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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2010, n. 150

Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. (10G0169)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/09/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2012)
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Testo in vigore dal: 25-9-2010
al: 12-10-2011
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  l'allegato
1, n. 86; 
  Visto l'articolo 17, comma 94, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,  n.
252; 
  Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575; 
  Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47; 
  Visto l'articolo 5-bis del decreto legislativo 8  agosto  1994,  n.
490, introdotto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge  15
luglio 2009, n. 94; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 1° aprile 2010; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 aprile 2010; 
  Acquisiti i pareri della  Commissione  permanente  Giustizia  della
Camera dei deputati in  data  21  luglio  2010  e  della  Commissione
permanente Affari costituzionali del Senato della Repubblica in  data
29 giugno 2010; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 luglio 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con i Ministri dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro
per lo sviluppo economico e il Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  disciplinano   le
modalita' con le quali sono rilasciate le informazioni concernenti la
sussistenza di  una  delle  cause  di  decadenza,  di  divieto  o  di
sospensione di cui all'articolo 10 della legge  31  maggio  1965,  n.
575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo  10
del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252,  a
seguito degli  accessi  e  degli  accertamenti  effettuati  presso  i
cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. 
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma   1   sono   imprese   interessate
all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a
qualunque titolo nel ciclo di  realizzazione  dell'opera,  anche  con
noli e forniture di beni  e  prestazioni  di  servizi,  ivi  compresi
quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei  relativi
contratti o dei subcontratti. 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 20 e  dell'allegato  1,
          n. 86 della legge 15 marzo1997, n. 59, recante  «Delega  al
          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa: 
              «Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di  un  programma
          di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
          Consiglio  dei  Ministri,  in   relazione   alle   proposte
          formulate dai Ministri competenti,  sentita  la  conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,  presenta
          al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un  disegno
          di legge per la semplificazione e il  riassetto  normativo,
          volto a definire, per l'anno successivo, gli  indirizzi,  i
          criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche  ai
          fini  della  ridefinizione  dell'area  di  incidenza  delle
          pubbliche funzioni  con  particolare  riguardo  all'assetto
          delle competenze dello Stato, delle regioni  e  degli  enti
          locali. In allegato al disegno di legge e'  presentata  una
          relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
          del riassetto. 
              2. Il disegno di  legge  di  cui  al  comma  1  prevede
          l'emanazione di  decreti  legislativi,  relativamente  alle
          norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche'  di
          regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per  le
          norme regolamentari di competenza dello Stato. 
              3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
          le singole materie,  stabiliti  con  la  legge  annuale  di
          semplificazione e riassetto  normativo,  l'esercizio  delle
          deleghe legislative di cui ai commi 1 e  2  si  attiene  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)   definizione   del    riassetto    normativo    e
          codificazione  della  normativa   primaria   regolante   la
          materia, previa acquisizione del parere  del  Consiglio  di
          Stato, reso nel termine di novanta giorni  dal  ricevimento
          della   richiesta,   con   determinazione   dei    principi
          fondamentali nelle materie di legislazione concorrente; 
                a-bis) coordinamento formale e sostanziale del  testo
          delle  disposizioni  vigenti,   apportando   le   modifiche
          necessarie per garantire la coerenza  giuridica,  logica  e
          sistematica della normativa e per  adeguare,  aggiornare  e
          semplificare il linguaggio normativo; 
                b) indicazione esplicita delle norme abrogate,  fatta
          salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni  sulla
          legge in generale premesse al codice civile; 
                c) indicazione dei principi generali, in  particolare
          per quanto attiene alla informazione, alla  partecipazione,
          al contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita'  che
          regolano  i  procedimenti  amministrativi   ai   quali   si
          attengono i regolamenti previsti dal comma 2  del  presente
          articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
                d)  eliminazione  degli   interventi   amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione dei mercati e alla  tutela  della  concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato   assetto   del   territorio,   alla    tutela
          dell'igiene e della salute pubblica; 
                e)  sostituzione  degli   atti   di   autorizzazione,
          licenza, concessione, nulla osta, permesso  e  di  consenso
          comunque  denominati  che  non  implichino   esercizio   di
          discrezionalita' amministrativa e il cui  rilascio  dipenda
          dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
          una denuncia di inizio di attivita' da presentare da  parte
          dell'interessato all'amministrazione  competente  corredata
          dalle attestazioni  e  dalle  certificazioni  eventualmente
          richieste; 
                f) determinazione dei  casi  in  cui  le  domande  di
          rilascio di un atto di consenso, comunque  denominato,  che
          non implichi esercizio di discrezionalita'  amministrativa,
          corredate  dalla  documentazione  e  dalle   certificazioni
          relative  alle  caratteristiche   tecniche   o   produttive
          dell'attivita' da  svolgere,  eventualmente  richieste,  si
          considerano accolte qualora non venga  comunicato  apposito
          provvedimento di  diniego  entro  il  termine  fissato  per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,    con    esclusione,    in    ogni     caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; 
                g)   revisione    e    riduzione    delle    funzioni
          amministrative non direttamente rivolte: 
                  1) alla  regolazione  ai  fini  dell'incentivazione
          della concorrenza; 
                  2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria; 
                  3)  alla  eliminazione  dei  limiti  all'accesso  e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative; 
                  4)   alla   protezione   di   interessi    primari,
          costituzionalmente rilevanti, per  la  realizzazione  della
          solidarieta' sociale; 
                  5) alla  tutela  dell'identita'  e  della  qualita'
          della   produzione   tipica   e   tradizionale   e    della
          professionalita'; 
                h) promozione degli interventi di autoregolazione per
          standard qualitativi e delle certificazioni di  conformita'
          da parte delle categorie  produttive,  sotto  la  vigilanza
          pubblica o di organismi indipendenti,  anche  privati,  che
          accertino e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi  delle
          attivita' economiche e professionali, nonche' dei  processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi; 
                i) per le ipotesi  per  le  quali  sono  soppressi  i
          poteri amministrativi autorizzatori o ridotte  le  funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,    previsione     dell'autoconformazione     degli
          interessati a modelli di regolazione, nonche'  di  adeguati
          strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli  di
          regolazione   vengono   definiti   dalle    amministrazioni
          competenti   in    relazione    all'incentivazione    della
          concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per  il
          rispetto  dei  parametri  di   pubblico   interesse,   alla
          flessibilita' dell'adeguamento dei  parametri  stessi  alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato; 
                l)  attribuzione  delle  funzioni  amministrative  ai
          comuni, salvo  il  conferimento  di  funzioni  a  province,
          citta'  metropolitane,  regioni  e   Stato   al   fine   di
          assicurarne l'esercizio unitario in  base  ai  principi  di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione dei principi  fondamentali  di  attribuzione
          delle funzioni secondo gli stessi criteri  da  parte  delle
          regioni   nelle   materie   di    competenza    legislativa
          concorrente; 
                m)   definizione   dei   criteri    di    adeguamento
          dell'organizzazione  amministrativa   alle   modalita'   di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma; 
                n) indicazione esplicita dell'autorita' competente  a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              3-bis.  Il  Governo,  nelle   materie   di   competenza
          esclusiva   dello   Stato,   completa   il   processo    di
          codificazione   di   ciascuna   materia   emanando,   anche
          contestualmente al decreto legislativo  di  riassetto,  una
          raccolta organica delle norme  regolamentari  regolanti  la
          medesima  materia,  se  del  caso  adeguandole  alla  nuova
          disciplina di livello primario e semplificandole secondo  i
          criteri di cui ai successivi commi. 
              4. I decreti legislativi e  i  regolamenti  di  cui  al
          comma 2, emanati sulla base della legge di  semplificazione
          e riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne  le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi: 
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali, in  modo  da  ridurre  il  numero  delle  fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli  organi  che
          risultino superflui e costituendo centri interservizi  dove
          ricollocare  il  personale   degli   organi   soppressi   e
          raggruppare competenze diverse ma  confluenti  in  un'unica
          procedura, nel rispetto dei principi generali  indicati  ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni; 
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi; 
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione; 
                d)   riduzione    del    numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita'; 
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni che prevedano termini  perentori,  prorogabili
          per  una  sola  volta,  per   le   fasi   di   integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati; 
                f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la  piu'
          estesa   e   ottimale   utilizzazione   delle    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
          con i destinatari dell'azione amministrativa; 
                f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da  parte
          delle amministrazioni e dei soggetti a  queste  equiparati,
          strumenti di diritto privato, salvo  che  nelle  materie  o
          nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
          essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi; 
                f-ter) conformazione ai principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione e adeguatezza,  nella  ripartizione  delle
          attribuzioni  e   competenze   tra   i   diversi   soggetti
          istituzionali,  nella  istituzione  di  sedi   stabili   di
          concertazione e nei rapporti tra i  soggetti  istituzionali
          ed   i   soggetti   interessati,    secondo    i    criteri
          dell'autonomia,   della   leale    collaborazione,    della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento; 
                f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi  e
          degli atti equiparabili comunque denominati, nonche'  delle
          conferenze di servizi, previste  dalle  normative  vigenti,
          aventi il carattere della  ripetitivita',  ad  uno  o  piu'
          schemi base o modelli di riferimento nei  quali,  ai  sensi
          degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, e  successive  modificazioni,  siano  stabilite  le
          responsabilita',  le   modalita'   di   attuazione   e   le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti; 
                f-quinquies)  avvalimento  di  uffici   e   strutture
          tecniche e  amministrative  pubbliche  da  parte  di  altre
          pubbliche amministrazioni, sulla base di  accordi  conclusi
          ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e
          successive modificazioni. 
              5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
          su proposta del Ministro competente,  di  concerto  con  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per  la
          funzione pubblica, con i  Ministri  interessati  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo   28   agosto   1997,   n.   281,   e,
          successivamente, dei pareri delle commissioni  parlamentari
          competenti che sono  resi  entro  il  termine  di  sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta. 
              6. I regolamenti di cui al comma  2  sono  emanati  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
          funzione pubblica, di concerto con il Ministro  competente,
          previa acquisizione del parere della  Conferenza  unificata
          di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n. 281, quando siano coinvolti interessi  delle  regioni  e
          delle autonomie locali, del parere del Consiglio  di  Stato
          nonche' delle competenti commissioni parlamentari. I pareri
          della conferenza unificata e del Consiglio  di  Stato  sono
          resi entro novanta giorni  dalla  richiesta;  quello  delle
          commissioni  parlamentari  e'  reso,   successivamente   ai
          precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta.  Per  la
          predisposizione degli schemi di regolamento  la  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
          su richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra  le
          amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni  dalla
          richiesta  di  parere  alle  commissioni  parlamentari,   i
          regolamenti possono essere comunque emanati. 
              7.  I  regolamenti  di  cui  al  comma   2,   ove   non
          diversamente previsto dai decreti legislativi,  entrano  in
          vigore il quindicesimo giorno successivo  alla  data  della
          loro pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale.  Con  effetto
          dalla stessa data sono abrogate le norme, anche  di  legge,
          regolatrici dei procedimenti. 
              8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
          ai principi di cui  al  comma  4,  ai  seguenti  criteri  e
          principi: 
                a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con conferenze di servizi o con  interventi,  nei  relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; 
                b)  individuazione  delle  responsabilita'  e   delle
          procedure di verifica e controllo; 
                c) soppressione dei procedimenti  che  risultino  non
          piu'  rispondenti   alle   finalita'   e   agli   obiettivi
          fondamentali definiti dalla legislazione di settore  o  che
          risultino   in   contrasto   con   i   principi    generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; 
                d) soppressione dei procedimenti che comportino,  per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici conseguibili,  anche  attraverso  la  sostituzione
          dell'attivita'  amministrativa   diretta   con   forme   di
          autoregolamentazione   da    parte    degli    interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo; 
                e)  adeguamento  della   disciplina   sostanziale   e
          procedimentale dell'attivita' e degli  atti  amministrativi
          ai principi della normativa comunitaria, anche  sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio; 
                f) soppressione dei procedimenti  che  derogano  alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano piu' le ragioni che giustifichino  una  difforme
          disciplina settoriale; 
                g) regolazione, ove possibile, di tutti  gli  aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 
              8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli  obiettivi
          di semplificazione e di qualita' della regolazione  con  la
          definizione della posizione italiana da sostenere  in  sede
          di Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione  della
          normativa comunitaria, ai sensi  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  30  luglio   1999,   n.   303.   Assicura   la
          partecipazione italiana ai programmi di  semplificazione  e
          di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
          a livello europeo. 
              9. I Ministeri sono titolari del potere  di  iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo e coordinamento della  Presidenza  del  Consiglio
          dei  Ministri,  che  garantisce   anche   l'uniformita'   e
          l'omogeneita'   degli    interventi    di    riassetto    e
          semplificazione. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
          garantisce,  in  caso  di  inerzia  delle   amministrazioni
          competenti,  l'attivazione  di  specifiche  iniziative   di
          semplificazione e di riassetto normativo. 
              10. Gli organi responsabili di direzione politica e  di
          amministrazione  attiva  individuano   forme   stabili   di
          consultazione e di partecipazione delle  organizzazioni  di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione. 
              11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
          accertamenti sugli effetti prodotti dalle  norme  contenute
          nei regolamenti di semplificazione e di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica  delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.». 
              «Allegato  86.  Procedimento  per   la   certificazione
          antimafia: 
                legge 31 maggio 1965, n. 575; 
                legge 19 marzo 1990, n. 55; 
                legge 17 gennaio 1994, n. 7; 
                decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.». 
              - Si riporta il testo del comma 94 dell'art.  17  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: Misure  urgenti  per
          lo  snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e   dei
          procedimenti di decisione e di controllo: 
              «94.   Nell'ambito   dell'ulteriore    semplificazione,
          prevista dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dei
          procedimenti amministrativi di cui  alla  legge  31  maggio
          1965, n. 575, alla legge 19 marzo 1990, n. 55,  alla  legge
          17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo  8  agosto
          1994, n. 490, i regolamenti individuano le disposizioni che
          pongono a carico di persone fisiche, associazioni, imprese,
          societa' e consorzi obblighi in materia di comunicazioni  e
          certificazioni, che si intendono abrogate ove gli  obblighi
          da esse previsti non siano piu'  rilevanti  ai  fini  della
          lotta alla criminalita' organizzata.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  3  giugno
          1998, n. 252, recante: «Regolamento recante  norme  per  la
          semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
          comunicazioni e delle informazioni antimafia e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1998, n. 176. 
              - La legge 31 maggio 1965 n. 575 recante: «Disposizioni
          contro le organizzazioni criminali di tipo  mafioso,  anche
          straniere» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5  giugno
          1965, n. 138. 
              - La legge 17 gennaio 1994, n. 47, recante: «Delega  al
          Governo per l'emanazione di nuove disposizioni  in  materia
          di comunicazioni e certificazioni  di  cui  alla  legge  31
          maggio  1965,  n.  575.»  e'  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 25 gennaio 1994, n. 19. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5-bis  (Poteri  di
          accesso  e   accertamento   del   prefetto)   del   decreto
          legislativo 8 agosto 1994, n. 490,  recante:  «Disposizioni
          attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di
          comunicazioni e  certificazioni  previste  dalla  normativa
          antimafia nonche' disposizioni  concernenti  i  poteri  del
          prefetto  in  materia  di   contrasto   alla   criminalita'
          organizzata»: 
              «Art. 5-bis  (Poteri  di  accesso  e  accertamento  del
          prefetto). - 1. Per l'espletamento delle funzioni  volte  a
          prevenire infiltrazioni mafiose nei  pubblici  appalti,  il
          prefetto puo' disporre accessi ed accertamenti nei cantieri
          delle  imprese   interessate   all'esecuzione   di   lavori
          pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di
          cui  all'art.  5,  comma  3,  del  decreto   del   Ministro
          dell'interno  14  marzo  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004. 
              2. Con regolamento da emanare ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, su proposta del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri e del Ministro per la pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno, il
          Ministro  della  giustizia,  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico  e  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, sono definite, nel quadro delle  norme  previste
          dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, le modalita' di  rilascio
          delle comunicazioni e delle  informazioni  riguardanti  gli
          accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri  di
          cui al comma 1.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto1988, n. 400, recante «Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri»: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  10  della  legge  31
          maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le  organizzazioni
          criminali di  tipo  mafioso,  anche  straniere)  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138. 
              «Art.  10.  -  1.  Le  persone  alle  quali  sia  stata
          applicata  con  provvedimento  definitivo  una  misura   di
          prevenzione non possono ottenere: 
                a)  licenze  o  autorizzazioni  di   polizia   e   di
          commercio; 
                b) concessioni di acque pubbliche e diritti  ad  esse
          inerenti nonche' concessioni di  beni  demaniali  allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali; 
                c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione
          e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione
          e concessioni di servizi pubblici; 
                d)  iscrizioni  negli  albi  di  appaltatori   o   di
          fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la  pubblica
          amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori,  nei
          registri della camera  di  commercio  per  l'esercizio  del
          commercio all'ingrosso  e  nei  registri  di  commissionari
          astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; 
                e)  altre  iscrizioni  o  provvedimenti  a  contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento   di   attivita'   imprenditoriali,    comunque
          denominati; 
                f) contributi, finanziamenti  o  mutui  agevolati  ed
          altre erogazioni dello stesso  tipo,  comunque  denominate,
          concessi o erogati da parte  dello  Stato,  di  altri  enti
          pubblici o delle Comunita' europee, per lo  svolgimento  di
          attivita' imprenditoriali. 
              2. Il provvedimento definitivo  di  applicazione  della
          misura di prevenzione determina  la  decadenza  di  diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          abilitazioni ed erogazioni di cui al comma  1,  nonche'  il
          divieto di concludere  contratti  di  appalto,  di  cottimo
          fiduciario,  di  fornitura  di  opere,   beni   o   servizi
          riguardanti  la   pubblica   amministrazione   e   relativi
          subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i  noli
          a caldo e le forniture con posa in opera.  Le  licenze,  le
          autorizzazioni  e  le  concessioni  sono  ritirate   e   le
          iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti. 
              3.  Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai  commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti  di  cui  ai
          medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'  essere
          in qualunque momento  revocato  dal  giudice  procedente  e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevenzione. 
              4. Il tribunale dispone che i divieti  e  le  decadenze
          previsti dai commi 1 e 2 operino  anche  nei  confronti  di
          chiunque conviva con la persona sottoposta alla  misura  di
          prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
          societa' e consorzi di cui la persona sottoposta  a  misura
          di prevenzione sia amministratore o determini in  qualsiasi
          modo scelte  e  indirizzi.  In  tal  caso  i  divieti  sono
          efficaci per un periodo di cinque anni. 
              5. Per le licenze  ed  autorizzazioni  di  polizia,  ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma  1
          le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo
          possono essere esclusi dal giudice  nel  caso  in  cui  per
          effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia. 
              5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione,  le  licenze,  le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le  iscrizioni  indicate  nel  comma  1  non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti o subcontratti indicati  nel  comma  2  non  puo'
          essere consentita a favore di persone nei cui confronti  e'
          in corso il procedimento di prevenzione senza che sia  data
          preventiva comunicazione al giudice  competente,  il  quale
          puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti  e  le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.  A  tal  fine,  i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando il giudice non provvede e, comunque, per un  periodo
          non superiore a venti giorni dalla data in cui la  pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 
              5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si  applicano
          anche nei confronti delle persone condannate  con  sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di appello, per uno dei delitti di cui all'art.  51,  comma
          3-bis, del codice di procedura penale.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  10  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  3  giugno   1998,   n.   252
          (Regolamento  recante  norme  per  la  semplificazione  dei
          procedimenti relativi al  rilascio  delle  comunicazioni  e
          delle informazioni antimafia),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 luglio 1998, n. 176: 
              «Art. 10 (Informazioni del prefetto). - 1. Salvo quanto
          previsto  dall'art.  1,  ed  in  deroga  alle  disposizioni
          dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n.  490,
          fatto salvo il divieto di frazionamento di cui al  comma  2
          del predetto articolo, le  pubbliche  amministrazioni,  gli
          enti pubblici e gli  altri  soggetti  di  cui  all'art.  1,
          devono acquisire le informazioni di  cui  al  comma  2  del
          presente  articolo,  prima  di   stipulare,   approvare   o
          autorizzare i contratti e  subcontratti,  ovvero  prima  di
          rilasciare  o  consentire  le  concessioni   o   erogazioni
          indicati nell'art. 10 della legge 31 maggio 1965,  n.  575,
          il cui valore sia: 
                a) pari o superiore a quello determinato dalla  legge
          in attuazione delle direttive  comunitarie  in  materia  di
          opere e  lavori  pubblici,  servizi  pubblici  e  pubbliche
          forniture, indipendentemente dai  casi  di  esclusione  ivi
          indicati; 
                b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni
          di acque pubbliche o di beni demaniali per  lo  svolgimento
          di attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione  di
          contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo  o  altre
          erogazioni  dello  stesso  tipo  per  lo   svolgimento   di
          attivita' imprenditoriali; 
                c)   superiore   a   300   milioni   di   lire    per
          l'autorizzazione  di  subcontratti,  cessioni  o   cottimi,
          concernenti la realizzazione di opere o lavori  pubblici  o
          la prestazione di servizi o forniture pubbliche. 
              2. Quando,  a  seguito  delle  verifiche  disposte  dal
          prefetto,  emergono  elementi  relativi  a   tentativi   di
          infiltrazione mafiosa nelle societa' o imprese interessate,
          le   amministrazioni   cui   sono   fornite   le   relative
          informazioni,   non   possono   stipulare,   approvare    o
          autorizzare i contratti o  subcontratti,  ne'  autorizzare,
          rilasciare  o  comunque  consentire  le  concessioni  e  le
          erogazioni. 
              3.  Le  informazioni  del  prefetto,   sono   richieste
          dall'amministrazione interessata, indicando l'oggetto e  il
          valore   del   contratto,   subcontratto,   concessione   o
          erogazione  ed   allegando,   esclusivamente,   copia   del
          certificato di iscrizione dell'impresa presso la camera  di
          commercio, industria, artigianato e  agricoltura  corredato
          della apposita dicitura antimafia.  Nel  caso  di  societa'
          consortili o di consorzi, il certificato e'  integrato  con
          la indicazione dei  consorziati  che  detengono  una  quota
          superiore al 10%  del  capitale  o  del  fondo  consortile,
          nonche' dei consorziati per conto  dei  quali  la  societa'
          consortile o il  consorzio  opera  in  modo  esclusivo  nei
          confronti della pubblica amministrazione. Per le imprese di
          costruzioni il certificato e' integrato  con  l'indicazione
          del direttore tecnico. 
              4. In luogo o ad integrazione del certificato di cui al
          comma 3 puo' essere allegata una dichiarazione  del  legale
          rappresentante recante le medesime indicazioni. 
              5. Ai fini di cui ai commi  1  e  2,  la  richiesta  di
          informazioni e' inoltrata al prefetto della provincia nella
          quale  hanno  residenza  o  sede  le  persone  fisiche,  le
          imprese,  le  associazioni,  le  societa'  o   i   consorzi
          interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma  1,
          lettere a) e c), o che  siano  destinatari  degli  atti  di
          concessione o erogazione  di  cui  alla  lettera  b)  dello
          stesso comma 1. 
              6.  La  richiesta  puo'  essere  effettuata  anche  dal
          soggetto  privato  interessato  o  da  persona  da   questi
          specificamente     delegata,      previa      comunicazione
          all'amministrazione   destinataria   di   voler   procedere
          direttamente a tale adempimento. La delega  deve  risultare
          da atto recante sottoscrizione autenticata  e  deve  essere
          esibita  unitamente  ad  un  documento  di  identificazione
          personale. In ogni  caso  la  prefettura  fa  pervenire  le
          informazioni direttamente all'amministrazione indicata  dal
          richiedente. 
              7. Ai fini di cui al comma 2 le situazioni relative  ai
          tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte: 
                a)  dai  provvedimenti  che  dispongono  una   misura
          cautelare o il giudizio, ovvero  che  recano  una  condanna
          anche non definitiva per taluno dei  delitti  di  cui  agli
          articoli 629, 644, 648-bis, e 648-ter del codice penale,  o
          dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale; 
                b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione
          di taluna delle misure di cui agli articoli  2-bis,  2-ter,
          3-bis e 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
                c) dagli accertamenti  disposti  dal  prefetto  anche
          avvalendosi  dei  poteri  di  accesso  e  di   accertamento
          delegati dal Ministro  dell'interno,  ovvero  richiesti  ai
          prefetti competenti per  quelli  da  effettuarsi  in  altra
          provincia. 
              8. La prefettura competente  estende  gli  accertamenti
          pure ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che
          risultano poter determinare in qualsiasi modo le  scelte  o
          gli  indirizzi  dell'impresa  e,  anche  sulla  documentata
          richiesta   dell'interessato,   aggiorna   l'esito    delle
          informazioni al venir meno delle circostanze  rilevanti  ai
          fini  dell'accertamento  dei  tentativi  di   infiltrazione
          mafiosa. 
              9.   Le   disposizioni    dell'art.    1-septies    del
          decreto-legge 6 settembre 1982,  n.  629,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982,  n.  726,  come
          successivamente integrato dalla legge 15 novembre 1988,  n.
          486,  non  si  applicano  alle  informazioni  previste  dal
          presente articolo,  salvo  che  gli  elementi  o  le  altre
          indicazioni  fornite  siano   rilevanti   ai   fini   delle
          valutazioni discrezionali ammesse dalla legge.  Sono  fatte
          salve le procedure di selezione previste dalle disposizioni
          in  vigore  in  materia  di  appalti,  comprese  quelle  di
          recepimento di direttive europee.».