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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2011, n. 224

Regolamento recante disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'articolo 4, comma 6, lettere b) e c), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. (12G0005)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/2012
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Testo in vigore dal: 20-1-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 87, quinto comma, e 97 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487; 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272; 
  Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2004/49/CE  del  29
aprile 2004 relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ed, in
particolare, gli articoli 4, comma 6, lettere b) e c); 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 34 e n.  35  del
25 febbraio 2009 e n. 36 del 3 marzo 2009 recanti rispettivamente  lo
statuto, il  regolamento  di  organizzazione  ed  il  regolamento  di
gestione amministrativa e contabile  dell'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza delle ferrovie; 
  Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25  settembre  2009,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre  2009,
n. 166, con il quale e' stato individuato il trattamento giuridico ed
economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 21 gennaio 2011; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 luglio 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 ottobre 2011; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle  finanze  e  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Principi generali 
 
  1. Il reclutamento del  personale  dell'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza delle ferrovie, di seguito denominato:  "Agenzia",  avviene
mediante procedure concorsuali o selettive i cui criteri  informatori
sono  individuati  nei  principi  fissati  dall'articolo   97   della
Costituzione, dal decreto del Presidente della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni, dagli articoli 7, 28, 35  e
36 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 165 del
2001". 
  2. Le procedure di reclutamento si conformano ai seguenti principi: 
    a)  adeguata  pubblicita'  della  selezione  e   delle   relative
modalita'  di  svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento; 
    b) adozione  di  meccanismi  oggettivi  e  trasparenti  idonei  a
verificare il  possesso  dei  requisiti  professionali  richiesti  in
relazione alla posizione da ricoprire, eventualmente tramite  ricorso
all'ausilio di sistemi automatizzati finalizzati a  realizzare  anche
forme di preselezione; 
    c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori. 
  3. Fermo restando quanto  stabilito  all'articolo  38  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, alle selezioni  sono  ammessi  cittadini
italiani e cittadini dell'Unione europea che siano  in  possesso  dei
requisiti fissati dall'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   97   della
          Costituzione: 
              «Art. 97. I pubblici uffici  sono  organizzati  secondo
          disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
          andamento e la imparzialita' dell'amministrazione. 
              Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
          di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
          dei funzionari. 
              Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede
          mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487 (Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici impieghi),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O. 
              - Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del  decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art.  8.  (L'ordinamento).  -  1.  Le   agenzie   sono
          strutture che, secondo le previsioni del  presente  decreto
          legislativo,     svolgono     attivita'     a     carattere
          tecnico-operativo   di   interesse   nazionale,   in   atto
          esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse  operano  al
          servizio delle amministrazioni  pubbliche,  comprese  anche
          quelle regionali e locali. 
              2.  Le  agenzie  hanno  piena  autonomia   nei   limiti
          stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo  della
          Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma  4,  della
          legge 14 gennaio 1994,  n.  20.  Esse  sono  sottoposte  ai
          poteri di indirizzo e di vigilanza di un  ministro  secondo
          le disposizioni  del  successivo  comma  4,  e  secondo  le
          disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1,  e
          14 del decreto legislativo n.  29  del  1993  e  successive
          modificazioni. 
              3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia  viene
          conferito in  conformita'  alle  disposizioni  dettate  dal
          precedente  articolo  5  del  presente   decreto   per   il
          conferimento dell'incarico di capo del dipartimento. 
              4. Con regolamenti emanati ai sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del presidente del consiglio dei ministri  e  dei  ministri
          competenti, di concerto con il  ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti  delle  agenzie  istituite  dal  presente   decreto
          legislativo, in conformita' ai seguenti principi e  criteri
          direttivi: 
              a)  definizione  delle   attribuzioni   del   direttore
          generale dell'agenzia anche  sulla  base  delle  previsioni
          contenute nel precedente articolo 5  del  presente  decreto
          con riferimento al capo del dipartimento; 
              b) attribuzione al direttore generale  e  ai  dirigenti
          dell'agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,   nonche'   della    responsabilita'    per    il
          conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
          possibile,  di  massimali  di  spesa   predeterminati   dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso; 
              c) previsione di un  comitato  direttivo,  composto  da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
          in numero non  superiore  a  quattro,  con  il  compito  di
          coadiuvare  il  direttore  generale  nell'esercizio   delle
          attribuzioni ad esso conferite; 
              d) definizione dei poteri  ministeriali  di  vigilanza,
          che  devono   comprendere,   comunque,   oltre   a   quelli
          espressamente menzionati nel precedente comma 2: 
              d1)   l'approvazione   dei   programmi   di   attivita'
          dell'agenzia e di approvazione dei  bilanci  e  rendiconti,
          secondo   modalita'   idonee   a   garantire    l'autonomia
          dell'agenzia; 
              d2) l'emanazione di direttive con  l'indicazione  degli
          obiettivi da raggiungere; 
              d3) l'acquisizione di dati e notizie e  l'effettuazione
          di ispezioni per accertare l'osservanza delle  prescrizioni
          impartite; 
              d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'  da
          intraprendere; 
              e) definizione, tramite  una  apposita  convenzione  da
          stipularsi  tra  il  ministro  competente  e  il  direttore
          generale  dell'agenzia,  degli   obiettivi   specificamente
          attribuiti a questa ultima, nell'ambito della  missione  ad
          essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un  arco
          temporale determinato; dell'entita' e delle  modalita'  dei
          finanziamenti  da  accordare  all'agenzia   stessa;   delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di verifica dei  risultati  di  gestione;  delle  modalita'
          necessarie  ad  assicurare  al  ministero   competente   la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; 
              f) attribuzione all'agenzia di autonomia  di  bilancio,
          nei limiti del fondo stanziato a  tale  scopo  in  apposita
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia  di
          autonomi  poteri  per   la   determinazione   delle   norme
          concernenti  la  propria  organizzazione  ed   il   proprio
          funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva  lettera
          l); 
              g) regolazione su base convenzionale  dei  rapporti  di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione    tra    l'agenzia    ed    altre     pubbliche
          amministrazioni,  sulla  base  di  convenzioni  quadro   da
          deliberarsi da parte del ministro competente; 
              h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
          decreto del ministro competente, composto  di  tre  membri,
          due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
          dei  conti  o  tra  persone  in   possesso   di   specifica
          professionalita';  previsione  di  un   membro   supplente;
          attribuzione dei  relativi  compensi,  da  determinare  con
          decreto del ministro competente di concerto con quello  del
          tesoro; 
              i) istituzione di un  apposito  organismo  preposto  al
          controllo di gestione ai sensi del decreto  legislativo  di
          riordino e potenziamento  dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche; 
              l) determinazione di  una  organizzazione  dell'agenzia
          rispondente alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza  ed
          efficacia  dell'adozione  amministrativa;  attribuzione   a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  agenzia,  adottati  dal
          direttore generale dell'agenzia e  approvati  dal  ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa, nei limiti delle disponibilita'  finanziarie,  alle
          esigenze   funzionali,   e   devoluzione   ad    atti    di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;  applicazione  dei  criteri  di   mobilita'
          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni; 
              m) facolta'  del  direttore  generale  dell'agenzia  di
          deliberare  e  proporre   all'approvazione   del   ministro
          competente, di concerto con quello del tesoro,  regolamenti
          interni   di   contabilita'   ispirati,    ove    richiesto
          dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici,  anche
          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica." 
              «Art. 9. (Il personale e la dotazione  finanziaria).  -
          1. Alla copertura dell'organico delle agenzie,  nei  limiti
          determinati per ciascuna di esse dai  successivi  articoli,
          si provvede, nell'ordine: 
              a) mediante l'inquadramento  del  personale  trasferito
          dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui  al  precedente
          articolo 8, comma 1; 
              b) mediante le procedure di mobilita' di  cui  al  capo
          III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio  1993,
          n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; 
              c)  a  regime,   mediante   le   ordinarie   forme   di
          reclutamento. 
              2. Al termine delle procedure di inquadramento  di  cui
          al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte  le
          dotazioni organiche delle amministrazioni e degli  enti  di
          provenienza e le corrispondenti  risorse  finanziarie  sono
          trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
          organiche non possono essere reintegrate. 
              3. Al personale inquadrato nell'organico  dell'agenzia,
          ai  sensi  del  precedente  comma  1,   e'   mantenuto   il
          trattamento giuridico ed  economico  spettante  presso  gli
          enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza  al
          momento  dell'inquadramento,  fino  alla  stipulazione  del
          primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia. 
              4.  Gli  oneri  di  funzionamento   dell'agenzia   sono
          coperti: 
              a)  mediante  le  risorse  finanziarie  trasferite   da
          amministrazioni, secondo  quanto  disposto  dal  precedente
          comma 2; 
              b)  mediante  gli  introiti  derivanti  dai   contratti
          stipulati con le  amministrazioni  per  le  prestazioni  di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione; 
              c) mediante un finanziamento annuale,  nei  limiti  del
          fondo  a  tale   scopo   stanziato   in   apposita   unita'
          previsionale  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          ministero  competente  e   suddiviso   in   tre   capitoli,
          distintamente riferiti agli oneri  di  gestione,  calcolati
          tenendo conto  dei  vincoli  di  servizio,  alle  spese  di
          investimento,   alla   quota   incentivante   connessa   al
          raggiungimento degli obiettivi gestionali.». 
              Il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165
          (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazz.
          Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 24
          settembre  2004,  n.  272  (Regolamento  di  disciplina  in
          materia di accesso alla qualifica di  dirigente,  ai  sensi
          dell'articolo 28, comma 5, del D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.
          165), pubblicato nella gazzetta Ufficiale 13 novembre 2004,
          n. 267. 
              Il testo del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.  188
          (Attuazione della  direttiva  2001/12/CE,  della  direttiva
          2001/13/CE  e  della  direttiva   2001/14/CE   in   materia
          ferroviaria. 
              Pubblicato nella Gazz. Uff. 24  luglio  2003,  n.  170,
          S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  6,  del
          decreto legislativo 10  agosto  2007,  n.  162  (Attuazione
          delle  direttive  2004/49/CE  e  2004/51/CE  relative  alla
          sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie): 
              «6. Con separati regolamenti su proposta  del  Ministro
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze e  con  il  Ministro  per  le  riforme  e  le
          innovazioni nella  pubblica  amministrazione,  da  emanarsi
          entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto
          ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23  agosto
          1988, n. 400 e successive modifiche, si provvede alla: 
              a) definizione dell'assetto organizzativo,  centrale  e
          periferico,  dell'Agenzia,  indicazione  del  comparto   di
          contrattazione    collettiva    individuato    ai     sensi
          dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165  del  2001,
          adozione  dello  statuto,  recante  fra  l'altro  il  ruolo
          organico del personale dell'Agenzia, nel limite massimo  di
          trecento  unita'  e  delle  risorse  finanziarie   di   cui
          all'articolo 26, nonche' alla disciplina  delle  competenze
          degli organi di direzione dell'Agenzia; 
              b) definizione delle modalita'  del  trasferimento  del
          personale   da   inquadrare   nell'organico    dell'Agenzia
          proveniente dal Ministero dei trasporti, per  il  quale  si
          continuano  ad  applicare  le  disposizioni  del   comparto
          Ministeri per il periodo di comando  di  cui  al  comma  8,
          nonche' del personale di cui alla  lettera  b)  del  citato
          comma  8,  da  inquadrare  nell'organico  dell'Agenzia  nel
          limite del 50 per cento dei  posti  previsti  nell'organico
          stesso, fermi restando i limiti di cui alla lettera a)  del
          presente comma; 
              c) disciplina del reclutamento  da  parte  dell'Agenzia
          delle  risorse  umane,   individuate   mediante   procedure
          selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, da espletarsi entro  sei  mesi
          dall'entrata in vigore del relativo regolamento; 
              d) ricognizione delle attribuzioni  che  restano  nella
          competenza del Ministero dei trasporti  ed  al  conseguente
          riassetto delle strutture del Ministero stesso; 
              e)  adozione  del  regolamento  di  amministrazione   e
          contabilita'  ispirato  ai  principi   della   contabilita'
          pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  2,  del
          decreto-legge 25 settembre 2009, n.  135,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166: 
              «2.  Nel  limite  delle  risorse  finanziarie  di   cui
          all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007,  n.
          162, e  nel  limite  del  numero  di  unita'  di  personale
          compatibile con l'applicazione del trattamento giuridico ed
          economico  del  personale  dell'Agenzia  nazionale  per  la
          sicurezza del volo nell'ambito delle suddette risorse, fino
          alla definizione del comparto di contrattazione  collettiva
          ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera a), dello stesso
          decreto,  al  personale  dell'Agenzia  nazionale   per   la
          sicurezza  delle  ferrovie  si   applica   il   trattamento
          giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale
          per la sicurezza del volo. Con delibera  dell'Agenzia  sono
          definiti, avuto riguardo al contenuto delle  corrispondenti
          professionalita',  i  criteri  di  equiparazione   fra   le
          qualifiche  e  le  posizioni   economiche   del   personale
          provvisoriamente assegnato  all'Agenzia  nazionale  per  la
          sicurezza delle ferrovie e quelle previste per il personale
          dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del  volo,  nonche'
          l'equiparazione  tra  i  profili  delle  due  Agenzie.   La
          delibera e'  approvata  con  decreto  del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   il
          Ministero dell'economia e delle finanze ed il  Dipartimento
          della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri.». 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 7, 28, 35, 36 e 38
          del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art. 7. (Gestione delle risorse umane).  (Art.  7  del
          D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito  prima  dall'art.  5
          del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del
          D.Lgs. n. 387 del 1998) - 1. Le  pubbliche  amministrazioni
          garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne
          e l'assenza di ogni forma  di  discriminazione,  diretta  e
          indiretta, relativa al genere,  all'eta',  all'orientamento
          sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita',
          alla religione o alla lingua, nell'accesso al  lavoro,  nel
          trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella  formazione
          professionale,  nelle  promozioni  e  nella  sicurezza  sul
          lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono  altresi'
          un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo
          e si impegnano a rilevare, contrastare  ed  eliminare  ogni
          forma di violenza morale o psichica al proprio interno. 
              2.  Le  amministrazioni   pubbliche   garantiscono   la
          liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale  nello
          svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
          ricerca. 
              3. Le  amministrazioni  pubbliche  individuano  criteri
          certi di priorita' nell'impiego flessibile  del  personale,
          purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
          lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
          personale, sociale e familiare e dei  dipendenti  impegnati
          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
          1991, n. 266. 
              4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione  e
          l'aggiornamento del  personale,  ivi  compreso  quello  con
          qualifiche dirigenziali, garantendo altresi'  l'adeguamento
          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo
          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica
          amministrazione. 
              5. Le amministrazioni  pubbliche  non  possono  erogare
          trattamenti economici accessori che non corrispondano  alle
          prestazioni effettivamente rese. 
              6.  Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte   con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire incarichi individuali, con  contratti  di  lavoro
          autonomo,   di   natura   occasionale   o   coordinata    e
          continuativa,  ad  esperti  di  particolare  e   comprovata
          specializzazione  anche  universitaria,  in  presenza   dei
          seguenti presupposti di legittimita': 
              a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere  alle
          competenze attribuite dall'ordinamento  all'amministrazione
          conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
          e deve risultare coerente con le esigenze di  funzionalita'
          dell'amministrazione conferente; 
              b)   l'amministrazione   deve   avere   preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
              c) la prestazione deve essere di  natura  temporanea  e
          altamente qualificata; 
              d) devono essere  preventivamente  determinati  durata,
          luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 
              Si   prescinde   dal   requisito    della    comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  di  natura   occasionale   o
          coordinata e continuativa per attivita' che debbano  essere
          svolte da professionisti iscritti in ordini o  albi  o  con
          soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
          dei  mestieri  artigianali  o  dell'attivita'   informatica
          nonche' a supporto dell'attivita' didattica e  di  ricerca,
          per i servizi di orientamento, compreso il collocamento,  e
          di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza  nuovi
          o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  ferma
          restando la necessita' di accertare la maturata  esperienza
          nel settore. 
              Il ricorso a contratti di collaborazione  coordinata  e
          continuativa per lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o
          l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
          causa di responsabilita' amministrativa  per  il  dirigente
          che  ha  stipulato  i   contratti.   Il   secondo   periodo
          dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004,
          n. 168,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          luglio  2004,  n.  191,  e'  soppresso.  Si  applicano   le
          disposizioni  previste  dall'articolo  36,  comma  3,   del
          presente decreto. 
              6-bis.  Le  amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e
          rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,  procedure
          comparative  per  il  conferimento   degli   incarichi   di
          collaborazione. 
              6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma  6,
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 
              6-quater. Le disposizioni di cui ai commi  6,  6-bis  e
          6-ter non si applicano ai  componenti  degli  organismi  di
          controllo interno e  dei  nuclei  di  valutazione,  nonche'
          degli  organismi  operanti  per   le   finalita'   di   cui
          all'articolo 1, comma 5, della legge  17  maggio  1999,  n.
          144." 
              «Art. 28. (Accesso alla qualifica  di  dirigente  della
          seconda fascia). (Art. 28 del D.Lgs. n. 29 del  1993,  come
          sostituito prima dall'art. 8 del D.Lgs. n.  470  del  1993,
          poi  dall'art.   15   del   D.Lgs.   n.   546   del   1993,
          successivamente  modificato  dall'art.  5-bis  del  decreto
          legge n. 163 del 1995, convertito con  modificazioni  della
          legge  n.  273  del  1995,  e  poi  nuovamente   sostituito
          dall'art. 10 del D.Lgs. n. 387 del 1998) 
              1.  L'accesso  alla  qualifica   di   dirigente   nelle
          amministrazioni statali, anche ad ordinamento  autonomo,  e
          negli enti pubblici non economici avviene per concorso  per
          esami indetto  dalle  singole  amministrazioni  ovvero  per
          corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
          superiore della pubblica amministrazione. 
              2. Al concorso  per  esami  possono  essere  ammessi  i
          dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti
          di laurea, che  abbiano  compiuto  almeno  cinque  anni  di
          servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca  o  del
          diploma di specializzazione conseguito presso le scuole  di
          specializzazione individuate con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  almeno
          tre anni di servizio, svolti in  posizioni  funzionali  per
          l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del dottorato
          di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti  delle
          amministrazioni   statali   reclutati    a    seguito    di
          corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro
          anni. Sono, altresi', ammessi soggetti  in  possesso  della
          qualifica di dirigente in enti e  strutture  pubbliche  non
          ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma
          2, muniti del diploma  di  laurea,  che  hanno  svolto  per
          almeno due anni le funzioni  dirigenziali.  Sono,  inoltre,
          ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o
          equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo  non
          inferiore a cinque  anni,  purche'  muniti  di  diploma  di
          laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti
          di  idoneo  titolo  di  studio  universitario,  che   hanno
          maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
          presso  enti  od   organismi   internazionali,   esperienze
          lavorative in posizioni funzionali  apicali  per  l'accesso
          alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. 
              3. Al corso-concorso selettivo  di  formazione  possono
          essere ammessi, con le modalita' stabilite nel  regolamento
          di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonche' di uno
          dei  seguenti  titoli:  laurea  specialistica,  diploma  di
          specializzazione, dottorato  di  ricerca,  o  altro  titolo
          post-universitario  rilasciato  da  istituti   universitari
          italiani  o  stranieri,  ovvero  da  primarie   istituzioni
          formative  pubbliche  o  private,  secondo   modalita'   di
          riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente  del
          Consiglio    dei    Ministri,    sentiti    il    Ministero
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  la
          Scuola  superiore  della   pubblica   amministrazione.   Al
          corso-concorso possono essere ammessi dipendenti  di  ruolo
          delle pubbliche  amministrazioni,  muniti  di  laurea,  che
          abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti  in
          posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'  richiesto
          il possesso del diploma di laurea. Possono essere  ammessi,
          altresi', dipendenti di  strutture  private,  collocati  in
          posizioni professionali equivalenti a quelle  indicate  nel
          comma  2  per  i  dipendenti  pubblici,  secondo  modalita'
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988,  n.  400.  Tali  dipendenti  devono  essere
          muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque
          anni   di   esperienza   lavorativa   in   tali   posizioni
          professionali all'interno delle strutture stesse. 
              4. Il corso di cui al comma 3 ha la  durata  di  dodici
          mesi ed e' seguito, previo  superamento  di  esame,  da  un
          semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o
          private. Al termine, i  candidati  sono  sottoposti  ad  un
          esame-concorso  finale.  Ai  partecipanti  al  corso  e  al
          periodo di applicazione e' corrisposta una borsa di  studio
          a   carico   della   Scuola   superiore   della    pubblica
          amministrazione. 
              5. Con regolamento emanato ai sensi  dell'articolo  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte
          relativa  al  corso-concorso,  la  Scuola  superiore  della
          pubblica amministrazione, sono definiti: 
              a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente
          disponibili, riservate al concorso per esami e,  in  misura
          non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso; 
              b) la percentuale di posti che possono essere riservati
          al personale  di  ciascuna  amministrazione  che  indice  i
          concorsi pubblici per esami; 
              c) i criteri per la  composizione  e  la  nomina  delle
          commissioni esaminatrici; 
              d)  le  modalita'  di  svolgimento   delle   selezioni,
          prevedendo  anche  la  valutazione  delle   esperienze   di
          servizio professionali  maturate  nonche',  nella  fase  di
          prima applicazione del concorso di  cui  al  comma  2,  una
          riserva di posti non superiore  al  30  per  cento  per  il
          personale  appartenente  da  almeno  quindici   anni   alla
          qualifica  apicale,  comunque  denominata,  della  carriera
          direttiva; 
              e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti
          al corso-concorso. 
              6.  I  vincitori  dei  concorsi  di  cui  al  comma  2,
          anteriormente   al   conferimento   del   primo    incarico
          dirigenziale, frequentano un ciclo di  attivita'  formative
          organizzato   dalla   Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione  e  disciplinato  ai  sensi   del   decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  287.  Tale  ciclo  puo'
          comprendere  anche  l'applicazione  presso  amministrazioni
          italiane e  straniere,  enti  o  organismi  internazionali,
          istituti o aziende pubbliche o private. Il  medesimo  ciclo
          formativo, di durata non  superiore  a  dodici  mesi,  puo'
          svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
          italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
          pubbliche o private. 
              7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno  di
          personale  delle   amministrazioni   pubbliche   ai   sensi
          dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  le
          amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro  il  30
          giugno di ciascun anno, alla Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il  numero
          dei posti che si renderanno vacanti nei  propri  ruoli  dei
          dirigenti. Il Dipartimento della funzione  pubblica,  entro
          il  31  luglio  di  ciascun  anno,  comunica  alla   Scuola
          superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire
          mediante   corso-concorso   di   cui   al   comma   3.   Il
          corso-concorso e'  bandito  dalla  Scuola  superiore  della
          pubblica amministrazione entro il 31  dicembre  di  ciascun
          anno. 
              7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
          autonomo, e gli enti  pubblici  non  economici  comunicano,
          altresi',  entro  il  30  giugno  di  ciascun   anno   alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione  pubblica  i  dati  complessivi  e   riepilogativi
          relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli  incarichi
          dirigenziali conferiti, anche ai  sensi  dell'articolo  19,
          commi 5-bis e 6, nonche' alle posizioni di  comando,  fuori
          ruolo,  aspettativa  e  mobilita',  con  indicazione  della
          decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni  sono
          comunicate e tempestivamente aggiornate per via  telematica
          a cura delle amministrazioni interessate,  con  inserimento
          nella  banca  dati  prevista  dall'articolo  23,  comma  2,
          secondo  le  modalita'  individuate  con  circolare   della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica. 
              8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia  di
          accesso  alle  qualifiche   dirigenziali   delle   carriere
          diplomatica e prefettizia, delle Forze  di  polizia,  delle
          Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
              9. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  e'
          attribuito   alla   Scuola   superiore    della    pubblica
          amministrazione un ulteriore contributo di  1.500  migliaia
          di euro a decorrere dall'anno 2002. 
              10. All'onere derivante dall'attuazione  del  comma  9,
          pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere  dall'anno  2002,
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          parte corrente «Fondo speciale» dello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno
          2002, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero." 
              «Art. 35. (Reclutamento del personale). (Art. 36, commi
          da 1 a 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come  sostituiti  prima
          dall'art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art.  22
          del D.Lgs.  n.  80  del  1998,  successivamente  modificati
          dall'art. 2, comma 2-ter del decreto-legge 17 giugno  1999,
          n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269  del
          1999; Art. 36-bis del  D.Lgs.  n.  29  del  1993,  aggiunto
          dall'art. 23 del D.Lgs. n. 80 del  1998  e  successivamente
          modificato dall'art. 274, comma 1 lettera aa) del D.Lgs. n.
          267 del  2000)  -  1.  L'assunzione  nelle  amministrazioni
          pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: 
              a) tramite procedure selettive,  conformi  ai  principi
          del comma 3, volte all'accertamento della  professionalita'
          richiesta, che garantiscano in  misura  adeguata  l'accesso
          dall'esterno; 
              b) mediante avviamento degli iscritti  nelle  liste  di
          collocamento ai sensi della  legislazione  vigente  per  le
          qualifiche e profili per  i  quali  e'  richiesto  il  solo
          requisito della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi  gli
          eventuali    ulteriori     requisiti     per     specifiche
          professionalita'. 
              2.  Le   assunzioni   obbligatorie   da   parte   delle
          amministrazioni pubbliche, aziende  ed  enti  pubblici  dei
          soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  avvengono
          per  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa
          verifica della  compatibilita'  della  invalidita'  con  le
          mansioni da svolgere. Per il coniuge  superstite  e  per  i
          figli  del  personale  delle  Forze  armate,  delle   Forze
          dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
          personale     della     Polizia     municipale     deceduto
          nell'espletamento del servizio, nonche' delle  vittime  del
          terrorismo e della criminalita'  organizzata  di  cui  alla
          legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  tali  assunzioni  avvengono   per   chiamata
          diretta nominativa. 
              3.  Le  procedure  di  reclutamento   nelle   pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
              a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'  di
          svolgimento che garantiscano l'imparzialita'  e  assicurino
          economicita' e celerita' di espletamento,  ricorrendo,  ove
          e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
          anche a realizzare forme di preselezione; 
              b) adozione  di  meccanismi  oggettivi  e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
              c) rispetto delle pari opportunita' tra  lavoratrici  e
          lavoratori; 
              d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
              e) composizione delle  commissioni  esclusivamente  con
          esperti di provata competenza nelle  materie  di  concorso,
          scelti tra funzionari  delle  amministrazioni,  docenti  ed
          estranei  alle   medesime,   che   non   siano   componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali. 
              4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
          reclutamento sono adottate da  ciascuna  amministrazione  o
          ente  sulla  base  della   programmazione   triennale   del
          fabbisogno di personale deliberata ai  sensi  dell'articolo
          39 della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
          Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,  ivi
          compresa l'Agenzia autonoma per la gestione  dell'albo  dei
          segretari comunali e provinciali,  gli  enti  pubblici  non
          economici e gli enti di  ricerca,  con  organico  superiore
          alle 200 unita', l'avvio  delle  procedure  concorsuali  e'
          subordinato  all'emanazione   di   apposito   decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  su
          proposta del Ministro per la funzione pubblica di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              4-bis. L'avvio  delle  procedure  concorsuali  mediante
          l'emanazione  di  apposito  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
          anche alle procedure di reclutamento  a  tempo  determinato
          per contingenti superiori alle  cinque  unita',  inclusi  i
          contratti di formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli
          aspetti   finanziari,   nonche'   dei   criteri    previsti
          dall'articolo 36. 
              5.  I  concorsi  pubblici  per  le   assunzioni   nelle
          amministrazioni dello Stato e  nelle  aziende  autonome  si
          espletano di norma a livello regionale. Eventuali  deroghe,
          per ragioni tecnico-amministrative o di economicita',  sono
          autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri.  Per
          gli  uffici  aventi  sede  regionale,   compartimentale   o
          provinciale   possono   essere   banditi   concorsi   unici
          circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'. 
              5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere  nella
          sede di prima destinazione per un periodo non  inferiore  a
          cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
          derogabile dai contratti collettivi. 
              5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il  reclutamento
          del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
          vigenti  per  un  termine  di  tre  anni  dalla   data   di
          pubblicazione.  Sono  fatti  salvi  i  periodi  di  vigenza
          inferiori previsti da leggi regionali. Il  principio  della
          parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici  uffici  e'
          garantito, mediante specifiche disposizioni del bando,  con
          riferimento al luogo di residenza dei  concorrenti,  quando
          tale requisito sia strumentale all'assolvimento di  servizi
          altrimenti  non  attuabili  o  almeno  non  attuabili   con
          identico risultato. 
              6. Ai fini delle  assunzioni  di  personale  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e le  amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di  polizia,  di  giustizia
          ordinaria,  amministrativa,  contabile  e  di   difesa   in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'articolo 26 della legge 1°  febbraio  1989,  n.  53,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
              7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici  e  dei
          servizi  degli  enti   locali   disciplina   le   dotazioni
          organiche, le modalita'  di  assunzione  agli  impieghi,  i
          requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel
          rispetto dei principi fissati dai commi precedenti." 
              «Art. 36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile).
          - 1. Per le esigenze connesse  con  il  proprio  fabbisogno
          ordinario    le    pubbliche    amministrazioni    assumono
          esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a  tempo
          indeterminato  seguendo  le   procedure   di   reclutamento
          previste dall'articolo 35. 
              2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali
          le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle  forme
          contrattuali flessibili di  assunzione  e  di  impiego  del
          personale previste dal codice  civile  e  dalle  leggi  sui
          rapporti di lavoro subordinato nell'impresa,  nel  rispetto
          delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando  la
          competenza   delle   amministrazioni   in    ordine    alla
          individuazione delle necessita' organizzative  in  coerenza
          con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i
          contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la
          materia dei contratti di lavoro a  tempo  determinato,  dei
          contratti di formazione  e  lavoro,  degli  altri  rapporti
          formativi e della somministrazione di lavoro ed  il  lavoro
          accessorio  di  cui  alla  lettera   d),   del   comma   1,
          dell'articolo 70 del decreto  legislativo  n.  276/2003,  e
          successive modificazioni ed integrazioni,  in  applicazione
          di quanto previsto  dal  decreto  legislativo  6  settembre
          2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30  ottobre
          1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16  del  decreto-legge
          16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla
          legge 19 luglio 1994, n. 451, dal  decreto  legislativo  10
          settembre   2003,   n.   276   per   quanto   riguarda   la
          somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio  di  cui
          alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del medesimo
          decreto  legislativo  n.  276  del   2003,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, nonche' da  ogni  successiva
          modificazione o integrazione della relativa disciplina  con
          riferimento  alla   individuazione   dei   contingenti   di
          personale utilizzabile. Non  e'  possibile  ricorrere  alla
          somministrazione di  lavoro  per  l'esercizio  di  funzioni
          direttive e dirigenziali. 
              3. Al fine di combattere gli  abusi  nell'utilizzo  del
          lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla
          base di  apposite  istruzioni  fornite  con  Direttiva  del
          Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,
          le amministrazioni redigono, senza nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica, un analitico rapporto  informativo
          sulle  tipologie  di  lavoro   flessibile   utilizzate   da
          trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
          di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286,  nonche'  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  che  redige  una  relazione  annuale  al
          Parlamento.  Al  dirigente  responsabile  di  irregolarita'
          nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
          la retribuzione di risultato. 
              4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito
          del rapporto  di  cui  al  precedente  comma  3,  anche  le
          informazioni   concernenti   l'utilizzo   dei    lavoratori
          socialmente utili. 
              5.  In  ogni  caso,  la  violazione   di   disposizioni
          imperative  riguardanti   l'assunzione   o   l'impiego   di
          lavoratori, da parte delle pubbliche  amministrazioni,  non
          puo' comportare la costituzione di  rapporti  di  lavoro  a
          tempo   indeterminato    con    le    medesime    pubbliche
          amministrazioni,  ferma  restando  ogni  responsabilita'  e
          sanzione.  Il  lavoratore   interessato   ha   diritto   al
          risarcimento  del  danno  derivante  dalla  prestazione  di
          lavoro  in  violazione  di  disposizioni   imperative.   Le
          amministrazioni hanno  l'obbligo  di  recuperare  le  somme
          pagate  a  tale  titolo   nei   confronti   dei   dirigenti
          responsabili, qualora la violazione sia  dovuta  a  dolo  o
          colpa grave. I dirigenti che operano  in  violazione  delle
          disposizioni del presente articolo sono responsabili  anche
          ai sensi dell'articolo 21 del  presente  decreto.  Di  tali
          violazioni  si  terra'  conto  in   sede   di   valutazione
          dell'operato del dirigente ai  sensi  dell'articolo  5  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 
              5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5,  commi
          4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo  6
          settembre 2001,  n.  368  si  applicano  esclusivamente  al
          personale   reclutato   secondo   le   procedure   di   cui
          all'articolo  35,  comma  1,  lettera  b),   del   presente
          decreto." 
              «Art. 38. (Accesso dei  cittadini  degli  Stati  membri
          della Unione europea). (Art. 37 del D.Lgs. n. 29 del  1993,
          come modificato dall'art. 24 del D.Lgs. n. 80 del  1998)  -
          1. I  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea
          possono   accedere   ai   posti   di   lavoro   presso   le
          amministrazioni  pubbliche  che  non  implicano   esercizio
          diretto  o  indiretto  di  pubblici  poteri,   ovvero   non
          attengono alla tutela dell'interesse nazionale. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge  23  agosto
          1988, n. 400, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo'
          prescindersi  dal  possesso  della  cittadinanza  italiana,
          nonche'  i   requisiti   indispensabili   all'accesso   dei
          cittadini di cui al comma 1. 
              3. Nei casi in cui non sia intervenuta  una  disciplina
          di livello comunitario,  all'equiparazione  dei  titoli  di
          studio  e  professionali  si  provvede  con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
          dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce
          l'equivalenza  tra  i  titoli  accademici  e  di   servizio
          rilevanti ai  fini  dell'ammissione  al  concorso  e  della
          nomina..». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio  1994,  n.
          174: 
              «Art.  3.  -  1.  I  cittadini   degli   Stati   membri
          dell'Unione Europea devono possedere, ai fini  dell'accesso
          ai  posti  della  pubblica  amministrazione,   i   seguenti
          requisiti: 
              a) godere dei diritti civili  e  politici  anche  negli
          Stati di appartenenza o di provenienza; 
              b)  essere   in   possesso,   fatta   eccezione   della
          titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
          requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
              c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.».