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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 2011, n. 132

Regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.». (11G0174)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/2011
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-8-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,  recante
modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di
termini  previsti  da  disposizioni  legislative,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e, in particolare,
l'articolo  2,  comma  8-bis,  che  impone  alle  amministrazioni  di
apportare entro il 30 giugno 2010,  in  aggiunta  ed  in  esito  alle
riduzioni gia' previste dall'articolo 74, comma 1, del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, ulteriori  riduzioni  degli  uffici  di  livello
dirigenziale non generale e delle relative dotazioni organiche del 10
per cento, nonche' la rideterminazione delle dotazioni organiche  del
personale non dirigenziale al fine di raggiungere  l'obiettivo  della
riduzione non inferiore al  10  per  cento  della  spesa  complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale personale; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministeri,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge
finanziaria 2008, e in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante  disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in  applicazione
dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2008,  n.
121; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 74; 
  Vista la legge 23 febbraio 2001, n.  38,  recante  norme  a  tutela
della minoranza  linguistica  slovena  della  regione  Friuli-Venezia
Giulia ed in particolare l'articolo 13, il quale stabilisce che  «per
la  trattazione  degli  affari  riguardanti  l'istruzione  in  lingua
slovena, presso l'ufficio  scolastico  regionale  del  Friuli-Venezia
Giulia e' istituito uno speciale  ufficio  diretto  da  un  dirigente
regionale nominato dal Ministro  della  pubblica  istruzione  tra  il
personale  dirigenziale  dei  ruoli  dell'amministrazione  scolastica
centrale e periferica e tra i dirigenti scolastici delle  scuole  con
lingua di insegnamento slovena. Tale ufficio  provvede  a  gestire  i
ruoli del personale delle scuole  e  degli  istituti  con  lingua  di
insegnamento slovena»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente  la  legge  di
contabilita' e finanza pubblica  ed  in  particolare  l'articolo  21,
comma 2; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  gennaio  2009,
n.  17,  concernente   il   regolamento   recante   disposizioni   di
riorganizzazione del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235,  concernente
modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante Codice dell'amministrazione digitale, a  norma  dell'articolo
33 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
  Ritenuto di dover  provvedere  in  attuazione  del  citato  decreto
legislativo n. 235 del 2010 a determinare i nuovi  ulteriori  compiti
attribuiti  alla  Direzione  generale  competente   in   materia   di
innovazione e tecnologie; 
  Sentite le organizzazioni sindacali in data 5 e 20 luglio 2010; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2010; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2010; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Ritenuto di non poter  recepire  l'osservazione  del  Consiglio  di
Stato relativa alla modifica dell'articolo 8 del presente regolamento
sugli Uffici scolastici regionali, in quanto, come sottolineato anche
nel parere della I Commissione permanente della Camera dei  deputati,
l'articolo 21, comma  2,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
stabilisce   che   i   centri   di   responsabilita'   amministrativa
corrispondono  «all'unita'  organizzativa  di   primo   livello   dei
Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 maggio 2011; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  di  concerto  con  i  Ministri   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e  per
le riforme per il federalismo; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Dipartimento per l'istruzione 
 
  1. All'articolo 5, del decreto del Presidente della  Repubblica  20
gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 2, le parole: «n. 1 ufficio dirigenziale  non  generale
di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti  con  il
decreto ministeriale di  cui  all'articolo  10,  e  n.  40  posizioni
dirigenziali  non  generali  di  funzione   tecnico-ispettiva»   sono
sostituite dalle seguenti: «n. 36 posizioni dirigenziali non generali
di funzione tecnico-ispettiva»; 
  b) al comma 7,  primo  periodo,  le  parole:  «e  in  n.  3  uffici
dirigenziali non generali  di  studio,  ricerca  e  consulenza»  sono
soppresse; 
  c) al comma 8, primo periodo, le parole: «n. 9 uffici  dirigenziali
non generali e in n. 1 ufficio dirigenziale non generale  di  studio,
ricerca e consulenza», sono sostituite dalle seguenti: «n.  8  uffici
dirigenziali non generali». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note al titolo: 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          20 gennaio 2009, n. 17 (Regolamento recante disposizioni di
          riorganizzazione     del     Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca),  e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2009, n. 60. 
              - Si riporta il testo dell'art.  2,  comma  8-bis,  del
          decreto legge 30 dicembre  2009,  n.  194,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Proroga
          di termini previsti da disposizioni legislative): 
              «8-bis. In considerazione di quanto previsto  al  comma
          8, le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma  1,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, all'esito della  riduzione  degli
          assetti  organizzativi  prevista  dal  predetto  art.   74,
          provvedono, anche con le modalita' indicate  nell'art.  41,
          comma 10, del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2009, n. 14: 
              a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010,  un'ulteriore
          riduzione  degli  uffici  dirigenziali   di   livello   non
          generale, e delle relative dotazioni organiche,  in  misura
          non inferiore al  10  per  cento  di  quelli  risultanti  a
          seguito dell'applicazione del predetto art. 74; 
              b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche  del
          personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli
          enti di ricerca, apportando  una  ulteriore  riduzione  non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al  numero  dei  posti  di  organico  di   tale   personale
          risultante a seguito dell'applicazione  del  predetto  art.
          74.». 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,
          recante modifiche al titolo V  della  parte  seconda  della
          Costituzione e' stata pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 ottobre 2001, n. 248. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «4-bis. L'organizzazione e la disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.». 
              - Per il testo dell'art. 2,  comma  8-bis,  del  citato
          decreto-legge n. 194 del 2009, vedere le note al titolo. 
              - Si riporta il testo dell'art. 74,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133 ( Disposizioni urgenti  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria): 
              «Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi ). - 1.
          Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad   ordinamento
          autonomo, le agenzie, incluse le  agenzie  fiscali  di  cui
          agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
          gli enti pubblici  non  economici,  gli  enti  di  ricerca,
          nonche' gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  provvedono  entro  il  30
          novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: 
                a)  a  ridimensionare   gli   assetti   organizzativi
          esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita'  ed
          economicita',   operando   la   riduzione   degli    uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al 15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine  le
          amministrazioni adottano misure volte: 
              alla  concentrazione  dell'esercizio   delle   funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici; 
              all'unificazione delle strutture che svolgono  funzioni
          logistiche  e  strumentali,   salvo   specifiche   esigenze
          organizzative, derivanti anche  dalle  connessioni  con  la
          rete periferica, riducendo, in ogni caso, il  numero  degli
          uffici dirigenziali di livello  generale  e  di  quelli  di
          livello non  generale  adibiti  allo  svolgimento  di  tali
          compiti. 
              Le dotazioni  organiche  del  personale  con  qualifica
          dirigenziale  sono   corrispondentemente   ridotte,   ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti, nei termini previsti  dall'art.  1,  comma  404,
          lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
              b) a ridurre il contingente di personale  adibito  allo
          svolgimento di compiti logistico-strumentali e di  supporto
          in misura non inferiore al dieci per cento con  contestuale
          riallocazione delle risorse  umane  eccedenti  tale  limite
          negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; 
              c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche  del
          personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli
          enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore  al
          dieci per cento della spesa complessiva relativa al  numero
          dei posti di organico di tale personale. 
              2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
          1,  le  amministrazioni  possono   disciplinare,   mediante
          appositi  accordi,  forme  di  esercizio   unitario   delle
          funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
          personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
          in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 
              3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma  1,  le
          amministrazioni   dello   Stato   rideterminano   la   rete
          periferica su base regionale o interregionale,  oppure,  in
          alternativa,   provvedono   alla   riorganizzazione   delle
          esistenti   strutture   periferiche    nell'ambito    delle
          prefetture-uffici territoriali  del  Governo  nel  rispetto
          delle procedure previste dall'art. 1,  comma  404,  lettera
          c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              4. Ai fini dell'attuazione delle  misure  previste  dal
          comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono  essere
          computate altresi' le riduzioni derivanti  dai  regolamenti
          emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell' art.
          1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006,  n.
          296,  avuto   riguardo   anche   ai   Ministeri   esistenti
          anteriormente  alla  data  di   entrata   in   vigore   del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In  ogni
          caso per le  amministrazioni  che  hanno  gia'  adottato  i
          predetti  regolamenti  resta  salva  la   possibilita'   di
          provvedere   alla   copertura   dei   posti   di   funzione
          dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
          disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango  primario
          successive alla data di  entrata  in  vigore  della  citata
          legge n. 296 del 2006.  In  considerazione  delle  esigenze
          generali   di   compatibilita'   nonche'   degli    assetti
          istituzionali, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti  a
          una riduzione degli organici dirigenziali  pari  al  7  per
          cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
          15 per  cento  di  quella  di  livello  non  generale,  con
          l'adozione di provvedimenti specifici  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo  30
          luglio  1999,  n.  303,  e  successive  modificazioni,  che
          tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
          presente articolo. 
              5. Sino all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  al
          comma  1  le  dotazioni  organiche  sono   provvisoriamente
          individuate in misura pari ai posti coperti alla  data  del
          30  settembre  2008.  Sono   fatte   salve   le   procedure
          concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              5-bis.  Al  fine  di  assicurare  il   rispetto   della
          disciplina   vigente   sul   bilinguismo   e   la   riserva
          proporzionale di posti nel  pubblico  impiego,  gli  uffici
          periferici delle amministrazioni dello Stato,  inclusi  gli
          enti previdenziali situati sul territorio  della  provincia
          autonoma di Bolzano, sono autorizzati per  l'anno  2008  ad
          assumere personale risultato vincitore o idoneo  a  seguito
          di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
          a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui  all'art.  1,
          comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              6. Alle amministrazioni che  non  abbiano  adempiuto  a
          quanto previsto dai  commi  1  e  4  e'  fatto  divieto  di
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con qualsiasi contratto. 
              6-bis. Restano escluse dall'applicazione  del  presente
          articolo le strutture del comparto sicurezza,  delle  Forze
          armate e del Corpo nazionale dei Vigili  del  fuoco,  fermi
          restando  gli  obiettivi  fissati  ai  sensi  del  presente
          articolo   da   conseguire    da    parte    di    ciascuna
          amministrazione.». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'  stato  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  30   agosto   1999,   n.   203,
          supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni  pubbliche),  e'  stato  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale  9  maggio  2001,  n.  106,  supplemento
          ordinario. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale), e' stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16  maggio  2005,  n.  112,  supplemento
          ordinario. 
              - Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2006,  n.  233
          (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e
          dei Ministeri) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          18 maggio 2006, n. 114. 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  commi  376  e  377
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008): 
              «376. Il numero dei Ministeri e' stabilito in  tredici.
          Il numero totale dei componenti  del  Governo  a  qualsiasi
          titolo,  ivi  compresi  Ministri  senza  portafoglio,  vice
          Ministri e Sottosegretari,  non  puo'  essere  superiore  a
          sessantacinque e la composizione del  Governo  deve  essere
          coerente con il principio sancito nel secondo  periodo  del
          primo comma dell'art. 51 della Costituzione. 
              377. A far data dall'applicazione, ai sensi  del  comma
          376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono  abrogate
          le  disposizioni  non  compatibili  con  la  riduzione  dei
          Ministeri di cui al citato comma 376, ivi  comprese  quelle
          di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2001,  n.  317,  e
          successive modificazioni,  e  al  decreto-legge  18  maggio
          2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          luglio 2006, n.  233,  e  successive  modificazioni,  fatte
          comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi  2,
          2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies,  10-bis,  10-ter,  12,
          13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera  a),
          22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n.  181
          del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233
          del 2006, e successive modificazioni.». 
              - Il decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121  (
          Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle  strutture  di
          Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244), e' stato pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  13  della  legge  23
          febbraio 2001,  n.  38  (Norme  a  tutela  della  minoranza
          linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia): 
              «Art. 13 (Organi per l'amministrazione  scolastica).  -
          1. Per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione
          in lingua slovena, presso  l'ufficio  scolastico  regionale
          del Friuli-Venezia Giulia e' istituito uno speciale ufficio
          diretto da un dirigente  regionale  nominato  dal  Ministro
          della pubblica istruzione tra il personale dirigenziale dei
          ruoli dell'amministrazione scolastica centrale e periferica
          e tra i dirigenti scolastici delle  scuole  con  lingua  di
          insegnamento slovena. Tale ufficio  provvede  a  gestire  i
          ruoli del personale  delle  scuole  e  degli  istituti  con
          lingua di insegnamento slovena. 
              2. Al personale dell'ufficio  di  cui  al  comma  1  e'
          richiesta la piena conoscenza della lingua slovena. 
              3. Al fine  di  soddisfare  le  esigenze  di  autonomia
          dell'istruzione  in  lingua   slovena   e'   istituita   la
          Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua
          slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma
          1. La  composizione  della  Commissione,  le  modalita'  di
          nomina ed il suo  funzionamento  sono  disciplinati,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
          Comitato, entro diciotto mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente  legge.  La  Commissione  di  cui  al
          presente comma  sostituisce  quella  prevista  dall'art.  9
          della legge 22 dicembre 1973, n. 932,  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'art. 24 della presente legge. 
              4. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa massima di lire 895  milioni  annue  a
          decorrere dall'anno 2001.». 
              - Si riporta il testo del comma 2  dell'art.  21  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
              «2. Il disegno di  legge  del  bilancio  di  previsione
          espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa
          le unita' di voto parlamentare determinate con  riferimento
          rispettivamente  alla  tipologia  di  entrata  e  ad   aree
          omogenee di attivita'. Per la spesa, le unita' di voto sono
          costituite  dai  programmi  quali  aggregati   diretti   al
          perseguimento degli obiettivi  definiti  nell'ambito  delle
          missioni. Le missioni rappresentano le funzioni  principali
          e gli obiettivi strategici  perseguiti  con  la  spesa.  La
          realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un  unico
          centro di  responsabilita'  amministrativa,  corrispondente
          all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
          sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30  luglio  1999,
          n. 300.  I  programmi  sono  univocamente  raccordati  alla
          nomenclatura COFOG  (Classification  of  the  functions  of
          government) di secondo livello. Nei casi in  cui  cio'  non
          accada perche' il programma corrisponde in parte  a  due  o
          piu'  funzioni  COFOG  di  secondo  livello,  deve   essere
          indicata  la  relativa  percentuale  di   attribuzione   da
          calcolare sulla base dell'ammontare presunto  dei  capitoli
          di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.». 
              - Per il testo del citato decreto del Presidente  della
          Repubblica n. 17 del 2009, si vedano le note al titolo. 
              - Il decreto  legislativo  30  dicembre  2010,  n.  235
          (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione  digitale,
          a norma dell'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69), e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio  2011,
          n. 6, supplemento ordinario. 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo vigente dei commi 2, 7 e 8 dell'art.  5  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  17  del
          2009, come modificato dal decreto  qui  pubblicato,  e'  il
          seguente: 
              «Art.  5  (Dipartimento   per   l'istruzione).   -   1.
          (Omissis). 
              2. Al Dipartimento sono assegnati,  per  l'espletamento
          dei compiti di  supporto,  n.  5  uffici  dirigenziali  non
          generali, e n. 36 posizioni dirigenziali  non  generali  di
          funzione tecnico-ispettiva. 
              3.-6. (Omissis). 
              7. La Direzione generale per il  personale  scolastico,
          che si articola in n. 10 uffici dirigenziali non  generali,
          svolge le funzioni e i compiti di spettanza  del  Ministero
          nei seguenti ambiti: 
              a)   definizione   degli   indirizzi   generali   della
          organizzazione del lavoro; 
              b) disciplina giuridica ed economica  del  rapporto  di
          lavoro e relativa contrattazione; 
              c) indirizzo e coordinamento con altre  amministrazioni
          in materia di quiescenza e previdenza; 
              d) indirizzi in materia di reclutamento e selezione dei
          dirigenti  scolastici,  rapporto  di  lavoro   e   relativa
          contrattazione; 
              e) definizione delle dotazioni organiche nazionali  del
          personale   docente   ed   educativo   e   del    personale
          amministrativo, tecnico e  ausiliario,  e  definizione  dei
          parametri per la ripartizione a livello regionale; 
              f) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento
          della  formazione  e  aggiornamento  del  personale   della
          scuola,  ivi  compresa  la   formazione   a   distanza,   e
          programmazione  delle   politiche   formative   a   livello
          nazionale; 
              g)   indirizzi   in   materia   di   riconversione    e
          riqualificazione del personale docente ed educativo; 
              h) cura delle attivita' connesse alla  sicurezza  nelle
          scuole e all'edilizia scolastica con  particolare  riguardo
          alla gestione  degli  adempimenti  di  cui  alla  legge  11
          gennaio  1996,  n.  23,  ed  alla  normativa  collegata  in
          raccordo con le  competenze  delle  regioni  e  degli  enti
          locali in materia; 
              i) gestione del contenzioso  per  provvedimenti  aventi
          carattere generale e definizione delle linee  di  indirizzo
          per  la  gestione  del  contenzioso  di  competenza   delle
          articolazioni territoriali. 
              8.   La   Direzione   generale   per    lo    studente,
          l'integrazione, la partecipazione e la  comunicazione,  che
          si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali svolge
          le funzioni e i compiti  di  spettanza  del  Ministero  nei
          seguenti ambiti: 
              a) disciplina ed indirizzo in materia di  status  dello
          studente; 
              b) cura dei servizi per l'integrazione  degli  studenti
          in   situazione   di    handicap,    in    situazioni    di
          ospedalizzazione e di  assistenza  domiciliare,  anche  con
          l'ausilio delle nuove tecnologie; 
              c) cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli
          studenti immigrati; 
              d)  elaborazione  degli  indirizzi  e  delle  strategie
          nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport; 
              e)  elaborazione  delle  strategie  sulle  attivita'  e
          sull'associazionismo degli studenti; 
              f) cura delle politiche sociali a favore dei giovani e,
          in particolare, delle azioni di prevenzione e contrasto del
          disagio  giovanile  nelle  scuole,  anche   attraverso   la
          promozione di manifestazioni, eventi  ed  azioni  a  favore
          degli studenti; 
              g) attivita' di orientamento e raccordo con il  sistema
          universitario; 
              h) interventi di orientamento e promozione del successo
          formativo e relativo monitoraggio; 
              i) supporto delle attivita' della conferenza  nazionale
          dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti; 
              l) cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e
          al supporto della loro attivita'; 
              m) cura dei rapporti con altri  enti  e  organizzazioni
          che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti; 
              n) cura delle azioni  di  contrasto  della  dispersione
          scolastica rispetto alle quali cura  il  coordinamento  con
          ogni altra competenza in materia attribuita ad altri uffici
          dell'Amministrazione; 
              o) cura delle attivita' di  educazione  alla  sicurezza
          stradale, alla salute e alla legalita'; 
              p)   cura   dei   rapporti    con    il    Dipartimento
          dell'informazione  e  dell'editoria  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e con gli altri enti  ed  organi  di
          informazione; 
              q)  coordinamento  della  comunicazione  istituzionale,
          anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla  rete
          intranet; 
              r) elaborazione e gestione del piano  di  comunicazione
          in coordinamento con i Dipartimenti del Ministero; 
              s) coordinamento del sito web dell'amministrazione; 
              t) promozione di attivita' e convenzioni  editoriali  e
          di campagne di comunicazione; 
              u) analisi  delle  domande  di  servizi  e  prestazioni
          attinenti l'informazione e la relativa divulgazione; 
              v) promozione di monitoraggi e  indagini  demoscopiche,
          nonche' campagne di sensibilizzazione  nelle  tematiche  di
          competenza del Ministero.».