usurari,  salvi  i  diritti  della
persona offesa dal reato alle  restituzioni  e  al  risarcimento  dei
danni". 
2. L'articolo 644-bis del codice penale e' abrogato. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - Si trascrive il testo dell'art. 643 del codice penale:
             "Art.   643  (Circonvenzione  di  persone  incapaci).  -
          Chiunque, per procurare a  se'  o  ad  altri  un  profitto,
          abusando  dei  bisogni, delle passioni o della inesperienza
          di  una  persona  minore,  ovvero  abusando   dello   stato
          d'infermita' o deficienza psichica di una persona, anche se
          non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto,
          che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri
          dannoso,  e'  punito  con la reclusione da due a sei anni e
          con la multa da lire quattrocentomila a quattro milioni".
             - Si trascrive il testo  dell'art.  444  del  codice  di
          procedura penale:
             "Art.  444  (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
          L'imputato e il  pubblico  ministero  possono  chiedere  al
          giudice   l'applicazione,   nella  specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria,  diminuita  fino a un terzo, ovvero di una pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita   fino  a  un  terzo,  non  supera  due  anni  di
          reclusione  o  di  arresto,  soli  o   congiunti   a   pena
          pecuniaria.
             2.  Se  vi  e'  il consenso anche della parte che non ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza  di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129, il
          giudice,  sulla  base  degli  atti,  se  ritiene   che   la
          qualificazione  giuridica  del  fatto e l'applicazione e la
          comparizione delle circostanze prospettate dalle parti sono
          corrette, dispone con sentenza  l'applicazione  della  pena
          indicata,  enunciando  nel  dispositivo  che vi e' stata la
          richiesta delle parti.  Se  vi  e'  costituzione  di  parte
          civile,  il  giudice non decide sulla relativa domanda; non
          si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
             3. La parte, nel formulare la richiesta, puo subordinare
          l'efficacia,    alla    concessione    della    sospensione
          condizionale  della  pena.  In  questo  caso  il giudice se
          ritiene che la sospensione  condizionale  non  puo'  essere
          concessa, rigetta la richiesta".
             -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 644-bis del codice
          penale, abrogato dall'art. 1 della legge qui pubblicata:
             "Art. 644-bis (Usura impropria). - Chiunque,  fuori  dei
          casi previsti dall'art. 644, approfittando delle condizioni
          di  difficolta'  economica  o  finanziaria  di  persona che
          svolge una attivita' imprenditoriale o professionale, si fa
          dare o promettere, sotto qualsiasi forma,  per  se'  o  per
          altri,  in  corrispettivo di una prestazione di denaro o di
          altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi  usurari,  e'
          punito  con  la reclusione da sei mesi a quattro anni e con
          la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
             Alla  stessa  pena  soggiace  chi,  fuori  dei  casi  di
          concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura
          ad  una  persona  che svolge un'attivita' imprenditoriale o
          professionale e che  versa  in  condizioni  di  difficolta'
          economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa
          mobile, facendo dare o promettere, a se' o ad altri, per la
          mediazione, un compenso usurario.
             Si  applica  la  disposizione  del terzo comma dell'art.
          644".