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DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 1993, n. 546

Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego.

note: Entrata in vigore della legge: 13/01/1994
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Testo in vigore dal:  13-1-1994

Art. 17

1. L'articolo 36 è sostituito dal seguente:
"Art. 36 (Assunzioni). - 1. L'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene:
a) per concorso pubblico per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro per le qualifiche e profili per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità;
c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione, ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali.
3. Con le medesime procedure e modalità di cui ai commi 1 e 2 viene reclutato il personale a tempo parziale, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127.
4. Salvo quanto stabilito dall'art. 7, comma 6, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato per prestazioni superiori a tre mesi. La disposizione non si applica al personale della scuola, delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca e di sperimentazione, al personale militare e a quello dell'amministrazione giudiziaria, delle Forze di polizia e delle agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché al personale civile necessario per la formazione del personale militare, per gli accertamenti sanitari della leva e per le strutture sanitarie militari. Le assunzioni anche in forma di contratti d'opera, effettuate in violazione del divieto, determinano responsabilità personali, patrimoniali e disciplinari a carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto".
Note all'art. 17:
- Le categorie protette di cui al titolo I della legge n. 482/1968 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), sono le seguenti: invalidi di guerra, militari e civili; invalidi per servizio; invalidi del lavoro; invalidi civili, ciechi, sordomuti; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; ex tubercolitici, profughi.
- Il D.P.C.M. n. 117/1989 reca: "Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale".
- Il D.P.C.M. n. 127/1989, reca: "Costituzione di rapporti lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego".
- Si riporta il testo dell'art. 24 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro):
"Art. 24 (Istituzione delle agenzie per l'impiego). - 1.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, le commissioni regionali e gli organi di governo delle regioni interessate, è istituita in ogni regione l'agenzia per l'impiego. Essa operando in coordinamento con gli osservatori nazionali e regionali del lavoro, nonché con i servizi preposti all'orientamento e alla formazione professionale, svolge ogni attività utile al fine di:
a) incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione;
c) favorire l'impiego dei soggetti più deboli nel mercato del lavoro;
d) sottoporre alla commissione regionale per l'impiego ed ai competenti organi della regione proposte e programmi di politica attiva del lavoro, anche al fine di armonizzare gli interventi dello Stato e della regione in materia.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa le direttive generali per lo svolgimento dell'attività delle agenzie per l'impiego per il coordinamento tra le stesse nonché della loro attività con quella degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'agenzia per l'impiego, nella sua qualità di organo tecnico progettuale, attua gli indirizzi della commissione regionale, per l'impiego.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con propri decreti, sentite la commissione centrale e quelle regionali per l'impiego, nonché gli organi di governo delle regioni interessate, determina la struttura ed il funzionamento delle agenzie, ne nomina i direttori e fissa sia il contingente di personale che, su proposta del direttore, potrà essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, sia il relativo trattamento economico. Il direttore è scelto di norma tra il personale della pubblica amministrazione in possesso di elevata professionalità e di pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro; esso può essere scelto anche tra personale estraneo all'amministrazione in possesso di analoghi requisiti ed è assunto con contratto di diritto privato a termine rinnovabile.
4. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina annualmente il fabbisogno finanziario per il funzionamento delle agenzie.
5. Presso le agenzie può essere comandato, su indicazione del direttore, personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici anche economici e dalle università, restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.
6. Per lo svolgimento della sua attività l'agenzia per l'impiego si avvale dei locali e delle attrezzature fornite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dagli enti pubblici.
7. In deroga al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, la commissione regionale e gli organi di govermo della regione interessata, ha facoltà di non procedere alla istituzione della agenzia per l'impiego in quelle regioni in cui si ritengano esistenti analoghe strutture, promosse dalle regioni, che siano idonee allo svolgimento delle funzioni di cui al medesimo comma 1.
8. Nella regione Trentino-Alto Adige ai compiti dell'agenzia per l'impiego provvedono con proprie leggi le province autonome di Trento e di Bolzano".