DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101)

note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
    Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; 
              riduzione dei contributi a favore di enti 
 
  1. Con effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, al fine di  assicurare  la  piena  integrazione  delle
funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro  e
il coordinamento stabile delle attivita'  previste  dall'articolo  9,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  ottimizzando
le risorse ed evitando duplicazioni di attivita', l'IPSEMA e l'ISPESL
sono soppressi e le  relative  funzioni  sono  attribuite  all'INAIL,
sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali e del Ministero della salute;  l'INAIL  succede  in  tutti  i
rapporti attivi e passivi. 
  2. Al fine di assicurare la piena integrazione  delle  funzioni  in
materia di  previdenza  e  assistenza,  ottimizzando  le  risorse  ed
evitando duplicazioni di attivita', l'IPOST e' soppresso. 
  3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS, sottoposto alla
vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;  l'INPS
succede in tutti i rapporti attivi e passivi. 
  3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, al  fine  di  assicurare  la  piena
integrazione delle funzioni in materia di  previdenza  e  assistenza,
l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), istituito  in  base
al decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  21  ottobre
1947, n. 1346, ratificato  dalla  legge  21  marzo  1953,  n.  90,  e
successive modificazioni, e' soppresso e le  relative  funzioni  sono
attribuite all'INPDAP che  succede  in  tutti  i  rapporti  attivi  e
passivi. 
  4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione,  nonche',  per   quanto   concerne   la   soppressione
dell'ISPELS,  con  il  Ministro  della  salute,  da  adottarsi  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
ovvero, per l'ENAM, di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono trasferite le risorse strumentali,  umane  e  finanziarie  degli
enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci  di  chiusura
delle relative gestioni alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto-legge ovvero, per l'ENAM, alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  5. Le dotazioni organiche dell'Inps e dell'Inail sono  incrementate
di un numero pari alle unita' di personale  di  ruolo  trasferite  in
servizio presso gli enti soppressi. In attesa della  definizione  dei
comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  modificato  dal
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale  transitato
dall'Ispels  continua  ad  applicarsi  il  trattamento  giuridico  ed
economico  previsto  dalla  contrattazione  collettiva  del  comparto
ricerca  e  dell'area  VII.  Nell'ambito  del   nuovo   comparto   di
contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici  da
definire in applicazione del menzionato articolo 40,  comma  2,  puo'
essere   prevista   un'apposita   sezione   contrattuale    per    le
professionalita' impiegate in  attivita'  di  ricerca  scientifica  e
tecnologica. Per i restanti rapporti  di  lavoro,  l'INPS  e  l'INAIL
subentrano nella titolarita' dei relativi rapporti. 
  5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del polo della salute
e della sicurezza  dei  lavoratori,  il  direttore  generale  di  cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
2002, n. 303, rimane in carica fino al completamento delle iniziative
correlate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31  dicembre
2011, per consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma  4.  Ai
predetti fini, per l'esercizio  delle  funzioni  di  ricerca  di  cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi
del comma 4, puo' essere affidato un incarico di livello dirigenziale
generale  ad  un  soggetto  in  possesso   dei   requisiti   previsti
dall'articolo 5, comma 1, del citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle percentuali  di  cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165. 
  6. I posti corrispondenti all'incarico di  componente  dei  Collegi
dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi  ai
sensi dei commi precedenti, sono  trasformati  in  posti  di  livello
dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze,  nell'ambito  del  Dipartimento  della
Ragioneria  Generale  dello  Stato,  Gli  incarichi  dirigenziali  di
livello generale conferiti presso i  collegi  dei  sindaci  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.
479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti,
cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4
e ai dirigenti ai quali non sia  riattribuito  il  medesimo  incarico
presso il Collegio dei sindaci degli enti  riordinati  ai  sensi  del
presente articolo e' conferito dall'Amministrazione  di  appartenenza
un incarico di livello dirigenziale generale. 
  7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  "Sono  organi  degli
Enti: a) il presidente; b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;  c)
il collegio dei sindaci; d) il direttore generale." 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Il  presidente  ha  la
rappresentanza legale dell'Istituto, puo' assistere alle  sedute  del
consiglio di indirizzo e vigilanza ed e' scelto in base a criteri  di
alta professionalita', di  capacita'  manageriale  e  di  qualificata
esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore  operativo
dell'Ente. E' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978,  n.  14,
con la procedura di cui all'art. 3 della legge  23  agosto  1988,  n.
400; la deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri  e'  adottata  su
proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto   con   il   Ministro   dell'economia   e   delle   finanze.
Contestualmente alla richiesta  di  parere  prevista  dalle  predette
disposizioni, si provvede ad  acquisire  l'intesa  del  consiglio  di
indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire nel termine  di
trenta giorni. In caso di mancato  raggiungimento  dell'intesa  entro
tale termine, il Consiglio dei Ministri puo' comunque procedere  alla
nomina con provvedimento motivato." 
    c) al comma 4, dopo il primo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:
"Almeno trenta giorni prima  della  naturale  scadenza  ovvero  entro
dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il  consiglio
di indirizzo e vigilanza informa  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  affinche'  si  proceda  alla  nomina  del   nuovo
titolare"; 
    d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole  "il  consiglio
di amministrazione" e " il consiglio" sono  sostituite  dalle  parole
"il presidente"; sono eliminati gli ultimi tre periodi  del  medesimo
comma  5,  dall'espressione  "Il  consiglio  e'  composto"  a  quella
"componente del consiglio di vigilanza."; 
    e) al comma 6, l'espressione  "partecipa,  con  voto  consultivo,
alle sedute del consiglio  di  amministrazione  e  puo'  assistere  a
quelle del consiglio di vigilanza" e' sostituita dalla seguente "puo'
assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza"; 
    f) al comma 8, e' eliminata l'espressione  da  "il  consiglio  di
amministrazione" a "funzione pubblica"; 
    g) al comma 9, l'espressione "con esclusione  di  quello  di  cui
alla lettera e)" e' sostituita  dalla  seguente  "con  esclusione  di
quello di cui alla lettera d)"; 
    h) e' aggiunto il seguente comma 11: "Al presidente dell'Ente  e'
dovuto, per l'esercizio  delle  funzioni  inerenti  alla  carica,  un
emolumento onnicomprensivo stabilito con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze." 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GENNAIO 2019, N.  4,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MARZO 2019, N. 26. 
  9. Con effetto dalla ricostituzione dei  consigli  di  indirizzi  e
vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo  30
giugno 1994, n. 479, il numero dei rispettivi componenti  e'  ridotto
in misura non inferiore al trenta per cento. 
  10. Con effetto dalla ricostituzione  dei  comitati  amministratori
delle gestioni, fondi e casse di cui all' articolo  1,  primo  comma,
numero 4), del decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  aprile
1970, n.  639,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dei  comitati
previsti dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto  del  Presidente
della Repubblica, il numero dei rispettivi componenti e'  ridotto  in
misura non inferiore al trenta per cento. 
  11. A decorrere dal  1°  luglio  2010,  gli  eventuali  gettoni  di
presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori  delle
gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2,  comma  1,  punto  4),
della legge 9 marzo 1989, n. 88, non possono  superare  l'importo  di
Euro 30,00 a seduta. 
  12. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'attivita' istituzionale degli
organi collegiali  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30  giugno  1994,  n.  479,  nonche'  la  partecipazione
all'attivita' istituzionale degli organi centrali non da' luogo  alla
corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni  e/o
medaglie). 
  13.  I  regolamenti  che  disciplinano   l'organizzazione   ed   il
funzionamento degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n.  479,  sono  adeguati  alle  modifiche
apportate al medesimo provvedimento normativo dal presente  articolo,
in applicazione  dell'articolo  1,  comma  2,  del  predetto  decreto
legislativo  n.  479/1994.  Nelle  more  di  tale   recepimento,   si
applicano, in ogni  caso,  le  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo. 
  14. Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche
all'organizzazione  ed  al  funzionamento   all'Ente   nazionale   di
previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357. 
  15. Con effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'Istituto affari sociali di cui all'articolo 2 del  decreto
del Presidente del consiglio dei Ministri del 23  novembre  2007,  e'
soppresso e le relative funzioni sono trasferite al ISFOL che succede
in tutti i rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento delle  attivita'
di ricerca  a  supporto  dell'elaborazione  delle  politiche  sociali
confluisce nell'ambito dell'organizzazione dell'ISFOL  in  una  delle
macroaree gia' esistenti. Con decreti di natura non regolamentare del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione sono individuate le  risorse
umane, strumentali e finanziarie da  riallocare  presso  l'ISFOL.  La
dotazione organica dell'ISFOL e' incrementata di un numero pari  alle
unita'  di  personale  di  ruolo  trasferite,  in   servizio   presso
l'Istituto degli affari sociali alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. L'ISFOL subentra  in  tutti  i  rapporti  giuridici
attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. L'ISFOL
adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010. 
  16. Con effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori  e
scultori, musicisti, scrittori  ed  autori  drammatici  (ENAPPSMSAD),
costituito con decreto del  Presidente  della  Repubblica  1°  aprile
1978, n. 202, e' soppresso e le  relative  funzioni  sono  trasferite
all'Enpals, che succede in tutti i rapporti  attivi  e  passivi.  Con
effetto dalla medesima data e' istituito presso l'Enpals con evidenza
contabile separata il Fondo assistenza e  previdenza  dei  pittori  e
scultori,  musicisti,  scrittori  ed  autori  drammatici.  Tutte   le
attivita' e le passivita' risultanti dall'ultimo bilancio  consuntivo
approveto affluiscono ad evidenza contabile separata presso l'Enpals.
La dotazione organica dell'Enpals e' aumentata di un numero pari alla
unita'  di  personale  di  ruolo  trasferite   in   servizio   presso
l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , su  proposta  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e  l'innovazione  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi  ai  sensi  dell'
art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le conseguenti modifiche
al regolamento di organizzazione e il funzionamento dell'ente Enpals.
Con decreti di natura non regolamentare del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono  individuate  le  risorse  strumentali,  umane   e   finanziarie
dell'Ente soppresso, sulla base  delle  risultanze  del  bilancio  di
chiusura della relativa gestione alla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione   del   presente   decreto.   Il   Commissario
straordinario e il Direttore generale dell'Istituto  incorporante  in
carica alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge
continuano ad operare sino alla scadenza  del  mandato  prevista  dai
relativi decreti di nomina. 
  17. Le economie  derivanti  dai  processi  di  razionalizzazione  e
soppressione degli enti previdenziali vigilatati  dal  Ministero  del
lavoro previsti nel presente decreto sono computate , previa verifica
del Dipartimento della funzione pubblica con  il  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  per  il   raggiungimento   degli
obiettivi di risparmio previsti all'art. 1, comma 8, della  legge  24
dicembre 2007, n. 247. 
  18. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi
e studio in materia di politica  economica,  l'Istituto  di  studi  e
analisi economica (Isae) e' soppresso; le funzioni e le risorse  sono
assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e all'ISTAT.  Le
funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con uno o piu'  decreti  di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze
di concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione; con gli stessi  decreti  sono  stabilite  le  date  di
effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono  individuate  le
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  riallocate  presso   il
Ministero dell'economia e delle finanze,  nonche',  limitatamente  ai
ricercatori e ai tecnologi, anche  presso  l'ISTAT.  I  dipendenti  a
tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli  del  Ministero  sulla
base di apposita tabella di  corrispondenza  approvata  con  uno  dei
decreti di cui al  presente  comma;  le  amministrazioni  di  cui  al
presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie
dotazioni  organiche;   i   dipendenti   trasferiti   mantengono   il
trattamento economico fondamentale e accessorio,  limitatamente  alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
nel caso in cui tale trattamento  risulti  piu'  elevato  rispetto  a
quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per  la
differenza un assegno ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti
rapporti di lavoro  le  amministrazioni  di  destinazione  subentrano
nella  titolarita'  dei  rispettivi  rapporti.  Dall'attuazione   del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
  19. L'Ente italiano  Montagna  (EIM),  istituito  dall'articolo  1,
comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e'  soppresso  La
Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale  al
predetto ente e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio
sono trasferite  al  Dipartimento  per  gli  affari  regionali  della
medesima Presidenza. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri su proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e
l'innovazione di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono stabilite le date di effettivo esercizio delle  funzioni
trasferite  e  sono  individuate  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie riallocate presso la Presidenza,  nonche',  limitatamente
ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni
di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono  inquadrati,  nei
ruoli  della  Presidenza  sulla   base   di   apposita   tabella   di
corrispondenza. I dipendenti  trasferiti  mantengono  il  trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per la Presidenza e' attribuito  per  la  differenza  un  assegno  ad
personam riassorbibile con i  successivi  miglioramenti  economici  a
qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti  rapporti  di  lavoro  le
amministrazioni di  destinazione  subentrano  nella  titolarita'  dei
rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i compiti e  le
attribuzioni  esercitati   sono   trasferiti   alle   amministrazioni
corrispondentemente indicate.  Il  personale  a  tempo  indeterminato
attualmente in servizio presso i predetti  enti  e'  trasferito  alle
amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi  del
predetto allegato, e sono  inquadrati  sulla  base  di  un'  apposita
tabella  di  corrispondenza  approvata  con  decreto   del   ministro
interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Le
amministrazioni  di  destinazione  adeguano  le   proprie   dotazioni
organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti
previsti  dai  rispettivi  ordinamenti.   I   dipendenti   trasferiti
mantengono  il  trattamento  economico  fondamentale  e   accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al  momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti piu' elevato  rispetto  a
quello previsto per il personale del amministrazione di destinazione,
percepiscono per la differenza un assegno ad  personam  riassorbibile
con  i  successivi  miglioramenti  economici   a   qualsiasi   titolo
conseguiti. Dall'attuazione delle predette  disposizioni  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Gli
stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello  Stato  previsti,
alla data di entrata in vigore del  presente  provvedimento,  per  le
esigenze di funzionamento dei  predetti  enti  pubblici  confluiscono
nello  stato  di  previsione  della  spesa  o   nei   bilanci   delle
amministrazioni alle quali sono  trasferiti  i  relativi  compiti  ed
attribuzioni, insieme alle eventuali  contribuzioni  a  carico  degli
utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi enti  pubblici.
Alle medesime  amministrazioni  sono  altresi'  trasferite  tutte  le
risorse strumentali attualmente  utilizzate  dai  predetti  enti.  Le
amministrazioni di destinazione esercitano i compiti  e  le  funzioni
facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni  amministrative
individuate mediante le ordinarie misure di definizione del  relativo
assetto organizzativo, Al fine  di  garantire  la  continuita'  delle
attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo agli enti di cui al
presente   comma   fino   al   perfezionamento   del   processo    di
riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai predetti  enti
continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici gia' a  tal
fine utilizzati." Fermi restando i risparmi attesi, per  le  stazioni
sperimentali , il Banco nazionale di  prova  per  le  armi  da  fuoco
portatili e per le munizioni commerciali e l'Istituto  nazionale  per
le conserve alimentari (INCA), indicati nell'allegato 2, con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono individuati  tempi  e  concrete  modalita'  di
trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonche' del personale
e delle risorse strumentali e finanziarie. (10) 
  21. L'Istituto nazionale per studi  e  esperienze  di  architettura
navale (INSEAN) istituito con Regio  decreto  legislativo  24  maggio
1946, n. 530 e' soppresso. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010,
N. 122. Le funzioni svolte dall'INSEAN e le connesse  risorse  umane,
strumentali e finanziarie  sono  trasferite  al  Consiglio  nazionale
delle ricerche con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   ,   con   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro
per la pubblica  amministrazione  e  l'innovazione;  con  gli  stessi
decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle  funzioni
trasferite. I dipendenti a tempo indeterminato  sono  inquadrati  nei
ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche sulla base  di  apposita
tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non
regolamentare di cui al presente comma. Il Consiglio nazionale  delle
ricerche provvede conseguentemente a rimodulare o a rideterminare  le
proprie dotazioni organiche. I dipendenti  trasferiti  mantengono  il
trattamento economico fondamentale e accessorio,  limitatamente  alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
nel caso in cui tale trattamento  risulti  piu'  elevato  rispetto  a
quello previsto  per  il  personale  del  Consiglio  nazionale  delle
ricerche, e' attribuito per la  differenza  un  assegno  ad  personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti  economici  a  qualsiasi
titolo conseguiti. Per i restanti rapporti  di  lavoro  il  Consiglio
nazionale delle ricerche subentra nella  titolarita'  dei  rispettivi
rapporti. Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  22. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla  legge
24 novembre 2003, n. 326, e' sostituito dal seguente: "Le nomine  dei
componenti  degli  organi  sociali  sono  effettuate  dal   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  d'intesa  con  il  Ministero  dello
sviluppo economico". 
  23. Per garantire il pieno  rispetto  dei  principi  comunitari  in
materia nucleare, i commi 8 e  9  dell'articolo  27  della  legge  23
luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti salvi  gli  effetti  prodotti
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla medesima  data  e'
ricostituito il Consiglio  di  amministrazione  della  Sogin  S.p.A.,
composto di 5 membri. La  nomina  dei  componenti  del  Consiglio  di
amministrazione  della  Sogin  S.p.A.  e'  effettuata  dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  d'intesa  con  il  Ministero  dello
sviluppo economico. 
  24. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto gli stanziamenti  sui  competenti  capitoli  degli  stati  di
previsione delle amministrazioni  vigilanti  relativi  al  contributo
dello Stato a enti,  istituti,  fondazioni  e  altri  organismi  sono
ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere
alla razionalizzazione e al riordino delle modalita' con le quali  lo
Stato  concorre  al  finanziamento  dei  predetti  enti,  i  Ministri
competenti, con decreto da emanare entro  60  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto delle
risorse disponibili. 
  25. Le Commissioni mediche di  verifica  operanti  nell'ambito  del
Ministero dell'economia e delle finanze sono soppresse, ad  eccezione
di quelle presenti nei capoluoghi  di  regione  e  nelle  Province  a
speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni
soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e le Regioni, le  predette  Commissioni
possono  avvalersi  a  titolo  gratuito  delle  Asl  territorialmente
competenti ovvero, previo accordo  con  il  Ministero  della  difesa,
delle  strutture  sanitarie  del  predetto  Ministero  operanti   sul
territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
natura  non  regolamentare  sono  stabilite  le  date  di   effettivo
esercizio del nuovo assetto  delle  commissioni  mediche  di  cui  al
presente comma. (121) ((125)) 
  26. Sono attribuite al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  le
funzioni di cui  all'art.  24,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo
per le aree sottoutilizzate,  fatta  eccezione  per  le  funzioni  di
programmazione  economica  e  finanziaria   non   ricompresse   nelle
politiche di sviluppo e coesione. 
  27.  Per  l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al  comma  26,  il
Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  il  Ministro  delegato  si
avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e  la  coesione  economica
del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della  Direzione
generale per l'incentivazione  delle  attivita'  imprenditoriali,  il
quale dipende funzionalmente dalle predette autorita'. 
  28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al comma 26  si
provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze  e
dello  sviluppo  economico.  Le  risorse  del  fondo  per   le   aree
sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico. 
  29. Restano ferme le funzioni di  controllo  e  monitoraggio  della
Ragioneria generale dello Stato. 
  30. All'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25,  nel
comma 1 sono aggiunte alla  fine  le  seguenti  parole:  "nonche'  di
quelli comunque non inclusi nel  conto  economico  consolidato  della
pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196". 
  31.  La  vigilanza  sul  Comitato  nazionale  permanente   per   il
microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-bis, comma 8, del D.  L.
10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006,  n.  81,
e' trasferita al Ministero per lo sviluppo economico. 
  31-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni  di  Autorita'
nazionale anticorruzione, ai sensi  dell'articolo  6  della  legge  3
agosto 2009,  n.  116,  da  parte  del  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e'  autorizzata
la spesa di euro 2 milioni per l'anno  2011.  Al  relativo  onere  si
provvede mediante utilizzo di  quota  parte  delle  maggiori  entrate
derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. 
  31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei  segretari
comunali e provinciali, istituita dall'articolo 102 del  testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e'  soppressa.
Il Ministero dell'interno succede a titolo universale  alla  predetta
Agenzia e le risorse strumentali e  di  personale  ivi  in  servizio,
comprensive  del  fondo  di  cassa,  sono  trasferite  al   Ministero
medesimo. 
  31-quater. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite  le  date  di
effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono  individuate  le
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  riallocate  presso   il
Ministero dell'interno.  I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  sono
inquadrati nei  ruoli  del  Ministero  dell'interno,  sulla  base  di
apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo  decreto
di cui al  primo  periodo.  I  dipendenti  trasferiti  mantengono  il
trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente  alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. 
  31-quinquies. Al fine di garantire la continuita'  delle  attivita'
di  interesse  pubblico  gia'  facenti  capo  all'Agenzia,  fino   al
perfezionamento del processo di  riorganizzazione,  l'attivita'  gia'
svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la
sede e gli uffici a tal fine utilizzati. 
  31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni provinciali
e dei comuni previsto  dal  comma  5  dell'articolo  102  del  citato
decreto legislativo n. 267 del 2000 e' soppresso dal 1° gennaio  2011
e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti  i  contributi
ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni,  per  essere
destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione  del
comma 31-ter. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del
Ministro dell'interno di concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze e per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto. (4) (8) (19) (25) 
  31-septies. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto
2000, n. 267, sono abrogati gli articoli 102 e 103. Tutti i  richiami
alla soppressa  Agenzia  di  cui  al  citato  articolo  102  sono  da
intendere riferiti al Ministero dell'interno. 
 
                                                                 (38) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
1), in relazione al comma  31-sexies,  primo  periodo,  del  presente
articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei
termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata  con
scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il Il D.P.C.M. 25  marzo  2011  (in  G.U.  31/03/2011,  n.  74)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che  il  termine  di  cui  al  comma
31-sexies, primo periodo, del presente articolo e'  prorogato  al  31
dicembre 2011. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  la  presente
modifica ha effeto dal 1° aprile 2011. 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art.  14,  comma  15)  che
"L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
interpreta  nel  senso  che  le   amministrazioni   di   destinazione
subentrano  direttamente  nella  titolarita'  di  tutti  i   rapporti
giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali  enti
siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione". 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art.  15,  comma
5) che il termine di  cui  al  comma  31-sexies,  primo  periodo  del
presente  articolo,  "e'  ulteriormente  prorogato  di   180   giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 23,  comma  12-novies)
che  "I  criteri  della  riduzione  dei  contributi  ordinari   delle
amministrazioni provinciali e dei comuni per la copertura  del  fondo
finanziario di mobilita' dei segretari comunali e provinciali, di cui
al  decreto  previsto   dall'articolo   7,   comma   31-sexies,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  ed  i  relativi  provvedimenti
attuativi gia' adottati dal Ministro dell'interno di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, trovano  applicazione  a  far
data dal 1º  gennaio  2013.  Fino  alla  predetta  data  continua  ad
applicarsi il sistema di contribuzione diretta a  carico  degli  enti
locali". 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con  l'art.  36,  comma  1)  che
"Nelle more del completamento del processo di riordino  dei  consigli
di indirizzo e vigilanza  dell'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per  l'assicurazione  contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), conseguente  alle  disposizioni  di
cui  all'articolo  7  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
all'articolo  21  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
al fine di garantire  la  continuita'  dell'azione  amministrativa  e
gestionale,  nonche'  il  rispetto  degli   adempimenti   di   natura
contabile,  economica  e  finanziaria,  i  componenti  dei   medesimi
organismi operanti alla data del 30 aprile 2013  sono  prorogati  nei
rispettivi incarichi fino alla costituzione  dei  nuovi  consigli  di
indirizzo e vigilanza e comunque non oltre il 30 settembre 2013". 
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AGGIORNAMENTO (121) 
  Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 agosto 2022, n. 122 ha disposto (con l'art. 45, comma 3-bis) che
"Al fine di semplificare, razionalizzare e armonizzare  le  procedure
di accertamento e di valutazione delle condizioni di invalidita',  di
disabilita', di inabilita' e di inidoneita', le  commissioni  mediche
di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e  delle
finanze, di cui all'articolo 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2023 e  tutte
le funzioni da esse svolte  sono  trasferite  all'Istituto  nazionale
della previdenza sociale (INPS). A  decorrere  dalla  medesima  data,
l'INPS  subentra  al  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze
nell'attivita' di coordinamento, organizzazione  e  segreteria  delle
commissioni mediche di verifica e  nei  rapporti  giuridici  relativi
alle funzioni ad esso trasferite". 
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AGGIORNAMENTO (125) 
  Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 agosto 2022, n. 122, come modificato dal D.L. 11 novembre  2022,
n. 173, convertito con modificazioni dalla L. 16  dicembre  2022,  n.
204, ha disposto (con  l'art.  45,  comma  3-bis)  che  "Al  fine  di
semplificare,  razionalizzare   e   armonizzare   le   procedure   di
accertamento e di valutazione delle  condizioni  di  invalidita',  di
disabilita', di inabilita' e di inidoneita', le  commissioni  mediche
di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e  delle
finanze, di cui all'articolo 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, sono soppresse a decorrere dal 1° giugno 2023  e  tutte
le funzioni da esse svolte  sono  trasferite  all'Istituto  nazionale
della previdenza sociale (INPS). A  decorrere  dalla  medesima  data,
l'INPS  subentra  al  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze
nell'attivita' di coordinamento, organizzazione  e  segreteria  delle
commissioni mediche di verifica e  nei  rapporti  giuridici  relativi
alle funzioni ad esso trasferite".