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LEGGE 22 dicembre 1973, n. 932

Modificazioni e integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2001)
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Testo in vigore dal:  23-3-2001
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Art. 9


Per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena il sovrintendente scolastico della regione Friuli-Venezia Giulia è assistito da una commissione da lui nominata e composta:
a) dai provveditori agli studi di Trieste e Gorizia o dai loro rispettivi delegati;
b) da due presidi, di cui uno della scuola secondaria di primo grado, un ispettore scolastico, un direttore didattico e tre insegnanti, di cui uno della scuola elementare, uno della scuola media e uno della scuola media superiore, di lingua slovena, proposti dal personale insegnante e direttivo delle rispettive scuole;
c) da cinque cittadini italiani di lingua slovena, dei quali tre designati dal consiglio provinciale di Trieste e due da quello di Gorizia, con voto limitato.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 febbraio 2001, n. 38 ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che "[...] La Commissione di cui al presente comma sostituisce quella prevista dall'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 della presente legge".