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DECRETO LEGISLATIVO 18 novembre 1993, n. 470

Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-12-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/11/1994)
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Testo in vigore dal:  9-12-1993

Art. 8

1. L'art. 28 è sostituito dal seguente:
"Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, comprese le istituzioni universitarie, e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica di ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.
L'accesso alle qualifiche dirigenziali relative a professionalità tecniche avviene esclusivamente tramite concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui al comma 1, provenienti dall'ex carriera direttiva, ovvero in possesso, a seguito di concorso per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. In ambedue i casi è necessario il possesso del diploma di laurea. Possono essere altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, in numero maggiorato, rispetto ai posti disponibili, di una percentuale da stabilirsi tra il 25 e il 50%, candidati in possesso del diploma di laurea e di età non superiore a trentacinque anni.
Per i dipendenti di ruolo di cui al comma 2 il limite di età è elevato a quarantacinque anni.
4. Il corso ha durata massima di due anni ed è seguito, previo superamento di esame-concorso intermedio, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al periodo di applicazione sono ammessi candidati in numero maggiorato, rispetto ai posti messi a concorso, di una percentuale pari alla metà di quella stabilita ai sensi del comma precedente. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale, limitato ai soli posti messi a concorso.
5. Ai partecipanti al corso ed al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Gli oneri per le borse di studio, corrisposte ai partecipanti ai corsi per l'accesso alla dirigenza delle amministrazioni non statali, sono da queste rimborsati alla Scuola superiore.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, per entrambe le modalità di accesso:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per cento, al corso-concorso.
b) la percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi per esame;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
d) le modalità di svolgimento delle selezioni;
e) il numero e l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso e le relative modalità di rimborso di cui al comma 5.
7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle forze di polizia e delle Forze armate.
9. Nel Servizio sanitario nazionale, al livello dirigenziale del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo si accede mediante concorso pubblico per esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo in enti del Servizio sanitario nazionale o in altre pubbliche amministrazioni, provenienti da qualifiche della medesima professionalità corrispondente all'ex nona posizione funzionale del Servizio sanitario nazionale, ovvero all'ex carriera direttiva o in qualifiche funzionali corrispondenti, purché assunti comunque per concorso pubblico richiedente il possesso di laurea. Dopo la ridefinizione delle piante organiche, il quaranta per cento dei posti di livello dirigenziale del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo che si renderanno vacanti sono riservati al personale in servizio presso l'unità sanitaria o l'azienda ospedaliera che bandisce il concorso.
10. Nella prima applicazione del presente decreto e, comunque, non oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, la metà dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante il concorso per esami di cui al comma 2 è attribuita attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio.
Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso di diploma di laurea, provenienti dalla ex carriera direttiva della stessa amministrazione od ente, ovvero assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e che abbiano maturato una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. Il decreto di cui al comma 6 definisce i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli, prevedendo una valutazione preferenziale dei titoli di servizio del personale che appartenga alle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88".