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DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16/09/2011, n. 216).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/2024)
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Testo in vigore dal: 13-8-2011
al: 16-9-2011
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento
della spesa pubblica al fine di garantire la stabilita' del Paese con
riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale  e  di
instabilita' dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede
di Unione Europea, nonche' di adottare misure dirette a  favorire  lo
sviluppo   e   la   competitivita'   del   Paese   e   il    sostegno
dell'occupazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 agosto 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
         Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica 
 
  1.  In  anticipazione  della  riforma  volta  ad  introdurre  nella
Costituzione la regola del pareggio  di  bilancio,  si  applicano  le
disposizioni di cui al presente titolo. Gli  importi  indicati  nella
tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla
voce "indebitamento", riga "totale", per gli anni 2012 e  2013,  sono
incrementati, rispettivamente, di  6.000  milioni  di  euro  e  2.500
milioni di  euro.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia  e  delle
finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti
tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella  voce
"saldo netto da finanziare". L'importo previsto, per l'anno 2012,  al
primo periodo del presente comma puo' essere ridotto  di  un  importo
fino al 50 per cento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7,
comma 6, in considerazione dell'effettiva applicazione  dell'articolo
7, commi da 1 a 6, del presente decreto. 
  2. All'articolo 10, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  98  del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono soppresse le  parole:
"e,   limitatamente   all'anno   2012,   il   fondo   per   le   aree
sottoutilizzate". 
  3. Le amministrazioni  indicate  nell'articolo  74,  comma  1,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,
all'esito della riduzione degli assetti  organizzativi  prevista  dal
predetto articolo 74 e dall'articolo  2,  comma  8-bis,  del  decreto
legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito  con  modificazioni  dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono,  anche  con  le  modalita'
indicate nell'articolo 41, comma 10, del  decreto-legge  30  dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 14: 
    a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012,  un'ulteriore  riduzione
degli uffici dirigenziali di livello non generale, e  delle  relative
dotazioni organiche, in misura non  inferiore  al  10  per  cento  di
quelli risultanti a seguito dell'applicazione del  predetto  articolo
2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009; 
    b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del  personale
non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli  enti  di  ricerca,
apportando una ulteriore riduzione non  inferiore  al  10  per  cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti di  organico  di
tale personale risultante a seguito  dell'applicazione  del  predetto
articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009. 
  4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto
dal comma 3 entro il 31 marzo  2012  e'  fatto  comunque  divieto,  a
decorrere  dalla  predetta  data,  di  procedere  ad  assunzioni   di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad
essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai  sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive  modificazioni.  Fino  all'emanazione  dei
provvedimenti  di  cui  al  comma  3  le  dotazioni  organiche   sono
provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti  coperti  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto; sono fatte salve le procedure  concorsuali  e  di  mobilita'
nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi
5-bis e 6, del decreto legislativo  n.  165  del  2001  avviate  alla
predetta data. 
  5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4  il  personale
amministrativo operante presso gli uffici giudiziari,  la  Presidenza
del Consiglio, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il  Corpo
della polizia penitenziaria, i  magistrati,  l'Agenzia  italiana  del
farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa  vigente,  nonche'  le
strutture del comparto  sicurezza,  delle  Forze  armate,  del  Corpo
nazionale dei vigili del  fuoco,  e  quelle  del  personale  indicato
nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.  165  del
2001. Continua a trovare  applicazione  l'art.  6,  comma  21-sexies,
primo periodo del decreto legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito
dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.  Restano  ferme  le  vigenti
disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni. 
  6.  All'articolo  40  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011
convertito con legge n. 111 del  2011,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1-ter, le parole: "del 5 per cento per l'anno 2013  e
del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014", sono  sostituite  dalle
seguenti: "del 5 per cento per l'anno 2012  e  del  20  per  cento  a
decorrere dall'anno 2013"; nel medesimo comma , in fine, e'  aggiunto
il seguente periodo: "Al fine di garantire gli effetti finanziari  di
cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla riduzione
di cui al primo  periodo,  puo'  essere  disposta,  con  decreto  del
Presidente del consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote  delle
imposte indirette, inclusa l'accisa."; 
    b) al comma 1-quater, primo periodo,  le  parole:  "30  settembre
2013", sono sostituite  dalle  seguenti:  "30  settembre  2012";  nel
medesimo periodo, le parole: "per l'anno 2013", sono sostituite dalle
seguenti: "per l'anno 2012, nonche' a  16.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2013". 
  7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge  n.  98  del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il primo periodo,  e'
inserito il seguente: "Nella ipotesi prevista dal primo  periodo  del
presente comma ovvero nel  caso  in  cui  non  siano  assicurati  gli
obiettivi di risparmio  stabiliti  ai  sensi  del  comma  2,  con  le
modalita' previste dal citato primo periodo puo' essere disposto, nel
rispetto degli equilibri di bilancio  pluriennale,  il  differimento,
senza interessi, del pagamento della tredicesima mensilita' dovuta ai
dipendenti delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1
comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  in  tre  rate
annuali posticipate. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni
tecniche per l'attuazione del presente comma". 
  8. All'articolo 20, comma 5, del citato  decreto-legge  n.  98  del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) nell'alinea, le parole: "per gli anni 2013 e successivi", sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e successivi"; 
    b) alla lettera a), le parole:  "per  800  milioni  di  euro  per
l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole:  "a
decorrere  dall'anno  2014",  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "a
decorrere dall'anno 2012"; 
    c) alla lettera b), le parole: "per 1.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole:  "a
decorrere  dall'anno  2014",  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "a
decorrere dall'anno 2012"; 
    d) alla lettera c), le parole:  "per  400  milioni  di  euro  per
l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti:  "per  700  milioni  di
euro  per  l'anno  2012";  nella  medesima  lettera,  le  parole:  "a
decorrere  dall'anno  2014",  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "a
decorrere dall'anno 2013"; 
    e) alla lettera d), le parole: "per 1.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per  1.700  milioni  di
euro  per  l'anno  2012";  nella  medesima  lettera,  le  parole:  "a
decorrere  dall'anno  2014",  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "a
decorrere dall'anno 2013". 
  9. All'articolo  20,  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011
convertito con legge n. 111 del  2011,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole:  "a  decorrere  dall'anno  2013",  sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"; 
    b) al comma 3, le parole:  "a  decorrere  dall'anno  2013",  sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"; nel medesimo
comma, il secondo periodo e' soppresso; nel medesimo comma, al  terzo
periodo sostituire le parole "di cui a  primi  due  periodi"  con  le
seguenti: "di cui al primo periodo". 
  10. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, le parole: "A  decorrere  dall'anno
2013", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2012"; 
    b) al comma 1, lettera a), le parole:  "per  l'anno  2013",  sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e 2013"; 
    c) al comma 2, le  parole:  "Fino  al  31  dicembre  2012",  sono
sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011". 
  11.  La  sospensione  di  cui  all'articolo   1,   comma   7,   del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma
123, della legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  non  si  applica,  a
decorrere dall'anno 2012, con  riferimento  all'addizionale  comunale
all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  di  cui  al  decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo  5  del
decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23;  sono  fatte  salve  le
deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo
5. 
  12. L'importo della manovra prevista dal comma 8  per  l'anno  2012
puo' essere complessivamente ridotto di un importo  fino  al  50  per
cento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7,  comma  6,  in
considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7, commi  da
1 a 6, del presente  decreto.  La  riduzione  e'  distribuita  tra  i
comparti interessati con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. La soppressione  della
misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo
17, comma 6, del decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.  68,  nella
tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre  1998,  n.  435,
recante "Regolamento recante norme di  attuazione  dell'articolo  56,
comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la  determinazione
delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione", ha  efficacia
a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto, anche in assenza  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato articolo  17,
comma 6, del decreto legislativo  n.  68  del  2011.  Per  tali  atti
soggetti ad IVA, le misure dell'imposta provinciale  di  trascrizione
sono pertanto determinate secondo quanto previsto per  gli  atti  non
soggetti ad IVA. Le province, a  decorrere  dalla  medesima  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
percepiscono  le  somme  dell'imposta  provinciale  di   trascrizione
conseguentemente loro spettanti. 
  13. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodo: "Dall'anno 2012 il  fondo
di cui al presente comma e' ripartito,  d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-regioni,  sulla  base  di  criteri  premiali   individuati   da
un'apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. La predetta  struttura  svolge
compiti  di  monitoraggio  sulle  spese  e  sull'organizzazione   del
trasporto  pubblico  locale.  Il  50  per  cento  delle  risorse   e'
attribuito, in particolare,  a  favore  degli  enti  collocati  nella
classe degli enti piu' virtuosi; tra  i  criteri  di  virtuosita'  e'
comunque  inclusa  l'attribuzione  della  gestione  dei  servizi   di
trasporto con procedura ad evidenza pubblica.". 
  14. All'articolo  15  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011
convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente: "1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in  cui
il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non  sia
deliberato nel termine  stabilito  dalla  normativa  vigente,  ovvero
presenti una situazione di disavanzo di competenza per  due  esercizi
consecutivi,  i  relativi  organi,  ad  eccezione  del  collegio  dei
revisori o sindacale, decadono ed e' nominato un commissario  con  le
modalita'  previste  dal  citato  comma  1;   se   l'ente   e'   gia'
commissariato, si procede alla nomina di  un  nuovo  commissario.  Il
commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta  le  misure
necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando
cio' non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1.  Nell'ambito
delle misure  di  cui  al  precedente  periodo  il  commissario  puo'
esercitare  la  facolta'  di  cui  all'articolo  72,  comma  11,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con  legge  6  agosto
2008, n. 133,  anche  nei  confronti  del  personale  che  non  abbia
raggiunto l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.". 
  15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n.  78  del  2010
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,  dopo  la
parola "emesse" sono aggiunte le  parole  "o  contratte"  e  dopo  le
parole "concedere prestiti", sono  aggiunte  le  seguenti:  "o  altre
forme di assistenza finanziaria". 
  16.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  72,  comma  11,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge  6  agosto
2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014. 
  17. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, le parole: "accogliere la richiesta", sono
sostituite dalle seguenti: "trattenere in  servizio  il  dipendente";
nel medesimo periodo, la parola: "richiedente", e'  sostituita  dalla
seguente: "dipendente"; 
    b) al terzo periodo, le parole: "La domanda di", sono  sostituite
dalle seguenti: "La disponibilita' al"; 
    c) al quarto periodo, le  parole:  "presentano  la  domanda",  e'
sostituita dalle seguenti: "esprimono la disponibilita'". 
  18. Al fine di assicurare la massima funzionalita' e flessibilita',
in  relazione  a  motivate  esigenze  organizzative,   le   pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono  disporre,  nei  confronti
del personale appartenente alla carriera  prefettizia  ovvero  avente
qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro  incarico  prima  della
data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla  normativa  o
dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta
data, il trattamento economico in godimento  a  condizione  che,  ove
necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico
del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di  altri
fondi analoghi. 
  19. All'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, in  fine  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  ";  il
trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza  sia  presente
in area diversa da quella di inquadramento assicurando la  necessaria
neutralita' finanziaria.". 
  20. All'articolo  18  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al
comma 1, le parole " 2020", "2021", "2022", "2023",  "2024",  "2025",
"2031" e  "2032"  sono  sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
"2016", "2017", "2018", "2019", "2020", "2021", "2027" e "2028". 
  21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento  ai  soggetti
che maturano i requisiti  per  il  pensionamento  a  decorrere  dalla
predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, dopo le parole "anno scolastico  e  accademico"  inserire  la
seguente: "dell'anno successivo". Resta  ferma  l'applicazione  della
disciplina vigente prima dell'entrata in vigore  del  presente  comma
per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il
31 dicembre 2011. 
  22. Con effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dalla  predetta  data  all'articolo  3  del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni  con
legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi  dalla  cessazione  del
rapporto  di  lavoro."  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "decorsi
ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi
di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di
servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento
a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima
di  servizio  prevista  dalle  norme  di  legge  o   di   regolamento
applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi  dalla  cessazione
del rapporto di lavoro."; 
    b)  al  comma  5  sono  soppresse  le   seguenti   parole:   "per
raggiungimento dei limiti  di  eta'  o  di  servizio  previsti  dagli
ordinamenti di appartenenza, per collocamento a  riposo  d'ufficio  a
causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista
dalle   norme    di    legge    o    di    regolamento    applicabili
nell'amministrazione,". 
  23. Resta  ferma  l'applicazione  della  disciplina  vigente  prima
dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato
i requisiti per il pensionamento  prima  della  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e,  limitatamente  al  personale  per  il
quale la decorrenza del trattamento pensionistico e' disciplinata  in
base al comma 9 dell'articolo 59 della legge  27  dicembre  1997,  n.
449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i  soggetti  che
hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31  dicembre
2011. 
  24. A decorrere dall'anno  2012  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente,  sono
stabilite  annualmente  le  date  in  cui  ricorrono  le   festivita'
introdotte con legge dello Stato non conseguente ad  accordi  con  la
Santa Sede, nonche' le celebrazioni nazionali  e  le  festivita'  dei
Santi Patroni in modo tale che, sulla base della piu' diffusa  prassi
europea, le stesse cadano il venerdi' precedente  ovvero  il  lunedi'
seguente  la  prima   domenica   immediatamente   successiva   ovvero
coincidano con tale domenica. 
  25. La dotazione del fondo per interventi strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata , per l'anno  2012,  di  2.000
milioni di euro. 
  26. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:  "Fermo  restando
quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, per procedere alla  liquidazione  degli  importi
inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla
data del 28 aprile 2008, in luogo della deliberazione  consiliare  di
cui al medesimo articolo 194, comma 1,  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 26 e'  sufficiente  una  determina  dirigenziale  del
Comune. 
  27. Il comma 17 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30  luglio  2010,  n.
122, e' sostituito dal seguente: "17.  Il  Commissario  straordinario
del Governo puo' estinguere, nei limiti dell'articolo 2  del  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo  2011,  i  debiti
della gestione  commissariale  verso  Roma  Capitale,  diversi  dalle
anticipazioni  di  cassa  ricevute,  ad  avvenuta  deliberazione  del
bilancio di previsione per gli anni 2011 - 2013, con la  quale  viene
dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva  attuazione
delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse  finalizzate
a  garantire  l'equilibrio   economico-finanziario   della   gestione
ordinaria, nonche' subordinatamente  a  specifico  motivato  giudizio
sull'adeguatezza ed effettiva attuazione  delle  predette  misure  da
parte dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla proposta
di bilancio di  previsione  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma  1
dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  28. La commissione di cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  citato
decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011  e'
integrata con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze. 
  29. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di'  cui  all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi  i
magistrati, su  richiesta  del  datore  di  lavoro,  sono  tenuti  ad
effettuare la prestazione in luogo di lavoro  e  sede  diversi  sulla
base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e  produttive  con
riferimento   ai   piani   della   performance   o   ai   piani    di
razionalizzazione,  secondo  criteri   ed   ambiti   regolati   dalla
contrattazione collettiva di comparto. Nelle  more  della  disciplina
contrattuale si fa  riferimento  ai  criteri  datoriali,  oggetto  di
informativa preventiva, e il trasferimento e'  consentito  in  ambito
del  territorio  regionale  di  riferimento;  per  il  personale  del
Ministero dell'interno il trasferimento puo' essere disposto anche al
di fuori del territorio regionale di riferimento. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
  30. All'aspettativa di cui all'articolo 1,  comma  5,  del  decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15  luglio  2011,  n.
111, si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 comma 2  della
legge 15 luglio 2002 n. 145;  resta  ferma  comunque  l'applicazione,
anche nel caso di collocamento in aspettativa,  della  disciplina  di
cui all'articolo 7-vicies quinquies  del  decreto  legge  31  gennaio
2005, n.  7,  convertito  con  legge  31  marzo  2005,  n.  43,  alle
fattispecie ivi indicate. 
  31. Gli enti pubblici non  economici  inclusi  nell'elenco  di  cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2011,  n.  196,  con
una dotazione organica inferiore alle settanta unita', con esclusione
degli ordini professionali  e  loro  federazioni,  delle  federazioni
sportive, degli enti la cui funzione consiste nella  conservazione  e
nella  trasmissione  della   memoria   della   Resistenza   e   delle
deportazioni, anche con riferimento alle leggi  20  luglio  2000,  n.
211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge  30  marzo
2004, n.  92,  istitutiva  del  Giorno  del  ricordo,  nonche'  delle
Autorita' portuali e degli enti parco, sono soppressi al  novantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Sono
esclusi  dalla  soppressione  gli  enti,  di   particolare   rilievo,
identificati con apposito decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Le  funzioni  esercitate  da  ciascun
ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante  ovvero,
nel  caso  di  pluralita'  di  amministrazioni  vigilanti,  a  quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne  e'  oggetto.
L'amministrazione  cosi'  individuata  succede  a  titolo  universale
all'ente  soppresso,  in  ogni  rapporto,  anche  controverso,  e  ne
acquisisce le risorse finanziarie,  strumentali  e  di  personale.  I
rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  alla   prima   scadenza
successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere  rinnovati
o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze  le  funzioni
commissariali di gestioni liquidatorie di  enti  pubblici  ovvero  di
stati  passivi,  riferiti  anche  ad  enti  locali,  possono   essere
attribuite a societa' interamente posseduta dallo Stato. 
  32. All'articolo 19, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Nell'ipotesi
prevista  dal  terzo  periodo  del  presente  comma,  ai  fini  della
liquidazione del trattamento di fine servizio,  comunque  denominato,
nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,  e  successive
modificazioni,  l'ultimo   stipendio   va   individuato   nell'ultima
retribuzione percepita prima del  conferimento  dell'incarico  avente
durata inferiore a tre anni.". La disposizione del presente comma  si
applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto nonche' agli incarichi aventi comunque
decorrenza successiva al 1° ottobre 2011. 
  33. All'articolo 1, comma 2, del citato  decreto-legge  n.  98  del
2011 convertito con legge n.  111  del  2011,  il  primo  periodo  e'
sostituito dal seguente: "La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si
applica, oltre che alle cariche e  agli  incarichi  negli  organismi,
enti e istituzioni, anche  collegiali,  di  cui  all'allegato  A  del
medesimo  comma,  anche  ai   segretari   generali,   ai   capi   dei
dipartimenti, ai dirigenti di prima  fascia,  ai  direttori  generali
degli enti e ai titolari  degli  uffici  a  questi  equiparati  delle
amministrazioni centrali dello Stato.".