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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. 1124

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/2023)
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Testo in vigore dal:  26-2-1988
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Art. 13

((La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni e tutte le comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere fatte nella sede circoscrizionale dell'Istituto assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita dall'Istituto medesimo, e sui moduli dallo stesso predisposti))
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((COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 26 GENNAIO 1988, IN GU 11/02/1988, N. 34))
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((COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 26 GENNAIO 1988, IN GU 11/02/1988, N. 34))
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