stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 2006, n. 199

Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2000 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001, in materia di semplificazione delle procedure relative ai lavori, alle somministrazioni, ai servizi e alle spese in economia, nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/6/2006
nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 15-6-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive   modificazioni,   recante  disciplina  dell'attivita'  di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto l'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni,  recante  delega  al  Governo  per  il conferimento di
funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
  Vista  la  legge  8 marzo  1999, n. 50, e successive modificazioni,
recante   delegificazione   e   testi   unici  di  norme  concernenti
procedimenti  amministrativi  -  Legge di semplificazione 1998, ed in
particolare l'Allegato 2, n. 4);
  Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni,
recante  nuova  disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi
in via di sviluppo;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione
della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109, legge quadro in materia di
lavori pubblici;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n.
120, concernente regolamento recante norme per la semplificazione del
procedimento  per  l'erogazione  e  la rendicontazione della spesa da
parte  dei  funzionari  delegati  operanti  presso  le rappresentanze
all'estero,  a  norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
384, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese
in economia;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 ottobre 2004;
  Acquisito  il  parere della Corte dei conti reso a sezioni riunite,
ai  sensi  dell'articolo 88  del  regio  decreto 18 novembre 1923, n.
2440, nell'adunanza del 12 novembre 2004;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 marzo 2006;
  Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro
degli  affari  esteri,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e
delle finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
Integrazioni  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 marzo
                            2000, n. 120

  1.  All'articolo 10,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica   22 marzo  2000,  n.  120,  dopo  le  parole:  «ai  sensi
dell'articolo 6»,  sono  inserite  le  seguenti: «ivi comprese quelle
gravanti  sui  fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche per
le  attivita'  dirette  ad  assicurare  il funzionamento delle unita'
tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo,».
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Si  trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario,
          recante:    «Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari».
              - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione  amministrativa), pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario:
              «Art.  20.  - 1. Il Governo, sulla base di un programma
          di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
          Consiglio   dei   Ministri,   in  relazione  alle  proposte
          formulate  dai  Ministri  competenti, sentita la Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281,  entro  la  data  del 30 aprile,
          presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
          disegno  di  legge  per  la  semplificazione e il riassetto
          normativo,  volto  a  definire,  per l'anno successivo, gli
          indirizzi,   i  criteri,  le  modalita'  e  le  materie  di
          intervento,  anche ai fini della ridefinizione dell'area di
          incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
          all'assetto  delle  competenze dello Stato, delle regioni e
          degli  enti  locali.  In  allegato  al  disegno di legge e'
          presentata  una  relazione  sullo stato di attuazione della
          semplificazione e del riassetto.
              2.  Il  disegno  di  legge  di  cui  al comma 1 prevede
          l'emanazione  di  decreti  legislativi,  relativamente alle
          norme  legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
          regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
          23 agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
          norme regolamentari di competenza dello Stato.
              3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
          le  singole  materie,  stabiliti  con  la  legge annuale di
          semplificazione  e  riassetto  normativo, l'esercizio delle
          deleghe  legislative  di  cui  ai commi 1 e 2 si attiene ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a) definizione     del    riassetto    normativo    e
          codificazione   della   normativa   primaria  regolante  la
          materia,  previa  acquisizione  del parere del Consiglio di
          Stato,  reso  nel termine di novanta giorni dal ricevimento
          della    richiesta,   con   determinazione   dei   principi
          fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
                a-bis)  coordinamento formale e sostanziale del testo
          delle   disposizioni   vigenti,   apportando  le  modifiche
          necessarie  per  garantire  la coerenza giuridica, logica e
          sistematica  della  normativa  e per adeguare, aggiornare e
          semplificare il linguaggio normativo;
                b) indicazione  esplicita delle norme abrogate, fatta
          salva  l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
          legge in generale premesse al codice civile;
                c) indicazione  dei principi generali, in particolare
          per  quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
          al  contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita' che
          regolano   i   procedimenti   amministrativi  ai  quali  si
          attengono  i  regolamenti previsti dal comma 2 del presente
          articolo,  nell'ambito  dei  principi stabiliti dalla legge
          7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
                d) eliminazione   degli   interventi   amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione  dei  mercati  e alla tutela della concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato    assetto   del   territorio,   alla   tutela
          dell'igiene e della salute pubblica;
                e) sostituzione   degli   atti   di   autorizzazione,
          licenza,  concessione,  nulla  osta, permesso e di consenso
          comunque   denominati   che  non  implichino  esercizio  di
          discrezionalita'  amministrativa  e il cui rilascio dipenda
          dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
          una  denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
          dell'interessato  all'amministrazione  competente corredata
          dalle  attestazioni  e  dalle  certificazioni eventualmente
          richieste;
                f) determinazione  dei  casi  in  cui  le  domande di
          rilascio  di  un atto di consenso, comunque denominato, che
          non  implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
          corredate   dalla  documentazione  e  dalle  certificazioni
          relative   alle   caratteristiche   tecniche  o  produttive
          dell'attivita'  da  svolgere,  eventualmente  richieste, si
          considerano  accolte  qualora non venga comunicato apposito
          provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  fissato per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,     con    esclusione,    in    ogni    caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
                g) revisione     e     riduzione    delle    funzioni
          amministrative non direttamente rivolte:
                  1)  alla  regolazione  ai  fini dell'incentivazione
          della concorrenza;
                  2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
                  3)  alla  eliminazione  dei  limiti  all'accesso  e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
                  4)    alla   protezione   di   interessi   primari,
          costituzionalmente  rilevanti,  per  la realizzazione della
          solidarieta' sociale;
                  5)  alla  tutela  dell'identita'  e  della qualita'
          della    produzione   tipica   e   tradizionale   e   della
          professionalita';
                h) promozione degli interventi di autoregolazione per
          standard  qualitativi e delle certificazioni di conformita'
          da  parte  delle  categorie  produttive, sotto la vigilanza
          pubblica  o  di  organismi indipendenti, anche privati, che
          accertino  e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi delle
          attivita'  economiche e professionali, nonche' dei processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi;
                i) per  le  ipotesi  per  le  quali  sono soppressi i
          poteri  amministrativi  autorizzatori o ridotte le funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,     previsione     dell'autoconformazione    degli
          interessati  a  modelli di regolazione, nonche' di adeguati
          strumenti  di verifica e controllo successivi. I modelli di
          regolazione    vengono   definiti   dalle   amministrazioni
          competenti    in    relazione    all'incentivazione   della
          concorrenzialita',  alla riduzione dei costi privati per il
          rispetto   dei   parametri   di  pubblico  interesse,  alla
          flessibilita'  dell'adeguamento  dei  parametri stessi alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato;
                l)  attribuzione  delle  funzioni  amministrative  ai
          comuni,  salvo  il  conferimento  di  funzioni  a province,
          citta'   metropolitane,   regioni   e   Stato  al  fine  di
          assicurarne  l'esercizio  unitario  in  base ai principi di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione  dei  principi  fondamentali di attribuzione
          delle  funzioni  secondo  gli stessi criteri da parte delle
          regioni    nelle    materie   di   competenza   legislativa
          concorrente;
                m) definizione    dei    criteri    di    adeguamento
          dell'organizzazione   amministrativa   alle   modalita'  di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
                n) indicazione  esplicita dell'autorita' competente a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
              3-bis.   Il   Governo,   nelle  materie  di  competenza
          esclusiva    dello   Stato,   completa   il   processo   di
          codificazione   di   ciascuna   materia   emanando,   anche
          contestualmente  al  decreto  legislativo di riassetto, una
          raccolta  organica  delle  norme regolamentari regolanti la
          medesima  materia,  se  del  caso  adeguandole  alla  nuova
          disciplina  di livello primario e semplificandole secondo i
          criteri di cui ai successivi commi.
              4.  I  decreti  legislativi  e  i regolamenti di cui al
          comma 2,  emanati sulla base della legge di semplificazione
          e  riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          ricollocare   il   personale   degli   organi  soppressi  e
          raggruppare  competenze  diverse  ma confluenti in un'unica
          procedura,  nel  rispetto dei principi generali indicati ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni  che  prevedano termini perentori, prorogabili
          per   una   sola   volta,   per  le  fasi  di  integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati;
                f)  aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
          estesa    e   ottimale   utilizzazione   delle   tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
          con i destinatari dell'azione amministrativa;
                f-bis)  generale possibilita' di utilizzare, da parte
          delle  amministrazioni  e dei soggetti a queste equiparati,
          strumenti  di  diritto  privato,  salvo che nelle materie o
          nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
          essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
                f-ter)  conformazione  ai principi di sussidiarieta',
          differenziazione  e  adeguatezza,  nella ripartizione delle
          attribuzioni   e   competenze   tra   i   diversi  soggetti
          istituzionali,   nella   istituzione  di  sedi  stabili  di
          concertazione  e  nei rapporti tra i soggetti istituzionali
          ed    i    soggetti    interessati,   secondo   i   criteri
          dell'autonomia,    della    leale   collaborazione,   della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
                f-quater)  riconduzione delle intese, degli accordi e
          degli  atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
          conferenze  di  servizi,  previste dalle normative vigenti,
          aventi  il  carattere  della  ripetitivita',  ad uno o piu'
          schemi  base  o  modelli di riferimento nei quali, ai sensi
          degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
          n.  241,  e  successive  modificazioni,  siano stabilite le
          responsabilita',   le   modalita'   di   attuazione   e  le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti;
                f-quinquies)   avvalimento   di  uffici  e  strutture
          tecniche  e  amministrative  pubbliche  da  parte  di altre
          pubbliche  amministrazioni,  sulla base di accordi conclusi
          ai  sensi dell'art. l5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive modificazioni.
              5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
          su  proposta  del  Ministro  competente, di concerto con il
          Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
          funzione  pubblica,  con  i  Ministri  interessati e con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto    legislativo   28 agosto   1997,   n.   281,   e,
          successivamente,  dei pareri delle Commissioni parlamentari
          competenti  che  sono  resi  entro  il  termine di sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta.
              6.  I  regolamenti  di  cui al comma 2 sono emanati con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
          funzione  pubblica, di concerto con il Ministro competente,
          previa  acquisizione  del parere della Conferenza unificata
          di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n.  281,  quando  siano coinvolti interessi delle regioni e
          delle  autonomie  locali, del parere del Consiglio di Stato
          nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
          della  Conferenza  unificata  e del Consiglio di Stato sono
          resi  entro  novanta  giorni  dalla richiesta; quello delle
          Commissioni   parlamentari   e'  reso,  successivamente  ai
          precedenti,  entro  sessanta giorni dalla richiesta. Per la
          predisposizione  degli  schemi di regolamento la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
          su  richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra le
          amministrazioni  interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
          richiesta   di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              7.   I   regolamenti   di   cui  al  comma 2,  ove  non
          diversamente  previsto  dai decreti legislativi, entrano in
          vigore  il  quindicesimo  giorno successivo alla data della
          loro  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
          ai  principi  di  cui  al  comma 4,  ai  seguenti criteri e
          principi:
                a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                b) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                c) soppressione  dei  procedimenti  che risultino non
          piu'   rispondenti   alle   finalita'   e   agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                d) soppressione  dei procedimenti che comportino, per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici  conseguibili,  anche  attraverso  la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione    da    parte    degli   interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo;
                e) adeguamento   della   disciplina   sostanziale   e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                f) soppressione  dei  procedimenti  che derogano alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano  piu'  le ragioni che giustifichino una difforme
          disciplina settoriale:
                g) regolazione,  ove  possibile, di tutti gli aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
              8-bis.  Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
          di  semplificazione  e di qualita' della regolazione con la
          definizione  della  posizione italiana da sostenere in sede
          di  Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione della
          normativa  comunitaria,  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto
          legislativo   30 luglio   1999,   n.   303.   Assicura   la
          partecipazione  italiana  ai programmi di semplificazione e
          di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
          a livello europeo.
              9.  I  Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo  e  coordinamento  della Presidenza del Consiglio
          dei   Ministri,   che   garantisce  anche  l'uniformita'  e
          l'omogeneita'    degli    interventi    di    riassetto   e
          semplificazione.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri
          garantisce,   in  caso  di  inerzia  delle  amministrazioni
          competenti,   l'attivazione  di  specifiche  iniziative  di
          semplificazione e di riassetto normativo.
              10.  Gli organi responsabili di direzione politica e di
          amministrazione   attiva   individuano   forme  stabili  di
          consultazione  e  di partecipazione delle organizzazioni di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione.
              11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
          accertamenti  sugli  effetti prodotti dalle norme contenute
          nei  regolamenti  di semplificazione e di accelerazione dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.».
              - Si  riporta  il  n.  4) dell'allegato 2 della legge 8
          marzo  1999,  n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme
          concernenti   procedimenti   amministrativi   -   Legge  di
          semplificazione 1998) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9
          marzo 1999, n. 56:

                                        «Allegato 2 (art. 1, comma 1)

          PROCEDIMENTI  STRUMENTALI  DA DISCIPLINARE IN MODO UNIFORME
          AI  SENSI DELL'ART. 20, COMMA 5, LETTERA A), DELLA LEGGE n.
                                  59 DEL 1997

              (Omissis).
              4) Procedimento di spese in economia:
                regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
                legge 5 agosto 1978, n. 468;
                decreto  del Presidente della Repubblica 21 settembre
          1994, n. 754, art. 15;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 giugno
          1994, n. 442;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18 aprile
          1994, n. 359;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18 aprile
          1994, n. 573, art. 10;
                decreto  del  Presidente della Repubblica 1° dicembre
          1993, n. 600;
                decreto  del  Presidente della Repubblica 11 novembre
          1992, n. 552;
                decreto  del  Presidente della Repubblica 27 febbraio
          1991, n. 153;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31 luglio
          1990, n. 299;
                decreto  del  Presidente  della Repubblica 27 gennaio
          1990, n. 116;
                decreto  dei  Presidente della Repubblica 15 novembre
          1989, n. 391;
                regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91;
                regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;
                regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15 marzo
          1986, n. 139;
                decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 gennaio
          1986, n. 36;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18 luglio
          1972, n. 555;
                regio decreto 1° marzo 1925, n. 394;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18 luglio
          1975, n. 520;
                regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica  2 agosto
          1979, n. 461;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 27 luglio
          1981, n. 489;
                regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 luglio
          1984, n. 471;
                regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 1° aprile
          1985, n. 166;
                decreto  del Presidente della Repubblica 27 settembre
          1985, n. 686;
                decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 gennaio
          1986, n. 36.».
              - La  legge  26 febbraio  1987,  n.  49, pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio
          1987,  n.  49,  reca  «Nuova  disciplina della cooperazione
          dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          21 dicembre   1999,   n.  554,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  28 aprile  2000,  n.  98, supplemento ordinario,
          reca  «Regolamento  di  attuazione  della legge 11 febbraio
          1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e
          successive modificazioni».
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 marzo
          2000, n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
          2000,  n.  112,  reca  «Norme  per  la  semplificazione del
          procedimento  per  l'erogazione  e la rendicontazione della
          spesa  da  parte dei funzionari delegati operanti presso le
          rappresentanze  all'estero,  a  norma dell'art. 20, comma 8
          della legge 15 marzo 1997, n. 59».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto
          2001,   n.   384,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 ottobre    2001,    n.   248,   reca   «Regolamento   di
          semplificazione dei procedimenti di spese in economia».
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 10 citato del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, come
          modificato dal presente regolamento:
              «Art.  10 (Rendiconti e documentazione giustificativa).
          -  1.  Le spese di cui all'art. 2, lettere a) e b), nonche'
          quelle  di  cui alla lettera c) qualora i fondi siano stati
          inviati tramite ordini di accreditamento ai sensi dell'art.
          6  ivi  comprese quelle gravanti sui fondi accreditati alle
          rappresentanze  diplomatiche  per  le  attivita' dirette ad
          assicurare   il  funzionamento  delle  Unita'  tecniche  di
          cooperazione   nei   Paesi   in   via   di  sviluppo,  sono
          giustificate  mediante  rendiconti,  predisposti sulla base
          degli   appositi   registri   e,   di   regola,  su  moduli
          informatici,  da  trasmettersi  entro sessanta giorni dalla
          chiusura  del  periodo  da  rendicontare,  ai  sensi  delle
          vigenti      disposizioni,     ai     competenti     uffici
          dell'Amministrazione,  all'Ufficio centrale del bilancio ed
          alla  Corte dei conti qualora da quest'ultima richiesti per
          i controlli di competenza, a firma del funzionario delegato
          al  quale  i fondi sono stati accreditati e corredati dalla
          distinta    delle   spese   eventualmente   sostenute   dai
          collaboratori  di  cui  all'art.  8,  comma 4, dagli stessi
          sottoscritta.  Resta  fermo l'obbligo dell'invio alla Corte
          dei   conti  del  frontespizio  del  rendiconto,  ai  sensi
          dell'art.  2  del  regio  decreto 26 ottobre 1933, n. 1454,
          modificato  dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
          L'invio alla Corte dei conti dei frontespizi dei rendiconti
          avviene, ove possibile, per via telematica.
              2.  I rendiconti di cui al comma 1 sono custoditi sotto
          la   responsabilita'   dei  funzionari  competenti  che  ne
          assicurano  l'integrita'  e  l'esclusiva  destinazione alle
          verifiche e ai controlli previsti dalla legge.
              3.  La gestione dei conti correnti valuta tesoro di cui
          all'art.  5  della  legge  6 febbraio  1985,  n.  15, viene
          rendicontata mediante invio trimestrale al Dipartimento del
          tesoro  di  situazioni  contabili riepilogative anche delle
          operazioni  bancarie  effettuate; i relativi estratti conto
          bancari  dovranno  essere  trasmessi  annualmente ovvero su
          specifica richiesta del Dipartimento del tesoro.
              4.  I rendiconti in originale, corredati della relativa
          documentazione,   sono   conservati   presso   gli   uffici
          all'estero  per  un  periodo di dieci anni. Gli stessi sono
          trasmessi     entro     tale     termine,    a    richiesta
          dell'Amministrazione,  dell'Ufficio centrale del bilancio o
          della  Corte dei conti. I rendiconti relativi a capitoli di
          bilancio     inclusi    nei    programmi    di    controllo
          dell'amministrazione,  dell'ufficio centrale del bilancio e
          della  Corte dei conti sono inoltrati ai predetti uffici in
          originale  e  completi  di  tutta  la  documentazione,  nei
          termini   indicati   nei   programmi  stessi.  In  caso  di
          inadempienza  dei  funzionari  delegati,  si  applicano  le
          penalita'   previste   dall'art.   60   del  regio  decreto
          18 novembre 1923, n. 2440, nonche' dagli articoli 333, 334,
          335  e  337  del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come
          modificati  dall'art.  20  del decreto del Presidente della
          Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
              5.   Nell'ambito   dell'attivita'  di  controllo  sulla
          gestione  degli  uffici all'estero, possono essere disposte
          verifiche     amministrativo-contabili     congiunte,    da
          effettuarsi   da   parte  di  funzionari  e  dirigenti  del
          Ministero  degli  affari  esteri  e  del Dipartimento della
          Ragioneria generale dello Stato.
              6.  Nell'ambito  dell'attivita'  di  vigilanza prevista
          dall'art.  5  della legge 6 febbraio 1985. n. 15, sui conti
          correnti   valuta   tesoro   costituiti   presso   le  sedi
          all'estero,     possono     essere    disposte    verifiche
          amministrativo-contabili      da     effettuarsi,     anche
          congiuntamente,  da  parte  di  funzionari  e dirigenti del
          Ministero  degli  affari  esteri  e  del  Dipartimento  del
          tesoro.
              7.  In caso di avvicendamento del funzionario delegato,
          lo  stato  della  situazione amministrativo-contabile forma
          oggetto  di  specifici  passaggi  di  consegne.  I relativi
          verbali  sono  allegati  ai  rendiconti  di cui al presente
          articolo.».