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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 gennaio 2011, n. 30

Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto ai sensi dell'articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (11G0068)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/2011
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Testo in vigore dal: 13-4-2011
 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 1, commi 241, 242, 243, 244, 245 e 246 della legge
24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172; 
  Uditi i pareri del  Consiglio  di  Stato,  espressi  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 ottobre 2008 e
del 22 marzo 2010; 
  Visto l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, che  ha  disposto,  tra  l'altro,  la  soppressione  dell'IPSEMA
(Istituto di previdenza per il settore marittimo); 
  Ritenuto necessario apportare, in considerazione di quanto disposto
dal predetto articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 le
modifiche  conseguenti  alla  soppressione  dell'IPSEMA  e  alla  sua
incorporazione nell'INAIL; 
  Data comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  con
nota del 2 dicembre 2010; 
 
                            A d o t t a: 
 
il seguente regolamento recante  la  disciplina  dell'organizzazione,
del finanziamento e del comitato  amministratore  del  Fondo  per  le
vittime dell'amianto, nonche' delle procedure e  delle  modalita'  di
erogazione delle prestazioni del Fondo stesso, a norma  dell'articolo
1, commi da 241 a 246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
                               Art. 1 
 
 
                  Fondo per le vittime dell'amianto 
 
  1. Il Fondo per le  vittime  dell'amianto,  di  seguito  denominato
Fondo, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 241, della legge  24
dicembre 2007, n. 244, si avvale, a titolo gratuito, per l'erogazione
della prestazione e per la riscossione  delle  addizionali  previste,
rispettivamente, dai commi 243 e 244 dell'articolo 1  della  medesima
legge,  degli  uffici  e  delle  competenti  strutture  dell'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul   lavoro
(INAIL),  che,  per  tali  finalita',  destina  le  risorse  umane  e
finanziarie previste a legislazione vigente. 
                                     NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il testo dell'art. 1, commi 241, 242, 243, 244,  245,
          e 246 della legge 24 dicembre 2007,  n.  244  (Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2008), e' il seguente: 
              «241. E'  istituito  presso  l'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          con contabilita' autonoma  e  separata,  un  Fondo  per  le
          vittime dell'amianto, in favore di  tutte  le  vittime  che
          hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione
          all'amianto e alla fibra "fiberfrax", e in caso di premorte
          in favore degli eredi. 
              242. Le prestazioni del Fondo di cui al comma  241  non
          escludono e si  cumulano  ai  diritti  di  cui  alle  norme
          generali e speciali dell'ordinamento. 
              243. Il Fondo di cui al comma 241 eroga,  nel  rispetto
          della  propria  dotazione  finanziaria,   una   prestazione
          economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore  di
          superstiti, liquidata ai sensi del testo unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.
          1124, o dell'art. 13, comma 7, della legge 27  marzo  1992,
          n. 257, e successive modificazioni, fissata in  una  misura
          percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL. 
              244. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 241  e'
          a carico, per un quarto, delle imprese e, per  tre  quarti,
          del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello  Stato  e'
          determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e  2009
          e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri
          a carico delle imprese si provvede con una addizionale  sui
          premi assicurativi  relativi  ai  settori  delle  attivita'
          lavorative comportanti esposizione all'amianto. 
              245. Per la gestione del Fondo di cui al comma  241  e'
          istituito, senza maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica, un comitato amministratore la  cui  composizione,
          la cui durata in carica e i cui  compiti  sono  determinati
          con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da emanare entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              246. L'organizzazione e il finanziamento del  Fondo  di
          cui al comma 241, nonche' le procedure e  le  modalita'  di
          erogazione  delle  prestazioni,   sono   disciplinati   con
          regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro  e
          della previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, entro novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge.». 
              - Il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'   il
          seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il testo dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n.
          20 (Disposizioni in materia di  giurisdizione  e  controllo
          della Corte dei conti) e' il seguente: 
              «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte  dei
          conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'  della
          Corte dei conti si  esercita  esclusivamente  sui  seguenti
          atti non aventi forza di legge: 
                a) provvedimenti emanati a seguito  di  deliberazione
          del Consiglio dei Ministri; 
                b) atti del Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                d) provvedimenti dei  comitati  interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                e) [autorizzazioni alla sottoscrizione dei  contratti
          collettivi,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  51   del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29]; 
                f) provvedimenti di disposizione del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
                f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7,  comma  6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni; 
                f-ter)  atti  e   contratti   concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'art.  1,  comma  9,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                g)   decreti   che    approvano    contratti    delle
          Amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440;
          di appalto d'opera, se di importo superiore  al  valore  in
          ECU   stabilito    dalla    normativa    comunitaria    per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
          scritto del Ministro; 
                l) atti che il Presidente del Consiglio dei  Ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
              1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)  e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
              2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. 
              3. Le sezioni riunite della Corte  dei  conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
              4. La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
              5. Nei confronti delle  amministrazioni  regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento  ed  ai  consigli   regionali   sull'esito   del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
              7. Restano ferme, relativamente agli  enti  locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. Le relazioni  della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,  la  Corte  dei  conti   puo'   richiedere   alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,  n.
          453. Puo' richiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
              9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,  si
          applicano, in quanto compatibili con le disposizioni  della
          presente legge, le norme procedurali di cui al testo  unico
          delle leggi sulla Corte  dei  conti,  approvato  con  regio
          decreto   12   luglio   1934,   n.   1214,   e   successive
          modificazioni. 
              10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della Corte dei conti che la presiede,  dai  presidenti  di
          sezione preposti al coordinamento e da tutti  i  magistrati
          assegnati a funzioni di controllo. La sezione e'  ripartita
          annualmente in quattro collegi dei quali  fanno  parte,  in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
          presidenti di sezione preposti al coordinamento. I  collegi
          hanno distinta competenza per tipologia di controllo o  per
          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici
          votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta  dal  presidente
          della Corte dei conti ed  e'  composta  dai  presidenti  di
          sezione  preposti  al  coordinamento  e   da   trentacinque
          magistrati assegnati a funzioni di  controllo,  individuati
          annualmente dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione  di
          almeno tre per ciascun collegio della  sezione  e  uno  per
          ciascuna delle sezioni di controllo  sulle  amministrazioni
          delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome
          di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
          numero minimo di ventuno votanti. 
              10-bis. La sezione del controllo in  adunanza  plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
              11. Ferme restando le ipotesi di  deferimento  previste
          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
          dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21  marzo
          1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
          caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
          circa la legittimita' di atti. Del collegio viene  chiamato
          a far parte in  qualita'  di  relatore  il  magistrato  che
          deferisce la questione alla sezione. 
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni, in relazione  a  situazioni  e  provvedimenti  che
          richiedono tempestivi  accertamenti  e  verifiche,  dandone
          notizia alla sezione del controllo. 
              13. Le disposizioni del comma 1 non si  applicano  agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e le malattie professionali),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1965, n. 257, S.O. 
              - Il testo del decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.
          479 (Attuazione della delega conferita dall'art.  1,  comma
          32, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  in  materia  di
          riordino e soppressione di enti pubblici  di  previdenza  e
          assistenza),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  1
          agosto 1994, n. 178. 
              - Il testo dell'art. 13, della legge 27 marzo 1992,  n.
          257   (Norme   relative   alla   cessazione    dell'impiego
          dell'amianto), e' il seguente: 
              «Art. 13  (Trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale e  pensionamento  anticipato).  -  Ai  lavoratori
          occupati  in  imprese  che  utilizzano  ovvero   estraggono
          amianto,  impegnate  in  processi  di  ristrutturazione   e
          riconversione  produttiva,  e'  concesso   il   trattamento
          straordinario  di   integrazione   salariale   secondo   la
          normativa vigente anche se il requisito  occupazionale  sia
          pari  a  quindici  unita'  per  effetto  di  decremento  di
          organico dovuto al pensionamento anticipato. 
              2. Con effetto fino  a  settecentotrenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori
          occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se in corso
          di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che
          possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria
          per l'invalidita', la  vecchiaia  ed  i  superstiti  almeno
          trenta anni di anzianita' assicurativa e contributiva  agli
          effetti delle disposizioni  previste  dall'art.  22,  primo
          comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153,
          e successive modificazioni, hanno facolta' di richiedere la
          concessione  di  un  trattamento  di  pensione  secondo  la
          disciplina di cui al medesimo art. 22 della legge 30 aprile
          1969,  n.  153,  e  successive   modificazioni,   con   una
          maggiorazione dell'anzianita' assicurativa  e  contributiva
          pari al periodo necessario per la maturazione del requisito
          dei  trentacinque  anni   prescritto   dalle   disposizioni
          soprarichiamate, in ogni  caso  non  superiore  al  periodo
          compreso tra la data di risoluzione del rapporto  e  quella
          del   compimento   di   sessanta   anni,   se   uomini,   o
          cinquantacinque anni se donne. 
              3. Il Comitato interministeriale per la  programmazione
          economica (CIPE), su proposta del  Ministro  del  lavoro  e
          della   previdenza    sociale,    sentito    il    Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua
          i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma  1
          e determina, entro il limite di seicento unita', il  numero
          massimo di pensionamenti anticipati. 
              4.  Le  imprese,  singolarmente   o   per   gruppo   di
          appartenenza, rientranti nei criteri di cui al comma 3, che
          intendano  avvalersi  delle   disposizioni   del   presente
          articolo,  presentano  programmi  di   ristrutturazione   e
          riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entita' delle
          eccedenze   strutturali   di   manodopera,    richiedendone
          l'accertamento  da   parte   del   CIPE   unitamente   alla
          sussistenza dei requisiti di cui al comma 2. 
              5. La facolta' di pensionamento anticipato puo'  essere
          esercitata da un  numero  di  lavoratori  non  superiore  a
          quello delle eccedenze accertate  dal  CIPE.  I  lavoratori
          interessati  sono  tenuti  a  presentare   all'impresa   di
          appartenenza domanda  irrevocabile  per  l'esercizio  della
          facolta' di cui al comma 2  del  presente  articolo,  entro
          trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa  o  al
          gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro
          trenta  giorni  dalla  maturazione  dei  trenta   anni   di
          anzianita' di cui  al  medesimo  comma  2,  se  posteriore.
          L'impresa entro dieci giorni  dalla  scadenza  del  termine
          trasmette all'Istituto nazionale della  previdenza  sociale
          (INPS) le domande dei lavoratori, in  deroga  all'art.  22,
          primo comma, lettera c), della legge  30  aprile  1969,  n.
          153, e successive modificazioni. Nel caso in cui il  numero
          dei lavoratori che esercitano la facolta' di  pensionamento
          anticipato  sia  superiore   a   quello   delle   eccedenze
          accertate, l'impresa  opera  una  selezione  in  base  alle
          esigenze  di  ristrutturazione   e   riorganizzazione.   Il
          rapporto di lavoro  dei  dipendenti  le  cui  domande  sono
          trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del  mese
          in cui l'impresa effettua la trasmissione. 
              6. Per i lavoratori  delle  miniere  o  delle  cave  di
          amianto il numero di  settimane  coperto  da  contribuzione
          obbligatoria relativa ai periodi di prestazione  lavorativa
          ai fini del conseguimento delle prestazioni  pensionistiche
          e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5. 
              7.  Ai  fini  del   conseguimento   delle   prestazioni
          pensionistiche  per  i  lavoratori  che  abbiano  contratto
          malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto
          documentate  dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
          contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  il  numero  di
          settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa  a
          periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata
          esposizione all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente
          di 1,5. 
              8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto
          per un periodo superiore a  dieci  anni,  l'intero  periodo
          lavorativo soggetto all'assicurazione  obbligatoria  contro
          le  malattie   professionali   derivanti   dall'esposizione
          all'amianto, gestita dall'INAIL, e' moltiplicato,  ai  fini
          delle prestazioni pensionistiche, per  il  coefficiente  di
          1,25. 
              9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di  amianto
          o delle imprese di cui al comma 1, anche  se  in  corso  di
          dismissione  o  sottoposte  a  procedure   fallimentari   o
          fallite, che possano far valere  i  medesimi  requisiti  di
          eta' e anzianita' contributiva previsti dal comma 2  presso
          l'Istituto nazionale  di  previdenza  per  i  dirigenti  di
          aziende  industriali  (INPDAI),  e'  dovuto,  dall'Istituto
          medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese
          successivo a  quello  della  risoluzione  del  rapporto  di
          lavoro, l'assegno di cui all'art. 17 della legge 23  aprile
          1981, n. 155. L'anzianita' contributiva  dei  dirigenti  ai
          quali e' corrisposto il predetto assegno e' aumentata di un
          periodo pari a quello compreso tra la data  di  risoluzione
          del rapporto di lavoro e quella del compimento di  sessanta
          anni, se uomini, e cinquantacinque anni se donne. 
              10. La gestione di cui all'art. 37 della legge 9  marzo
          1989, n.  88,  corrisponde  al  Fondo  pensioni  lavoratori
          dipendenti per ciascun mese di anticipazione della pensione
          una somma  pari  all'importo  risultante  dall'applicazione
          dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo  medesimo
          sull'ultima  retribuzione  annua   percepita   da   ciascun
          lavoratore interessato, ragguagliata a  mese,  nonche'  una
          somma pari all'importo mensile della  pensione  anticipata,
          ivi compresa la tredicesima  mensilita'.  L'impresa,  entro
          trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, e' tenuta
          a corrispondere a favore della gestione di cui all'art.  37
          della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che
          abbia usufruito del pensionamento anticipato, un contributo
          pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui  al
          presente comma, con facolta' di optare per il pagamento del
          contributo stesso, con addebito di interessi  nella  misura
          del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate
          mensili, di pari importo, non superiore a quello  dei  mesi
          di anticipazione della pensione. 
              11. Nei territori di cui all'art.  1  del  testo  unico
          delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.
          218,  e  successive  modificazioni,  nonche'   nelle   zone
          industriali in declino, individuate dalla  decisione  della
          Commissione delle  Comunita'  europee  del  21  marzo  1989
          (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n.  2052/88  del
          Consiglio, del 24 giugno 1988,  il  contributo  di  cui  al
          comma 10 del presente articolo  e'  ridotto  al  venti  per
          cento. La medesima percentuale ridotta si applica  altresi'
          nei confronti delle  imprese  assoggettate  alle  procedure
          concorsuali di cui alle disposizioni  approvate  con  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive  modificazioni,
          e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  aprile  1979,  n.  95,   e
          successive modificazioni  e  integrazioni,  e  al  relativo
          pagamento si applica l'art. 111, primo comma, n. 1),  delle
          disposizioni approvate con il citato regio decreto 16 marzo
          1942, n. 267. 
              12. All'onere derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a lire 6  miliardi  per  il  1992,  lire  60
          miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi  per  il  1994,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    degli
          stanziamenti  iscritti,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente
          utilizzando, per il 1992,  l'accantonamento  "Finanziamento
          di un piano di pensionamenti anticipati" e, per il  1993  e
          il 1994, l'accantonamento  "Interventi  in  aree  di  crisi
          occupazionale". 
              13. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con  propri   decreti,   le   conseguenti   variazioni   di
          bilancio.». 
              - Il  testo  della  legge  13  novembre  2009,  n.  172
          (Istituzione del Ministero della salute  e  incremento  del
          numero  complessivo  dei  Sottosegretari  di   Stato),   e'
          Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28  novembre  2009,  n.
          278. 
              - Il testo dell'art. 7, comma 1, del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78,  convertito,  con  modificazioni  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita'  economica)
          e' il seguente: 
              «Art. 7 (Soppressione  ed  incorporazione  di  enti  ed
          organismi pubblici; riduzione dei contributi  a  favore  di
          enti). - 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto-legge, al  fine  di  assicurare  la  piena
          integrazione  delle  funzioni  assicurative  e  di  ricerca
          connesse alla materia della tutela  della  salute  e  della
          sicurezza  dei  lavoratori  sui  luoghi  di  lavoro  e   il
          coordinamento stabile delle attivita' previste dall'art. 9,
          comma 2, del decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,
          ottimizzando  le  risorse  ed  evitando   duplicazioni   di
          attivita', l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le relative
          funzioni  sono  attribuite   all'INAIL,   sottoposto   alla
          vigilanza  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e del Ministero della salute;  l'INAIL  succede  in
          tutti i rapporti attivi e passivi.». 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 1,  comma  241,  della  citata
          legge n. 244 del 2007 si vedano le alle premesse.