LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 15-1-1991
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 22.

  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
gli  iscritti  alle assicurazioni obbligatorie per la invalidita', la
vecchiaia  ed  i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori
delle  miniere,  cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali hanno
diritto alla pensione a condizione che:
    a)   siano   trascorsi   35  anni  dalla  data  di  inizio  della
assicurazione,  ivi  compresi  i periodi riconosciuti utili in favore
degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonche' quelli
di cui al quarto comma del successivo articolo 49;
    b)  possano  far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva
in  costanza  di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore
degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonche' quella
di cui al quarto comma del successivo articolo 49;
    c)  non prestino attivita' lavorativa subordinata alla data della
presentazione della domanda di pensione.
  Il  requisito di cui alla lettera b) si intende perfezionato quando
a  favore  dell'assicurato  risultino  versati almeno 1820 contributi
settimanali.
  Per  gli  operai agricoli i contributi sono calcolati ragguagliando
la  contribuzione giornaliera a contribuzione settimanale, secondo la
qualifica   risultante,   ai  fini  del  diritto  alla  pensione  per
vecchiaia,  dall'applicazione  dell'articolo  9, sub articolo 2 della
legge 4 aprile 1952, n. 218, sulla base dei rapporti desumibili dallo
stesso   articolo.   A   tal   fine,  si  considera  utile  tutta  la
contribuzione  agricola,  indipendentemente  dalla  sua  collocazione
temporale  e cioe' anche quella che ecceda, eventualmente, in ciascun
anno,  il numero delle giornate considerato equivalente ad un anno di
contribuzione, in relazione al sesso e alla qualifica di appartenenza
dell'assicurato,  dal  citato  articolo  9, sub articolo 2, sino alla
concorrenza degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi.
  Allorche' i lavoratori agricoli possano far valere anche contributi
relativi  ad attivita' soggetta all'assicurazione obbligatoria per la
invalidita',   la   vecchiaia  e  i  superstiti  in  settori  diversi
dall'agricoltura,    le    settimane    di   contribuzione   relative
all'attivita'   stessa  si  aggiungono  agli  anni  di  contribuzione
agricola determinati con i criteri di cui al comma precedente.
  La  pensione  spettante ai sensi del presente articolo e' calcolata
in  base  alle  norme vigenti nelle rispettive gestioni e decorre dal
primo  giorno  del  mese  successivo  a quello di presentazione della
domanda.
  La  pensione  di  anzianita' e' equiparata a tutti gli effetti alla
pensione  di  vecchiaia  quando  il  titolare  di  essa compie l'eta'
stabilita per il pensionamento di vecchiaia.
  La   pensione  liquidata  in  base  al  presente  articolo  non  e'
cumulabile  con  la  retribuzione  lorda  percepita  in  costanza  di
rapporto  di  lavoro alle dipendenze di terzi. La tredicesima rata di
pensione   non   e'  cumulabile  con  la  tredicesima  mensilita'  di
retribuzione   o  con  gli  equivalenti  emolumenti,  corrisposti  in
occasione delle festivita' natalizie.
  I  divieti  di  cumulo di cui al precedente comma, non si applicano
nei  confronti  dei  titolari  di  pensione  che  svolgono  attivita'
lavorativa alle dipendenze di terzi con qualifica di salariati fissi,
di  giornalieri  di  campagna  ed  assimilati,  di addetti ai servizi
domestici e familiari ((...)). (2)
  Ai  fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente
articolo,  la  pensione e la retribuzione si intendono al netto delle
maggiorazioni  e  delle  integrazioni  per  carichi di famiglia. Agli
stessi fini, dalla retribuzione devono essere detratte anche le quote
dovute  per  tributi  erariali  e  per  contributi  previdenziali  ed
assistenziali.
  Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 21, 22, terzo
comma,  e  23  del  decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488.
  Le  disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle
pensioni  liquidate  con decorrenza anteriore alla data di entrata in
vigore  della presente legge a norma dell'articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
  Gli  articoli  5, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 238 e
16  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.
488, sono abrogati.
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla
L.  11  agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 23-quinquies) che
la presente modifica ha effetto dal 1 maggio 1969.