DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n. 7

Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, ((e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti)).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31-1-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 (in G.U. 01/04/2005, n.75).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2019)
Testo in vigore dal: 2-4-2005
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 1-ter.
       (( (Programmazione e valutazione delle universita). ))

  ((1.  A  decorrere  dall'anno 2006 le universita', anche al fine di
perseguire  obiettivi  di  efficacia  e qualita' dei servizi offerti,
entro  il  30  giugno  di  ogni  anno,  adottano  programmi triennali
coerenti  con le linee generali di indirizzo definite con decreto del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, sentiti
la  Conferenza  dei  rettori delle universita' italiane, il Consiglio
universitario  nazionale  e  il  Consiglio  nazionale  degli studenti
universitari,   tenuto   altresi'  conto  delle  risorse  acquisibili
autonomamente.  I predetti programmi delle universita' individuano in
particolare:  a)  i  corsi  di  studio  da  istituire  e attivare nel
rispetto  dei  requisiti  minimi  essenziali  in  termini  di risorse
strutturali  ed  umane, nonche' quelli da sopprimere; b) il programma
di  sviluppo  della ricerca scientifica; c) le azioni per il sostegno
ed  il  potenziamento  dei  servizi e degli interventi a favore degli
studenti;  d) i programmi di internazionalizzazione; e) il fabbisogno
di  personale  docente  e  non  docente  a  tempo sia determinato che
indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilita'.
  2.  I  programmi  delle  universita' di cui al comma 1, fatta salva
l'autonoma   determinazione  degli  atenei  per  quanto  riguarda  il
fabbisogno      di     personale     in     ordine     ai     settori
scientifico-disciplinari,     sono     valutati     dal     Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca e periodicamente
monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, avvalendosi del
Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema universitario,
sentita  la  Conferenza  dei  rettori delle universita' italiane. Sui
risultati    della    valutazione    il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  riferisce  al termine di ciascun
triennio,  con apposita relazione, al Parlamento. Dei programmi delle
universita'  si  tiene  conto  nella  ripartizione  del  fondo per il
finanziamento ordinario delle universita'.
  3.  Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del  Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione
dell'articolo  2,  commi  5,  lettere a), b), c) e d), 6 e 7, nonche'
dell'articolo 3 e dell'articolo 4. ))