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DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2012, n. 49

Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5. (12G0071)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/2017)
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Testo in vigore dal: 18-5-2012
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
  Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87,  quinto  comma,  della
Costituzione; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario», in  particolare,  l'articolo
5, comma 1, lettere b), c) e il comma 4, lettere b), c), d) e) ed  f)
e il comma 5; 
  Visto l'articolo 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  Visto  l'articolo  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 9 maggio  1989,  n.  168,  recante  istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6; 
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n.  449,  recante  misure  per  la
stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare  l'articolo
51; 
  Vista la legge  3  luglio  1998,  n.  210,  recante  norme  per  il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di  ruolo,
e successive modificazioni; 
  Vista legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria per il 2004), ed in particolare l'articolo 3; 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2005), ed in particolare l'articolo 1, comma 105; 
  Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante nuove  disposizioni
concernenti i professori e i ricercatori  universitari  e  delega  al
Governo  per  il  riordino   e   il   reclutamento   dei   professori
universitari, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005,   n.  7,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, recante disposizioni
urgenti per l'universita' e la ricerca, per i  beni  e  le  attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere strategiche,  per  la
mobilita' dei pubblici dipendenti e per semplificare gli  adempimenti
relativi a imposte di bollo e tasse  di  concessione,  nonche'  altre
misure urgenti, ed in particolare, l'articolo 1-ter; 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.  286,   recante
disposizioni urgenti in  materia  tributaria  e  finanziaria,  ed  in
particolare,  l'articolo  2,  commi   138,   139   e   140   relativi
all'istituzione  e  al  funzionamento   dell'Agenzia   nazionale   di
valutazione del sistema universitario (ANVUR); 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio   2008,   n.   121   recante
disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo  in
applicazione dell'articolo  1,  commi  376  e  377,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l'articolo 1, comma 5; 
  Visto il decreto-legge 26 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, in particolare l'articolo  66  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 10 novembre 2008,  n. 180,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, recante disposizioni
urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la
qualita' del sistema universitario e della ricerca; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2011,  n.  199,  recante
disciplina  del  dissesto  finanziario  delle   universita'   e   del
commissariamento degli atenei, a  norma  dell'articolo  5,  commi  1,
lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre  2010,
n. 240; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ed in particolare
l'articolo 14, comma 2-quinquies; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2012,  n.  18,  recante
introduzione di un sistema di contabilita'  economico-patrimoniale  e
analitica, del  bilancio  unico  e  del  bilancio  consolidato  nelle
universita', a norma dell'articolo 5,  comma  1,  lettera  b),  e  4,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, recante  riordinamento  della  docenza  universitaria,  relativa
fascia  di  formazione  nonche'   sperimentazione   organizzativa   e
didattica, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,
n. 76, concernente  la  struttura  e  il  funzionamento  dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca
(ANVUR); 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 13 gennaio 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 marzo 2012; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione; 


				 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 

 
                               Art. 1 

 
                             Definizioni 

 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono: 
    a) per Ministro o Ministero, rispettivamente  il  Ministro  e  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    b)  per  «universita'»,  «ateneo»  o  «atenei»,  le   istituzioni
universitarie   italiane   statali,   ivi   compresi   gli   istituti
universitari a ordinamento speciale; 
    c) per ANVUR, l'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca; 
    d)  per  FFO,  il  Fondo   di   finanziamento   ordinario   delle
universita', di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a) della legge 24
dicembre 1993, n. 537; 
    e) per Fondo per la programmazione del sistema universitario,  il
Fondo di cui all'articolo 5, comma  1,  lettera  c)  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537. 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  5,  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240 ( Norme in materia di  organizzazione
          delle universita', di personale accademico e  reclutamento,
          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e
          l'efficienza del sistema universitario): 
              «Art.  5  (Delega  in  materia  di  interventi  per  la
          qualita' e l'efficienza del sistema universitario). - 1. Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno o piu' decreti legislativi finalizzati a  riformare  il
          sistema universitario per il  raggiungimento  dei  seguenti
          obiettivi: 
                a) valorizzazione della  qualita'  e  dell'efficienza
          delle universita' e conseguente introduzione di  meccanismi
          premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche  sulla
          base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione
          di   un   sistema   di   accreditamento   periodico   delle
          universita';  valorizzazione   dei   collegi   universitari
          legalmente riconosciuti, ivi compresi  i  collegi  storici,
          mediante la previsione di una apposita  disciplina  per  il
          riconoscimento e l'accreditamento  degli  stessi  anche  ai
          fini   della   concessione   del   finanziamento   statale;
          valorizzazione della figura dei ricercatori;  realizzazione
          di opportunita' uniformi, su tutto il territorio nazionale,
          di accesso e scelta dei percorsi formativi; 
                b)  revisione   della   disciplina   concernente   la
          contabilita',  al  fine  di  garantirne  coerenza  con   la
          programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed
          omogeneita', e di consentire l'individuazione della  esatta
          condizione  patrimoniale   dell'ateneo   e   dell'andamento
          complessivo della gestione;  previsione  di  meccanismi  di
          commissariamento in  caso  di  dissesto  finanziario  degli
          atenei; 
                c) introduzione, sentita l'ANVUR, di  un  sistema  di
          valutazione ex post delle politiche di  reclutamento  degli
          atenei, sulla base di criteri definiti ex ante; 
                d) revisione, in attuazione del titolo V della  parte
          II della Costituzione,  della  normativa  di  principio  in
          materia di diritto allo studio, al fine  di  rimuovere  gli
          ostacoli  di  ordine  economico  e  sociale  che   limitano
          l'accesso   all'istruzione   superiore,    e    contestuale
          definizione dei livelli essenziali delle prestazioni  (LEP)
          erogate dalle universita' statali. 
              2. L'attuazione del comma 1, lettere a), b)  e  c),  ad
          eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera g),  e  al
          comma 4, lettera l), non deve determinare nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. Gli eventuali maggiori oneri
          derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), dovranno
          essere quantificati e coperti, ai sensi dell'art. 17, comma
          2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              3. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1,
          lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ai
          principi di riordino di cui  all'art.  20  della  legge  15
          marzo 1997,  n.  59,  e  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                a) introduzione di un sistema di accreditamento delle
          sedi e dei corsi di studio universitari di cui  all'art.  3
          del  regolamento   di   cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   22
          ottobre  2004,  n.  270,  fondato   sull'utilizzazione   di
          specifici indicatori definiti ex  ante  dall'ANVUR  per  la
          verifica del possesso  da  parte  degli  atenei  di  idonei
          requisiti   didattici,   strutturali,   organizzativi,   di
          qualificazione dei docenti e delle  attivita'  di  ricerca,
          nonche' di sostenibilita' economico-finanziaria; 
                b)  introduzione  di  un   sistema   di   valutazione
          periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante,
          da  parte  dell'ANVUR,  dell'efficienza  e  dei   risultati
          conseguiti nell'ambito  della  didattica  e  della  ricerca
          dalle  singole  universita'  e  dalle  loro   articolazioni
          interne; 
                c) potenziamento del sistema di autovalutazione della
          qualita' e dell'efficacia delle proprie attivita' da  parte
          delle universita', anche avvalendosi dei propri  nuclei  di
          valutazione e dei contributi provenienti dalle  commissioni
          paritetiche di cui all'art. 2, comma 2, lettera g); 
                d)  definizione  del  sistema  di  valutazione  e  di
          assicurazione della qualita' degli atenei in  coerenza  con
          quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo
          le  linee  guida  adottate  dai  ministri   dell'istruzione
          superiore   dei    Paesi    aderenti    all'Area    europea
          dell'istruzione superiore; 
                e)  previsione  di  meccanismi  volti   a   garantire
          incentivi correlati al conseguimento dei risultati  di  cui
          alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili  del
          fondo di finanziamento  ordinario  delle  universita'  allo
          scopo annualmente predeterminate; 
                f) previsione per i collegi  universitari  legalmente
          riconosciuti, quali strutture a carattere residenziale,  di
          rilevanza nazionale, di elevata  qualificazione  culturale,
          che  assicurano  agli  studenti   servizi   educativi,   di
          orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli
          atenei, di requisiti  e  di  standard  minimi  a  carattere
          istituzionale, logistico  e  funzionale  necessari  per  il
          riconoscimento  da  parte  del   Ministero   e   successivo
          accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti
          da  almeno  cinque  anni;  rinvio   ad   apposito   decreto
          ministeriale   della   disciplina   delle   procedure    di
          iscrizione, delle modalita' di  verifica  della  permanenza
          delle condizioni  richieste,  nonche'  delle  modalita'  di
          accesso  ai  finanziamenti  statali  riservati  ai  collegi
          accreditati; 
                g)   revisione   del   trattamento   economico    dei
          ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo
          anno di attivita', nel rispetto del limite di spesa di  cui
          all'art. 29, comma 22, primo periodo. 
              4. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1,
          lettera b), il Governo si attiene ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                a)  introduzione  di  un  sistema   di   contabilita'
          economico-patrimoniale e analitica, del  bilancio  unico  e
          del bilancio consolidato di ateneo sulla base  di  principi
          contabili e schemi di bilancio stabiliti e  aggiornati  dal
          Ministero, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, sentita  la  Conferenza  dei  rettori  delle
          universita'  italiane  (CRUI),  garantendo,  al  fine   del
          consolidamento  e  del   monitoraggio   dei   conti   delle
          amministrazioni  pubbliche,  la   predisposizione   di   un
          bilancio preventivo e  di  un  rendiconto  in  contabilita'
          finanziaria, in conformita'  alla  disciplina  adottata  ai
          sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 31  dicembre  2009,
          n. 196; 
                b)  adozione  di   un   piano   economico-finanziario
          triennale al fine di garantire la sostenibilita'  di  tutte
          le attivita' dell'ateneo; 
                c) previsione che gli effetti  delle  misure  di  cui
          alla presente  legge  trovano  adeguata  compensazione  nei
          piani previsti alla lettera d); comunicazione al  Ministero
          dell'economia e delle finanze,  con  cadenza  annuale,  dei
          risultati  della  programmazione  triennale   riferiti   al
          sistema  universitario  nel  suo  complesso,  ai  fini  del
          monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica; 
                d) predisposizione di un piano  triennale  diretto  a
          riequilibrare, entro intervalli di percentuali definiti dal
          Ministero,  e  secondo  criteri  di  piena   sostenibilita'
          finanziaria,  i  rapporti  di  consistenza  del   personale
          docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero
          dei professori e ricercatori di cui all'art.  1,  comma  9,
          della  legge  4  novembre  2005,  n.  230,   e   successive
          modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale
          o totale, del predetto piano  comporti  la  non  erogazione
          delle quote di finanziamento ordinario relative alle unita'
          di personale che eccedono i limiti previsti; 
                e) determinazione di un limite massimo  all'incidenza
          complessiva delle spese per l'indebitamento e  delle  spese
          per il personale di ruolo e a  tempo  determinato,  inclusi
          gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle  entrate
          complessive dell'ateneo, al netto di quelle a  destinazione
          vincolata; 
                f)  introduzione  del  costo  standard  unitario   di
          formazione per studente in corso, calcolato secondo  indici
          commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai
          differenti    contesti    economici,     territoriali     e
          infrastrutturali in cui opera l'universita', cui  collegare
          l'attribuzione all'universita'  di  una  percentuale  della
          parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata  ai
          sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10  novembre  2008,  n.
          180, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  gennaio
          2009, n. 1; individuazione degli indici da  utilizzare  per
          la  quantificazione  del   costo   standard   unitario   di
          formazione per studente in corso, sentita l'ANVUR; 
                g)  previsione   della   declaratoria   di   dissesto
          finanziario nell'ipotesi in  cui  l'universita'  non  possa
          garantire    l'assolvimento    delle    proprie    funzioni
          indispensabili ovvero  non  possa  fare  fronte  ai  debiti
          liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi; 
                h)  disciplina   delle   conseguenze   del   dissesto
          finanziario  con  previsione  dell'inoltro  da  parte   del
          Ministero  di  preventiva  diffida   e   sollecitazione   a
          predisporre, entro un termine non superiore  a  centottanta
          giorni, un piano di rientro da sottoporre  all'approvazione
          del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e
          delle finanze, e  da  attuare  nel  limite  massimo  di  un
          quinquennio;  previsione  delle  modalita'   di   controllo
          periodico dell'attuazione del predetto piano; 
                i) previsione, per i casi di mancata predisposizione,
          mancata approvazione ovvero omessa o incompleta  attuazione
          del piano, del commissariamento  dell'ateneo  e  disciplina
          delle modalita' di assunzione  da  parte  del  Governo,  su
          proposta  del  Ministro,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze,   della   delibera   di
          commissariamento e di nomina di uno o piu'  commissari,  ad
          esclusione del rettore, con il compito di  provvedere  alla
          predisposizione ovvero all'attuazione del piano di  rientro
          finanziario; 
                l) previsione di  un  apposito  fondo  di  rotazione,
          distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse  destinate  al
          fondo di finanziamento  ordinario  per  le  universita',  a
          garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei; 
                m)  previsione  che  gli  eventuali  maggiori   oneri
          derivanti dall'attuazione della  lettera  l)  del  presente
          comma siano quantificati e coperti, ai sensi dell'art.  17,
          comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              5. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1,
          lettera c), il Governo si attiene al principio  e  criterio
          direttivo dell'attribuzione di una quota non  superiore  al
          10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata
          a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento
          degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e  fondati  su:
          la produzione scientifica dei professori e dei  ricercatori
          successiva alla loro presa di servizio ovvero al  passaggio
          a diverso ruolo o fascia  nell'ateneo;  la  percentuale  di
          ricercatori a tempo determinato in servizio che  non  hanno
          trascorso   l'intero   percorso   di   dottorato    e    di
          post-dottorato, o, nel caso delle facolta'  di  medicina  e
          chirurgia, di scuola di  specializzazione,  nella  medesima
          universita'; la percentuale  dei  professori  reclutati  da
          altri atenei; la percentuale dei professori  e  ricercatori
          in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca
          internazionali    e     comunitari;     il     grado     di
          internazionalizzazione del corpo docente. 
              6. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1,
          lettera d), il Governo si attiene ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti
          di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed
          i servizi, quali borse  di  studio,  trasporti,  assistenza
          sanitaria, ristorazione,  accesso  alla  cultura,  alloggi,
          gia'   disponibili   a   legislazione   vigente,   per   il
          conseguimento del pieno successo formativo  degli  studenti
          dell'istruzione  superiore  e  rimuovere  gli  ostacoli  di
          ordine  economico,  sociale  e   personale   che   limitano
          l'accesso ed  il  conseguimento  dei  piu'  alti  gradi  di
          istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli,  ma
          privi di mezzi; 
                b) garantire agli studenti la piu' ampia liberta'  di
          scelta in relazione  alla  fruizione  dei  servizi  per  il
          diritto allo studio universitario; 
                c) definire i criteri per l'attribuzione alle regioni
          e alle province autonome di Trento e di Bolzano  del  Fondo
          integrativo per la concessione di  prestiti  d'onore  e  di
          borse di studio, di cui all'art. 16, comma 4, della legge 2
          dicembre 1991, n. 390; 
                d) favorire il raccordo tra le regioni e le  province
          autonome di Trento  e  di  Bolzano,  le  universita'  e  le
          diverse istituzioni che concorrono  al  successo  formativo
          degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e
          degli   interventi   posti   in   essere   dalle   predette
          istituzioni,   nell'ambito    della    propria    autonomia
          statutaria; 
                e) prevedere la stipula di specifici accordi  con  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  per
          la  sperimentazione  di  nuovi  modelli  nella  gestione  e
          nell'erogazione degli interventi; 
                f) definire le tipologie  di  strutture  residenziali
          destinate agli studenti universitari e  le  caratteristiche
          peculiari delle stesse. 
              7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  e,  con
          riferimento  alle  disposizioni  di  cui  al  comma  6,  di
          concerto con il Ministro della gioventu', previa intesa con
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai
          sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n. 281, e sono trasmessi alle Camere per l'espressione  del
          parere  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia e per i profili finanziari, le quali  si  esprimono
          entro sessanta giorni dalla data di  trasmissione;  decorso
          tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del
          parere. Qualora il termine  per  l'espressione  del  parere
          parlamentare scada  nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza del termine di cui al comma 1, o  successivamente,
          quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni. 
              8. In attuazione  di  quanto  stabilito  dall'art.  17,
          comma  2,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,   in
          considerazione della complessita'  della  materia  trattata
          dai decreti legislativi di cui  al  comma  1  del  presente
          articolo,    nell'impossibilita'    di    procedere    alla
          determinazione  degli  effetti  finanziari   dagli   stessi
          derivanti, la loro quantificazione e' effettuata al momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi dell'art. 17, comma 5, della citata legge  n.  196
          del 2009, che da' conto della neutralita'  finanziaria  del
          medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da  esso
          derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. 
              9. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore
          dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo  puo'
          adottare eventuali disposizioni integrative  e  correttive,
          con le medesime  modalita'  e  nel  rispetto  dei  medesimi
          principi e criteri direttivi.». 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell' art. 33, sesto comma, della
          Costituzione: 
              «Art. 33 (Omissis). - Le istituzioni di  alta  cultura,
          universita'  ed  accademie,  hanno  il  diritto  di   darsi
          ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello
          Stato.». 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Per il testo dell'art. 5 della citata  legge  n.  240
          del 2010, si veda nella nota al titolo. 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 della  citata  legge
          n. 240 del 2010: 
              «Art. 11 (Interventi  perequativi  per  le  universita'
          statali).  -  1.  A  decorrere  dal  2011,  allo  scopo  di
          accelerare il processo di  riequilibrio  delle  universita'
          statali  e  tenuto  conto  della   primaria   esigenza   di
          assicurare la copertura delle spese fisse di  personale  di
          ruolo entro i limiti della  normativa  vigente,  una  quota
          pari almeno all'1,5 per cento del  fondo  di  finanziamento
          ordinario  e  delle  eventuali  assegnazioni  destinate  al
          funzionamento del sistema  universitario  e'  destinata  ad
          essere ripartita tra le universita' che, sulla  base  delle
          differenze   percentuali   del   valore   del   fondo    di
          finanziamento ordinario consolidato  del  2010,  presentino
          una situazione di sottofinanziamento  superiore  al  5  per
          cento rispetto al modello per la ripartizione  teorica  del
          fondo di finanziamento ordinario elaborato  dai  competenti
          organismi  di  valutazione   del   sistema   universitario.
          L'intervento perequativo  viene  ridotto  proporzionalmente
          laddove  la   situazione   di   sottofinanziamento   derivi
          dall'applicazione  delle  misure   di   valutazione   della
          qualita' di cui all'art. 5 della presente legge e  all'art.
          2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n.  180,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 9 gennaio  2009,  n.  1.  Il
          calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei  puo'
          tenere conto delle specificita' delle universita'  sede  di
          facolta' di  medicina  e  chirurgia  collegate  ad  aziende
          ospedaliere nate da  ex  policlinici  a  gestione  diretta,
          escludendo ogni intervento  per  il  ripiano  di  eventuali
          disavanzi previsto dall'art. 5, comma 4,  lettere  g),  h),
          i), l) e m), della presente legge. 
              2.  Il  Ministro  provvede  con  proprio  decreto  alla
          ripartizione della percentuale di cui al comma 1.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 9  maggio
          1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica): 
              «Art.  6  (Autonomia  delle  universita').  -   1.   Le
          universita' sono dotate di  personalita'  giuridica  e,  in
          attuazione dell'art. 33 della Costituzione, hanno autonomia
          didattica,  scientifica,   organizzativa,   finanziaria   e
          contabile; esse si danno ordinamenti  autonomi  con  propri
          statuti e regolamenti. 
              2. Nel rispetto dei  principi  di  autonomia  stabiliti
          dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla  legge,
          le universita' sono disciplinate, oltre che dai  rispettivi
          statuti e regolamenti, esclusivamente da norme  legislative
          che   vi   operino   espresso   riferimento.   E'   esclusa
          l'applicabilita' di disposizioni emanate con circolare. 
              3.  Le  universita'  svolgono  attivita'  didattica   e
          organizzano  le  relative  strutture  nel  rispetto   della
          liberta'  di  insegnamento  dei  docenti  e  dei   principi
          generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti
          didattici universitari. Nell'osservanza di questi  principi
          gli  statuti  determinano  i  corsi   di   diploma,   anche
          effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea
          e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri
          per  l'attivazione  dei  corsi   di   perfezionamento,   di
          dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. 
              4. Le universita'  sono  sedi  primarie  della  ricerca
          scientifica e operano, per la realizzazione  delle  proprie
          finalita' istituzionali, nel  rispetto  della  liberta'  di
          ricerca   dei   docenti   e   dei    ricercatori    nonche'
          dell'autonomia di ricerca delle strutture  scientifiche.  I
          singoli  docenti  e  ricercatori,  secondo  le  norme   del
          rispettivo  stato  giuridico,  nonche'  le   strutture   di
          ricerca: 
                a)  accedono  ai   fondi   destinati   alla   ricerca
          universitaria,  ai  sensi  dell'art.  65  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 
                b)  possono  partecipare  a  programmi   di   ricerca
          promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o
          privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle
          relative normative. 
              5. Le universita', in osservanza delle norme di cui  ai
          commi     precedenti,      provvedono      all'istituzione,
          organizzazione e funzionamento delle strutture  didattiche,
          di ricerca e di  servizio,  anche  per  quanto  concerne  i
          connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione. 
              6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna
          struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto
          dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto. 
              7.   L'autonomia   finanziaria   e   contabile    delle
          universita' si esercita ai sensi dell'art. 7. 
              8. La legge di attuazione dei principi di autonomia  di
          cui  al  presente  articolo  stabilisce  termini  e  limiti
          dell'autonomia delle universita', quanto  all'assunzione  e
          alla gestione del personale non docente. 
              9.  Gli  statuti  e  i  regolamenti  di   ateneo   sono
          deliberati  dagli  organi  competenti  dell'universita'   a
          maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al
          Ministro che,  entro  il  termine  perentorio  di  sessanta
          giorni, esercita il controllo di legittimita' e  di  merito
          nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza
          di rilievi essi sono emanati dal rettore. 
              10. Il Ministro puo' per una sola  volta,  con  proprio
          decreto,   rinviare   gli   statuti   e    i    regolamenti
          all'universita', indicando le norme illegittime e quelle da
          riesaminare   nel    merito.    Gli    organi    competenti
          dell'universita' possono  non  conformarsi  ai  rilievi  di
          legittimita' con deliberazione adottata  dalla  maggioranza
          dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero  ai  rilievi  di
          merito  con  deliberazione   adottata   dalla   maggioranza
          assoluta. In tal caso il  Ministro  puo'  ricorrere  contro
          l'atto  emanato  dal  rettore,  in  sede  di  giurisdizione
          amministrativa per i soli vizi di legittimita'.  Quando  la
          maggioranza qualificata non sia stata raggiunta,  le  norme
          contestate non possono essere emanate. 
              11. Gli statuti delle universita' sono pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino  Ufficiale
          del Ministero.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  51  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione  della
          finanza pubblica), come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 51 (Universita'  e  ricerca).  -  1.  Il  sistema
          universitario concorre alla realizzazione  degli  obiettivi
          di finanza pubblica per il triennio  1998-2000,  garantendo
          che il fabbisogno finanziario,  riferito  alle  universita'
          statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai
          dipartimenti ed a tutti  gli  altri  centri  con  autonomia
          finanziaria e contabile, da esso complessivamente  generato
          nel 1998 non sia superiore a quello rilevato  a  consuntivo
          per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a
          quello   dell'anno   precedente   maggiorato   del    tasso
          programmato di inflazione. Il Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente
          alla determinazione del fabbisogno finanziario  programmato
          per ciascun ateneo, sentita la  Conferenza  permanente  dei
          rettori delle universita'  italiane,  tenendo  conto  degli
          obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse
          e delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale  sistema
          universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le
          aggiuntive  esigenze  di  fabbisogno  finanziario  per  gli
          insediamenti universitari previsti dall'art. 9,  D.P.R.  30
          dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  50
          del 29 febbraio 1996. 
              2. Il Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  l'Agenzia
          spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare,
          l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le
          nuove tecnologie, l'energia e  l'ambiente  concorrono  alla
          realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  per  il
          triennio   1998-2000,   garantendo   che   il    fabbisogno
          finanziario da essi complessivamente generato nel 1998  non
          sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999
          e 2000 non sia  superiore  a  quello  dell'anno  precedente
          maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
          sentiti  i  Ministri  dell'universita'  e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, procede annualmente  alla  determinazione
          del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente. 
              3. Le disposizioni di cui  agli  articoli  7  e  9  del
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,  sono  estese  a
          partire dal  1°  gennaio  1999  alle  universita'  statali,
          sentita  la  Conferenza  permanente   dei   rettori   delle
          universita' italiane. Il Ministro del tesoro, del  bilancio
          e della programmazione  economica  determina,  con  proprio
          decreto, le  modalita'  operative  per  l'attuazione  delle
          disposizioni predette. 
              4. (abrogato). 
              5. Al comma 3 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993,
          n. 537, dopo le parole: «a standard dei costi di produzione
          per studente» sono inserite le  seguenti:  «  ,  al  minore
          valore percentuale della quota relativa alla spesa  per  il
          personale  di  ruolo  sul  fondo   per   il   finanziamento
          ordinario». Sono abrogati i commi 10, 11 e 12  dell'art.  5
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche'  il  comma  1
          dell'art.  6  della  legge  18  marzo  1989,  n.  118.   Le
          universita' statali definiscono e modificano  gli  organici
          di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal
          1° gennaio 1998 alle universita' statali e agli osservatori
          astronomici,  astrofisici  e  vesuviano  si  applicano,  in
          materia  di  organici  e  di  vincoli   all'assunzione   di
          personale di ruolo, esclusivamente le disposizioni  di  cui
          al presente articolo. 
              6. 
              7. Ai fini dell'applicazione della presente legge,  per
          enti di ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono
          i soggetti di cui all'art. 8del decreto del Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  30  dicembre  1993,  n.  593,   e
          successive modificazioni e  integrazioni,  nonche'  l'ENEA.
          All'ASI si applicano esclusivamente le disposizioni di  cui
          ai commi 2 e 6 del presente articolo,  fatto  salvo  quanto
          disposto dall'art. 5. 
              8. 
              9. A partire dall'anno 1998, il  Ministro  del  tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica  su  proposta
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica trasferisce, con  proprio  decreto,  all'unita'
          previsionale di base «Ricerca scientifica», capitolo  7520,
          dello stato di previsione del Ministero dell'universita'  e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  al  fine   di
          costituire, insieme alle risorse ivi gia'  disponibili,  un
          Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca  di  interesse
          strategico, da  assegnare  al  finanziamento  di  specifici
          progetti,  un  importo   opportunamente   differenziato   e
          comunque non superiore al 5 per cento di ogni  stanziamento
          di bilancio autorizzato  o  da  autorizzare  a  favore  del
          Consiglio nazionale delle ricerche,  dell'Agenzia  spaziale
          italiana,  dell'Istituto  nazionale  di  fisica   nucleare,
          dell'Istituto   nazionale   di   fisica   della    materia,
          dell'Osservatorio  geofisico   sperimentale,   del   Centro
          italiano ricerche  aerospaziali,  dell'Ente  per  le  nuove
          tecnologie, l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale  per
          la ricerca applicata di  cui  all'art.  4  della  legge  25
          ottobre 1968,  n.  1089,  nonche'  delle  disponibilita'  a
          valere  sulle   autorizzazioni   di   spesa   di   cui   al
          decreto-legge 22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1992,  n.  488.  Il
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica,  con  proprio  decreto   emanato   dopo   aver
          acquisito   il   parere   delle   competenti    Commissioni
          parlamentari, determina le  priorita'  e  le  modalita'  di
          impiego del Fondo per specifici progetti. 
              10. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'art.  1  della
          legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al  comma
          8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986,  n.  910,  sono
          determinate  con  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro dell'economia e delle finanze.». 
              - La  legge  3  luglio  1998,  n.  210  (Norme  per  il
          reclutamento dei ricercatori e dei professori  universitari
          di ruolo), e' stata pubblica nella Gazzetta Ufficiale del 6
          luglio 1998, n. 155. 
              - Il  testo  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004) e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27  dicembre  2003,
          n. 299, S.O. 
              - Il testo dell'art.  1,  comma  105,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria  2005),  abrogato  dal  presente  decreto,   e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O. 
              - La legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove  disposizioni
          concernenti i professori e  i  ricercatori  universitari  e
          delega al Governo per  il  riordino  del  reclutamento  dei
          professori universitari) e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 258. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11della L. 15 marzo 1997, n. 59), e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1-ter del decreto-legge
          31  gennaio  2005,   n.   7   (Disposizioni   urgenti   per
          l'universita' e la ricerca,  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali,   per   il   completamento   di   grandi   opere
          strategiche, per la mobilita' dei  pubblici  dipendenti,  e
          per semplificare gli  adempimenti  relativi  a  imposte  di
          bollo  e  tasse  di  concessione,  nonche'   altre   misure
          urgenti), convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  31
          marzo 2005, n. 43: 
              «Art.  1-ter  (Programmazione   e   valutazione   delle
          universita').  -  1.  A   decorrere   dall'anno   2006   le
          universita', anche  al  fine  di  perseguire  obiettivi  di
          efficacia e qualita'  dei  servizi  offerti,  entro  il  30
          giugno di ogni anno, adottano programmi triennali  coerenti
          con le linee generali di indirizzo definite con decreto del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          sentiti  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane,  il  Consiglio  universitario  nazionale   e   il
          Consiglio nazionale  degli  studenti  universitari,  tenuto
          altresi' conto delle risorse acquisibili  autonomamente.  I
          predetti  programmi  delle   universita'   individuano   in
          particolare: 
                a) i corsi di studio  da  istituire  e  attivare  nel
          rispetto dei requisiti  minimi  essenziali  in  termini  di
          risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere; 
                b)   il   programma   di   sviluppo   della   ricerca
          scientifica; 
                c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento  dei
          servizi e degli interventi a favore degli studenti; 
                d) i programmi di internazionalizzazione; 
                e) il fabbisogno di personale docente e non docente a
          tempo sia determinato che indeterminato,  ivi  compreso  il
          ricorso alla mobilita'. 
              2. I programmi delle universita' di  cui  al  comma  1,
          fatta salva  l'autonoma  determinazione  degli  atenei  per
          quanto riguarda il fabbisogno di  personale  in  ordine  ai
          settori   scientifico-disciplinari,   sono   valutati   dal
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e periodicamente  monitorati  sulla  base  di  parametri  e
          criteri   individuati   dal    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, avvalendosi del  Comitato
          nazionale per la  valutazione  del  sistema  universitario,
          sentita  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane.  Sui  risultati  della  valutazione  il  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca riferisce
          al termine di ciascun triennio, con apposita relazione,  al
          Parlamento. Dei programmi delle universita' si tiene  conto
          nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario
          delle universita'. 
              3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
          n. 25, ad eccezione dell'art. 2, commi 5, lettere  a),  b),
          c) e d), 6 e 7, nonche' dell'art. 3 e dell'art. 4.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2,  commi  138,  139  e
          140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262  (Disposizioni
          urgenti in materia tributaria e  finanziaria),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286: 
              «Art.  2  (Misure  in  materia   di   riscossione).   -
          (Omissis). 
              138.  Al  fine  di   razionalizzare   il   sistema   di
          valutazione   della   qualita'   delle   attivita'    delle
          universita' e degli enti  di  ricerca  pubblici  e  privati
          destinatari    di    finanziamenti    pubblici,     nonche'
          dell'efficienza  ed  efficacia  dei  programmi  statali  di
          finanziamento  e  di  incentivazione  delle  attivita'   di
          ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale
          di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca
          (ANVUR), con personalita' giuridica  di  diritto  pubblico,
          che svolge le seguenti attribuzioni: 
                a) valutazione esterna della qualita' delle attivita'
          delle universita'  e  degli  enti  di  ricerca  pubblici  e
          privati destinatari di finanziamenti pubblici,  sulla  base
          di   un   programma   annuale   approvato   dal    Ministro
          dell'universita' e della ricerca; 
                b)  indirizzo,  coordinamento   e   vigilanza   delle
          attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione
          interna degli atenei e degli enti di ricerca; 
                c) valutazione dell'efficienza e  dell'efficacia  dei
          programmi statali  di  finanziamento  e  di  incentivazione
          delle attivita' di ricerca e di innovazione. 
              139.  I  risultati  delle  attivita'   di   valutazione
          dell'ANVUR  costituiscono  criterio  di   riferimento   per
          l'allocazione dei finanziamenti statali alle universita'  e
          agli enti di ricerca. 
              140. Con regolamento emanato ai sensi  dell'  art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  previo
          parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  sono
          disciplinati: 
                a)  la  struttura  e  il  funzionamento   dell'ANVUR,
          secondo  principi   di   imparzialita',   professionalita',
          trasparenza  e  pubblicita'  degli  atti,  e  di  autonomia
          organizzativa, amministrativa e contabile, anche in  deroga
          alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato; 
                b) la nomina e la durata  in  carica  dei  componenti
          dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti
          stranieri, e le relative indennita', prevedendo che,  ferma
          restando  l'applicazione  delle  disposizioni  vigenti   in
          materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o
          di componente dell'organo direttivo puo'  essere  ricoperta
          fino al compimento del settantesimo anno di eta'. 
              (Omissis).». 
              - Il testo del decreto-legge 16 maggio  2008  n.  85  (
          Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle  strutture  di
          Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376  e  377,
          della legge 24 dicembre  2007,  n.  244),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008 n. 121  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114. 
              - Si riporta il testo dell'art. 66 del decreto-legge 26
          giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133: 
              «Art. 66 (Turn over). - 1. Le amministrazioni di cui al
          presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre  2008  a
          rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di
          personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di
          riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle
          assunzioni previste dal presente decreto. 
              2. All'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono  sostituite
          dalle parole «per l'anno 2008» e  le  parole  «per  ciascun
          anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno». 
              3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di  cui  all'art.
          1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296possono
          procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure  di
          mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
          nel limite di un contingente di personale  complessivamente
          corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di  quella
          relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.  In
          ogni caso il numero delle unita' di personale  da  assumere
          non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10  per
          cento delle unita' cessate nell'anno precedente. 
              4. All'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite
          dalle seguenti: «per l'anno 2008». 
              5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di  cui  all'art.
          1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  possono
          procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei
          requisiti ivi richiamati nel limite di  un  contingente  di
          personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
          al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute
          nell'anno precedente. In ogni caso il numero  delle  unita'
          di  personale  da  stabilizzare  non  puo'  eccedere,   per
          ciascuna amministrazione, il  10  per  cento  delle  unita'
          cessate nell'anno precedente. 
              6. L'art. 1, comma 527, della legge 27  dicembre  2006,
          n. 296 e' sostituito dal  seguente:  «Per  l'anno  2008  le
          amministrazioni di cui al comma 523  possono  procedere  ad
          ulteriori assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato,
          previo effettivo svolgimento delle procedure di  mobilita',
          nel limite  di  un  contingente  complessivo  di  personale
          corrispondente ad una spesa annua lorda pari a  75  milioni
          di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008  ed
          a 75  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2009.  Le
          autorizzazioni  ad  assumere  sono  concesse   secondo   le
          modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.». 
              7. Il comma 102 dell'art. 3  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244, e' sostituito dal  seguente:  «Per  gli  anni
          2010 e 2011, le amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma
          523,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,   possono
          procedere, per ciascun anno, previo  effettivo  svolgimento
          delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale  a
          tempo  indeterminato  nel  limite  di  un  contingente   di
          personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
          al 20 per cento di quella  relativa  al  personale  cessato
          nell'anno precedente. In ogni caso il numero  delle  unita'
          di personale da assumere non  puo'  eccedere,  per  ciascun
          anno, il  20  per  cento  delle  unita'  cessate  nell'anno
          precedente. 
              8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'art.  3,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              9. Per l'anno 2014, le amministrazioni di cui  all'art.
          1, comma 523, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  ad
          eccezione dei Corpi di polizia e del  Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco,  possono  procedere,  previo  effettivo
          svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato   nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente ad
          una spesa pari al  50  per  cento  di  quella  relativa  al
          personale cessato nell'anno precedente.  In  ogni  caso  il
          numero delle unita'  di  personale  da  assumere  non  puo'
          eccedere il 50 per cento  delle  unita'  cessate  nell'anno
          precedente. 
              9-bis. A decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia  e
          il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono  procedere,
          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente  a
          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal
          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di
          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel
          corso dell'anno precedente. 
              10. Le assunzioni di cui ai commi 3,  5,  7  e  9  sono
          autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35,  comma
          4,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
          successive   modificazioni,    previa    richiesta    delle
          amministrazioni   interessate,   corredata   da   analitica
          dimostrazione   delle   cessazioni    avvenute    nell'anno
          precedente    e    delle     conseguenti     economie     e
          dall'individuazione  delle  unita'  da   assumere   e   dei
          correlati  oneri,  asseverate  dai   relativi   organi   di
          controllo. 
              11. I limiti di cui ai commi 3,  7  e  9  si  applicano
          anche alle assunzioni del personale di cui all'art.  3  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9  non
          si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
          categorie   protette   e   a   quelle   connesse   con   la
          professionalizzazione delle forze armate cui si applica  la
          specifica disciplina di settore. 
              12. All'art. 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004,
          n. 311, come modificato da ultimo dall'art.  3,  comma  105
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere
          dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole  «A  decorrere
          dall'anno 2013». 
              13.  Per  il  quadriennio  2009-2012,  le   universita'
          statali, fermi restando i limiti  di  cui  all'articolo  1,
          comma 105, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  possono
          procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel
          limite di un contingente corrispondente ad una  spesa  pari
          al cinquanta per cento di quella relativa  al  personale  a
          tempo indeterminato complessivamente cessato  dal  servizio
          nell'anno precedente.  Ciascuna  universita'  destina  tale
          somma  per  una  quota  non  inferiore  al  50  per   cento
          all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore
          al 20 per  cento  all'assunzione  di  professori  ordinari.
          Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le
          quote di cui al periodo precedente non  si  applicano  agli
          Istituti  di  istruzione   universitaria   ad   ordinamento
          speciale. Sono fatte salve le  assunzioni  dei  ricercatori
          per i concorsi di cui all'art. 1, comma 648, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296, nei  limiti  delle  risorse  residue
          previste  dal  predetto  art.  1,  comma  650.  Nei  limiti
          previsti dal presente comma e' compreso, per  l'anno  2009,
          anche il personale oggetto di procedure di  stabilizzazione
          in  possesso  degli  specifici  requisiti  previsti   dalla
          normativa vigente. Le limitazioni di cui al presente  comma
          non si applicano alle assunzioni di personale  appartenente
          alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal
          presente  comma,  l'autorizzazione   legislativa   di   cui
          all'art. 5, comma 1, lettera a)  della  legge  24  dicembre
          1993, n. 537, concernente il  fondo  per  il  finanziamento
          ordinario delle universita', e' ridotta di 63,5 milioni  di
          euro per l'anno 2009, di 190 milioni  di  euro  per  l'anno
          2010, di 316 milioni  di  euro  per  l'anno  2011,  di  417
          milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro  a
          decorrere dall'anno 2013. 
              14.  Per  l'anno  2010  gli  enti  di  ricerca  possono
          procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure  di
          mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
          nei limiti di cui all'art. 1, comma  643,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296. Per il triennio 2011-2013  gli  enti
          di ricerca possono  procedere,  per  ciascun  anno,  previo
          effettivo svolgimento  delle  procedure  di  mobilita',  ad
          assunzioni di personale con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato entro  il  limite  dell'80  per  cento  delle
          proprie entrate correnti complessive, come  risultanti  dal
          bilancio consuntivo dell'anno precedente, purche' entro  il
          limite  del  20  per  cento  delle  risorse  relative  alla
          cessazione dei rapporti di  lavoro  a  tempo  indeterminato
          intervenute  nell'anno  precedente.  La  predetta  facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del 50 per  cento  per
          l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.
          ». 
              - Il testo del decreto-legge 10 novembre 2008,  n.  180
          (Disposizioni  urgenti  per  il  diritto  allo  studio,  la
          valorizzazione  del  merito  e  la  qualita'  del   sistema
          universitario   e   della    ricerca),    convertito    con
          modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009  n.  1,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2009, n. 6. 
              - Il testo del decreto legislativo 27 ottobre  2011  n.
          199 (Disciplina del dissesto finanziario delle  universita'
          e del commissariamento degli Atenei, a norma  dell'art.  5,
          commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge
          30 dicembre 2010, n. 240)e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 25 novembre 2011, n. 275. 
              - Si riporta il testo dell'art. 14, comma  2-quinquies,
          del decreto-legge 29 dicembre  2011,  n.  216  (Proroga  di
          termini previsti da  disposizioni  legislative  convertito,
          con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14): 
              «Art.  14  (Proroga  del  Consiglio   nazionale   della
          pubblica  istruzione  e  Consiglio  nazionale  per   l'alta
          formazione artistica e musicale). - (Omissis). 
              2-quinquies. Le risorse di cui all'art.  29,  comma  9,
          della legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e
          2013 destinate  alla  chiamata  di  professori  di  seconda
          fascia sono ripartite nei rispettivi esercizi tra tutte  le
          universita'  statali  e  le  istituzioni   ad   ordinamento
          speciale. A tal fine la distanza dal limite di cui all'art.
          51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quanto
          previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto
          legislativo attuativo della delega di cui all'art. 5, comma
          1, lettera b), secondo i principi e  criteri  direttivi  di
          cui all'art. 5, comma 4, lettera b), della citata legge  30
          dicembre  2010,  n.  240,  sono  presi  in   considerazione
          esclusivamente  per  graduare  le  rispettive  assegnazioni
          senza che cio' comporti l'esclusione di alcuna  universita'
          nell'utilizzo delle  risorse  ai  fini  della  chiamata  di
          professori di seconda fascia, perequando in particolare  le
          assegnazioni alle universita'  escluse  dalla  ripartizione
          del 2011. 
              (Omissis).». 
              - Il testo del decreto legislativo 27 gennaio 2012,  n.
          18   (Introduzione   di   un   sistema   di    contabilita'
          economico-patrimoniale e analitica, del  bilancio  unico  e
          del  bilancio  consolidato  nelle  universita',   a   norma
          dell'art. 5, comma 1, lettera b), e 4,  lettera  a),  della
          legge 30 dicembre 2010, n. 240) e' stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2012, n. 57. 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          11  luglio  1980,  n.  382  (Riordinamento  della   docenza
          universitaria,  relativa  fascia  di   formazione   nonche'
          sperimentazione  organizzativa  e   didattica)   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1980,  n.
          209, S.O. 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          1  febbraio  2010,  n.  76  (Regolamento   concernente   la
          struttura ed il  funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  di
          valutazione  del  sistema  universitario  e  della  ricerca
          (ANVUR), adottato ai sensi  dell'art.  2,  comma  140,  del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,  n.  286)  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27  maggio  2010,
          n. 122, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera a),
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi
          di finanza pubblica): 
              «Art. 5 (Universita'). - 1. A decorrere  dall'esercizio
          finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati  dallo  Stato
          alle universita' sono iscritti  in  tre  distinti  capitoli
          dello stato di previsione del Ministero dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica, denominati: 
                a)  fondo  per  il  finanziamento   ordinario   delle
          universita', relativo alla  quota  a  carico  del  bilancio
          statale delle spese per il  funzionamento  e  le  attivita'
          istituzionali delle universita', ivi comprese le spese  per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria manutenzione delle  strutture  universitarie  e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale  di
          cui all'art. 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e  della
          spesa per le attivita' previste dalla L. 28 giugno 1977, n.
          394; 
              (Omissis).».