REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2440

Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato. (023U2440)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 23-11-1923
 
                              Art. 70. 
 
 
  Gli atti considerati nel precedente art. 69,  debbono  indicare  il
titolo e l'oggetto  del  credito  verso  lo  Stato,  che  si  intende
colpire, cedere o delegare. 
 
  Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare  crediti
verso amministrazioni diverse. 
 
  Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture  ed
appalti,  devono  essere  osservate  le  disposizioni  dell'art.   9,
allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e
355, allegato F, della legge medesima.